Art. 37. (Relazione sull'applicazione annuale
della presente legge)
Il Ministro per la pubblica istruzione presentera' ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
della presente legge)
Il Ministro per la pubblica istruzione presentera' ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".