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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
PILIEGO RA, EL
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1530/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF070303782 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla società Ricorrente_1 srl veniva notificato, in data 18 dicembre 2024, avviso di accertamento n. TVF030303015/2024, con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa, per l'anno d'imposta
2018, di € 69.816,04.
L'avviso di accertamento diveniva definitivo per omessa impugnazione.
In seguito, l'Agenzia delle Entrate notificava alla predetta società Ricorrente_1 srl l'avviso di accertamento n. TVF070303782/2024 per l'anno d'imposta 2018, con cui determinava, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'ammontare delle ritenute sui dividendi non operate dalla società in
€ 18.152,00 e ne accertava l'omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, con l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria di € 20.067,20 oltre interessi.
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso articolando i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 43 del d.P.R. 600 del 1973 e dell'articolo 67, D.L.18 del
2020 (c.d. cura Italia) in combinato disposto con l'articolo 10, commi 9-13 del D.L. 201 del 2011 e con l'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 50 del 2017;
2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 27, comma 1 del d.P.R.600 del 1973 in correlazione con gli articoli 3, 7,12 e 17 del d. lgs. n. 472 del 1997.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto
Il primo motivo è infondato.
Secondo parte ricorrente , «poiché l'avviso di accertamento impugnato è relativo all'anno 2018, andava notificato entro il 31 dicembre 2024 …» aggiungendo poi che «nessuna proroga di 85 giorni (causa
Covid) è stata prevista dall'articolo 67 del D.L.18 del 2020».
Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all'attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
Per effetto della previsione contenuta nel richiamato articolo 67, per tutte le annualità fino al 2018 (dal
2019 i termini di rettifica non erano pendenti all'8 marzo 2020) il termine di accertamento non scade al 31 dicembre dell'anno di riferimento bensì 85 giorni dopo, ovvero il 26 marzo dell'anno successivo (in questi termini anche Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025).
E', altresì, infondato il secondo motivo.
L'obbligo imposto a carico della Ricorrente_1 srls nel versamento delle ritenute all'erario rinviene sostanzialmente da avviso divenuto definitivo per mancata opposizione, laddove l'amministrazione finanziaria ha accertato il maggior impunibile ed ha presunto l'avvenuta distribuzione a favore dei soci. Parte ricorrente ha contestato la sussistenza del presupposto dei maggiori utili prodotti dalla società.
La censura non è condivisibile.
Ed infatti, in ordine all'operatività della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati a carico della società a ristretta base partecipativa, la Corte di Cassazione ne ha reiteratamente sancito la legittimità, «rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti» (così, tra le più recenti, Corte di Cassazione, ordinanza 6 giugno 2024, n. 15895).
Tuttavia, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria nel senso sopra indicato.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccobenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente che liquida in E. 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, 9.02.2026
Il Presidentedr. Domenico Seccia
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
SECCIA DOMENICO, Presidente
PILIEGO RA, EL
PELUSO ENRICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1530/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF070303782 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla società Ricorrente_1 srl veniva notificato, in data 18 dicembre 2024, avviso di accertamento n. TVF030303015/2024, con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa, per l'anno d'imposta
2018, di € 69.816,04.
L'avviso di accertamento diveniva definitivo per omessa impugnazione.
In seguito, l'Agenzia delle Entrate notificava alla predetta società Ricorrente_1 srl l'avviso di accertamento n. TVF070303782/2024 per l'anno d'imposta 2018, con cui determinava, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'ammontare delle ritenute sui dividendi non operate dalla società in
€ 18.152,00 e ne accertava l'omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, con l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria di € 20.067,20 oltre interessi.
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso articolando i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 43 del d.P.R. 600 del 1973 e dell'articolo 67, D.L.18 del
2020 (c.d. cura Italia) in combinato disposto con l'articolo 10, commi 9-13 del D.L. 201 del 2011 e con l'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 50 del 2017;
2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 27, comma 1 del d.P.R.600 del 1973 in correlazione con gli articoli 3, 7,12 e 17 del d. lgs. n. 472 del 1997.
Ha resistito l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto
Il primo motivo è infondato.
Secondo parte ricorrente , «poiché l'avviso di accertamento impugnato è relativo all'anno 2018, andava notificato entro il 31 dicembre 2024 …» aggiungendo poi che «nessuna proroga di 85 giorni (causa
Covid) è stata prevista dall'articolo 67 del D.L.18 del 2020».
Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all'attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
Per effetto della previsione contenuta nel richiamato articolo 67, per tutte le annualità fino al 2018 (dal
2019 i termini di rettifica non erano pendenti all'8 marzo 2020) il termine di accertamento non scade al 31 dicembre dell'anno di riferimento bensì 85 giorni dopo, ovvero il 26 marzo dell'anno successivo (in questi termini anche Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025).
E', altresì, infondato il secondo motivo.
L'obbligo imposto a carico della Ricorrente_1 srls nel versamento delle ritenute all'erario rinviene sostanzialmente da avviso divenuto definitivo per mancata opposizione, laddove l'amministrazione finanziaria ha accertato il maggior impunibile ed ha presunto l'avvenuta distribuzione a favore dei soci. Parte ricorrente ha contestato la sussistenza del presupposto dei maggiori utili prodotti dalla società.
La censura non è condivisibile.
Ed infatti, in ordine all'operatività della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati a carico della società a ristretta base partecipativa, la Corte di Cassazione ne ha reiteratamente sancito la legittimità, «rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti» (così, tra le più recenti, Corte di Cassazione, ordinanza 6 giugno 2024, n. 15895).
Tuttavia, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria nel senso sopra indicato.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccobenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese processuali in favore della parte resistente che liquida in E. 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Bari, 9.02.2026
Il Presidentedr. Domenico Seccia
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego