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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/07/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
R.G. 1825/2021
TRA
CF: , PI: , in persona legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Romano Cardaropoli, con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Controparte_1
mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Francesco Pasquariello, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 25.03.2021 Parte_1
conveniva in giudizio la sig.ra affinché venisse accertata e Controparte_1
dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore della retribuzione, irrogata nei confronti della dipendente, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Deduceva la società ricorrente: che la dipendente Controparte_1 applicata, all'epoca dei fatti contestati, presso l'ufficio postale di Caserta 2, alla postazione di lavoro n. 4, con mansioni di “Operatore di sportello”, contravvenendo ai doveri di diligenza richiesti, in data 28.12.2018, utilizzando le credenziali informatiche “ASSIREL7” a lei univocamente attribuite, effettuava l'irregolare operazione di rimborso del Buono postale fruttifero (BPF) nr. 0139720904 di importo di Lire 500.000, emesso, in data 13.05.1994, a favore di , nata il [...], e nata ER Controparte_2 il 26.09.1958, con CPFR, rimborsato per un importo di € 1.989,15 a favore del IG.
[...]
, a mezzo procura nr. 87684 del 05.11.2018, con il contestuale versamento della Pt_2 somma riscossa sul DR 49522891, radicato presso l'Ufficio Postale di Caserta 3, intestato esclusivamente al procuratore IG. ; che in particolare, tale operazione Parte_2
risultava non conforme in quanto il sig. , pur essendo titolare di procura Parte_2
Contr speciale conferita nell'anno 2018 per l'incasso di cointestati alla madre sig. ER
, non avrebbe potuto riscuotere capitali e svolgere attività di straordinaria
[...]
amministrazione, in assenza di provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare, stante la sua precedente nomina di Amministratore di Sostegno valida dal 2016 e agli atti dell'ufficio di Caserta 2 per aver il cliente presentato e ottenuto in tale veste, una ricerca titoli dettagliata;
che, inoltre, consentendo il versamento della somma riveniente dal rimborso dei titoli sul libretto di risparmio intestato al solo sig. si sarebbe Parte_2
di fatto costituito un diretto e immediato arricchimento in favore del procuratore e un conseguente depauperamento del disponente, in palese contrapposizione della finalità propria della procura speciale quale atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere atti giuridici nel proprio interesse e i cui effetti dovrebbero essere direttamente imputati al rappresentato stesso;
che, contestata la violazione degli artt. 52,
53 e 54 del Codice Disciplinare, considerate immeritevoli di accoglimento le sue giustificazioni, alla dipendente veniva irrogata la sanzione disciplinare della multa di quattro ore della retribuzione;
che la sig.ra con nota del 26.02.2021, chiedeva la CP_1
costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, ai sensi dello art.7 Legge n.
300/70; che con nota del 23.03.2021, comunicava la propria volontà Parte_1 di non aderire all'invito di nominare un proprio rappresentante e di adire l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare irrogata. Tanto premesso, ribadiva che la dipendente aveva contravvenuto alle disposizioni aziendali e a quanto previsto dal Codice Etico e dai Principi di buona condotta per il personale di Ufficio Postale. Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi e dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore della retribuzione. Vinte le spese.
Si costituiva la sig.ra contestando, in via preliminare, la non Controparte_1 immediatezza dell'irrogazione della sanzione disciplinare. Nel merito, contestava la legittimità della sanzione irrogatagli, evidenziando che prima di eseguire l'operazione richiesta, aveva sottoposto la lettura della procura speciale immediatamente al Direttore, il quale, dopo aver verificato la procura notarile e ricevuto dalla Filiale l'autorizzazione al pagamento dei buoni, le dava l'assenso di rimborsare il titolo e di trattenere la procura esibita. Precisava di aver continuato la procedura a computer, senza che comparisse un
ALERT del sistema/Scheda BF. Riteneva a lei non addebitabile la mancata autorizzazione del Giudice Tutelare, in quanto, ella, al momento delle operazioni era del tutto ignara dell'esistenza di un provvedimento giudiziario del 2016 nei confronti della cointestataria del e di essere venuta a conoscenza del detto provvedimento solo a seguito della CP_4
contestazione ricevuta. Lamentava, inoltre, la sproporzionalità della sanzione comminata e concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta in atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza con la presente sentenza.
*****
Quantunque l'azione esperita sia un'azione volta all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare proposta dal datore di lavoro non possono non essere esaminate, senza per questo invertire l'ordine delle questioni, le eccezioni di natura formale dell'iter del procedimento di contestazione disciplinare, sollevate dalla lavoratrice il cui accoglimento comporterebbe la declaratoria di illegittimità della stessa.
