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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1837/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MOIOLI RENATA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CAZZATO LUANA MARIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e nei confronti di
( ) e ( ), nella CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
persona del Curatore speciale avv. MANELLA LUISA
TERZI INTERVNEUTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente di presso la casa paterna CP_2
e di presso la casa materna;
CP_3
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé nella giornata di martedì dall'uscita scolastica (a casa della madre CP_3 ore 16 in periodo non scolastico) sino a dopo cena alle ore 21 ed a fine settimana alternati dal sabato alle ore 9 sino alla domenica sera alle ore 20. Nella settimana dove il week-end è di spettanza materna, il padre potrà pagina 1 di 3 tenere con sé anche nella giornata del giovedì dall'uscita scolastica (a casa della madre ore 16 in periodo CP_3 non scolastico) sino a dopo cena alle ore 21. Durante il periodo estivo 20 giorni anche non consecutivi (con un massimo di dieci giorni consecutivi) da concordare entro il 30/05 di ogni anno, una settimana anche non consecutiva durante le vacanze invernali alternando il periodo 23/12 - 30/12 e 31/12 - 06.01 tra i genitori e 3 giorni durante il periodo pasquale alternandosi Pasqua e Pasquetta;
3) Attesa l'età di la madre potrà concordare direttamente col figlio i loro incontri;
CP_2
4) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del piccolo la somma mensile CP_3 pari ad euro 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese oltre il 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di
Brescia sino raggiungimento della sua indipendenza economica. Somma soggetta a rivalutazione annuale a partire dal maggio 2026 e da corrispondere a mezzo di bonifico bancario;
5) Il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio mentre la madre corrisponderà al padre il 50% Per_1 delle spese straordinarie di cui avrà necessità così come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale CP_2 di Brescia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
6)Tenuto conto del progetto di autonomia in favore della madre attualmente in essere e redatto dal Servizio
Tutela nominato (inserimento in Housing sociale e di alfabetizzazione), si chiede che il Tribunale disponga la prosecuzione di tali strumenti e del monitoraggio a sostegno del nucleo familiare da parte del Servizio
competente per territorio, per la durata di anni due, con obbligo agli stessi di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni;
7) l'assegno unico per verrà percepito dal padre al 100%, quello per il figlio dalla madre al 100%; CP_2 CP_3
8) i genitori concordano sulla richiesta di divieto di espatrio per entrambi i figli per un periodo di dodici mesi, fino il 31 maggio 2026 .Con comunicazione del provvedimento alla competente Questura di Brescia
9) Spese interamente compensate fra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.2.2023, , premesso che in data 13/09/2007 contraeva Parte_1
matrimonio in Macedonia con dalla cui unione erano nati i figli a Esine il CP_1 CP_2
24.5.2008 e a Esine il 5.4.2019, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle CP_3
condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva parte resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Comparse le parti all'udienza presidenziale del 4.7.2023 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza in pari data il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, nominava Curatore speciale dei minori l'avv.
Manella Luisa e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimetteva per il resto le parti innanzi al
Giudice Istruttore. pagina 2 di 3 Pronunciata sentenza non definitiva di separazione, all'udienza del 20.5.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, si prende atto in dispositivo dell'avvenuta pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale di separazione n. 326/2024 del 5.2.2024,
1) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Breno.
Brescia, camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1837/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MOIOLI RENATA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CAZZATO LUANA MARIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e nei confronti di
( ) e ( ), nella CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
persona del Curatore speciale avv. MANELLA LUISA
TERZI INTERVNEUTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente di presso la casa paterna CP_2
e di presso la casa materna;
CP_3
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé nella giornata di martedì dall'uscita scolastica (a casa della madre CP_3 ore 16 in periodo non scolastico) sino a dopo cena alle ore 21 ed a fine settimana alternati dal sabato alle ore 9 sino alla domenica sera alle ore 20. Nella settimana dove il week-end è di spettanza materna, il padre potrà pagina 1 di 3 tenere con sé anche nella giornata del giovedì dall'uscita scolastica (a casa della madre ore 16 in periodo CP_3 non scolastico) sino a dopo cena alle ore 21. Durante il periodo estivo 20 giorni anche non consecutivi (con un massimo di dieci giorni consecutivi) da concordare entro il 30/05 di ogni anno, una settimana anche non consecutiva durante le vacanze invernali alternando il periodo 23/12 - 30/12 e 31/12 - 06.01 tra i genitori e 3 giorni durante il periodo pasquale alternandosi Pasqua e Pasquetta;
3) Attesa l'età di la madre potrà concordare direttamente col figlio i loro incontri;
CP_2
4) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del piccolo la somma mensile CP_3 pari ad euro 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese oltre il 50% delle spese come da protocollo del Tribunale di
Brescia sino raggiungimento della sua indipendenza economica. Somma soggetta a rivalutazione annuale a partire dal maggio 2026 e da corrispondere a mezzo di bonifico bancario;
5) Il padre provvederà al mantenimento diretto del figlio mentre la madre corrisponderà al padre il 50% Per_1 delle spese straordinarie di cui avrà necessità così come previste dal protocollo in uso presso il Tribunale CP_2 di Brescia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
6)Tenuto conto del progetto di autonomia in favore della madre attualmente in essere e redatto dal Servizio
Tutela nominato (inserimento in Housing sociale e di alfabetizzazione), si chiede che il Tribunale disponga la prosecuzione di tali strumenti e del monitoraggio a sostegno del nucleo familiare da parte del Servizio
competente per territorio, per la durata di anni due, con obbligo agli stessi di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per i minori alla competente Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni;
7) l'assegno unico per verrà percepito dal padre al 100%, quello per il figlio dalla madre al 100%; CP_2 CP_3
8) i genitori concordano sulla richiesta di divieto di espatrio per entrambi i figli per un periodo di dodici mesi, fino il 31 maggio 2026 .Con comunicazione del provvedimento alla competente Questura di Brescia
9) Spese interamente compensate fra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.2.2023, , premesso che in data 13/09/2007 contraeva Parte_1
matrimonio in Macedonia con dalla cui unione erano nati i figli a Esine il CP_1 CP_2
24.5.2008 e a Esine il 5.4.2019, domandava pronuncia della separazione giudiziale alle CP_3
condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva parte resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Comparse le parti all'udienza presidenziale del 4.7.2023 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza in pari data il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, nominava Curatore speciale dei minori l'avv.
Manella Luisa e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimetteva per il resto le parti innanzi al
Giudice Istruttore. pagina 2 di 3 Pronunciata sentenza non definitiva di separazione, all'udienza del 20.5.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, si prende atto in dispositivo dell'avvenuta pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale di separazione n. 326/2024 del 5.2.2024,
1) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) spese di lite compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Breno.
Brescia, camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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