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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/11/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 542/2024 tra
Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Controparte_1 CONVENUTA/O/i
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 11:30 innanzi al giudice IO VE, sono comparsi:
l'Avv. Cardoso per la ricorrente il quale contesta tutto quanto argomentato dalla controparte nelle Parte_1 proprie note conclusive. L'Avv. Cardoso rileva che la difesa avversaria, non avendo depositato note in sostituzione dell'udienza 26 giugno 2024, ha di fatto replicato alle note regolarmente depositate da questa difesa in vista dell'udienza sopra citata con le note conclusive depositate in vista dell'udienza odierna;
pertanto, la sede processuale odierna è l'unica consentita a questa difesa per poter replicare alle note conclusive ex adverso depositate appunto per l'udienza di oggi 19/11/2025. Ciò detto, ribadendo la contestazione su tutti i punti di cui alle note avversarie e insistendo su tutto quanto già articolato da questa difesa nel ricorso, nelle note successive e nelle conclusioni rassegnate, si rileva quanto segue sul punto n. 1 delle note conclusive della controparte, dove si afferma il fatto che la avrebbe dovuto rivalersi e contestare l'operato del Parte_1 precedente difensore (nella causa davanti alla Corte di Appello di Genova), Avv. Davide Lera. Si fa presente, per la esatta ricostruzione dei fatti, che l'atto di appello dell'Avv. Lera è stato notificato il 28 febbraio 2018, mentre la costituzione di nuovo difensore da parte dell'Avv. è del 10 ottobre 2018; in tale comparsa di nuovo difensore si dà atto che i CP_1 documenti di cui si discute anche nel giudizio odierno erano stati rinvenuti solo nel settembre 2018, quindi ben dopo l'atto di appello redatto dall'Avv. Lera. Di ciò ne fornisce contezza anche la Corte di Appello nella Sentenza. Ciò per significare che eventuali responsabilità professionali non potevano in nessun caso essere imputabili al precedente difensore, ma potevano essere e sono riferibili solo all'operato dell'Avv. . Per tutto il resto, questa difesa si riporta a quanto già CP_1 argomentato.
l'Avv. Alessandro Sorace, in sostituzione dell'Avv. Luciano Giorgi, per la convenuta Avv. il quale Controparte_1 rappresenta che contrariamente a quanto dedotto la difesa dell'Avv. ha tempestivamente depositato le note scritte CP_1 per l'udienza del 26/6/2024 dichiarando di riportarsi alla comparsa di costituzione già in atti. Per il resto il difensore evidenzia parte dei documenti erano già presenti nel fascicolo di primo grado e comunque si riporta a quanto già argomentato in merito alla non rilevanza degli stessi ai fini della decisione della causa di appello. I difensori, pertanto, discutono la causa riportandosi ai propri scritti, chiedendo cha la stessa venga decisa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 15:35 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale. Il Giudice IO VE
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IO VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-terdecies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 542/2024, avente a oggetto
“responsabilità professionale” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, via A. De Pretis n. 39, presso lo studio dell'avv. Claudio Cardoso, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Grosseto, viale Ombrone n. 3, presso lo studio degli avv.ti Luciano Giorgi e Lucia
Capaccioli, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.11.2025.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies e decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati,
ha convenuto in giudizio l'avv. , esponendo Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale che:
• nell'anno 2018 avrebbe conferito mandato alla resistente per costituirsi quale nuovo difensore in un giudizio d'appello volto a conseguire la riforma della sentenza n.
287/2018 pronunciata dal Tribunale di Genova che l'aveva vista parzialmente soccombere in una causa ereditaria intentata dai fratelli;
• l'opzione di nominare l'avv. successivamente al deposito dell'atto di CP_1 appello sarebbe maturata a fronte delle rassicurazioni fornite da quest'ultima di poter introdurre nuovi documenti decisivi sul presupposto che la cliente non li avesse potuti offrire nel giudizio di primo grado per causa ad ella non imputabile, in quanto reperiti in seguito;
• nel corso del giudizio, tuttavia, il legale avrebbe tentato di far entrare quei documenti assumendone la “indispensabilità” ai fini della decisione, allegando di fatto una responsabilità della cliente nel non averli potuti depositare in precedenza;
• il processo d'impugnazione si sarebbe concluso con la reiezione integrale del gravame, leggendosi in motivazione che l'appellante, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore, avesse stravolto il contenuto dell'atto di appello, per un verso modificandone le conclusioni e le allegazioni difensive, per altro verso introducendo numerosi nuovi documenti inammissibili;
• la resistente avrebbe omesso, altresì, di comunicarle la notifica della sentenza, facendo spirare inutilmente il termine per ricorrere in Cassazione.
Tanto premesso, la chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare l'avv. Parte_1
a risarcirle il danno patrimoniale arrecatole dalla sua imperizia e negligenza CP_1 professionale, pari alla somma di € 193.968,63, nonché tutti i pregiudizi non patrimoniali da stimarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi legali fino al saldo;
in subordine, chiedeva la condanna della professionista a risarcirle la somma minima di € 150.000,00, oltre interessi legali, corrispondente a quella proposta ante causam dal mediatore adito in via preventiva.
pagina 3 di 10 Si è costituita in giudizio , per chiedere il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, adducendo principalmente che: controparte, quale avvocato cassazionista ed ex Giudice di Pace, avesse revisionato più volte la comparsa di costituzione di nuovo difensore, espressamente autorizzando il deposito della versione definitiva contente le motivazioni sul mancato deposito di alcuni documenti in primo grado;
la dichiarata inammissibilità dei documenti allegati alla comparsa di costituzione non avesse determinato alcun danno, giacché se eventualmente già presenti in atti non sarebbero stati espunti dal fascicolo e, in ogni caso, poiché ininfluenti ai fini del decidere;
la scelta di non impugnare la sentenza d'appello fu assunta dalla stessa , a seguito di un Parte_1 parere espresso da un altro collega di Roma.
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e decisa ex art. 281-terdecies c.p.c. all'esito dell'udienza del 19.11.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda risarcitoria è infondata e va respinta.
L'oggetto del contendere verte sull'assunta responsabilità professionale dell'avv.
per aver fatto soccombere l'odierna ricorrente in un giudizio d'appello da ella CP_1 incoato nel 2018, con il patrocinio di altro legale, presso la Corte d'appello di Genova, deciso con sentenza n. 686/2021 di rigetto integrale dell'impugnazione (all. 4 del ricorso), e nell'aver poi omesso di comunicarle la notifica della predetta sentenza, così da far spirare il termine breve per ricorrere in Cassazione ex art. 325, co. 2 c.p.c..
Nel dettaglio, la espone d'essere stata convenuta nel 2013 dai suoi tre fratelli Parte_1 innanzi al Tribunale di Genova per questioni legate alla successione ereditaria del padre apertasi l'anno prima;
processo che, malgrado la rinuncia degli attori alle domande principali (di nullità o annullamento del testamento olografo fatto pubblicare dalla e d'indegnità a succedere di quest'ultima), si concluse nel 2018 con sentenza Parte_1 parzialmente sfavorevole alla convenuta, riconoscendo ai fratelli la compartecipazione nella misura di 2/12 ciascuno alla comunione ereditaria sui beni relitti del padre,
pagina 4 di 10 attribuendogli taluni immobili, obbligando la a restituirgli la somma complessiva Parte_1 di € 27.586,02 e a rifondergli le spese legali e di CTU (all. 3 del ricorso).
Avverso detta sentenza n. 287/2018 interporrà appello la , avvalendosi dello Parte_1 stesso procuratore che aveva curato la fase terminale del giudizio di primo grado (all. 8), salvo poi nominare l'avv. per costituirsi nuovo difensore nella convinzione, a CP_1 suo dire ingenerata dall'odierna resistente, di poter introdurre nuova documentazione dirimente per ottenere la riforma della sentenza gravata. Trattavasi, in particolare, di due lettere che il padre avrebbe redatto negli anni 1996 e 1998 (all.ti 7 e 10 del ricorso) e di una perizia di stima immobiliare elaborata da un architetto nel 1996 (all. 9 del ricorso), idonee, secondo la sua prospettazione, a comportare l'ammissione alla collazione ereditaria di beni immobili donati dal padre agli altri figli, con conseguente rideterminazione l'asse ereditario in proprio favore.
La rimprovera all'avv. d'aver assunto una difesa incoerente nel Parte_1 CP_1 giudizio d'appello, frutto di imprudenza e negligenza, poiché, mentre nelle note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.2.2021
(all. 6 del ricorso), avrebbe sostenuto la tesi dall'impedimento della cliente a depositare quei documenti in primo grado per causa ad ella non imputabile (in quanto restituitile dall'ex marito nell'estate del 2018 dopo averli ritrovati in alcuni scatoloni asportati dalla casa coniugale in occasione della separazione), nella comparsa di costituzione e negli atti conclusivi ne avrebbe viceversa invocato la “indispensabilità” ai fini del decidere, allegando di fatto una responsabilità dell'assistita nell'averli erroneamente consegnati all'ex coniuge (all. 2, 5 e 11 del ricorso).
In sostanza, secondo la ricorrente, qualora l'avv. avesse correttamente svolto il CP_1 suo mandato, fornendo alla Corte d'appello le esatte ragioni della mancata produzione nel giudizio di primo grado di quei documenti, questi sarebbero stati acquisiti dal giudice dell'impugnazione e avrebbero probabilmente condotto alla riforma della sentenza gravata, facendo emergere un suo credito di € 193.989,63 a seguito della corretta ricostruzione dell'asse ereditario.
Oltre alla somma sopra citata, costituente il danno patrimoniale, la ricorrente avrebbe subito un notevole pregiudizio non patrimoniale, consistente nel mancato diritto di difesa e nelle sofferenze psicofisiche. pagina 5 di 10 Ebbene, come noto, il cliente che sostiene d'aver subito un danno per l'inesatto adempimento dell'incarico professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a)
l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. n. 9238/2007), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del "più probabile che non", onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. Cass. n.
3566/2021), poiché la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (cfr. Cass. n. 410/2021).
Più nel dettaglio, la norma di riferimento per la valutazione della responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale, inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazione, è l'art. 1176, co. 2 c.c.:
«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico, ha chiarito, in ordine all'individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che "le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (cfr. ex pluribus Cass. 18612/2013).
pagina 6 di 10 Non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali inadempimenti è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'inadempimento, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967/2006).
In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 2638/2013).
Applicando siffatti principi giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che la non abbia assolto all'onere della prova su di lei gravante nei termini sopra Parte_1 elencati.
Segnatamente, l'avv. è subentrata nella veste di legale di fiducia della CP_1 Parte_1 dopo il deposito dell'atto di appello, a preclusioni e decadenze già maturate e con limitazione della difesa ai motivi contenuti nell'atto d'impugnazione.
La Corte d'appello di Genova ha respinto integralmente il gravame considerando le difese introduttive della , non quelle successive articolate dall'avv. . La Parte_1 CP_1 cliente, a ben vedere, non ascrive la reiezione dell'appello alla disarticolata strategia difensiva assunta dall'avv. (ad esempio delineando il raggiungimento del CP_1 risultato sperato, ossia la riforma della sentenza impugnata, in caso di coltivazione delle difese sviluppate dal precedente legale), bensì accusa il procuratore di non essere riuscita a introdurre nel giudizio d'appello tre documenti essenziali reperiti successivamente, e ciò in conseguenza di un'errata giustificazione posta a fondamento della tardiva produzione, ovvero la indispensabilità dei medesimi, anziché l'impedimento di una produzione tempestiva legato a una causa non imputabile all'assistita (pag. 14 dell'all. 2 del ricorso).
In realtà, uno di quei tre documenti, e precisamente la lettera del padre risalente al
1996, figurava già tra gli atti del primo grado, mentre per quanto concerne l'ulteriore lettera del 1998 e la relazione di stima immobiliare elaborata da un professionista nel
1996, l'avv. aveva supportato l'istanza di produzione non solo sulla CP_1 indispensabilità richiamata dal previgente art. 345, co. 3 c.p.c., ma altresì pagina 7 di 10 sull'impossibilità della di produrli prima per fatto a lei non imputabile, Parte_1 circostanza quest'ultima ulteriormente disattesa dalla Corte d'appello.
Non ha rilievo che la causa dell'apparente smarrimento di quei documenti fosse riconducibile a un'erronea consegna da parte della all'ex marito ovvero a un Parte_1 errato prelievo degli stessi da parte di quest'ultimo in occasione della liberazione della casa coniugale.
Infatti, l'ammissibilità dei mezzi di prova che la parte dimostri di non aver potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile altro non è che l'applicazione al giudizio d'appello dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153, co. 2 c.p.c., il quale esige la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, giacché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà e idoneo a escludere ogni suo profilo di colpa, e presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 6431/2025).
Nella fattispecie in esame, la non ha allegato alcuna circostanza concreta (in Parte_1 disparte l'effettiva modalità attraverso cui l'ex marito avrebbe acquisito la disponibilità materiale dei quei documenti) che consentisse di valutare l'imputabilità della causa della decadenza, vieppiù a fronte del fatto, tutt'altro che trascurabile, che il testo della comparsa di costituzione del nuovo difensore venne redatto con il suo influente contributo, come affiora dallo scambio di mail con l'avv. che anticipò il deposito CP_1 dell'atto difensivo (all.ti 9 e 10 della comparsa di risposta), e ciò verosimilmente in ragione della sua qualifica professionale di avvocato cassazionista. Ulteriormente priva di pregio è l'accusa rivolta alla resistente di non averle tempestivamente comunicato la ricezione della notifica della sentenza di appello da parte dei fratelli vittoriosi, e quindi d'averle precluso la possibilità di ricorrere per Cassazione e di proporre azione di revocazione per dolo ex art. 395 n. 1) c.p.c..
In primis, la convinzione della sull'inutilità di impugnare la sentenza d'appello Parte_1 sembra già consacrata nel contenuto della mail trasmessa il 4.10.2021 all'avv. CP_1
a seguito di un'interlocuzione avuta con un altro legale cassazionista, ove si legge: “…è ovvio che alla luce di tali previsioni catastrofiche, non solo mi chiedo a cosa sia servito
l'appello … ma anche a cosa serve fare la Cassazione” (all. 12 del ricorso). pagina 8 di 10 In secondo luogo, pur non ricorrendo l'ipotesi di “doppia conforme” (istituto introdotto dal
D.Lgs. 149/2022, quindi successivamente ai fatti di causa), ma segnalandosi al contempo che la prospettata revocazione per dolo avrebbe senz'altro potuto trovare spazio a prescindere dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza d'appello, trattandosi d'impugnazione straordinaria destinata a minare la sentenza passata in giudicato, giova osservare che il processo di cassazione non è un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma è un rimedio impugnatorio, di legittimità e a critica vincolata, dovendo la Suprema Corte limitarsi a un controllo della legalità della decisione attraverso l'esame di censure che devono trovare collocazione entro un elenco tipico dettato dall'art. 360 c.p.c., in vista della verifica della conformità della decisione di merito alle norme e ai principi di diritto applicabili.
E allora, ribadendosi che ai fini della responsabilità risarcitoria dell'avvocato non sia sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività professionale, ma bisogna dimostrare la sussistenza del danno e del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta del professionista, e ciò anche nel caso di perdita di una “chance” favorevole
(cfr. ex plurimis Cass, n. 22376/2012), la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi oggettivi e certi che consentissero di prospettare, in termini quantomeno di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'accoglimento di un ipotetico ricorso per
Cassazione.
Prova che nella fattispecie non è stata assolutamente fornita dalla ricorrente, limitatasi a dire il vero ad assumere l'indiscriminata possibilità di sottoporre al vaglio della
Cassazione tutte le mancate e/o errate motivazioni contenute nella sentenza d'appello, senza evocare i motivi per i quali avrebbe richiesto la riforma della sentenza d'appello né indicare le norme di diritto su cui si sarebbero fondati (art. 366 n. 4 c.p.c.).
Né i documenti - la cui produzione fu dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di
Genova - avrebbero potuto essere riesaminati dalla Corte di legittimità invocandone la decisività ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5) c.p.c., dal momento che, in tema di errores in procedendo, il potere della Cassazione di riesaminare in fatto la questione sollevata si esplica nei limiti degli atti e documenti che, prodotti nel giudizio di merito, risultano acquisiti al processo, e quindi il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in Cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è pagina 9 di 10 stato prodotto in giudizio - o non è stato prodotto ritualmente, fattispecie equipollente -, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla sua cognizione (cfr.
Cass. n. 15043/2018 e Cass n. 12904/2007).
Considerato, pertanto, che "non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata” (cfr. Cass. n. 25023/2024), la mancata proposizione di ricorso per Cassazione privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, quand'anche frutto dello spirare dei termini per l'impugnazione ascrivibile a colpa dell'avvocato, non costituisce per il cliente un danno risarcibile e non fa sorgere per il legale un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.
Alla luce di quanto esposto, la domanda risarcitoria avanzata in questo giudizio va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in €
8.433,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza.
Grosseto 19.11.2025
Il Giudice
IO VE
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 542/2024 tra
Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Controparte_1 CONVENUTA/O/i
Oggi 19 novembre 2025 ad ore 11:30 innanzi al giudice IO VE, sono comparsi:
l'Avv. Cardoso per la ricorrente il quale contesta tutto quanto argomentato dalla controparte nelle Parte_1 proprie note conclusive. L'Avv. Cardoso rileva che la difesa avversaria, non avendo depositato note in sostituzione dell'udienza 26 giugno 2024, ha di fatto replicato alle note regolarmente depositate da questa difesa in vista dell'udienza sopra citata con le note conclusive depositate in vista dell'udienza odierna;
pertanto, la sede processuale odierna è l'unica consentita a questa difesa per poter replicare alle note conclusive ex adverso depositate appunto per l'udienza di oggi 19/11/2025. Ciò detto, ribadendo la contestazione su tutti i punti di cui alle note avversarie e insistendo su tutto quanto già articolato da questa difesa nel ricorso, nelle note successive e nelle conclusioni rassegnate, si rileva quanto segue sul punto n. 1 delle note conclusive della controparte, dove si afferma il fatto che la avrebbe dovuto rivalersi e contestare l'operato del Parte_1 precedente difensore (nella causa davanti alla Corte di Appello di Genova), Avv. Davide Lera. Si fa presente, per la esatta ricostruzione dei fatti, che l'atto di appello dell'Avv. Lera è stato notificato il 28 febbraio 2018, mentre la costituzione di nuovo difensore da parte dell'Avv. è del 10 ottobre 2018; in tale comparsa di nuovo difensore si dà atto che i CP_1 documenti di cui si discute anche nel giudizio odierno erano stati rinvenuti solo nel settembre 2018, quindi ben dopo l'atto di appello redatto dall'Avv. Lera. Di ciò ne fornisce contezza anche la Corte di Appello nella Sentenza. Ciò per significare che eventuali responsabilità professionali non potevano in nessun caso essere imputabili al precedente difensore, ma potevano essere e sono riferibili solo all'operato dell'Avv. . Per tutto il resto, questa difesa si riporta a quanto già CP_1 argomentato.
l'Avv. Alessandro Sorace, in sostituzione dell'Avv. Luciano Giorgi, per la convenuta Avv. il quale Controparte_1 rappresenta che contrariamente a quanto dedotto la difesa dell'Avv. ha tempestivamente depositato le note scritte CP_1 per l'udienza del 26/6/2024 dichiarando di riportarsi alla comparsa di costituzione già in atti. Per il resto il difensore evidenzia parte dei documenti erano già presenti nel fascicolo di primo grado e comunque si riporta a quanto già argomentato in merito alla non rilevanza degli stessi ai fini della decisione della causa di appello. I difensori, pertanto, discutono la causa riportandosi ai propri scritti, chiedendo cha la stessa venga decisa.
IL GIUDICE dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 15:35 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale. Il Giudice IO VE
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IO VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-terdecies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 542/2024, avente a oggetto
“responsabilità professionale” vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Grosseto, via A. De Pretis n. 39, presso lo studio dell'avv. Claudio Cardoso, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Grosseto, viale Ombrone n. 3, presso lo studio degli avv.ti Luciano Giorgi e Lucia
Capaccioli, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.11.2025.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies e decreto di fissazione di udienza, ritualmente notificati,
ha convenuto in giudizio l'avv. , esponendo Parte_1 Controparte_1 all'intestato Tribunale che:
• nell'anno 2018 avrebbe conferito mandato alla resistente per costituirsi quale nuovo difensore in un giudizio d'appello volto a conseguire la riforma della sentenza n.
287/2018 pronunciata dal Tribunale di Genova che l'aveva vista parzialmente soccombere in una causa ereditaria intentata dai fratelli;
• l'opzione di nominare l'avv. successivamente al deposito dell'atto di CP_1 appello sarebbe maturata a fronte delle rassicurazioni fornite da quest'ultima di poter introdurre nuovi documenti decisivi sul presupposto che la cliente non li avesse potuti offrire nel giudizio di primo grado per causa ad ella non imputabile, in quanto reperiti in seguito;
• nel corso del giudizio, tuttavia, il legale avrebbe tentato di far entrare quei documenti assumendone la “indispensabilità” ai fini della decisione, allegando di fatto una responsabilità della cliente nel non averli potuti depositare in precedenza;
• il processo d'impugnazione si sarebbe concluso con la reiezione integrale del gravame, leggendosi in motivazione che l'appellante, con la comparsa di costituzione di nuovo difensore, avesse stravolto il contenuto dell'atto di appello, per un verso modificandone le conclusioni e le allegazioni difensive, per altro verso introducendo numerosi nuovi documenti inammissibili;
• la resistente avrebbe omesso, altresì, di comunicarle la notifica della sentenza, facendo spirare inutilmente il termine per ricorrere in Cassazione.
Tanto premesso, la chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare l'avv. Parte_1
a risarcirle il danno patrimoniale arrecatole dalla sua imperizia e negligenza CP_1 professionale, pari alla somma di € 193.968,63, nonché tutti i pregiudizi non patrimoniali da stimarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi legali fino al saldo;
in subordine, chiedeva la condanna della professionista a risarcirle la somma minima di € 150.000,00, oltre interessi legali, corrispondente a quella proposta ante causam dal mediatore adito in via preventiva.
pagina 3 di 10 Si è costituita in giudizio , per chiedere il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, adducendo principalmente che: controparte, quale avvocato cassazionista ed ex Giudice di Pace, avesse revisionato più volte la comparsa di costituzione di nuovo difensore, espressamente autorizzando il deposito della versione definitiva contente le motivazioni sul mancato deposito di alcuni documenti in primo grado;
la dichiarata inammissibilità dei documenti allegati alla comparsa di costituzione non avesse determinato alcun danno, giacché se eventualmente già presenti in atti non sarebbero stati espunti dal fascicolo e, in ogni caso, poiché ininfluenti ai fini del decidere;
la scelta di non impugnare la sentenza d'appello fu assunta dalla stessa , a seguito di un Parte_1 parere espresso da un altro collega di Roma.
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e decisa ex art. 281-terdecies c.p.c. all'esito dell'udienza del 19.11.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda risarcitoria è infondata e va respinta.
L'oggetto del contendere verte sull'assunta responsabilità professionale dell'avv.
per aver fatto soccombere l'odierna ricorrente in un giudizio d'appello da ella CP_1 incoato nel 2018, con il patrocinio di altro legale, presso la Corte d'appello di Genova, deciso con sentenza n. 686/2021 di rigetto integrale dell'impugnazione (all. 4 del ricorso), e nell'aver poi omesso di comunicarle la notifica della predetta sentenza, così da far spirare il termine breve per ricorrere in Cassazione ex art. 325, co. 2 c.p.c..
Nel dettaglio, la espone d'essere stata convenuta nel 2013 dai suoi tre fratelli Parte_1 innanzi al Tribunale di Genova per questioni legate alla successione ereditaria del padre apertasi l'anno prima;
processo che, malgrado la rinuncia degli attori alle domande principali (di nullità o annullamento del testamento olografo fatto pubblicare dalla e d'indegnità a succedere di quest'ultima), si concluse nel 2018 con sentenza Parte_1 parzialmente sfavorevole alla convenuta, riconoscendo ai fratelli la compartecipazione nella misura di 2/12 ciascuno alla comunione ereditaria sui beni relitti del padre,
pagina 4 di 10 attribuendogli taluni immobili, obbligando la a restituirgli la somma complessiva Parte_1 di € 27.586,02 e a rifondergli le spese legali e di CTU (all. 3 del ricorso).
Avverso detta sentenza n. 287/2018 interporrà appello la , avvalendosi dello Parte_1 stesso procuratore che aveva curato la fase terminale del giudizio di primo grado (all. 8), salvo poi nominare l'avv. per costituirsi nuovo difensore nella convinzione, a CP_1 suo dire ingenerata dall'odierna resistente, di poter introdurre nuova documentazione dirimente per ottenere la riforma della sentenza gravata. Trattavasi, in particolare, di due lettere che il padre avrebbe redatto negli anni 1996 e 1998 (all.ti 7 e 10 del ricorso) e di una perizia di stima immobiliare elaborata da un architetto nel 1996 (all. 9 del ricorso), idonee, secondo la sua prospettazione, a comportare l'ammissione alla collazione ereditaria di beni immobili donati dal padre agli altri figli, con conseguente rideterminazione l'asse ereditario in proprio favore.
La rimprovera all'avv. d'aver assunto una difesa incoerente nel Parte_1 CP_1 giudizio d'appello, frutto di imprudenza e negligenza, poiché, mentre nelle note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18.2.2021
(all. 6 del ricorso), avrebbe sostenuto la tesi dall'impedimento della cliente a depositare quei documenti in primo grado per causa ad ella non imputabile (in quanto restituitile dall'ex marito nell'estate del 2018 dopo averli ritrovati in alcuni scatoloni asportati dalla casa coniugale in occasione della separazione), nella comparsa di costituzione e negli atti conclusivi ne avrebbe viceversa invocato la “indispensabilità” ai fini del decidere, allegando di fatto una responsabilità dell'assistita nell'averli erroneamente consegnati all'ex coniuge (all. 2, 5 e 11 del ricorso).
In sostanza, secondo la ricorrente, qualora l'avv. avesse correttamente svolto il CP_1 suo mandato, fornendo alla Corte d'appello le esatte ragioni della mancata produzione nel giudizio di primo grado di quei documenti, questi sarebbero stati acquisiti dal giudice dell'impugnazione e avrebbero probabilmente condotto alla riforma della sentenza gravata, facendo emergere un suo credito di € 193.989,63 a seguito della corretta ricostruzione dell'asse ereditario.
Oltre alla somma sopra citata, costituente il danno patrimoniale, la ricorrente avrebbe subito un notevole pregiudizio non patrimoniale, consistente nel mancato diritto di difesa e nelle sofferenze psicofisiche. pagina 5 di 10 Ebbene, come noto, il cliente che sostiene d'aver subito un danno per l'inesatto adempimento dell'incarico professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a)
l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. n. 9238/2007), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del "più probabile che non", onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. Cass. n.
3566/2021), poiché la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (cfr. Cass. n. 410/2021).
Più nel dettaglio, la norma di riferimento per la valutazione della responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale, inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazione, è l'art. 1176, co. 2 c.c.:
«Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico, ha chiarito, in ordine all'individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che "le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione” (cfr. ex pluribus Cass. 18612/2013).
pagina 6 di 10 Non potendo il professionista garantire comunque l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali inadempimenti è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'inadempimento, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967/2006).
In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 2638/2013).
Applicando siffatti principi giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che la non abbia assolto all'onere della prova su di lei gravante nei termini sopra Parte_1 elencati.
Segnatamente, l'avv. è subentrata nella veste di legale di fiducia della CP_1 Parte_1 dopo il deposito dell'atto di appello, a preclusioni e decadenze già maturate e con limitazione della difesa ai motivi contenuti nell'atto d'impugnazione.
La Corte d'appello di Genova ha respinto integralmente il gravame considerando le difese introduttive della , non quelle successive articolate dall'avv. . La Parte_1 CP_1 cliente, a ben vedere, non ascrive la reiezione dell'appello alla disarticolata strategia difensiva assunta dall'avv. (ad esempio delineando il raggiungimento del CP_1 risultato sperato, ossia la riforma della sentenza impugnata, in caso di coltivazione delle difese sviluppate dal precedente legale), bensì accusa il procuratore di non essere riuscita a introdurre nel giudizio d'appello tre documenti essenziali reperiti successivamente, e ciò in conseguenza di un'errata giustificazione posta a fondamento della tardiva produzione, ovvero la indispensabilità dei medesimi, anziché l'impedimento di una produzione tempestiva legato a una causa non imputabile all'assistita (pag. 14 dell'all. 2 del ricorso).
In realtà, uno di quei tre documenti, e precisamente la lettera del padre risalente al
1996, figurava già tra gli atti del primo grado, mentre per quanto concerne l'ulteriore lettera del 1998 e la relazione di stima immobiliare elaborata da un professionista nel
1996, l'avv. aveva supportato l'istanza di produzione non solo sulla CP_1 indispensabilità richiamata dal previgente art. 345, co. 3 c.p.c., ma altresì pagina 7 di 10 sull'impossibilità della di produrli prima per fatto a lei non imputabile, Parte_1 circostanza quest'ultima ulteriormente disattesa dalla Corte d'appello.
Non ha rilievo che la causa dell'apparente smarrimento di quei documenti fosse riconducibile a un'erronea consegna da parte della all'ex marito ovvero a un Parte_1 errato prelievo degli stessi da parte di quest'ultimo in occasione della liberazione della casa coniugale.
Infatti, l'ammissibilità dei mezzi di prova che la parte dimostri di non aver potuto proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile altro non è che l'applicazione al giudizio d'appello dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153, co. 2 c.p.c., il quale esige la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, giacché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà e idoneo a escludere ogni suo profilo di colpa, e presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 6431/2025).
Nella fattispecie in esame, la non ha allegato alcuna circostanza concreta (in Parte_1 disparte l'effettiva modalità attraverso cui l'ex marito avrebbe acquisito la disponibilità materiale dei quei documenti) che consentisse di valutare l'imputabilità della causa della decadenza, vieppiù a fronte del fatto, tutt'altro che trascurabile, che il testo della comparsa di costituzione del nuovo difensore venne redatto con il suo influente contributo, come affiora dallo scambio di mail con l'avv. che anticipò il deposito CP_1 dell'atto difensivo (all.ti 9 e 10 della comparsa di risposta), e ciò verosimilmente in ragione della sua qualifica professionale di avvocato cassazionista. Ulteriormente priva di pregio è l'accusa rivolta alla resistente di non averle tempestivamente comunicato la ricezione della notifica della sentenza di appello da parte dei fratelli vittoriosi, e quindi d'averle precluso la possibilità di ricorrere per Cassazione e di proporre azione di revocazione per dolo ex art. 395 n. 1) c.p.c..
In primis, la convinzione della sull'inutilità di impugnare la sentenza d'appello Parte_1 sembra già consacrata nel contenuto della mail trasmessa il 4.10.2021 all'avv. CP_1
a seguito di un'interlocuzione avuta con un altro legale cassazionista, ove si legge: “…è ovvio che alla luce di tali previsioni catastrofiche, non solo mi chiedo a cosa sia servito
l'appello … ma anche a cosa serve fare la Cassazione” (all. 12 del ricorso). pagina 8 di 10 In secondo luogo, pur non ricorrendo l'ipotesi di “doppia conforme” (istituto introdotto dal
D.Lgs. 149/2022, quindi successivamente ai fatti di causa), ma segnalandosi al contempo che la prospettata revocazione per dolo avrebbe senz'altro potuto trovare spazio a prescindere dall'intervenuta irrevocabilità della sentenza d'appello, trattandosi d'impugnazione straordinaria destinata a minare la sentenza passata in giudicato, giova osservare che il processo di cassazione non è un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma è un rimedio impugnatorio, di legittimità e a critica vincolata, dovendo la Suprema Corte limitarsi a un controllo della legalità della decisione attraverso l'esame di censure che devono trovare collocazione entro un elenco tipico dettato dall'art. 360 c.p.c., in vista della verifica della conformità della decisione di merito alle norme e ai principi di diritto applicabili.
E allora, ribadendosi che ai fini della responsabilità risarcitoria dell'avvocato non sia sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività professionale, ma bisogna dimostrare la sussistenza del danno e del nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta del professionista, e ciò anche nel caso di perdita di una “chance” favorevole
(cfr. ex plurimis Cass, n. 22376/2012), la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi oggettivi e certi che consentissero di prospettare, in termini quantomeno di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'accoglimento di un ipotetico ricorso per
Cassazione.
Prova che nella fattispecie non è stata assolutamente fornita dalla ricorrente, limitatasi a dire il vero ad assumere l'indiscriminata possibilità di sottoporre al vaglio della
Cassazione tutte le mancate e/o errate motivazioni contenute nella sentenza d'appello, senza evocare i motivi per i quali avrebbe richiesto la riforma della sentenza d'appello né indicare le norme di diritto su cui si sarebbero fondati (art. 366 n. 4 c.p.c.).
Né i documenti - la cui produzione fu dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di
Genova - avrebbero potuto essere riesaminati dalla Corte di legittimità invocandone la decisività ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 5) c.p.c., dal momento che, in tema di errores in procedendo, il potere della Cassazione di riesaminare in fatto la questione sollevata si esplica nei limiti degli atti e documenti che, prodotti nel giudizio di merito, risultano acquisiti al processo, e quindi il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in Cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è pagina 9 di 10 stato prodotto in giudizio - o non è stato prodotto ritualmente, fattispecie equipollente -, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla sua cognizione (cfr.
Cass. n. 15043/2018 e Cass n. 12904/2007).
Considerato, pertanto, che "non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata” (cfr. Cass. n. 25023/2024), la mancata proposizione di ricorso per Cassazione privo di ragionevoli probabilità di accoglimento, quand'anche frutto dello spirare dei termini per l'impugnazione ascrivibile a colpa dell'avvocato, non costituisce per il cliente un danno risarcibile e non fa sorgere per il legale un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione.
Alla luce di quanto esposto, la domanda risarcitoria avanzata in questo giudizio va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta la domanda della ricorrente;
2) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in €
8.433,00, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza.
Grosseto 19.11.2025
Il Giudice
IO VE
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