Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/05/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
n. 28652/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 28652 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2022, riservato in decisione all'udienza del 13.01.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
28.06.1968 (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in C.F._1
atti, dall'avv. Gennaro Chianese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Napoli alla Via Calabritto n.20
ATTORE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Paolo C.F._2
Pecora, Francesco Ambrosino ed Elena Pollio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 134
CONVENUTA
pagina 1 di 23
All'udienza del 13.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: “ … si riporta integralmente alle proprie difese insistendo per
l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in citazione ed ulteriormente integrate in occasione della memoria ex art. 183 VI co. n.1 c.p.c., affinchè l'on.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia: a seguito dell'accertata commissione del reato, così come da sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile a carico della IG.ra , nonché dell'accertamento del complessivo contegno Controparte_1
denigratorio assunto dalla convenuta ai danni dell'attore e sostanziatosi nei post pubblicati dal maggio 2012 in poi sul social Facebook, accertare, quantificare e dichiarare il danno, patrimoniale e non, patito dall'istante in termini d'immagine, di salute e da lucro cessante ed, all'esito, condannare la convenuta al risarcimento degli stessi nella misura di complessivi € 200.000,00, o in quella minore o maggiore misura ritenuta equa ed opportuna dal Tribunale, anche a mezzo delle più idonee CTU a disporsi onde quantificare il decremento di fatturato ed il danno alla salute. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Chiede, pertanto, che, ove ritenuto di necessità, si proceda all'espletamento delle richieste consulenze d'ufficio, ed, in mancanza, che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.”; parte convenuta: “… reitera le eccezioni e conclusioni, anche istruttorie (prova testimoniale contraria), rassegnate con la comparsa di costituzione del 10.03.2023 secondo quanto poi precisato con le memorie ex art. 183 sesto comma nn. 1, 2 e 3 versate in atti, rispettivamente, in data 8.5.23, 8.6.23 e 28.6.23, il cui contenuto si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto. Si reiterano, in particolare, le eccezioni di inammissibilità di tutte le cause petendi e domande nuove, di volta in volta introdotte dall'attore, l'eccezione di prescrizione opposta anche avverso tali domande e la richiesta di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e si chiede che il
pagina 2 di 23 Tribunale voglia assegnare la causa a sentenza fissando i termini per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che l'attore, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, prospettando la lesione alla sua reputazione, posta in essere da
[...]
attraverso la pubblicazione sui social media di alcuni post- Controparte_1
analiticamente indicati nella sua denuncia allegata in atti- dal contenuto palesemente denigratorio e diffamatorio nei suoi confronti nel periodo compreso tra il mese di maggio 2012 ed il mese di dicembre 2012, essendo stato accertato in sede penale, il carattere diffamatorio del post pubblicato il 17.12.2012, ha evocato in giudizio la medesima, al fine di vedere accogliere le seguenti domande: “
1. A seguito dell'accertata commissione del reato, così come da sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile
a carico della IG.ra , accertare, quantificare e dichiarare il danno, Controparte_1
patrimoniale e non, patito dall'istante in termini d'immagine, di salute e da lucro cessante ed, all'esito, condannare la convenuta al risarcimento degli stessi nella misura di complessivi € 200.000,00, o in quella minore o maggiore misura ritenuta equa ed opportuna dall'On.le Tribunale adito, anche a mezzo delle più idonee CC.TT.UU. a disporsi in corso di causa onde quantificare il decremento di fatturato ed il danno alla salute;
2. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Costituitasi in giudizio la convenuta, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite;
in via gradata ha chiesto, comunque, che dette spese fossero compensate, in ragione dell'esorbitante misura della domanda risarcitoria.
pagina 3 di 23 Disattesa la richiesta di prova orale articolata da parte attrice poiché ritenuta inammissibile, nonché l'istanza di espletamento di una CTU medico-legale, stante il carattere esplorativo dell'indagine, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.01.2025 ed all'esito, è stata riservata in decisione con il termini ex art. 190 c.p.c.
La legittimazione attiva e passiva delle parti
Va premesso che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. A differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata,
(tra le più recenti v. Cass. 27-6-2011 n. 14177; Cass. 10-5-2010 n. 11284).
In altri termini la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e la relativa questione attiene al merito della causa (cfr.
Cass. S.U. 24755 dell'1.12.2015).
