Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 40796
CASS
Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Intervenuta abrogazione della norma incriminatrice per effetto della legge di bilancio 2023

    La Corte territoriale ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalle S.U. della Cassazione, secondo cui l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022, avvenuta il 10 gennaio 2023, non ha prodotto alcun immediato effetto abrogativo delle disposizioni censurate, essendo stato questo espressamente rinviato dallo stesso comma «a decorrere dal 1° gennaio 2024».

  • Rigettato
    Mancanza di previsione legislativa di causa ostativa al momento della presentazione della domanda

    La Corte di Appello ha chiarito che è stato processualmente accertato che in data 18 settembre 2013 era divenuta irrevocabile la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e che, in data 4 ottobre 2019 l'imputato aveva provveduto a sottoscrivere le dichiarazioni aggiornate in conformità al nuovo modulo di domanda introdotto dalla legge di conversione n. 26/2019, omettendo di indicare una delle cause ostative alla prosecuzione dell'erogazione del beneficio. La difesa nelle note di replica sottolinea che il P.M. non ha mai proceduto a modificare la contestazione all'imputato, neppure dopo aver ascoltato e preso atto delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria e, quindi, si chiede se ai fini di stabilire la data di commissione del reato ed il calcolo dei termini di prescrizione, si debba tener conto della contestazione o della diversa data della domanda integrativa, cioè il 4.10.2019. La questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla difesa è irrilevante, in quanto in ogni caso il tempo di prescrizione del reato contestato non è decorso e, dunque, vi è carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza

    La Corte di Appello ha escluso il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza con una motivazione adeguata e logica, evidenziando che è stato approfondito nel corso del dibattimento proprio il tema della dichiarazioni integrativa sottoscritta dallo stesso imputato, il quale ha quindi avuto ampia possibilità di difendersi. La questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla difesa è irrilevante, in quanto in ogni caso il tempo di prescrizione del reato contestato non è decorso e, dunque, vi è carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato

    La Corte d'appello ha escluso, con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici, la configurabilità di un errore inescusabile in capo all'imputato, facendo applicazione del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ai sensi dell'art. 5 cod. pen., in quanto la suddetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del medesimo decreto. Non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto.

  • Rigettato
    Applicazione della fattispecie meno grave prevista dall'art. 7 comma 2 d.l. cit.

    La Corte di Cassazione, esaminando direttamente la questione di diritto, ha ritenuto che la condotta dell'imputato, consistente nell'omettere di dichiarare la condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella dichiarazione del 4/10/2019 al fine di conseguire indebitamente il beneficio, sia sussumibile nel primo comma dell'art. 7 del d. l. n. 4/2019, che è stato correttamente contestato. La Corte ha distinto due ipotesi di condotta omissiva: la prima, in cui l'omissione impedisce la revoca di un beneficio che all'epoca della presentazione della domanda poteva legittimamente essere erogato (punibile ai sensi del secondo comma dell'art. 7); la seconda, in cui il soggetto, nella piena consapevolezza di non averne più diritto, omette un'informazione rilevante per continuare ad ottenere illegittimamente il beneficio (punibile ai sensi del primo comma dell'art. 7). Nel caso di specie, l'imputato ha sottoscritto le dichiarazioni aggiornate omettendo di dichiarare la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., condotta che gli ha consentito di ottenere il beneficio indebitamente da ottobre 2019 a maggio 2020, rientrando pertanto nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 7.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 99 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla recidiva

    Il motivo è generico in quanto la difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di Appello siciliana ha spiegato le ragioni dell'aumento per la contestata recidiva, motivazione che può ritenersi adeguata e logica e come tale non sindacabile in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 40796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40796
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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