TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 700/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Luca Semproni-Avv. Antonio Di Parte_1
Giandomenico) contro (contumace) e nei Controparte_1
confronti di (contumace) e di avente ad oggetto: crediti da Controparte_2
lavoro subordinato, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 12 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di lavorare per la al giorno 17.03.2014, Controparte_1
con la qualifica e mansione di “Assistente all'infanzia”, inquadrata al livello B1 del del
CCNL “COOPERATIVE SOCIALI” presso l'unità operativa di San Giovanni Teatino, deduceva: di aver aderito sin dall'assunzione al Piano Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da , numero di adesione 7079007- numero Controparte_2
polizza 71304359, codice cliente: 22826494; che in virtù di tale contratto, la datrice di lavoro avrebbe dovuto versare la quota mensile del tfr della lavoratrice al suddetto fondo;
che la convenuta, dall'inizio del rapporto di Controparte_1
lavoro aveva versato solo due acconti al fondo, uno di euro 1.569,70 il 18.04.2018 e l'altro di euro 863,73 il 13.05.2020, per un totale di quote trf versate, di euro 2.433,43, nonostante le quote di TFR venissero mensilmente trattenute dalla stessa. Agiva in questa sede chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE:-Accertare e dichiarare il mancato versamento al Piano Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da
[...]
, delle quote di TFR accantonate da parte della società convenuta dal giorno CP_2
17.03.2014 al 31.05.2024, per un totale complessivo residuo di euro 2.211,13, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo così come dovuto e, per l'effetto, condannare C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr. p.t. all'immediato versamento della descritta somma presso il Piano
Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da , convenuto Controparte_2
in giudizio con la descritta imputazione. Ancora in via principale accertare e dichiarare, come conseguenza dell'omesso versamento indicato, la sussitenza di un danno patrimoniale subito dalla ricorrente e consistente nella mancata capitalizzazione delle suddette somme con la conseguente perdita di valore degli importi suindicati e minor tasso di sostituzione e, per l'effetto, pronunciare sentenza di condanna generica al risarcimento del danno da quantificare al momento in cui i fondi custoditi presso il suindicato ON (o presso altro ON in cui gli stessi dovessero confluire) saranno pretesi o comunque al momento in cui ciò sarà possibile. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc.”
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, le società convenute non si costituivano in giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva decisa previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda principale della ricorrente è senz'altro fondata e deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
Come si legge nella sentenza n. 18477 del 28/06/2023 della Corte di Cassazione
“Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e ON di Previdenza
Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del ON, di una prestazione previdenziale integrati-va – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del ON una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
2. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la
Pag. 2 di 5 prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal . Il mancato CP_3
versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”.
Nel caso di specie, allora, le quote di tfr da devolvere al Controparte_4
individuale di tipo assicurativo, gestito da , numero di adesione Controparte_2
7079007- numero polizza 71304359 (si vedano i docc. n.n. 1 e 2 del ricorso e il documento prodotto in occasione della prima udienza da parte ricorrente, recante il documento informativo relativo ai versamenti effettuati) hanno natura retributiva e dovendo considerarsi cessato il rapporto di mandato tra lavoratore e datore di lavoro a causa dell'inadempimento di quest'ultimo, il lavoratore è pianamente legittimato ad agire in giudizio per richiedere il pagamento delle quote di tfr accantonate dal datore di lavoro ma non versate al fondo.
Le quote in questione sono desumibili dalla documentazione in atti: dal modello
Cud 2024 proveniente dal datore di lavoro si desume che le quote di tfr dichiarate come dovute al fondo ammontano ad euro 4.394,00 (doc. n. 4); dalle buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2024 (al doc. n. 5) si desume che le quote di tfr maturato da gennaio a maggio 2024 ammontano ad euro 250,56; le quote effettivamente versate dal datore di lavoro ammontano ad euro 2.433,43 (come può evincersi dalle ricevute al doc. n. 3 di parte ricorrente e dal documento fornito da e depositato in occasione della prima udienza). Controparte_2
Peraltro, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che la società datrice di lavoro convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, in tal modo tenendo un comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa.
Ne consegue che in questa sede possa essere senz'altro dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'adempimento della prestazione a favore del ON pensionistico.
Pag. 3 di 5 Quanto alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno è giurisprudenza consolidata che “Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338” (Cass.Sez. L, Sentenza
n. 2630 del 05/02/2014)
Di conseguenza, la società convenuta va in Controparte_1
questa sede condannata in via generica al risarcimento del danno da quantificare al momento in cui i fondi custoditi presso il suindicato N- (o presso altro ON in cui gli stessi dovessero confluire) saranno pretesi o comunque al momento in cui ciò sarà possibile.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., Controparte_1
va infine condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto
[...] del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (caratterizzata dall'assenza di istruttoria e dal mancato svolgimento di attività difensiva da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in accoglimento del ricorso del 12.7.2024, così provvede: dichiara il mancato versamento al Piano
Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da , delle quote Controparte_2
di TFR accantonate da parte della società n favore Controparte_1
della ricorrente dal giorno 17.03.2014 al 31.05.2024, e per l'effetto, condanna
Pag. 4 di 5 in persona del suo legale rappr. p.t.: al versamento Controparte_1
della somma di euro 2.211,13, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo così come dovuto presso il Piano Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da;
al risarcimento del danno da quantificare al momento in cui i Controparte_2
fondi custoditi presso il suindicato ON (o presso altro ON in cui gli stessi dovessero confluire) saranno pretesi o comunque al momento in cui ciò sarà possibile;
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 11 marzo 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 700/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Luca Semproni-Avv. Antonio Di Parte_1
Giandomenico) contro (contumace) e nei Controparte_1
confronti di (contumace) e di avente ad oggetto: crediti da Controparte_2
lavoro subordinato, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 12 luglio 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di lavorare per la al giorno 17.03.2014, Controparte_1
con la qualifica e mansione di “Assistente all'infanzia”, inquadrata al livello B1 del del
CCNL “COOPERATIVE SOCIALI” presso l'unità operativa di San Giovanni Teatino, deduceva: di aver aderito sin dall'assunzione al Piano Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da , numero di adesione 7079007- numero Controparte_2
polizza 71304359, codice cliente: 22826494; che in virtù di tale contratto, la datrice di lavoro avrebbe dovuto versare la quota mensile del tfr della lavoratrice al suddetto fondo;
che la convenuta, dall'inizio del rapporto di Controparte_1
lavoro aveva versato solo due acconti al fondo, uno di euro 1.569,70 il 18.04.2018 e l'altro di euro 863,73 il 13.05.2020, per un totale di quote trf versate, di euro 2.433,43, nonostante le quote di TFR venissero mensilmente trattenute dalla stessa. Agiva in questa sede chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE:-Accertare e dichiarare il mancato versamento al Piano Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da
[...]
, delle quote di TFR accantonate da parte della società convenuta dal giorno CP_2
17.03.2014 al 31.05.2024, per un totale complessivo residuo di euro 2.211,13, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo così come dovuto e, per l'effetto, condannare C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr. p.t. all'immediato versamento della descritta somma presso il Piano
Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da , convenuto Controparte_2
in giudizio con la descritta imputazione. Ancora in via principale accertare e dichiarare, come conseguenza dell'omesso versamento indicato, la sussitenza di un danno patrimoniale subito dalla ricorrente e consistente nella mancata capitalizzazione delle suddette somme con la conseguente perdita di valore degli importi suindicati e minor tasso di sostituzione e, per l'effetto, pronunciare sentenza di condanna generica al risarcimento del danno da quantificare al momento in cui i fondi custoditi presso il suindicato ON (o presso altro ON in cui gli stessi dovessero confluire) saranno pretesi o comunque al momento in cui ciò sarà possibile. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc.”
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, le società convenute non si costituivano in giudizio, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita con la sola produzione di documenti, veniva decisa previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
- 2 -
La domanda principale della ricorrente è senz'altro fondata e deve essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.
Come si legge nella sentenza n. 18477 del 28/06/2023 della Corte di Cassazione
“Premessa la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e ON di Previdenza
Complementare – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del ON, di una prestazione previdenziale integrati-va – il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del ON una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
2. Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la
Pag. 2 di 5 prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal . Il mancato CP_3
versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al F.P.C., comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono natura previdenziale, soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento”.
Nel caso di specie, allora, le quote di tfr da devolvere al Controparte_4
individuale di tipo assicurativo, gestito da , numero di adesione Controparte_2
7079007- numero polizza 71304359 (si vedano i docc. n.n. 1 e 2 del ricorso e il documento prodotto in occasione della prima udienza da parte ricorrente, recante il documento informativo relativo ai versamenti effettuati) hanno natura retributiva e dovendo considerarsi cessato il rapporto di mandato tra lavoratore e datore di lavoro a causa dell'inadempimento di quest'ultimo, il lavoratore è pianamente legittimato ad agire in giudizio per richiedere il pagamento delle quote di tfr accantonate dal datore di lavoro ma non versate al fondo.
Le quote in questione sono desumibili dalla documentazione in atti: dal modello
Cud 2024 proveniente dal datore di lavoro si desume che le quote di tfr dichiarate come dovute al fondo ammontano ad euro 4.394,00 (doc. n. 4); dalle buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2024 (al doc. n. 5) si desume che le quote di tfr maturato da gennaio a maggio 2024 ammontano ad euro 250,56; le quote effettivamente versate dal datore di lavoro ammontano ad euro 2.433,43 (come può evincersi dalle ricevute al doc. n. 3 di parte ricorrente e dal documento fornito da e depositato in occasione della prima udienza). Controparte_2
Peraltro, all'interno del suesposto contesto probatorio, non può non valorizzarsi la circostanza che la società datrice di lavoro convenuta, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, in tal modo tenendo un comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa.
Ne consegue che in questa sede possa essere senz'altro dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'adempimento della prestazione a favore del ON pensionistico.
Pag. 3 di 5 Quanto alla domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno è giurisprudenza consolidata che “Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338” (Cass.Sez. L, Sentenza
n. 2630 del 05/02/2014)
Di conseguenza, la società convenuta va in Controparte_1
questa sede condannata in via generica al risarcimento del danno da quantificare al momento in cui i fondi custoditi presso il suindicato N- (o presso altro ON in cui gli stessi dovessero confluire) saranno pretesi o comunque al momento in cui ciò sarà possibile.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., Controparte_1
va infine condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto
[...] del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (caratterizzata dall'assenza di istruttoria e dal mancato svolgimento di attività difensiva da parte convenuta), si liquidano in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in accoglimento del ricorso del 12.7.2024, così provvede: dichiara il mancato versamento al Piano
Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da , delle quote Controparte_2
di TFR accantonate da parte della società n favore Controparte_1
della ricorrente dal giorno 17.03.2014 al 31.05.2024, e per l'effetto, condanna
Pag. 4 di 5 in persona del suo legale rappr. p.t.: al versamento Controparte_1
della somma di euro 2.211,13, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo così come dovuto presso il Piano Pensionistico individuale di tipo assicurativo, gestito da;
al risarcimento del danno da quantificare al momento in cui i Controparte_2
fondi custoditi presso il suindicato ON (o presso altro ON in cui gli stessi dovessero confluire) saranno pretesi o comunque al momento in cui ciò sarà possibile;
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Chieti, lì 11 marzo 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5