Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 20 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2167/2019
TRA
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Mimma Di Santo, giusta Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina;
RESISTENTE
, in persona del dirigente rappresentante Controparte_2
legale p.t.,
, in persona del Sindaco p.t.; NT
CONTUMACI
Oggetto: Collocamento mirato e risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 17.04.2019 , esponeva: di essere iscritto Parte_1
nelle liste per la massima occupazione C.P.I. di Messina a far data dal 23.03.1998, con invalidità del 76% con un punteggio di 1063 punti, aggiudicandosi la prima posizione in graduatoria, categorie protette/settore pubblico, per le qualifiche di commesso di vendita e custode di edifici;
nel 2017 apprendeva di essere stato cancellato dalle graduatorie a far data dal 1999, senza mai ricevere alcuna comunicazione in merito dal C.P.I di Messina, fin quando chiedeva di prendere visione della sua posizione in graduatoria, in considerazione
1
richiesta di accesso agli atti, al fine di verificare un'eventuale pretermissione o scavalcamento in suo danno da parte di coloro che in graduatoria sarebbero stati dopo di lui;
otteneva una risposta formale solo il 04.01.2019, a seguito di diffida, da cui risultava che egli ricorrente non sarebbe stato iscritto nella graduatoria inerente il pubblico settore, in quanto privo della licenza media, conseguita il 06.07.99, e gli veniva negato l'accesso agli atti data la sua mancata iscrizione nell'ambito della graduatoria per il settore pubblico, non avendo il titolo di studio presupposto;
veniva informato per le vie brevi dal C.P.I. dell'adozione di un provvedimento negativo a suo carico, che veniva poi comunicato a mezzo pec del 18.03.19, con cui l'Amministrazione competente, rilevato che nell'anno
2007 aveva superato la soglia di reddito minima prevista dalle disposizioni in materia, per la seconda volta gli disconosceva tutta l'anzianità maturata a far data dal 1998, facendola invece decorrere dal 29.06.2017; con comunicazione a mezzo pec del 26.03.2019 chiedeva all'Amministrazione competente in base a quale disposizione fosse stata annullata l'anzianità di iscrizione, soprattutto in considerazione della sua appartenenza alle categorie protette, richiesta che rimaneva priva di riscontro.
Lamentava che l'illegittimità della condotta di parte resistente per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, della illogicità manifesta e della carenza di motivazione ex lege 241/90.
Rilevava che la categoria dei disabili è soggetta alla disciplina di cui all'art 10/VI co. l. n.
68/1999 e non a ciò che prevede l'art 9, ovverossia alla sanzione della perdita dello status di disoccupato. Eccepiva, altresì, la contraddittorietà dei provvedimenti assunti nei suoi confronti dalla P.A.
Chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto a mantenere l'anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione considerato il grado della sua disabilità, così come giudizialmente accertato dal Tribunale del Lavoro di Messina, con specifico riferimento al settore pubblico e per l'effetto reintegrarlo nella posizione di graduatoria per le qualifiche di competenza col punteggio effettivo allo stesso spettante;
verificare con riguardo al periodo
1999-2017 le assunzioni effettuate nell'ambito del settore pubblico con riguardo alle categorie protette, al fine di verificare la pretermissione e l'eventuale danno subito, in considerazione dell'omissione di qualsiasi effettiva risposta in merito;
condannare in via equitativa la P.A. resistente al risarcimento del danno subito a causa dell'indebita ed illegittima negazione del suo diritto di accesso e in via eventuale e subordinata al risarcimento in forma specifica del danno patito;
in via ulteriormente gradata chiedeva il risarcimento per equivalente commisurato alla capitalizzazione del reddito relativo al posto
2 di lavoro perduto, con ogni accessorio relativo alla specifica posizione in questione, ed al risarcimento stesso. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. L' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio
[...]
con memoria del 31.5.2021.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art 2948, n. 4 c.c., delle somme richieste dal ricorrente.
Contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di giudizio.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
4. L'udienza del 20.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
5. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della del Controparte_4
che, nonostante la notifica del ricorso, non si costituivano in giudizio. Controparte_2
6. Nel merito, la domanda attorea è volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a mantenere la propria anzianità di iscrizione nelle liste di disoccupazione a far data dal
1999, in considerazione del proprio grado di disabilità, con specifico riferimento al settore pubblico.
Ai fini della decisione occorre richiamare la normativa applicabile ratione temporis in materia di collocamento dei disabili.
La L. 2 aprile 1968, n. 482 in materia di disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private all'Art.1., rubricato “Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria” disponeva: “La presente legge disciplina
l'assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra
o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi”.
L'Art. 16 “Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali” prevedeva che “Il servizio del collocamento e' effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si
3 atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.
E' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e da un ispettore medico del lavoro. I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni. Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facolta' di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresi' decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale. Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonche' i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge. L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 e' effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verra' effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione”;
Art. 17 (Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio): “La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di: a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19; b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;
c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti
4 appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264; d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;
e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;
f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21”.
Infine, l'Art. 19 disponeva che “Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative. La richiesta di iscrizione e' presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie. La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16”.
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che il ricorrente veniva iscritto in data
23.3.1998 al n. 30260 nell'elenco provinciale degli invalidi civili a norma dell'art. 19 della
L. 482 del 1968 e che veniva successivamente cancellato dagli elenchi in quanto, pur essendo stato convocato al fine di essere sottoposto alla visita medica per la conferma dello stato invalidante, in data 03.05.1999 e 28.06.1999, risultava assente.
5 Tale circostanza, non contestata dal ricorrente, veniva contemplata dall'art. 9 del Decreto legge n. 463 del 1983, convertito con legge 638 del 11 novembre 1983, il quale statuiva che “In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorità sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita é disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all'avviamento, salvo successivo accertamento.
2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482”.
Alla luce della suddetta norma il provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli invalidi civile adottato dalla Siciliana, su comunicazione del 7.7.1999 dell'Ufficio CP_1
Commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili dell'Asp di Messina, è, pertanto, legittimo.
Va rilevato, altresì, che il ricorrente ha omesso di aggiornare la propria posizione anche a seguito della sentenza del 2004, in atti, con cui gli è stato riconosciuto uno stato di invalidità permanente pari al 76%.
Si osserva che solo nel 2017, a fronte di un'inerzia di quasi 18 anni dalla domanda di inserimento nelle liste di collocamento, il ricorrente ha fatto istanza di verificazione della propria posizione in graduatoria.
7. Occorre precisare che il ricorrente contesta nel merito anche l'erronea applicazione della sanzione della perdita dello stato di disoccupazione, per un verso, e, per altro verso, chiede il risarcimento per la pretesa lesione subita a causa dell'illegittimo diniego opposto alla sua istanza di accesso agli atti.
I due profili meritano una disamina separata.
8. Orbene, in ordine alla perdita della status di disoccupazione, nel corso del giudizio, dagli atti allegati, è emerso che a seguito della domanda di inserimento presentata dal ricorrente in data 29.06.2017, l'ente resistente rilasciava l'attestato n. 15156 del 05.07.2017 di iscrizione del ricorrente nelle liste degli invalidi civili al n. 12391 a decorrere dal
29.06.2017 a norma della legge 68/1999, nel frattempo entrata in vigore a riforma della precedente legge del 1968.
6 A distanza di più di un anno, in data 05.11.2018, il ricorrente depositava presso gli Uffici competenti un'autocertificazione con la quale, dichiarava, anche, di non aver mai superato il limite di reddito minimo previsto per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Faceva seguito, pertanto, un'istanza di accesso agli atti, acquisita dalla parte resistente in data 4.12.2018 al n. prot. 18113, con cui il ricorrente, tramite la Federazione Nazionale dei
Lavoratori ha chiesto di fare accesso alle assunzioni degli invalidi civili intervenute tra il
23 marzo 1998 fino al 29.6.2017 con il grado di invalidità del 46% e dal 30 giugno 2018 in poi con il grado di invalidità del 76%.
La parte resistente, a seguito dell'istanza di accesso, con comunicazione del 18.12.2018 prot. n. 5501, chiedeva, urgentemente, all'Agenzia delle Entrate di eseguire accertamenti in merito alla situazione reddituale dichiarata dal ricorrente negli anni di interesse e che la stessa, con comunicazione del 12.03.2019 prot. n. 3855, precisava gli esiti delle verifiche effettuate.
In particolare, contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente, dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate è risultato che nell'anno 2007 il ricorrente abbia prodotto un reddito di € 10.347,00, di € 8.199,00 nel 2008, di € 9.068,00 nel 2010, di € 11.591,00 nel
2011 e di € 12.796,00 nel 2012, quindi superiore al limite minimo previsto dalla legge per la conservazione dello status di disoccupato.
Ne è conseguito, il rilascio da parte della Regione Siciliana di un nuovo attestato n. 16784 in data 18.03.2019, relativo alla reiscrizione in data 29.06.2017 negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, con contestuale annullamento del precedente attestato n. 15156 già rilasciato “essendo risultato che già nell'anno 2007 il reddito imponibile d'impresa è stato superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, che, come stabilito dall'art.
5, comma 1, lett. a del D.lgs n. 297/2002, comporta la perdita dello stato di disoccupazione.”
Il Centro per l'impiego competente ha agito legittimamente procedendo alla verifica della permanenza dello stato di disoccupazione, potendo disporre, per legge, accertamenti, anche a campione, sulla veridicità della dichiarazione resa dagli interessati circa lo svolgimento o meno dell'attività lavorativa, la sua durata ed il limite di reddito conseguito sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato, rilasciata da enti pubblici, organismi privati autorizzati o accreditati e richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti in base alla normativa vigente in materia. L'esito della verifica rappresenta il presupposto per la conservazione, la sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha contestato le risultanze reddituali di cui agli atti allegati da parte resistente, ragion per cui anche la cancellazione dalle liste di
7 disoccupazione con la conseguente perdita dell'anzianità va considerata legittima a norma dell'art'5 del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il quale statuiva che “
1. Le
Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.
Pertanto, la domanda va rigettata in quanto appare legittima la sanzione della perdita dello stato di disoccupazione.
9. Per quanto concerne la pretesa lesione del diritto di accesso agli atti di cui il ricorrente chiede il ristoro, anche tale domanda va rigettata.
Dagli atti di causa risulta che la Regione Siciliana, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente abbia risposto con comunicazione del 4.1.2019 nella quale si riportava, letteralmente, “sulla base della annuale presentazione dei prospetti informativi da parte delle Ditte soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla norma in oggetto,
l'Ufficio procede alla pubblicizzazione dell'elenco dei posti disponibili, specificando le qualifiche richieste e la categoria riservataria dell'obbligo di assunzione…..Si rileva che il sig. ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco provinciale degli Parte_1
invalidi civili il 23.3.1998 dichiarando il possesso della seconda media e iscrivendosi, pertanto, solo nel settore privato. Successivamente all'avviamento al lavoro… non ha più presentato domande di avviamento. Le assunzioni effettuate, quindi, si riferiscono a soggetti che hanno presentato presso l'ufficio apposita istanza di partecipazione all'avviamento, a prescindere dal grado di percentuale posseduto”.
Va osservato, pertanto, che la parte resistente ha dato riscontro al ricorrente nel rispetto dei termini di legge previsti dall'art. 22 e ss. della L. 241/1990 in materia di istanza di accesso agli atti, precisando che i dati richiesti erano pubblici in virtù del principio di trasparenza che informa l'attività della Pubblica Amministrazione.
Si rileva, altresì, che il diniego opposto alla richiesta specifica di conoscere assunzioni degli invalidi civili intervenute tra il 23 marzo 1998 fino al 29.6.2017 con il grado di invalidità del 46% e dal 30 giugno 2018 in poi con il grado di invalidità del 76%, oltre, verosimilmente, a giustificarsi con una prioritaria esigenza di tutela di dati sensibili, trova ragione nel fatto che il ricorrente, essendo stato cancellato dalle liste degli invalidi a seguito di mancata presentazione a due convocazioni utili all'accertamento della permanenza dell'invalidità, di fatto non aveva per il periodo compreso tra il 1998 e il 2017 un interesse personale o un vero e proprio diritto di accesso agli atti, e, per il periodo
8 successivo, oltre a valere lo stesso principio di trasparenza dei dati, l'Amministrazione, in una seconda comunicazione del 27.2.2019, manifestava la disponibilità a chiarire “ogni altra eventuale problematica” invitando il ricorrente a recarsi di persona presso gli uffici e fissando un appuntamento.
10. Alla luce delle superiori ragioni, il ricorso va rigettato.
Con la suddetta pronuncia si intendono assorbite tutte le altre domande ed eccezioni.
11. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si pongono a carico del ricorrente in favore del resistente , come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal CP_1
D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi.
12.- Nulla va disposto sulle spese nei confronti della e del NT
, rimasti contumaci. Controparte_2
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
TE
, che liquida in € 9.257,00 per compensi professionali,
[...]
oltre rimborso spese generali;
- nulla sulle spese nei confronti della del Controparte_4 _2
.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
9