Tanto premesso, avendo l'istante prospettato la titolarità del diritto al risarcimento dalla lesione della sua reputazione per una condotta ascrivile alla convenuta e passibile di pagina 4 di 23 responsabilità penale e dunque personale, deve ritenersi sussistente, in relazione alle domande dell'attore la legittimazione ad agire delle parti.
La delimitazione del thema decidendum. L'eccezione di prescrizione
Va, preliminarmente, evidenziato che le domande attoree, così come precisate nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., si presentano parzialmente difformi da quelle formulate nel libello introduttivo, sicchè si rende necessaria una preliminare delimitazione del thema decidendum.
Ed invero l'attore, nel libello introduttivo, ha dedotto: di essere titolare dello studio di progettazione “Keller Architettura”; di essersi occupato, a far data dal 21.06.2011, della progettazione dell'integrale ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli al Corso
Vittorio Emanuele n. 167/C, su incarico del proprietario che vi Testimone_1
risiedeva unitamente alla compagna di essere stato vittima di una Controparte_1
grave condotta diffamatoria tenuta dalla , la quale, spinta da un forte CP_1
malcontento per il lavoro svolto dal professionista, a suo dire non conforme a regola d'arte, aveva iniziato a pubblicare, con il proprio account Facebook, numerosi post dal contenuto denigratorio ed offensivo, volti a screditare l'immagine del , non Parte_1
solo sotto il profilo professionale, ma intaccando anche la sua sfera privata;
che tale condotta lesiva si era protratta dal mese di maggio del 2012 sino al mese di dicembre dello stesso anno;
di aver presentato, in data 8.02.2013, denuncia-querela nei confronti di da cui era scaturito un processo penale conclusosi con sentenza Controparte_1
di condanna a carico della medesima (sentenza n. 3316/2018 resa dal Tribunale di
Napoli in data 12.03.2018); che, in particolare, con tale pronuncia, confermata in sede di appello (con sentenza n.6871/2020 del 21.10.2020), il Tribunale di Napoli, nel ritenere colpevole del reato di diffamazione limitatamente al “post” Controparte_1
pubblicato il 17.2.2012, aveva condannato la predetta al pagamento della pena pecuniaria di euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con la previsione di una somma a titolo di provvisionale pari ad euro cinquemila.
pagina 5 di 23 Sulla scorta di tale premessa, ha proposto domanda di contenuto risarcitorio nei confronti della convenuta prospettando più voci di danno, quali conseguenza del reato accertato in sede penale ed ha così formulato le domande: “
1. A seguito dell'accertata commissione del reato, così come da sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile
a carico della IG.ra , accertare, quantificare e dichiarare il danno, Controparte_1
patrimoniale e non, patito dall'istante in termini d'immagine, di salute e da lucro cessante ed, all'esito, condannare la convenuta al risarcimento degli stessi nella misura di complessivi € 200.000,00, o in quella minore o maggiore misura ritenuta equa ed opportuna dall'On.le Tribunale adito, anche a mezzo delle più idonee CC.TT.UU. a disporsi in corso di causa onde quantificare il decremento di fatturato ed il danno alla salute;
2. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., l'attore ha, poi, parzialmente modificato la domanda come segue: “ 1) A seguito dell'accertata commissione del reato, così come da sentenza di condanna penale divenuta irrevocabile a carico della IG.ra
, nonché dell'accertamento del complessivo contegno denigratorio Controparte_1
assunto dalla convenuta ai danni dell'attore e sostanziatosi nei post pubblicati dal maggio 2012 in poi sul social Facebook, accertare, quantificare e dichiarare il danno, patrimoniale e non, patito dall'istante in termini d'immagine, di salute e da lucro cessante ed, all'esito, condannare la convenuta al risarcimento degli stessi nella misura di complessivi € 200.000,00, o in quella minore o maggiore misura ritenuta equa ed opportuna dall'On.le Tribunale adito, anche a mezzo delle più idonee CCTTUU a disporsi in corso di causa onde quantificare il decremento di fatturato ed il danno alla salute;
2) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Come risulta dagli atti nella citata sentenza n. 3316/2018 è stata dichiarata la responsabilità penale di limitatamente alle affermazioni contenute Controparte_1
nel post pubblicato in data 17.12.2012 e non anche rispetto alle affermazioni di cui a tutti i post pubblicati in precedenza e a far data dal maggio 2012, rispetto ai quali la pagina 6 di 23 denuncia – querela presentata in data 08.02.2013, è stata ritenuta tardiva con conseguente pronuncia di non doversi procedere per difetto di tempestiva querela.
