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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2097/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. FORTUNAT ANDREA e con gli avv. CASATI ELISA Parte_1
( ) VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO;
e C.F._1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: opposizione a comunicazione di debito Gestione Separata n.
2017.00873.05.02.2024.
Il Giudice rilevato che con il ricorso ha impugnato la richiesta di pagamento prot. Parte_1
. .4900.15/02/2024.0077612 (doc. 1 res.), con la quale l'Istituto previdenziale gli ha CP_1 CP_1 chiesto di versare alla Gestione separata-Liberi Professionisti la somma di euro 23.454,82, a titolo di contributi sulla parte di reddito prodotto nell'anno 2017 non denunciato presso altra Gestione contributiva, oltre le relative sanzioni di legge.
In più, ha domandato l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta per l'anno 2017 un'annualità contributiva piena per effetto della contribuzione già versata alla gestione ex Enpals.
Dopo la costituzione con memoria difensiva, l'ente pubblico ha rivisto, in autotutela, la propria posizione ed ugualmente ha fatto la parte ricorrente, tanto che con il verbale del 20 novembre 2025 è stato attestato dai difensori che è possibile pervenire alla cessazione della materia del contendere in quanto
“1) per l'annualità 2017 vi è rinuncia di parte ricorrente agli atti e all'azione;
2) per la comunicazione di debito Gestione Separata n. 2017.00873.05.02.2024 (per € 23454,82) oggetto CP_ dell'opposizione, l' ha provveduto all'annullamento della stessa in autotutela”.
pagina 1 di 2 Per tal motivo, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale di causa).
Pertanto, per quanto sopra, nella presente causa, il Giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere.
In tale senso, è da osservarsi che si può riscontrare una situazione di reciproca soccombenza virtuale, ma di tipo prevalente da parte dell'ente pubblico, considerati i valori delle rispettive domande rinunciate (quella del 2017 per il diritto a vedersi riconosciuta un'annualità contributiva piena è di circa 4.500 €: cfr. il verbale). Pertanto, si può ritenere che il ricorrente, nelle more del giudizio, si è visto riconoscere dall'Ente pubblico convenuto la pretesa allo sgravio per cui aveva azionato il giudizio e, conseguentemente - considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale” applicato ai fini della ripartizione delle spese legali - bisogna rilevare come la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve pertanto condannare l al pagamento delle spese legali a nella somma CP_1 Parte_1 indicata in dispositivo, calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente, con compensazione parziale per 1/2 già operata, considerata anche la rinuncia da parte di questi alla domanda del 2017 per il diritto a vedersi riconosciuta un'annualità contributiva piena;
P.Q.M.
Prende atto delle rispettive rinunce delle parti di cui alla parte motiva della presente sentenza e dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l a versare a CP_1
le spese di lite per la somma di euro 1500, oltre 15% per spese Parte_1 forfettarie e oltre IVA e CPA, già operata la compensazione per 1/2.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2097/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. FORTUNAT ANDREA e con gli avv. CASATI ELISA Parte_1
( ) VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO;
e C.F._1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_1
OGGETTO: opposizione a comunicazione di debito Gestione Separata n.
2017.00873.05.02.2024.
Il Giudice rilevato che con il ricorso ha impugnato la richiesta di pagamento prot. Parte_1
. .4900.15/02/2024.0077612 (doc. 1 res.), con la quale l'Istituto previdenziale gli ha CP_1 CP_1 chiesto di versare alla Gestione separata-Liberi Professionisti la somma di euro 23.454,82, a titolo di contributi sulla parte di reddito prodotto nell'anno 2017 non denunciato presso altra Gestione contributiva, oltre le relative sanzioni di legge.
In più, ha domandato l'accertamento del proprio diritto a vedersi riconosciuta per l'anno 2017 un'annualità contributiva piena per effetto della contribuzione già versata alla gestione ex Enpals.
Dopo la costituzione con memoria difensiva, l'ente pubblico ha rivisto, in autotutela, la propria posizione ed ugualmente ha fatto la parte ricorrente, tanto che con il verbale del 20 novembre 2025 è stato attestato dai difensori che è possibile pervenire alla cessazione della materia del contendere in quanto
“1) per l'annualità 2017 vi è rinuncia di parte ricorrente agli atti e all'azione;
2) per la comunicazione di debito Gestione Separata n. 2017.00873.05.02.2024 (per € 23454,82) oggetto CP_ dell'opposizione, l' ha provveduto all'annullamento della stessa in autotutela”.
pagina 1 di 2 Per tal motivo, entrambe le parti hanno domandato la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale di causa).
Pertanto, per quanto sopra, nella presente causa, il Giudice è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere.
In tale senso, è da osservarsi che si può riscontrare una situazione di reciproca soccombenza virtuale, ma di tipo prevalente da parte dell'ente pubblico, considerati i valori delle rispettive domande rinunciate (quella del 2017 per il diritto a vedersi riconosciuta un'annualità contributiva piena è di circa 4.500 €: cfr. il verbale). Pertanto, si può ritenere che il ricorrente, nelle more del giudizio, si è visto riconoscere dall'Ente pubblico convenuto la pretesa allo sgravio per cui aveva azionato il giudizio e, conseguentemente - considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della “soccombenza virtuale” applicato ai fini della ripartizione delle spese legali - bisogna rilevare come la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve pertanto condannare l al pagamento delle spese legali a nella somma CP_1 Parte_1 indicata in dispositivo, calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente, con compensazione parziale per 1/2 già operata, considerata anche la rinuncia da parte di questi alla domanda del 2017 per il diritto a vedersi riconosciuta un'annualità contributiva piena;
P.Q.M.
Prende atto delle rispettive rinunce delle parti di cui alla parte motiva della presente sentenza e dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l a versare a CP_1
le spese di lite per la somma di euro 1500, oltre 15% per spese Parte_1 forfettarie e oltre IVA e CPA, già operata la compensazione per 1/2.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
pagina 2 di 2