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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7758 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24355/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24355/2024 tra Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 15 ottobre 2025, alle ore 12.25, innanzi alla dott.ssa NN LL, sono comparsi:
Per l'avv. ALBERTO RINALDI in sostituzione dell'avv. Parte_1
AN NI Per l'avv. DANIELA OL Controparte_1
I procuratori delle parti concludono come da ricorso e comparsa di costituzione. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NN LL
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN LL ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 24355/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN NI presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via
Crescienzio 20;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 P.IVA_1
OL e dell'avv. MARCELLA COCCANARI, presso le quali è elettivamente domiciliato in , Via Leopardi 12 CP_1
APPELLATO
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario”.
APPELLATO:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
• Rigettare l'appello proposto da Parte appellante avverso la Sentenza n. 4478/2024emessa dal Giudice di Pace di , in quanto infondato e, per CP_1
l'effetto,confermare integralmente il contenuto della Sentenza n. 4478/2024, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20230430670632684468626; Salvo ogni altro diritto. Spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio, rifusi.”
pagina 3 di 7 Ragioni della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 4478 depositata dal Parte_1
giudice di pace di Milano in data 20 giugno 2024.
Con tale sentenza, è stata rigettata l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n.
20230430670632684468626 emesso dal in data 30 ottobre 2023 per Controparte_1
il mancato pagamento di € 1.137,00.
In particolare, con l'opposizione era stato richiesto al giudice di pace di accertare, anche in funzione recuperatoria, l'omessa notifica del verbale di violazione del Codice della strada e della successiva ingiunzione di pagamento n. 20190430154650000191363
presupposta all'emissione della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, nonché di accertare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal . Controparte_1
2. Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha dichiarato che il verbale posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento prodromica al preavviso di fermo è stato emesso e notificato nel 2015 e che, in assenza di contestazioni, è divenuto definitivo. Ha poi aggiunto che anche la successiva ingiunzione di pagamento è stata correttamente notificata a mani della moglie del ricorrente in data 9 novembre 2019 e che tale notificazione ha interrotto la prescrizione.
Per tali motivi, il ricorso del sig. è stato respinto. Pt_1
3. ha proposto appello avverso la sentenza che ha rigettato il ricorso, Parte_1
lamentando:
1) l'“omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”;
2) il mancato rilievo d'ufficio della prescrizione, l'omessa notifica ex art. 139 c.p.c. e ss.
e il mancato rispetto del principio dell'onere della prova.
pagina 4 di 7 4. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va innanzitutto rilevato che il primo giudice non ha omesso la pronuncia sulla prescrizione, dichiarando espressamente, in motivazione, che la notifica dell'ingiunzione di pagamento eseguita in data 9 novembre 2019 ha interrotto la prescrizione (pag.2 della sentenza).
È stato provato documentalmente dal appellato che l'ingiunzione di pagamento CP_1
n. 20190430154650000191363 è stata notificata all'indirizzo di in data Parte_1
9 novembre 2019, a mani della moglie di quest'ultimo, come si evince dall'avviso di ricevimento allegato all'ingiunzione e inserito, con quest'ultima, nel fascicolo di primo grado del . Controparte_1
La regolarità della notifica dell'ingiunzione comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta per far valere vizi inerenti alla notifica dei verbali di contestazione e della successiva ingiunzione di pagamento non impugnati.
Infatti “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”
(Cass. ordinanza n.2850/2022).
Il sig. avrebbe quindi dovuto impugnare l'ingiunzione di pagamento n. Pt_1
20190430154650000191363 regolarmente notificatagli per far valere l'omessa o irrituale notifica dei verbali che ne costituivano il presupposto.
Il giudice di pace, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ha verificato la regolarità del procedimento notificatorio e il convenuto ha assolto all'onere di CP_1
provare la regolarità della notifica attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento allegato all'ingiunzione n. 20190430154650000191363.
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto dal primo giudice, con riguardo al verbale notificato il 15 marzo 2015, che la prescrizione è stata interrotta con la notifica della già menzionata ingiunzione di pagamento in data 9 novembre 2025, alla quale è seguito il pagina 5 di 7 preavviso di fermo amministrativo n.20230430670632684468626 emesso dal CP_1
in data 30 ottobre 2023. CP_1
Infine, per completezza, si osserva che non si comprende il rilievo sollevato dall'appellante a chiusura del proprio atto di appello in ordine alla compensazione delle spese, posto che la pronuncia sulla compensazione in primo grado, anziché sfavorire, ha avvantaggiato l'attore soccombente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
5. Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri minimi fissati dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse da all'appellante. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da confermando la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna l'appellante a rimborsare al le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 852,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale. pagina 6 di 7 Milano, 15 ottobre 2025
Il Giudice NN LL
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24355/2024 tra Parte_1
APPELLANTE e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 15 ottobre 2025, alle ore 12.25, innanzi alla dott.ssa NN LL, sono comparsi:
Per l'avv. ALBERTO RINALDI in sostituzione dell'avv. Parte_1
AN NI Per l'avv. DANIELA OL Controparte_1
I procuratori delle parti concludono come da ricorso e comparsa di costituzione. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
NN LL
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN LL ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 24355/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN NI presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via
Crescienzio 20;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 P.IVA_1
OL e dell'avv. MARCELLA COCCANARI, presso le quali è elettivamente domiciliato in , Via Leopardi 12 CP_1
APPELLATO
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“Preliminarmente: Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario”.
APPELLATO:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
• Rigettare l'appello proposto da Parte appellante avverso la Sentenza n. 4478/2024emessa dal Giudice di Pace di , in quanto infondato e, per CP_1
l'effetto,confermare integralmente il contenuto della Sentenza n. 4478/2024, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20230430670632684468626; Salvo ogni altro diritto. Spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio, rifusi.”
pagina 3 di 7 Ragioni della decisione
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 4478 depositata dal Parte_1
giudice di pace di Milano in data 20 giugno 2024.
Con tale sentenza, è stata rigettata l'opposizione al preavviso di fermo amministrativo n.
20230430670632684468626 emesso dal in data 30 ottobre 2023 per Controparte_1
il mancato pagamento di € 1.137,00.
In particolare, con l'opposizione era stato richiesto al giudice di pace di accertare, anche in funzione recuperatoria, l'omessa notifica del verbale di violazione del Codice della strada e della successiva ingiunzione di pagamento n. 20190430154650000191363
presupposta all'emissione della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, nonché di accertare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal . Controparte_1
2. Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha dichiarato che il verbale posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento prodromica al preavviso di fermo è stato emesso e notificato nel 2015 e che, in assenza di contestazioni, è divenuto definitivo. Ha poi aggiunto che anche la successiva ingiunzione di pagamento è stata correttamente notificata a mani della moglie del ricorrente in data 9 novembre 2019 e che tale notificazione ha interrotto la prescrizione.
Per tali motivi, il ricorso del sig. è stato respinto. Pt_1
3. ha proposto appello avverso la sentenza che ha rigettato il ricorso, Parte_1
lamentando:
1) l'“omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”;
2) il mancato rilievo d'ufficio della prescrizione, l'omessa notifica ex art. 139 c.p.c. e ss.
e il mancato rispetto del principio dell'onere della prova.
pagina 4 di 7 4. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va innanzitutto rilevato che il primo giudice non ha omesso la pronuncia sulla prescrizione, dichiarando espressamente, in motivazione, che la notifica dell'ingiunzione di pagamento eseguita in data 9 novembre 2019 ha interrotto la prescrizione (pag.2 della sentenza).
È stato provato documentalmente dal appellato che l'ingiunzione di pagamento CP_1
n. 20190430154650000191363 è stata notificata all'indirizzo di in data Parte_1
9 novembre 2019, a mani della moglie di quest'ultimo, come si evince dall'avviso di ricevimento allegato all'ingiunzione e inserito, con quest'ultima, nel fascicolo di primo grado del . Controparte_1
La regolarità della notifica dell'ingiunzione comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta per far valere vizi inerenti alla notifica dei verbali di contestazione e della successiva ingiunzione di pagamento non impugnati.
Infatti “il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”
(Cass. ordinanza n.2850/2022).
Il sig. avrebbe quindi dovuto impugnare l'ingiunzione di pagamento n. Pt_1
20190430154650000191363 regolarmente notificatagli per far valere l'omessa o irrituale notifica dei verbali che ne costituivano il presupposto.
Il giudice di pace, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, ha verificato la regolarità del procedimento notificatorio e il convenuto ha assolto all'onere di CP_1
provare la regolarità della notifica attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento allegato all'ingiunzione n. 20190430154650000191363.
Correttamente, pertanto, è stato ritenuto dal primo giudice, con riguardo al verbale notificato il 15 marzo 2015, che la prescrizione è stata interrotta con la notifica della già menzionata ingiunzione di pagamento in data 9 novembre 2025, alla quale è seguito il pagina 5 di 7 preavviso di fermo amministrativo n.20230430670632684468626 emesso dal CP_1
in data 30 ottobre 2023. CP_1
Infine, per completezza, si osserva che non si comprende il rilievo sollevato dall'appellante a chiusura del proprio atto di appello in ordine alla compensazione delle spese, posto che la pronuncia sulla compensazione in primo grado, anziché sfavorire, ha avvantaggiato l'attore soccombente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
5. Le spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, secondo i parametri minimi fissati dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, seguono il principio della soccombenza e dovranno pertanto essere rifuse da all'appellante. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello proposto da confermando la sentenza impugnata;
Parte_1
- condanna l'appellante a rimborsare al le spese di lite, che si Controparte_1
liquidano in € 852,00 per compensi professionali, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale. pagina 6 di 7 Milano, 15 ottobre 2025
Il Giudice NN LL
pagina 7 di 7