Art. 21. (Personale non docente)
Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' statale degli studi di Cassino sono assegnati posti di personale non insegnante, nei limiti del contingente previsto dall'allegata tabella E.
I predetti posti sono istituiti con la presente legge.
Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzione di dirigente amministrativo, e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.
((Il personale non docente gia' in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnato all'Universita' degli studi di Cassino.
L'immissione in ruolo e' disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto, purche' in possesso del prescritto titolo di studio))
Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilita' di opzione per la posizione giuridica ed economica gia' conseguita, quinto, settimo ed ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.
Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unita' di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.
Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.
Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' statale degli studi di Cassino sono assegnati posti di personale non insegnante, nei limiti del contingente previsto dall'allegata tabella E.
I predetti posti sono istituiti con la presente legge.
Alla copertura dei posti di personale non docente previsti dalla tabella di cui al precedente primo comma e rimasti vacanti dopo i trasferimenti, si provvede mediante pubblico concorso, ad eccezione del posto di primo dirigente con funzione di dirigente amministrativo, e dei posti della carriera direttiva di ragioneria e della carriera direttiva delle biblioteche universitarie, i quali saranno coperti mediante trasferimento.
((Il personale non docente gia' in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnato all'Universita' degli studi di Cassino.
L'immissione in ruolo e' disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto, purche' in possesso del prescritto titolo di studio))
Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi primo, secondo, terzo, quarto con esclusione della possibilita' di opzione per la posizione giuridica ed economica gia' conseguita, quinto, settimo ed ottavo della legge 25 ottobre 1977, n. 808 .
Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al terzo comma del citato articolo 16 decorrono dalla medesima data dell'immissione in ruolo.
Le relative dotazioni organiche del personale non docente sono aumentate sino alla concorrenza dei posti istituiti ai sensi del precedente secondo comma e delle unita' di personale immesso in ruolo ai sensi del precedente quarto comma.
Il Ministro della pubblica istruzione determinera' con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro la consistenza dei singoli ruoli organici, tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.