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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice MA De NE, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 9.12.2023 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.10.1949 e ivi residente nella Via Bartolo Longo n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv.
EL IC;
ATTORE
e
(p.iva. Controparte_1
) con sede legale e direzione generale in , Via Battaglione Framarin P.IVA_1 CP_1
n. 18, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro;
CONVENUTA nonchè
(p.iva. con sede legale in Torino P.zza San LO n. Controparte_2 P.IVA_2
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il , come da note per la trattazione scritta dell'udienza del Parte_1
24.09.2025:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare
- Ritenere e dichiarare che, la legittimazione passiva della in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore;
Nel merito
- Ritenere e dichiarare che, l'odierna convenuta abbia violato gli obblighi informativi e
comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario;
- Ritenere e dichiarare che, l'odierna convenuta dovrà restituire le somme investite nelle
azioni nella misura di €. 23.455,53, oltre interessi e rivalutazione CP_1 Controparte_1
monetaria sino al soddisfo;
- Ritenere e dichiarare ed accertare la diretta incidenza causale delle condotte inadempienti dell'istituto di credito sulle operazioni di investimento e per l'effetto condannare l'odierna
convenuta a risarcire i danni patiti dal sig. nella misura del valore delle azioni Parte_1
acquistate o nella maggior somma che vorrà riconoscersi.
Con vittorie di spese e competenze, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
Per , in LCA come da note per la trattazione scritta Controparte_1
dell'udienza del 24.09.2025:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per tutti i motivi di cui in
atti;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, improcedibilità e/o
improseguibilità ovvero comunque l'improponibilità di tutte le domande avversarie nei confronti di , ai sensi dell'art. 83 T.U.B.; CP_4
In via principale:
2 - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili,
improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, escludere
ovvero, in subordine, limitare il danno per i motivi esposti in atti;
In ogni caso
- dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, anche ex art.
96 c.p.c. come meglio precisato in atti, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
Per come da note per la trattazione scritta dell'udienza del Controparte_2
24.09.2025:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così provvedere:
in via pregiudiziale di rito
a) dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inammissibilità di tutte le domande avversarie per violazione del principio del ne bis in idem;
in via preliminare di merito
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva
di rispetto a tutte le domande avversarie e conseguentemente - 3 - Controparte_2
rigettare integralmente tali domande in quanto infondate;
in via principale, nel merito
c) respingere tutte le domande formulate dall'attore, in quanto comunque infondate in fatto
e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, assolvendo da ogni Controparte_2
responsabilità;
in via subordinata, nel merito
d) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di qualsivoglia avversaria domanda restitutoria e/o risarcitoria, determinare il quantum debeatur secondo le difese ed
eccezioni svolte negli atti difensivi di e comunque quantificare Controparte_2
3 l'ipotetico risarcimento in conformità delle regole di cui agli artt. 1223 e 1225 c.c.,
scomputando in ogni caso i rimborsi e i dividendi percepiti dall'attore, nonché tenendo conto del concorso di colpa dello stesso attore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. e degli
indennizzi che il medesimo attore ha già percepito (o dovesse ancora percepire) dal FIR o da
altro Fondo a tutela dei risparmiatori, in relazione ai titoli oggetto di causa;
in ogni caso
e) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa alle (o dipendente dalle)
domande che precedono;
f) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%)”.
***
M O T I V A Z I O N E
Profili processuali rilevanti
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
(sottoposta a liquidazione coatta amministrativa) e Controparte_1 [...]
(in qualità di incorporante lamentando la violazione Controparte_2 Controparte_5
– da parte di – di una serie di obblighi informativi e comportamentali previsti dalla CP_6
normativa sugli intermediari finanziari relativamente ad alcuni investimenti in azioni effettuati dallo stesso.
In particolare, parte attrice asserisce di aver acquistato, in varie operazioni dal 2010 al
2015, un totale di 469 azioni della (investendo, in tal mondo, Controparte_1
una somma ammontante a 32.000,00 euro) su suggerimento dei dipendenti della i CP_6
quali, approfittando delle difficili condizioni psicofisiche del al momento Parte_1
dell'acquisto, avrebbero presentato gli investimenti in questione come della specie più
sicura, rassicurandolo circa la liquidabilità dei titoli acquistati e omettendo, peraltro, di consegnargli qualsiasi documentazione.
A marzo 2016 le suddette azioni si azzeravano, perdendo qualsiasi valore, e il Panepinto
- con lettera protocollata a mani a - chiedeva che il proprio pacchetto CP_5
4 azionario venisse valorizzato al prezzo investito e che la banca provvedesse all'immediata vendita dello stesso. Tale richiesta di rimborso delle azioni, tuttavia, veniva rifiutata dalla con lettera del 08.06.2017. Controparte_1
Parte attrice sostiene, inoltre, che, a seguito dell'accorpamento di a CP_5 [...]
, quest'ultima la informava dell'intenzione di predisporre un intervento di Controparte_7
sicurezza per la tutela dei risparmi della clientela ma che, ai vari reclami dalla stessa rivolti al suddetto istituto bancario, in merito a tale iniziativa, non era mai seguita alcuna risposta.
Nel 2018, il decideva, quindi, di convenire in giudizio Parte_1 Controparte_8
ritenendo che quest'ultima, in qualità di società incorporante
[...] Controparte_5
fosse obbligata alla restituzione delle somme investite e al risarcimento del danno subito.
Tale procedimento (R.G. n. 4254/2018) si concludeva con Sentenza n. 312/2020 nella quale il giudice rigettava la domanda di parte attrice in ragione della “carenza di
legittimazione passiva di rispetto a qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, Controparte_2
avente ad oggetto azioni e/o obbligazioni emesse da e, in Controparte_1
generale, rispetto a tutte le domande azionate da nel presente giudizio, Parte_1
che possono essere rivolte unicamente nei confronti di in LCA in sede concorsuale, CP_6
secondo il disposto di cui all'art. 83, terzo comma, del TUB'”.
Ebbene, nel presente procedimento le parti convenute, ritualmente costituite, eccepiscono, nel rito, l'inammissibilità delle domande di parte attrice e, nel merito,
l'infondatezza delle stesse.
In particolare, nel rito e in via pregiudiziale, i procuratori di Controparte_3
sollevano eccezione di cosa giudicata, chiedendo che le domande di parte attrice vengano dichiarate inammissibili essendo già stato “svolto (e concluso), tra le stesse parti, un giudizio
identico a quello per cui è causa, sfociato in una sentenza di rigetto passata in giudicato”.
La difesa di invece, eccepisce l'inammissibilità delle Controparte_1
domande attoree ai sensi dell'art. 83, co. 3, TUB il quale prevede che, salvo alcune
5 eccezione, nei confronti di un istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa non possa essere promossa né perseguita alcuna azione.
Co Per quanto attiene al merito, eccepisce, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità del rapporto),anche in qualità di società
incorporante sostenendo, in primo luogo, che controparte contrattuale del CP_5
nei contratti finanziari in questione sia e non CA OV (trattandosi Parte_1 CP_6
dell'acquisto di titoli di OV emissione o in adesione ad aumenti di capitale deliberati da e, in secondo luogo, che le pretese avanzate da parte attrice non rientrano tra i CP_6
Co rapporti giuridici e le passività cedute a in forza del contratto di cessione.
Inoltre, entrambe le parti convenute contestano nel merito qualsiasi violazione di obblighi informativi o comportamentali da parte di offrendo, peraltro, una CP_6
ricostruzione fattuale parzialmente divergente rispetto a quella proposta da parte attrice.
La causa, istruita esclusivamente mediante produzione documentale, è stata assunta in decisione. Le questioni preliminari di rito risultano fondate e assorbenti ai fini della decisione.
Co Sull'inammissibilità della domanda giudiziale nei confronti di per violazione del principio
di ne bis in idem.
Co Per quanto concerne l'eccezione di cosa giudicata sollevata dalla difesa di , va,
anzitutto, precisato che la sentenza di questo Tribunale n. 312/2020, avendo rigettato tutte le domande di parte attrice per difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità del rapporto giuridico), contiene sul punto e tra le parti un accertamento nel merito ed è, quindi, idonea a passare formalmente in giudicato. Difatti, secondo consolidato orientamento di legittimità, l'accertamento circa la titolarità della posizione soggettiva, sia attiva che passiva, “è un elemento costitutivo della domanda ed attiene
al merito della decisione” [Cass., Sez. Un. Sent. n. 2951 del 16/02/2016 (Rv. 638371 - 01)].
La sentenza di questo Tribunale del 2020, infatti, nel riconoscere la carenza di c.d. legittimazione passiva di in realtà non ha riscontrato la mancanza Controparte_2
6 di un presupposto dell'azione, ma ha accertato nel merito l'assenza di titolarità del rapporto sostanziale dal lato passivo.
Essendo vanamente decorsi i termini per l'impugnazione, la sentenza de qua è divenuta irrevocabile e costituisce giudicato formale ex art. 324 c.p.c.. Pertanto, l'accertamento ivi contenuto – giudicato sostanziale - fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa ai sensi dell'art. 2909 c.c., con la conseguente preclusione di ogni ulteriore riesame della materia del contendere.
Tale effetto preclusivo discende dal principio del ne bis in idem, il quale, al fine di garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie, vieta l'esercizio di una OV azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Ai fini dell'operatività del divieto di bis in idem è necessario, tuttavia, che vi sia identità
tra il procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato e quello ancora in atto.
Tale valutazione deve riguardare sia il profilo soggettivo dell'azione (identità delle parti) sia il profilo oggettivo della stessa (petitum e causa petendi).
Difatti, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “il giudicato esterno opera
soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che
soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella
successivamente intrapresa” [Cas., Sez. 3, Ord. n. 13169 del 18/05/2025 (Rv. 674764-
01)].
Con riferimento al profilo soggettivo dell'azione, la Corte di Cassazione ha, inoltre,
precisato che il divieto di bis in idem “non trova applicazione allorché tra i due giudizi non
vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi
dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo” [Cass., Sez.
5, decreto n. 3187 del 18/02/2015 (Rv. 634517 - 01)].
7 Nel caso di specie, indubbiamente sussiste tale identità di parti, in quanto entrambi i procedimenti vedono il come parte attrice e come parte Parte_1 Controparte_3
convenuta.
A riguardo, giova precisare che nessuna rilevanza assume, ai fini della fondatezza della suddetta eccezione nei rapporti tra l'attore e la circostanza che Controparte_3
nel procedimento in corso parte attrice abbia convenuto anche La difesa di CP_6 CP_6
infatti, non ha introdotto nel presente giudizio alcuna questione giuridica o circostanza di fatto ulteriore rispetto a quelle già introdotte dalle parti del precedente procedimento.
Ugualmente si ritiene che vi sia identità tra i due procedimenti anche rispetto al profilo oggettivo dell'azione.
Per quanto attiene al petitum, le richieste avanzate da parte attrice devono ritenersi sostanzialmente coincidenti nei due procedimenti.
In entrambi, infatti, il ha richiesto l'accertamento della violazione di vari Parte_1
obblighi informativi e comportamentali da parte di nonché la condanna alla CP_6
restituzione delle somme investite che al risarcimento dei danni subiti.
Infine, non può che ravvisarsi come tra il presente procedimento e il procedimento già
concluso con sentenza passata in giudicato sussista anche perfetta coincidenza di causa
petendi.
Secondo costante orientamento di legittimità, infatti, ai fini della corretta individuazione della stessa “rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento
della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte
stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta
identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa” [Cass. Sez. L., Ord.
n. 16688 del 25/06/2018 (Rv. 649315 - 01)].