Va preliminarmente accolta l'eccezione relativa al difetto di immediatezza della contestazione disciplinare.
Parte resistente ritiene che la sanzione irrogata sia intempestiva rispetto all'illecito contestato.
La doglianza, ad avviso della giudicante, è fondata.
Come è noto il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Occorre sottolineare che, al riguardo, con orientamento ormai consolidato, la Suprema
Corte ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (in tal senso, Cass., sez. lav.,
1 luglio 2010, n. 15649).
Orbene, nel caso in esame, alla luce delle risultanze processuali, nonostante la qualità del datore di lavoro e della complessità della relativa struttura aziendale, può ritenersi violato il principio di immediatezza.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che i fatti risalgono al periodo dicembre 2018 mentre la lettera di contestazione è stata inviata a marzo 2021, a seguito del controllo interno svolto a settembre 2020. Se è vero che tra il controllo interno e la contestazione disciplinare non sia decorso un lasso temporale definibile “apprezzabile”, è anche certo che l'avvio del procedimento disciplinare stesso per scelta della datrice è distanziato notevolmente, dal punto di vista temporale (due anni e un mese circa), rispetto al fatto avente rilevanza asseritamente disciplinare commesso.
Tale lasso temporale ad avviso della giudicante deve essere ritenuto irragionevole considerata la portata oggettiva del fatto e la semplicità del suo accertamento, anche considerando la complessità della struttura aziendale caratterizzata dalla dislocazione degli uffici e dei centri di poteri in strutture diversamente articolate, anche sotto il profilo territoriale.
Dunque, considerato il lasso temporale intercorso tra la conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti e la contestazione disciplinare deve ritenersi che, nel caso di specie, sussista una violazione del principio di immediatezza in quanto il complessivo lasso temporale decorso risulta lesivo dei diritti del lavoratore, nonchè contrastante con i canoni generali di correttezza e buona fede, anche in considerazione del fatto che la società ha tenuto un comportamento complessivamente compatibile con la volontà di prestare acquiescenza alla condotta tenuta dal dipendente. Il lasso temporale decorso rispetto al fatto storico ai fini della contestazione è, piuttosto, sintomatico di una carenza di organizzazione interna da parte datoriale e giammai può incidere sull'azione disciplinare ai fini della tempestività (cfr. Cass. ord. n. 35664/2021 ex multis). Del resto parte ricorrente avrebbe ben potuto ritenere “perdonata” la condotta posta in essere, peraltro incontestata. Premessa l'illegittimità della sanzione disciplinare per violazione della tempestività rileva la giudicante che, anche nel merito, la domanda deve ritenersi infondata e va respinta.
Oggetto di contestazione, nel merito, è la fondatezza/ sussistenza dell'addebito disciplinare nonché la proporzionalità.
Orbene, parte ricorrente deduce la legittimità della sanzione disciplinare irrogata per violazione degli obblighi di diligenza nell'esecuzione della prestazione di cui agli artt. 52-
55 del CCNL di settore, avendo proceduto all'incasso di un buono fruttifero in favore del figlio della disponente, titolare di procura speciale ma senza autorizzazione del giudice tutelare in quanto precedentemente nominato amministratore di sostegno, in violazione della scheda D.3 del Manuale dei buoni fruttiferi postali.
Orbene, in sede di giudizio di accertamento della legittimità della sanzione, naturalmente, grava sul datore di lavoro l'onere di provare che il dipendente ha violato disposizioni di cui il medesimo aveva conoscenza.
Come è noto l'art. 2104 c.c., al 1 co., recita “ Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
L'art.52 del CCNL applicato (in atti) in tema di doveri del dipendente recita “Il dipendente
è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 c.c. e 2105 c.c., deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli….”. Tale disposizione costituisce il fulcro della violazione invocata in sede di contestazione, salvo poi, successivamente, ergo in sede di irrogazione della sanzione stessa, evocare il disposto di cui agli artt. 53,54,55 del CCNL di categoria solo richiamati.
Giova premettere che il fatto storico del rimborso del buono fruttifero in favore del solo figlio della titolare, munito di procura speciale, costituisce un fatto incontestato tra le parti.
Va valutato, viceversa, se lo stesso integri la violazione degli obblighi di diligenza nell'espletamento dell'esatta esecuzione della prestazione.
Le deduzioni del fatto storico, incontestate tra le parti, inducono la giudicante ad escludere, tenuto conto della natura della prestazione e delle modalità di svolgimento della stessa, qualsivoglia responsabilità in capo alla resistente.
Parte ricorrente non ha dedotto e nemmeno provato che la nomina di amministratore di sostegno del 2016 del fosse stata inserita nel fascicolo della cliente signora Parte_2
Tale prova avrebbe inequivocabilmente fondato la responsabilità disciplinare della ER resistente, colpevole di aver violato la procedura di cui al punto D.3 del Manuale dei buoi fruttiferi postali. Allo stato, invece, alcuna responsabilità può imputarsi alla stessa atteso che la parte ricorrente non ha dimostrato, ed era suo onere farlo, il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione. Del resto, come anche dedotto dalla resistente nelle giustificazioni (cfr. all. pag. 20 – doc. 2 prod. ricorrente), nella stessa procura speciale all'incasso del 2018 non vi erano elementi riferibili alla qualità di amministratore di sostegno ricoperta dal figlio della cliente e fondante l'obbligo per la lavoratrice di richiedere la specifica autorizzazione del giudice tutelare.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni dal momento che, conformemente a quanto statuito dalla S.C. con sent. 16530/2004 “…compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto”, nella specie il datore, ricorrente, non ha sufficientemente provato il fatto inadempimento mentre la lavoratrice ha fornito la prova liberatoria evidenziando che la procura esibita non contenesse alcun elemento riferibile allo status di amministratore di sostegno del signor e comunque che la stessa non ne fosse a conoscenza. Peraltro Pt_2
oltre a non essere emersa la prova che la circostanza della qualità soggettiva del Pt_2
fosse nota ai dipendenti perché inserita nel fascicolo della cliente, parte ricorrente non ha nemmeno provato che la pregressa indagine sui buoni postali richiesta dal fosse stata Pt_2
evasa dalla resistente, circostanza che avrebbe potuto fondare una presunzione di conoscenza.
Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere respinto e la sanzione irrogata deve essere dichiarata illegittima per le ragioni innanzi esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima la sanzione irrogata;
b) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte resistente che liquida nella misura di euro 2400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 29 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
R.G. 1825/2021
TRA
CF: , PI: , in persona legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Romano Cardaropoli, con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusta Controparte_1
mandato allegato alla memoria difensiva, dall'Avv. Francesco Pasquariello, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 25.03.2021 Parte_1
conveniva in giudizio la sig.ra affinché venisse accertata e Controparte_1
dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore della retribuzione, irrogata nei confronti della dipendente, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Deduceva la società ricorrente: che la dipendente Controparte_1 applicata, all'epoca dei fatti contestati, presso l'ufficio postale di Caserta 2, alla postazione di lavoro n. 4, con mansioni di “Operatore di sportello”, contravvenendo ai doveri di diligenza richiesti, in data 28.12.2018, utilizzando le credenziali informatiche “ASSIREL7” a lei univocamente attribuite, effettuava l'irregolare operazione di rimborso del Buono postale fruttifero (BPF) nr. 0139720904 di importo di Lire 500.000, emesso, in data 13.05.1994, a favore di , nata il [...], e nata ER Controparte_2 il 26.09.1958, con CPFR, rimborsato per un importo di € 1.989,15 a favore del IG.
[...]
, a mezzo procura nr. 87684 del 05.11.2018, con il contestuale versamento della Pt_2 somma riscossa sul DR 49522891, radicato presso l'Ufficio Postale di Caserta 3, intestato esclusivamente al procuratore IG. ; che in particolare, tale operazione Parte_2
risultava non conforme in quanto il sig. , pur essendo titolare di procura Parte_2
Contr speciale conferita nell'anno 2018 per l'incasso di cointestati alla madre sig. ER
, non avrebbe potuto riscuotere capitali e svolgere attività di straordinaria
[...]
amministrazione, in assenza di provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare, stante la sua precedente nomina di Amministratore di Sostegno valida dal 2016 e agli atti dell'ufficio di Caserta 2 per aver il cliente presentato e ottenuto in tale veste, una ricerca titoli dettagliata;
che, inoltre, consentendo il versamento della somma riveniente dal rimborso dei titoli sul libretto di risparmio intestato al solo sig. si sarebbe Parte_2
di fatto costituito un diretto e immediato arricchimento in favore del procuratore e un conseguente depauperamento del disponente, in palese contrapposizione della finalità propria della procura speciale quale atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere atti giuridici nel proprio interesse e i cui effetti dovrebbero essere direttamente imputati al rappresentato stesso;
che, contestata la violazione degli artt. 52,
53 e 54 del Codice Disciplinare, considerate immeritevoli di accoglimento le sue giustificazioni, alla dipendente veniva irrogata la sanzione disciplinare della multa di quattro ore della retribuzione;
che la sig.ra con nota del 26.02.2021, chiedeva la CP_1
costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, ai sensi dello art.7 Legge n.
300/70; che con nota del 23.03.2021, comunicava la propria volontà Parte_1 di non aderire all'invito di nominare un proprio rappresentante e di adire l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare irrogata. Tanto premesso, ribadiva che la dipendente aveva contravvenuto alle disposizioni aziendali e a quanto previsto dal Codice Etico e dai Principi di buona condotta per il personale di Ufficio Postale. Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi e dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare della multa di quattro ore della retribuzione. Vinte le spese.
Si costituiva la sig.ra contestando, in via preliminare, la non Controparte_1 immediatezza dell'irrogazione della sanzione disciplinare. Nel merito, contestava la legittimità della sanzione irrogatagli, evidenziando che prima di eseguire l'operazione richiesta, aveva sottoposto la lettura della procura speciale immediatamente al Direttore, il quale, dopo aver verificato la procura notarile e ricevuto dalla Filiale l'autorizzazione al pagamento dei buoni, le dava l'assenso di rimborsare il titolo e di trattenere la procura esibita. Precisava di aver continuato la procedura a computer, senza che comparisse un
ALERT del sistema/Scheda BF. Riteneva a lei non addebitabile la mancata autorizzazione del Giudice Tutelare, in quanto, ella, al momento delle operazioni era del tutto ignara dell'esistenza di un provvedimento giudiziario del 2016 nei confronti della cointestataria del e di essere venuta a conoscenza del detto provvedimento solo a seguito della CP_4
contestazione ricevuta. Lamentava, inoltre, la sproporzionalità della sanzione comminata e concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta in atti, la causa veniva decisa all'odierna udienza con la presente sentenza.
*****
Quantunque l'azione esperita sia un'azione volta all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare proposta dal datore di lavoro non possono non essere esaminate, senza per questo invertire l'ordine delle questioni, le eccezioni di natura formale dell'iter del procedimento di contestazione disciplinare, sollevate dalla lavoratrice il cui accoglimento comporterebbe la declaratoria di illegittimità della stessa.
Va preliminarmente accolta l'eccezione relativa al difetto di immediatezza della contestazione disciplinare.
Parte resistente ritiene che la sanzione irrogata sia intempestiva rispetto all'illecito contestato.
La doglianza, ad avviso della giudicante, è fondata.
Come è noto il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata. Occorre sottolineare che, al riguardo, con orientamento ormai consolidato, la Suprema
Corte ha precisato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (in tal senso, Cass., sez. lav.,
1 luglio 2010, n. 15649).
Orbene, nel caso in esame, alla luce delle risultanze processuali, nonostante la qualità del datore di lavoro e della complessità della relativa struttura aziendale, può ritenersi violato il principio di immediatezza.
Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che i fatti risalgono al periodo dicembre 2018 mentre la lettera di contestazione è stata inviata a marzo 2021, a seguito del controllo interno svolto a settembre 2020. Se è vero che tra il controllo interno e la contestazione disciplinare non sia decorso un lasso temporale definibile “apprezzabile”, è anche certo che l'avvio del procedimento disciplinare stesso per scelta della datrice è distanziato notevolmente, dal punto di vista temporale (due anni e un mese circa), rispetto al fatto avente rilevanza asseritamente disciplinare commesso.
Tale lasso temporale ad avviso della giudicante deve essere ritenuto irragionevole considerata la portata oggettiva del fatto e la semplicità del suo accertamento, anche considerando la complessità della struttura aziendale caratterizzata dalla dislocazione degli uffici e dei centri di poteri in strutture diversamente articolate, anche sotto il profilo territoriale.
Dunque, considerato il lasso temporale intercorso tra la conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti e la contestazione disciplinare deve ritenersi che, nel caso di specie, sussista una violazione del principio di immediatezza in quanto il complessivo lasso temporale decorso risulta lesivo dei diritti del lavoratore, nonchè contrastante con i canoni generali di correttezza e buona fede, anche in considerazione del fatto che la società ha tenuto un comportamento complessivamente compatibile con la volontà di prestare acquiescenza alla condotta tenuta dal dipendente. Il lasso temporale decorso rispetto al fatto storico ai fini della contestazione è, piuttosto, sintomatico di una carenza di organizzazione interna da parte datoriale e giammai può incidere sull'azione disciplinare ai fini della tempestività (cfr. Cass. ord. n. 35664/2021 ex multis). Del resto parte ricorrente avrebbe ben potuto ritenere “perdonata” la condotta posta in essere, peraltro incontestata. Premessa l'illegittimità della sanzione disciplinare per violazione della tempestività rileva la giudicante che, anche nel merito, la domanda deve ritenersi infondata e va respinta.
Oggetto di contestazione, nel merito, è la fondatezza/ sussistenza dell'addebito disciplinare nonché la proporzionalità.
Orbene, parte ricorrente deduce la legittimità della sanzione disciplinare irrogata per violazione degli obblighi di diligenza nell'esecuzione della prestazione di cui agli artt. 52-
55 del CCNL di settore, avendo proceduto all'incasso di un buono fruttifero in favore del figlio della disponente, titolare di procura speciale ma senza autorizzazione del giudice tutelare in quanto precedentemente nominato amministratore di sostegno, in violazione della scheda D.3 del Manuale dei buoni fruttiferi postali.
Orbene, in sede di giudizio di accertamento della legittimità della sanzione, naturalmente, grava sul datore di lavoro l'onere di provare che il dipendente ha violato disposizioni di cui il medesimo aveva conoscenza.
Come è noto l'art. 2104 c.c., al 1 co., recita “ Il prestatore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
L'art.52 del CCNL applicato (in atti) in tema di doveri del dipendente recita “Il dipendente
è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 c.c. e 2105 c.c., deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli….”. Tale disposizione costituisce il fulcro della violazione invocata in sede di contestazione, salvo poi, successivamente, ergo in sede di irrogazione della sanzione stessa, evocare il disposto di cui agli artt. 53,54,55 del CCNL di categoria solo richiamati.
Giova premettere che il fatto storico del rimborso del buono fruttifero in favore del solo figlio della titolare, munito di procura speciale, costituisce un fatto incontestato tra le parti.
Va valutato, viceversa, se lo stesso integri la violazione degli obblighi di diligenza nell'espletamento dell'esatta esecuzione della prestazione.
Le deduzioni del fatto storico, incontestate tra le parti, inducono la giudicante ad escludere, tenuto conto della natura della prestazione e delle modalità di svolgimento della stessa, qualsivoglia responsabilità in capo alla resistente.
Parte ricorrente non ha dedotto e nemmeno provato che la nomina di amministratore di sostegno del 2016 del fosse stata inserita nel fascicolo della cliente signora Parte_2
Tale prova avrebbe inequivocabilmente fondato la responsabilità disciplinare della ER resistente, colpevole di aver violato la procedura di cui al punto D.3 del Manuale dei buoi fruttiferi postali. Allo stato, invece, alcuna responsabilità può imputarsi alla stessa atteso che la parte ricorrente non ha dimostrato, ed era suo onere farlo, il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione. Del resto, come anche dedotto dalla resistente nelle giustificazioni (cfr. all. pag. 20 – doc. 2 prod. ricorrente), nella stessa procura speciale all'incasso del 2018 non vi erano elementi riferibili alla qualità di amministratore di sostegno ricoperta dal figlio della cliente e fondante l'obbligo per la lavoratrice di richiedere la specifica autorizzazione del giudice tutelare.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni dal momento che, conformemente a quanto statuito dalla S.C. con sent. 16530/2004 “…compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto”, nella specie il datore, ricorrente, non ha sufficientemente provato il fatto inadempimento mentre la lavoratrice ha fornito la prova liberatoria evidenziando che la procura esibita non contenesse alcun elemento riferibile allo status di amministratore di sostegno del signor e comunque che la stessa non ne fosse a conoscenza. Peraltro Pt_2
oltre a non essere emersa la prova che la circostanza della qualità soggettiva del Pt_2
fosse nota ai dipendenti perché inserita nel fascicolo della cliente, parte ricorrente non ha nemmeno provato che la pregressa indagine sui buoni postali richiesta dal fosse stata Pt_2
evasa dalla resistente, circostanza che avrebbe potuto fondare una presunzione di conoscenza.
Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere respinto e la sanzione irrogata deve essere dichiarata illegittima per le ragioni innanzi esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima la sanzione irrogata;
b) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte resistente che liquida nella misura di euro 2400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 29 luglio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza