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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GUIDO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2503/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250011985044000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3526/2025 depositato il
06/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2503/2025 Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone opposizione avverso cartella esattoriale N. 68 2025 00119850 44, relativa a controllo formale della dichiarazione, Mod 730/2020 ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73, recante un importo di € 2.011,71.
Eccepisce l'illegittimità dell'azzeramento della detrazione per “altri familiari a carico”, che ritiene, al contrario, dovuta in virtù della circolare n. 18/E del 21.4.2009.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate DP II di Milano, la quale contesta le eccezioni della controparte ricorrente, confermando la motivazione del proprio ruolo e chiedendo quindi il rigetto.
Si costituisce altresì l'agente della riscossione, che preliminarmente si ritiene carente di legittimazione, avendo agito su ruolo di altro ufficio. Ritiene legittimo e corretto il proprio operato e chiede il rigetto del ricors.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato, nel merito della controversia, che effettivamente, a partire dalla legge finanziaria per l'anno 2007 - legge 27
dicembre 2006, n. 296 - , le norme afferenti la regolazione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari residenti in Italia hanno previsto la possibilità di portare in detrazione le spese di mantenimento per familiari a carico, anche se residenti nel Paese d'origine. Inoltre, anche in precedenza, la norma regolamentare emanata dall'Agenzia entrate, in semplice applicazione dell'art. 433 del C.C., prima fra tutte la circolare 95/E del 12 maggio 2000, punto 3.1.3, aveva chiarito, con riferimento a tutti i cittadini residenti in Italia, che << il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione.>>.
La successiva Circolare 18/E del 21 aprile 2009, applicativa della L. 296/2006, ha poi chiarito che la norma sovraordinata – Legge finanziaria 2007 – ha concesso ai cittadini extracomunitari residenti in Italia la possibilità di fruire della detrazione, anche per familiari residenti all'estero. Infatti, La legge 296/2006, art. 1, commi 1325-1327 consente ai lavoratori extracomunitari residenti in Italia di ottenere detrazioni
IRPEF per i propri familiari a carico anche se residenti all'estero, a condizione che il reddito prodotto da questi ultimi, nel loro Paese, non superi la soglia annua di €2.840,51.
Pertanto, risultando prodotta l'autodichiarazione in tal senso, il contribuente aveva diritto, per l'anno in questione, alla detrazione per i versamenti ai propri familiari. Il ricorso va dunque accolto.
La novità della materia trattata giustifica la deroga al generale principio di soccombenza e quindi si provvede compensando integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LA GUIDO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2503/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250011985044000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3526/2025 depositato il
06/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2503/2025 Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone opposizione avverso cartella esattoriale N. 68 2025 00119850 44, relativa a controllo formale della dichiarazione, Mod 730/2020 ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/73, recante un importo di € 2.011,71.
Eccepisce l'illegittimità dell'azzeramento della detrazione per “altri familiari a carico”, che ritiene, al contrario, dovuta in virtù della circolare n. 18/E del 21.4.2009.
Si costituisce l'Agenzia delle entrate DP II di Milano, la quale contesta le eccezioni della controparte ricorrente, confermando la motivazione del proprio ruolo e chiedendo quindi il rigetto.
Si costituisce altresì l'agente della riscossione, che preliminarmente si ritiene carente di legittimazione, avendo agito su ruolo di altro ufficio. Ritiene legittimo e corretto il proprio operato e chiede il rigetto del ricors.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato, nel merito della controversia, che effettivamente, a partire dalla legge finanziaria per l'anno 2007 - legge 27
dicembre 2006, n. 296 - , le norme afferenti la regolazione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari residenti in Italia hanno previsto la possibilità di portare in detrazione le spese di mantenimento per familiari a carico, anche se residenti nel Paese d'origine. Inoltre, anche in precedenza, la norma regolamentare emanata dall'Agenzia entrate, in semplice applicazione dell'art. 433 del C.C., prima fra tutte la circolare 95/E del 12 maggio 2000, punto 3.1.3, aveva chiarito, con riferimento a tutti i cittadini residenti in Italia, che << il contribuente, per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nell'ipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione.>>.
La successiva Circolare 18/E del 21 aprile 2009, applicativa della L. 296/2006, ha poi chiarito che la norma sovraordinata – Legge finanziaria 2007 – ha concesso ai cittadini extracomunitari residenti in Italia la possibilità di fruire della detrazione, anche per familiari residenti all'estero. Infatti, La legge 296/2006, art. 1, commi 1325-1327 consente ai lavoratori extracomunitari residenti in Italia di ottenere detrazioni
IRPEF per i propri familiari a carico anche se residenti all'estero, a condizione che il reddito prodotto da questi ultimi, nel loro Paese, non superi la soglia annua di €2.840,51.
Pertanto, risultando prodotta l'autodichiarazione in tal senso, il contribuente aveva diritto, per l'anno in questione, alla detrazione per i versamenti ai propri familiari. Il ricorso va dunque accolto.
La novità della materia trattata giustifica la deroga al generale principio di soccombenza e quindi si provvede compensando integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE.