Art. 92.
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermiti;
c) scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con decreto ministeriale.
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermiti;
c) scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con decreto ministeriale.