In sostanza, dunque, mentre nell'atto di citazione l'attore, pur assumendo di aver subìto un grave danno dal contenuto diffamatorio dei post pubblicati dalla convenuta nel periodo indicato e di essere legittimato ad agire in sede civile per il risarcimento dello stesso (cfr. tra l'altro pag. 4 e 5 dell'atto di citazione), ha inteso agire solo per ottenere la determinazione del danno derivante dalla condotta da cui è scaturita la condanna di
[...]
con la sentenza penale irrevocabile (fatto consistito nella pubblicazione Controparte_1
del post del 17.12.2012), nella successiva memoria, ha inserito un'ulteriore richiesta, ovvero quella di accertamento della natura illecita di tutte le ulteriori espressioni denigratorie espresse dalla medesima nei post precedenti a far data dal mese di maggio
2012 e della sua responsabilità rispetto alle stesse.
Orbene, emergendo dalla disamina delle domande un allargamento del thema decidendum, resta da stabilire se tali istanze integrino mutatio e/o emendatio libelli sulla base dei consolidati principi elaborati dalla Suprema Corte..
Come è noto secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U n.
12310/2015) le domande "nuove" ammesse, nell'economia dell'art. 183 c.p.c., in risposta alle opzioni difensive del convenuto, sono quelle che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale.
La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni pagina 7 di 23 elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto alle prime, in un rapporto di alternatività.
Da tale distinzione, discende il noto principio più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali” (cfr. tra le altre Cass. Civ. S.U. n. 12310/2015; n. 31078/2019; n.
30455/2023; n. 23975/2024). In altri termini, sempre secondo il condivisibile orientamento dei Supremi Giudici: “” Esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” ( cfr. Cass. Sez. 2 n. 32146 del 12.12.2018).
Orbene alla stregua dei principi esposti che si ritiene di condividere, la scrivente ritiene che la domanda volta ad ottenere l'accertamento della portata diffamatoria e lesiva di ciascuno degli ulteriori post pubblicati dalla convenuta da maggio 2012 ad ottobre 2012, non oggetto dell'accertamento del reato compiuto in sede penale, non costituisca una istanza nuova, secondo i principi in precedenza richiamati, rispetto a quella, formulata nell'atto di citazione, volta ad ottenere l'individuazione e la quantificazione dei danni conseguenti al giudicato penale, dovendosi inquadrare nell'ambito dell'emendatio libelli consentita nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. Ed invero non sfugge a chi scrive che sia nell'atto introduttivo che nella denuncia e nei post allegati si fa un chiaro ed inequivoco richiamo a tutte le pubblicazioni di contenuto denigratorio riconducibili pagina 8 di 23 alla convenuta nel periodo considerato ed anche la richiesta risarcitoria è motivata e calibrata sulle plurime e reiterate condotte ascritte alla . CP_1
Ne consegue che la richiesta di accertamento del carattere diffamatorio dei post diversi ed ulteriori rispetto all'unico valutato nella sentenza di condanna penale finalizzata al risarcimento dei danni conseguenti anche a tali condotte costituisce una modifica dell'originaria domanda, consentita dall'ordinamento in quanto pienamente attinente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Così delimitato il thema decidendum, va, dunque, valutata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, in relazione all'eventuale diritto risarcitorio scaturente dai post antecedenti a quello del 17.12.2012.
Ai fini che occupano, in relazione alla fattispecie sub iudice, trova applicazione l'art. 2947 c.c. che così statuisce al primo comma: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” ed al terzo comma: “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
La controversia in esame concerne danni che si assumono provocati da un illecito costituente reato (la dedotta diffamazione) e, premessa, dunque, la pacifica applicazione alla pretesa risarcitoria del termine di prescrizione previsto per tale delitto, va ricordato che la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi, in termini generali, sull'idoneità della mera pendenza del procedimento penale a 'congelare' il decorso della prescrizione della pretesa risarcitoria o se -invece- il danneggiato debba anche compiere atti interruttivi
("dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", ex art. 2935 c.c.) per poter fruire del termine prescrizionale proprio dell'illecito aquiliano (di cinque o due anni, ai sensi dei pagina 9 di 23 commi 1e 2° dell'art. 2947 c.c.) una volta che il giudizio penale venga definito con sentenza irrevocabile, ha più volte affermato che: ” la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale “ (Cass. n. 26887/2008; conformi Cass. n. 9942/98, Cass. n. 872/2008, Cass. n. 19741/2011, Cass. n.
17226/2014, Cass. n. 28456/2017; Cass. n. 1190 del 604.22); in tal senso deve leggersi anche Cass., S.U. n. 78348/13, che fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, sull'«effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile» compiuto mediante la costituzione di p.c.. Tale orientamento, del tutto prevalente, riconosce la rilevanza/utilità della costituzione, escludendo -implicitamente, ma univocamente- che la prescrizione possa ritenersi interrotta, ai fini civilistici, dalla mera pendenza del procedimento penale;
se così fosse, infatti, la costituzione di p.c. sarebbe priva di concreta rilevanza e non si comprenderebbe la ragione dell'affermazione della sua efficacia interruttiva.
In un'altra pronuncia (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 14644 del 25.05.2023), la Suprema Corte chiamata a valutare la correttezza della decisione del giudice di merito di secondo grado della prescrizione dell'azione risarcitoria a seguito della dichiarazione di prescrizione di diverse condotte delittuose avvinte dal vincolo della continuazione, ha ribadito che mentre la presentazione della querela non è idonea ad interrompere la prescrizione, la costituzione di parte civile è invece è atto interruttivo idoneo ed ha ritenuto che, quando il reato è dichiarato prescritto, la prescrizione dell'azione di risarcimento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale che dichiara la prescrizione, purché vi sia stata costituzione di parte civile (cfr. anche Cass. Cass. 11190/ 2022, purché ci sia coincidenza di parti, come nel caso presente).
Sulla scorta dei principi esposti condivisi dalla scrivente, posto che:1) il termine di prescrizione del reato contestato di cui agli artt. 81 e 595 c.p.( commesso in epoca pagina 10 di 23 compresa tra il 30.05.2012 ed il 17.12.2012), in base al disposto di cui all'art. 158 c.c. ( nel testo applicabile ratione temporis ante lege 251/2005), è quinquennale;
2) che risulta tempestivamente interrotto dal decreto di citazione diretta del 15.05.2014 ( come si evince dalla sentenza n. 3316/2018 del tribunale di Napoli);3) che l'attore- unica persona offesa dal reato- si è costituito parte civile nel processo penale in data non precisata ma comunque precedente la prima udienza del 14.05.2015 in cui è stata ammessa tale costituzione ( cfr. sentenza citata), deve ritenersi che, quanto meno dal
14.05.2015 e senza soluzione di continuità il decorso del termine è stato sospeso fino alla data del 6.03.2021 in cui è passata in giudicato la sentenza penale. Da tale data è iniziato nuovamente a decorrere ma è stato nuovamente tempestivamente interrotto, ex art. 2943 comma 1 c.c. in data 29.11.2022 (data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Per tutte le ragioni esposte s'impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
Merito della controversia
In via preliminare va confermata la decisione di questo giudice di non ammettere né le prove orali né la ctu richieste da parte attrice non solo per le ragioni compiutamente esposte nell'ordinanza del 25.10.2023 da intendersi in questa sede integralmente riprodotte ma anche per le ulteriori considerazioni che saranno espresse nel seguito dell'elaborato.
Tanto premesso l'attore, sulla base di quanto già esposto in precedenza, prospettando una grave lesione alla sua reputazione personale e professionale quale conseguenza della diffusione sul social media Facebook di una serie di commenti offensivi pubblicati dalla convenuta nell'arco di tempo compreso tra il 30.05.2012 ed il 17.12.2012, ha chiesto: 1) accertarsi il carattere denigratorio ed offensivo di n. 10 post pubblicati nelle date del
30.05.2012, del 31.05.2012, del 5.06.2012, del 18.06.2012, del 21.06.2012, del
22.06.2012, del 10.07.2012, del 19.07.2012, del 20.07.2012 e del 27.08.2012; 2)
pagina 11 di 23 determinarsi e liquidarsi i danni conseguenti a tali condotte ed a quella del 17.12.2012 oggetto della sentenza penale di condanna.
Quanto alla prima domanda va evidenziato che, secondo l'istante, i post in questione denoterebbero un preciso ed accanito intento denigratorio e, dunque, la piena consapevolezza di chi aspira a delegittimare un altro soggetto sotto ogni profilo
(professionale e personale); contegno ritenuto del tutto sproporzionato rispetto alle contestazioni che la convenuta intendeva muovere al professionista e correlate alla sua personale esperienza. L'intento demolitivo e diffamatorio, d'altronde, sarebbe stato dichiarato dalla , avendo la stessa affermato che lo scopo dei post fosse quello CP_1
di evitare che altri potessero rivolgersi al professionista.
Orbene, posto che parte convenuta nell'eccepire l'inammissibilità di tale domanda, non ha, comunque, contestato la provenienza da se stessa dei menzionati post, lo specifico riferimento degli stessi all'attore ed alla sua attività professionale di architetto impegnato nella ristrutturazione di un immobile destinato ad abitazione della e CP_1
del suo compagno nonchè il contenuto denigratorio dei commenti pubblicati, resta, dunque, solo da stabilire se i commenti pubblicati su facebook integrino la fattispecie del delitto di cui all'art. 595 comma 3 c.p., rientrando la fattispecie in esame nell'ambito delle azioni di risarcimento del danno da diffamazione.
Com'è noto, il delitto in questione si configura quando chiunque, comunicando con più persone, anche attraverso l'uso della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, offende l'altrui reputazione.
L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, che trovano fondamento nell'art. 2 della Costituzione, oltre che nella normativa dell'unione europea
(cfr. art. 8 Carta dei Diritti Fondamentali della UE e art. 10 della CEDU con riguardo alle restrizioni cui può essere sottoposta la libertà di espressione), la cui lesione, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato. Ai fini risarcitori, quindi, è irrilevante che pagina 12 di 23 sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni, qualora la condotta offensiva abbia una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico. (cfr. Cass. Civ. n. 15742/2018).
In relazione alla fattispecie in esame, sulla scorta dei consolidati principi della Suprema
Corte, va, in sintesi, ricordato che: 1) i requisiti della diffamazione sussistono allorquando concorrano l'elemento dell'offesa indiretta (cioè perpetrata in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone, la quale è immancabile in caso di diffusione di una notizia a mezzo stampa, sicché sussiste il diritto al risarcimento del danno allorquando l'individuo venga leso dall'attribuzione, in un articolo giornalistico, di un fatto illecito inesistente ( cfr. tra le altre Cass. Sez. 3 n.
14774/2006); 2) in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra l'elemento soggettivo del cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè non è richiesta la volontà ma è sufficiente la consapevolezza di poter, con le proprie dichiarazioni, offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere anche dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate ( cfr. tra le altre Cass. Sez. 3 n.25420/2017; Cass. Sez. 3 ord. 5701/2024); 3) l'inserimento in internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, cod. pen. commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all'onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza delle espressioni usate e l'interesse pubblico all'informazione
(cosiddetta pertinenza) (cfr. Cass. Sez. 3, n. 18174/2014 ); 4) in tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con un'unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo pagina 13 di 23 sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato (cfr.
Cass. Sez. 3 ord. 5701/2024 nel caso esaminato la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti condivisi dalla scrivente, la pubblicazione sul profilo facebook della convenuta di una serie di commenti, visionabili da tutti gli amici della titolare del profilo, espressivi di chiare ed inequivoche offese alla reputazione sia personale che professionale dell'attore e chiaramente volti ad evitare che altri possano rivolgersi al predetto per il conferimento di incarichi professionali ( si veda in particolare il post del 21.06.2012), integrano gli elementi oggettivi e quello soggettivi di plurimi delitti di diffamazione, avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso ex art. 81 cpv c.p.
Una volta affermato l'an della pretesa risarcitoria dell'attore in relazione alle condotte, in ordine al quantum l'istante ha dedotto di aver subìto: a) il danno d'immagine; b) il danno alla salute;
c) il danno patrimoniale da lucro cessante ed ha, pertanto, formulato una richiesta risarcitoria di complessivi € 200.000,00, fatta salva diversa quantificazione ritenuta di giustizia.
