Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 363
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'articolo 43 del d.P.R. 600 del 1973 e dell'articolo 67, D.L.18 del 2020 (c.d. cura Italia) in combinato disposto con l'articolo 10, commi 9-13 del D.L. 201 del 2011 e con l'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 50 del 2017

    La Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini per l'attività di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) comporta uno spostamento in avanti delle scadenze. Pertanto, per le annualità fino al 2018, il termine di accertamento scade 85 giorni dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero il 26 marzo dell'anno successivo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'articolo 27, comma 1 del d.P.R.600 del 1973 in correlazione con gli articoli 3, 7,12 e 17 del d. lgs. n. 472 del 1997

    La Corte ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati a carico di società a ristretta base partecipativa, come reiteratamente sancito dalla Cassazione. Ha altresì rilevato che il contribuente non ha fornito prova contraria della mancata distribuzione o del reinvestimento degli utili.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 363
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 363
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo