Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/03/2026, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01973/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03043/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ponticelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del provvedimento emesso in data 20.2.2024 e depositato in data 29.4.2024, con cui il Comitato di II Istanza per la formazione dell'Albo dei consulenti tecnici istituito presso la Presidenza della Corte d'Appello di -OMISSIS- respingeva il reclamo proposto dal ricorrente in data 16.6.2023 avverso il provvedimento di rigetto all’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di -OMISSIS-, emesso nella seduta del 31.5.2023 dal Comitato per la tenuta dell’albo dei Consulenti tecnici tenuto presso il predetto Tribunale ordinario;
2) del provvedimento di rigetto all’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di -OMISSIS-, emesso nella seduta del 31.5.2023 dal Comitato per la tenuta dell’albo dei Consulenti tecnici tenuto presso il predetto Tribunale ordinario, comunicato in data 5.6.2023;
3) per quanto di ragione, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ove lesivi per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa IT CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 23.11.2021, il sig. -OMISSIS-, iscritto al ruolo dei periti assicurativi dal 2015, presentava istanza d’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, categoria periti assicurativi, istituito presso il Tribunale di -OMISSIS-.
L’istanza veniva rigettata con provvedimento del 31.5.2023- emesso dal Comitato per la tenuta dell’Albo dei Consulenti tecnici d’ufficio istituito presso il Tribunale di -OMISSIS-- comunicato in data 5.6.2023, per carenza del presupposto della condotta di specchiata moralità. A carico del ricorrente risultava, infatti, il procedimento penale n. -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 582 c.p. e 585, 1 co. c.p. in relazione all’art. 577 c.p., definito con sentenza del 13.5.2021 con declaratoria di non doversi procedere ed il decreto penale di condanna del 9.8.2005 emesso dal Gip di Tribunale di -OMISSIS- per il reato di frode nell’esercizio del commercio, commesso nel 2003, dichiarato estinto con provvedimento del 9.11.2021, n. -OMISSIS-.
Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente presentava reclamo innanzi al Comitato di II istanza per la formazione dell'Albo dei consulenti tecnici istituito presso la Presidenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-.
Il reclamo veniva respinto sul rilievo che le vicende penali che avevano coinvolto il sig. -OMISSIS- non potevano ritenersi ininfluenti “rispetto alla attività di consulente dell’Autorità Giudiziaria nel settore della infortunistica stradale”.
Avverso tale ultimo provvedimento insorge il ricorrente deducendone l’illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione e per difetto di proporzionalità. Il Comitato di II istanza non aveva tenuto in debita considerazione tutti gli elementi utili ai fini della valutazione della condotta e della personalità complessiva del sig. -OMISSIS- ed aveva dato rilevanza a soli due episodi, peraltro risalenti nel tempo e privi di concreta rilevanza: il primo procedimento penale si era, infatti, concluso con sentenza di non doversi procedere mentre per il secondo reato era intervenuto l’indulto e l’estinzione ex art. 460, co. 5, c.p.p. Ai fini del giudizio di specchiata moralità, inoltre, non sarebbero sufficienti mere condotte in astratto, ma occorrerebbe verificare se tali condotte siano in concreto significative e rilevanti, tanto da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissione è preordinata. Ed ancora, non vi sarebbe alcuna prova che il sig. -OMISSIS- avesse effettivamente aggredito il fratello e comunque la sola presentazione di una querela non poteva costituire elemento sufficiente a dimostrare la commissione del fatto. Quanto al reato di frode nel commercio, accertato con decreto penale di condanna -OMISSIS-/2005 del 9.6.2005, si trattava, infine, di una condotta risalente nel tempo e per la quale era intervenuto un provvedimento di indulto e la successiva ordinanza di estinzione del reato del 9.11.2021, n. -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso.
Pervenuta alla udienza pubblica del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’art. 13 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile prevede che presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici e che con decreto del Ministro della giustizia sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo; l’art. 15 precisa poi che “possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”.
Ciò detto, è stato rilevato che, in materia, l’ampia discrezionalità del potere esercitato dalla pubblica amministrazione in sede di valutazione del requisito della “condotta morale specchiata”, quale condizione per l’iscrizione al suddetto albo dei C.T.U. (ex art. 15 disp. Att. c.p.c.), esige la predisposizione di un impianto motivazionale, eventualmente anche per relationem agli atti istruttori, che consenta al destinatario del provvedimento prima ed all’Autorità giudiziaria dopo di scrutinare la logicità e la ragionevolezza del potere medesimo.
Per la corretta valutazione del requisito della “specchiata moralità”, quindi, l’organo decidente ha l’onere di esaminare la “condotta morale” dell’aspirante e dunque il complesso dei suoi atti, anche diversi da quelli aventi rilievo penale e accertati in quella sede; per converso, l’esistenza di precedenti penali (o di procedimenti penali diversamente definiti) non è ex se ostativa alla configurabilità di una condotta morale “specchiata”, ma lo sarà solo se dalla natura del reato commesso o da altri elementi sia possibile desumere lo scarso o difettoso senso morale dell’aspirante CTU, denotante sprezzo della legalità.
Le condotte accertate, infine, devono essere idonee, anche per la loro natura e non occasionalità, e per la prossimità alla data in cui il requisito viene in rilievo, ad incidere negativamente sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto esercizio dell’attività forense (cfr.TAR Salerno, n. 138/2020).
Ciò premesso, e passando al caso in esame, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dalle censure dedotte. Ben lungi dal dare peso a circostanze non provate o inesistenti, infatti, l’Ufficio ha assunto come decisive e determinante circostanze sicuramente accertate nella loro oggettività fattuale, e che correttamente sono state ritenute rilevanti a prescindere dall’esito dei procedimenti penali che hanno interessato il ricorrente. Tali circostanze in fatto, quindi, ai fini del giudizio richiesto dalla legge, sono state correttamente valutate nella loro oggettiva consistenza e gravità, anche considerando la loro non eccessiva risalenza nel tempo.
L’Ufficio, quindi, nell’esercizio della valutazione prettamente discrezionale che gli è propria, ha, ad avviso del Collegio, fatto buon uso della sua discrezionalità, anche considerando che il parametro normativo di riferimento richiede, nella specie, vista l’importanza e delicatezza del ruolo che andrà a svolgere, oltre alla competenza professionale del candidato che vuole iscriversi all’albo del Consulenti, un quid pluris , consistente, appunto, nel comportamento ineccepibile dell’aspirante consulente.
Tali considerazioni inducono il Collegio a ritenere il ricorso non meritevole di accoglimento.
Sussistono, oltremodo, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RC, Presidente
IT CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT CE | PA RC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.