Ebbene, nel procedimento in esame le circostanze di fatto addotte da parte attrice a sostegno delle proprie pretese - e in particolare i fatti costitutivi del diritto affermato e il
8 conseguente fatto lesivo dello stesso - sono i medesimi del procedimento concluso con sentenza irrevocabile.
Pertanto, accertata l'identità degli elementi costitutivi dell'azione (parti, petitum e causa
petendi) tra il procedimento sottoposto al vaglio di questo Giudice e quello già concluso con sentenza n. 312/2020 (R.G. n. 4254/2018), l'eccezione di cosa giudicata, sollevata dai procuratori di deve ritenersi fondata. Controparte_3
Sull'improcedibilità della domanda giudiziale nei confronti di x art. 83, co.3, TUB. CP_6
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata da va, Controparte_1
anzitutto, precisato che l'art. 83, comma 3, TUB ha la finalità di devolvere al giudice della procedura concorsuale l'accertamento di tutte le pretese creditorie vantate nei confronti della liquidazione garantendo il rispetto della par condicio creditorum.
Tale disposizione prevede, infatti, che dalla data di insediamento degli organi liquidatori,
e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92,
comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di
esecuzione forzata o cautelare”.
Difatti, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “in caso di liquidazione coatta
amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta
in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice
ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o
impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione
di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le
domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente
preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.”. [Cass.,
Sez.
1. Ord. n. 20184 del 18/07/2025 (Rv. 675423-01)].
9 In linea con la ratio della disposizione in esame rimangono, invece, procedibili le domande proposte nei confronti dell'istituto di credito in LCA che non siano idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo e che, per loro natura, non potrebbero trovare soddisfazione in sede concorsuale, esorbitando dalla competenza e dai poteri della procedura concorsuale.
Orbene, nel caso di specie, le richieste di parte attrice - essendo finalizzate all'accertamento della violazione di obblighi informativi e comportamentali da parte dell'istituto bancario e alla conseguente condanna alla restituzione delle somme CP_6
investite e al risarcimento dei danni subiti – rientrano indubbiamente tra le domande idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo rispetto alle quali opera la preclusione prevista all'art. 83, co. 3, TUB e che devono, pertanto, trovare soddisfazione in sede concorsuale e non giudiziale. Non trovano inoltre applicazione le eccezioni di cui agli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, TUB, riguardanti, come noto, le opposizioni allo stato passivo e le contestazioni al bilancio finale di liquidazione.
Conclusioni e spese di lite
In conclusione, alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, le domande di parte attrice devono ritenersi inammissibili nei confronti di per violazione Controparte_2
del principio di ne bis in idem, e improcedibili ex art. 83, comma 3, TUB nei confronti di amministrativa. Restano assorbite Controparte_1
tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022). Vengono applicati i parametri minimi, stante la definizione in rito delle domande attoree, e viene esclusa la fase 4, da ritenersi assorbita nelle fasi 1 e 2 alla luce del tenore delle difese e dell'assenza di attività istruttoria diversa dalla produzione documentale iniziale che richiedesse articolazioni difensive ulteriori nelle note di trattazione scritta finali. Non si ravvisano profili di abusività ex art. 96 c.p.c. come
10 paventati dalla convenuta Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domanda di parte attrice contro la convenuta Controparte_2
[...]
2) dichiara improcedibili le domande di parte attrice nei confronti della convenuta
[...]
; Controparte_1
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 1.689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
4) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa le spese di lite del presente giudizio,
[...]
liquidate in euro 1.689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 17.11.2025
Il giudice
MA De NE
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
LO LI, AN GR, EN MA, Massimo Dell'Utri;
CONVENUTA
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice MA De NE, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 9.12.2023 e vertente t r a
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.10.1949 e ivi residente nella Via Bartolo Longo n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv.
EL IC;
ATTORE
e
(p.iva. Controparte_1
) con sede legale e direzione generale in , Via Battaglione Framarin P.IVA_1 CP_1
n. 18, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro;
CONVENUTA nonchè
(p.iva. con sede legale in Torino P.zza San LO n. Controparte_2 P.IVA_2
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il , come da note per la trattazione scritta dell'udienza del Parte_1
24.09.2025:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare
- Ritenere e dichiarare che, la legittimazione passiva della in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore;
Nel merito
- Ritenere e dichiarare che, l'odierna convenuta abbia violato gli obblighi informativi e
comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario;
- Ritenere e dichiarare che, l'odierna convenuta dovrà restituire le somme investite nelle
azioni nella misura di €. 23.455,53, oltre interessi e rivalutazione CP_1 Controparte_1
monetaria sino al soddisfo;
- Ritenere e dichiarare ed accertare la diretta incidenza causale delle condotte inadempienti dell'istituto di credito sulle operazioni di investimento e per l'effetto condannare l'odierna
convenuta a risarcire i danni patiti dal sig. nella misura del valore delle azioni Parte_1
acquistate o nella maggior somma che vorrà riconoscersi.
Con vittorie di spese e competenze, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
Per , in LCA come da note per la trattazione scritta Controparte_1
dell'udienza del 24.09.2025:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per tutti i motivi di cui in
atti;
accertare e dichiarare, per i motivi e nei termini esposti in atti, improcedibilità e/o
improseguibilità ovvero comunque l'improponibilità di tutte le domande avversarie nei confronti di , ai sensi dell'art. 83 T.U.B.; CP_4
In via principale:
2 - rigettare tutte le domande e le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili,
improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, escludere
ovvero, in subordine, limitare il danno per i motivi esposti in atti;
In ogni caso
- dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, anche ex art.
96 c.p.c. come meglio precisato in atti, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
Per come da note per la trattazione scritta dell'udienza del Controparte_2
24.09.2025:
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così provvedere:
in via pregiudiziale di rito
a) dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inammissibilità di tutte le domande avversarie per violazione del principio del ne bis in idem;
in via preliminare di merito
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva
di rispetto a tutte le domande avversarie e conseguentemente - 3 - Controparte_2
rigettare integralmente tali domande in quanto infondate;
in via principale, nel merito
c) respingere tutte le domande formulate dall'attore, in quanto comunque infondate in fatto
e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, assolvendo da ogni Controparte_2
responsabilità;
in via subordinata, nel merito
d) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di qualsivoglia avversaria domanda restitutoria e/o risarcitoria, determinare il quantum debeatur secondo le difese ed
eccezioni svolte negli atti difensivi di e comunque quantificare Controparte_2
3 l'ipotetico risarcimento in conformità delle regole di cui agli artt. 1223 e 1225 c.c.,
scomputando in ogni caso i rimborsi e i dividendi percepiti dall'attore, nonché tenendo conto del concorso di colpa dello stesso attore ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. e degli
indennizzi che il medesimo attore ha già percepito (o dovesse ancora percepire) dal FIR o da
altro Fondo a tutela dei risparmiatori, in relazione ai titoli oggetto di causa;
in ogni caso
e) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa alle (o dipendente dalle)
domande che precedono;
f) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%)”.
***
M O T I V A Z I O N E
Profili processuali rilevanti
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
(sottoposta a liquidazione coatta amministrativa) e Controparte_1 [...]
(in qualità di incorporante lamentando la violazione Controparte_2 Controparte_5
– da parte di – di una serie di obblighi informativi e comportamentali previsti dalla CP_6
normativa sugli intermediari finanziari relativamente ad alcuni investimenti in azioni effettuati dallo stesso.
In particolare, parte attrice asserisce di aver acquistato, in varie operazioni dal 2010 al
2015, un totale di 469 azioni della (investendo, in tal mondo, Controparte_1
una somma ammontante a 32.000,00 euro) su suggerimento dei dipendenti della i CP_6
quali, approfittando delle difficili condizioni psicofisiche del al momento Parte_1
dell'acquisto, avrebbero presentato gli investimenti in questione come della specie più
sicura, rassicurandolo circa la liquidabilità dei titoli acquistati e omettendo, peraltro, di consegnargli qualsiasi documentazione.
A marzo 2016 le suddette azioni si azzeravano, perdendo qualsiasi valore, e il Panepinto
- con lettera protocollata a mani a - chiedeva che il proprio pacchetto CP_5
4 azionario venisse valorizzato al prezzo investito e che la banca provvedesse all'immediata vendita dello stesso. Tale richiesta di rimborso delle azioni, tuttavia, veniva rifiutata dalla con lettera del 08.06.2017. Controparte_1
Parte attrice sostiene, inoltre, che, a seguito dell'accorpamento di a CP_5 [...]
, quest'ultima la informava dell'intenzione di predisporre un intervento di Controparte_7
sicurezza per la tutela dei risparmi della clientela ma che, ai vari reclami dalla stessa rivolti al suddetto istituto bancario, in merito a tale iniziativa, non era mai seguita alcuna risposta.
Nel 2018, il decideva, quindi, di convenire in giudizio Parte_1 Controparte_8
ritenendo che quest'ultima, in qualità di società incorporante
[...] Controparte_5
fosse obbligata alla restituzione delle somme investite e al risarcimento del danno subito.
Tale procedimento (R.G. n. 4254/2018) si concludeva con Sentenza n. 312/2020 nella quale il giudice rigettava la domanda di parte attrice in ragione della “carenza di
legittimazione passiva di rispetto a qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, Controparte_2
avente ad oggetto azioni e/o obbligazioni emesse da e, in Controparte_1
generale, rispetto a tutte le domande azionate da nel presente giudizio, Parte_1
che possono essere rivolte unicamente nei confronti di in LCA in sede concorsuale, CP_6
secondo il disposto di cui all'art. 83, terzo comma, del TUB'”.
Ebbene, nel presente procedimento le parti convenute, ritualmente costituite, eccepiscono, nel rito, l'inammissibilità delle domande di parte attrice e, nel merito,
l'infondatezza delle stesse.
In particolare, nel rito e in via pregiudiziale, i procuratori di Controparte_3
sollevano eccezione di cosa giudicata, chiedendo che le domande di parte attrice vengano dichiarate inammissibili essendo già stato “svolto (e concluso), tra le stesse parti, un giudizio
identico a quello per cui è causa, sfociato in una sentenza di rigetto passata in giudicato”.
La difesa di invece, eccepisce l'inammissibilità delle Controparte_1
domande attoree ai sensi dell'art. 83, co. 3, TUB il quale prevede che, salvo alcune
5 eccezione, nei confronti di un istituto bancario in liquidazione coatta amministrativa non possa essere promossa né perseguita alcuna azione.
Co Per quanto attiene al merito, eccepisce, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità del rapporto),anche in qualità di società
incorporante sostenendo, in primo luogo, che controparte contrattuale del CP_5
nei contratti finanziari in questione sia e non CA OV (trattandosi Parte_1 CP_6
dell'acquisto di titoli di OV emissione o in adesione ad aumenti di capitale deliberati da e, in secondo luogo, che le pretese avanzate da parte attrice non rientrano tra i CP_6
Co rapporti giuridici e le passività cedute a in forza del contratto di cessione.
Inoltre, entrambe le parti convenute contestano nel merito qualsiasi violazione di obblighi informativi o comportamentali da parte di offrendo, peraltro, una CP_6
ricostruzione fattuale parzialmente divergente rispetto a quella proposta da parte attrice.
La causa, istruita esclusivamente mediante produzione documentale, è stata assunta in decisione. Le questioni preliminari di rito risultano fondate e assorbenti ai fini della decisione.
Co Sull'inammissibilità della domanda giudiziale nei confronti di per violazione del principio
di ne bis in idem.
Co Per quanto concerne l'eccezione di cosa giudicata sollevata dalla difesa di , va,
anzitutto, precisato che la sentenza di questo Tribunale n. 312/2020, avendo rigettato tutte le domande di parte attrice per difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità del rapporto giuridico), contiene sul punto e tra le parti un accertamento nel merito ed è, quindi, idonea a passare formalmente in giudicato. Difatti, secondo consolidato orientamento di legittimità, l'accertamento circa la titolarità della posizione soggettiva, sia attiva che passiva, “è un elemento costitutivo della domanda ed attiene
al merito della decisione” [Cass., Sez. Un. Sent. n. 2951 del 16/02/2016 (Rv. 638371 - 01)].
La sentenza di questo Tribunale del 2020, infatti, nel riconoscere la carenza di c.d. legittimazione passiva di in realtà non ha riscontrato la mancanza Controparte_2
6 di un presupposto dell'azione, ma ha accertato nel merito l'assenza di titolarità del rapporto sostanziale dal lato passivo.
Essendo vanamente decorsi i termini per l'impugnazione, la sentenza de qua è divenuta irrevocabile e costituisce giudicato formale ex art. 324 c.p.c.. Pertanto, l'accertamento ivi contenuto – giudicato sostanziale - fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa ai sensi dell'art. 2909 c.c., con la conseguente preclusione di ogni ulteriore riesame della materia del contendere.
Tale effetto preclusivo discende dal principio del ne bis in idem, il quale, al fine di garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie, vieta l'esercizio di una OV azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Ai fini dell'operatività del divieto di bis in idem è necessario, tuttavia, che vi sia identità
tra il procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato e quello ancora in atto.
Tale valutazione deve riguardare sia il profilo soggettivo dell'azione (identità delle parti) sia il profilo oggettivo della stessa (petitum e causa petendi).
Difatti, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “il giudicato esterno opera
soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che
soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella
successivamente intrapresa” [Cas., Sez. 3, Ord. n. 13169 del 18/05/2025 (Rv. 674764-
01)].
Con riferimento al profilo soggettivo dell'azione, la Corte di Cassazione ha, inoltre,
precisato che il divieto di bis in idem “non trova applicazione allorché tra i due giudizi non
vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi
dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo” [Cass., Sez.
5, decreto n. 3187 del 18/02/2015 (Rv. 634517 - 01)].
7 Nel caso di specie, indubbiamente sussiste tale identità di parti, in quanto entrambi i procedimenti vedono il come parte attrice e come parte Parte_1 Controparte_3
convenuta.
A riguardo, giova precisare che nessuna rilevanza assume, ai fini della fondatezza della suddetta eccezione nei rapporti tra l'attore e la circostanza che Controparte_3
nel procedimento in corso parte attrice abbia convenuto anche La difesa di CP_6 CP_6
infatti, non ha introdotto nel presente giudizio alcuna questione giuridica o circostanza di fatto ulteriore rispetto a quelle già introdotte dalle parti del precedente procedimento.
Ugualmente si ritiene che vi sia identità tra i due procedimenti anche rispetto al profilo oggettivo dell'azione.
Per quanto attiene al petitum, le richieste avanzate da parte attrice devono ritenersi sostanzialmente coincidenti nei due procedimenti.
In entrambi, infatti, il ha richiesto l'accertamento della violazione di vari Parte_1
obblighi informativi e comportamentali da parte di nonché la condanna alla CP_6
restituzione delle somme investite che al risarcimento dei danni subiti.
Infine, non può che ravvisarsi come tra il presente procedimento e il procedimento già
concluso con sentenza passata in giudicato sussista anche perfetta coincidenza di causa
petendi.
Secondo costante orientamento di legittimità, infatti, ai fini della corretta individuazione della stessa “rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento
della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte
stessa pone a base della propria richiesta, essendo compito precipuo del giudice la corretta
identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa” [Cass. Sez. L., Ord.
n. 16688 del 25/06/2018 (Rv. 649315 - 01)].
Ebbene, nel procedimento in esame le circostanze di fatto addotte da parte attrice a sostegno delle proprie pretese - e in particolare i fatti costitutivi del diritto affermato e il
8 conseguente fatto lesivo dello stesso - sono i medesimi del procedimento concluso con sentenza irrevocabile.
Pertanto, accertata l'identità degli elementi costitutivi dell'azione (parti, petitum e causa
petendi) tra il procedimento sottoposto al vaglio di questo Giudice e quello già concluso con sentenza n. 312/2020 (R.G. n. 4254/2018), l'eccezione di cosa giudicata, sollevata dai procuratori di deve ritenersi fondata. Controparte_3
Sull'improcedibilità della domanda giudiziale nei confronti di x art. 83, co.3, TUB. CP_6
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata da va, Controparte_1
anzitutto, precisato che l'art. 83, comma 3, TUB ha la finalità di devolvere al giudice della procedura concorsuale l'accertamento di tutte le pretese creditorie vantate nei confronti della liquidazione garantendo il rispetto della par condicio creditorum.
Tale disposizione prevede, infatti, che dalla data di insediamento degli organi liquidatori,
e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92,
comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di
esecuzione forzata o cautelare”.
Difatti, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “in caso di liquidazione coatta
amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta
in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice
ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o
impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione
di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le
domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente
preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.”. [Cass.,
Sez.
1. Ord. n. 20184 del 18/07/2025 (Rv. 675423-01)].
9 In linea con la ratio della disposizione in esame rimangono, invece, procedibili le domande proposte nei confronti dell'istituto di credito in LCA che non siano idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo e che, per loro natura, non potrebbero trovare soddisfazione in sede concorsuale, esorbitando dalla competenza e dai poteri della procedura concorsuale.
Orbene, nel caso di specie, le richieste di parte attrice - essendo finalizzate all'accertamento della violazione di obblighi informativi e comportamentali da parte dell'istituto bancario e alla conseguente condanna alla restituzione delle somme CP_6
investite e al risarcimento dei danni subiti – rientrano indubbiamente tra le domande idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo rispetto alle quali opera la preclusione prevista all'art. 83, co. 3, TUB e che devono, pertanto, trovare soddisfazione in sede concorsuale e non giudiziale. Non trovano inoltre applicazione le eccezioni di cui agli artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, TUB, riguardanti, come noto, le opposizioni allo stato passivo e le contestazioni al bilancio finale di liquidazione.
Conclusioni e spese di lite
In conclusione, alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, le domande di parte attrice devono ritenersi inammissibili nei confronti di per violazione Controparte_2
del principio di ne bis in idem, e improcedibili ex art. 83, comma 3, TUB nei confronti di amministrativa. Restano assorbite Controparte_1
tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022). Vengono applicati i parametri minimi, stante la definizione in rito delle domande attoree, e viene esclusa la fase 4, da ritenersi assorbita nelle fasi 1 e 2 alla luce del tenore delle difese e dell'assenza di attività istruttoria diversa dalla produzione documentale iniziale che richiedesse articolazioni difensive ulteriori nelle note di trattazione scritta finali. Non si ravvisano profili di abusività ex art. 96 c.p.c. come
10 paventati dalla convenuta Controparte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in parte motiva, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domanda di parte attrice contro la convenuta Controparte_2
[...]
2) dichiara improcedibili le domande di parte attrice nei confronti della convenuta
[...]
; Controparte_1
3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 1.689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
4) condanna l'attore a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_1
in liquidazione coatta amministrativa le spese di lite del presente giudizio,
[...]
liquidate in euro 1.689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 17.11.2025
Il giudice
MA De NE
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156 e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
LO LI, AN GR, EN MA, Massimo Dell'Utri;
CONVENUTA
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