Di contro, parte convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni attoree, con specifico riferimento al quantum del risarcimento richiesto ed alle singole voci di danno richieste;
ha, altresì, affermato il carattere pienamente satisfattivo della provvisionale già disposta con la sentenza di condanna penale, pari ad euro 5.000,00, che, stando alle deduzioni della convenuta non contestate da controparte, sarebbe stata interamente corrisposta all'attore.
Quanto alla prova del danno non patrimoniale derivante da diffamazione, costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui il pregiudizio subìto dalla persona offesa pagina 14 di 23 non è in re ipsa, ma costituendo anch'esso (alla pari del danno patrimoniale) un “danno conseguenza”, deve essere oggetto di allegazione e prova (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
26972/2008; n. Cass. Civ. 7471/2012; Cass. Civ. 8861/2021; Cass. Civ. 20269/2024) e la prova della sussistenza di tale danno può essere fornita anche tramite presunzioni (cfr.
Cass. Civ. n. 20269/2024; Cass. Civ. n. 34635/2024 “In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale”; Cass. Civ. 8861/2021 “In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”).
Per ciò che attiene alla quantificazione del danno, infine, va richiamato il condivisibile principio da ultimo ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 8248 del
27/03/2024, secondo cui “In tema diffamazione a mezzo stampa, al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ed un'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno non patrimoniale deve essere liquidato, in via equitativa, secondo i criteri elaborati dal Tribunale di Milano, che prevedono, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione, parametri oggettivi e largamente diffusi, tra i quali: la notorietà del diffamante, la carica pubblica o il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dalla persona diffamata, la natura della condotta diffamatoria, l'esistenza di condotte diffamatorie singole o reiterate, lo spazio occupato dalla notizia diffamatoria, l'intensità dell'elemento psicologico in capo
pagina 15 di 23 all'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalle notizie, la natura e l'entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, la rettifica successiva o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato.”
Orbene, facendo applicazione dei predetti principi, va, in primo luogo, evidenziato che in relazione al post del 17.12.2012, l'accertamento della sussistenza del reato di diffamazione a carico della convenuta è contenuto nella sentenza n.3316/2018 resa dal
Tribunale di Napoli in data 12.03.2018, confermata in sede di appello con la sentenza n.6871/2020 del 21.10.2020, divenuta irrevocabile (cfr. deposito telematico del
10.01.2025 fascicolo di parte attrice), sicchè, come già anticipato, in relazione a tale condotta questo giudice è stato esonerato dalla valutazione circa la sussistenza dell'evento lesivo, ricorrendo, nel caso in esame, l'ipotesi disciplinata dall'art. 651 c.p.
p. (“Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno” 1 . La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 2 . La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”)
In relazione a tale condotta ed a quelle precedenti poste in essere dal 30.05.2012 al
27.08.2012 ritiene questo giudice che vada riconosciuto in favore dell'istante il risarcimento del danno non patrimoniale, che è stato specificamente allegato dal medesimo in termini di disagio e sofferenza per le offese alla sua reputazione professionale e personale, anche in relazione alla sua posizione sociale ed alla diffusione delle frasi di contenuto denigratorio.
pagina 16 di 23 Parte attrice, inoltre, ha dato prova, attraverso il deposito di cospicua documentazione, di svolgere la propria attività professionale di architetto da molti anni, di essere titolare di un proprio studio denominato “Studio Keller” e di aver espletato diversi incarichi e di aver seguito numerosi progetti, il che induce a ritenere, da un lato, la centralità dell'impegno lavorativo nella vita dell'istante e, dall'altro, il suo inserimento in un contesto sociale e relazionale, nel quale la buona reputazione del professionista è logicamente funzionale alla proficua prosecuzione della propria attività lavorativa.
Alla luce di tali considerazioni deve presumersi che le offese pubblicate da CP_1
con i post incriminati aventi ad oggetto parole di discredito della
[...]
professionalità dell'attore e dalla indiscutibile portata lesiva abbiano avuto una ripercussione negativa nella sfera personale e professionale di Parte_1
arrecandogli un pregiudizio meritevole di ristoro.
[...]
Ai fini della liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale in questione, in conformità alle pronunce della Suprema Corte citate in precedenza, vanno utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano che individuano cinque scaglioni basati sulla diversa gravità della diffamazione, ovvero di gravità tenue, modesta, media, elevata ed eccezionale e contemplano diversi indici di riferimento sulla scorta dei quali operare la valutazione di gravità.
Ritiene questo giudice che la diffamazione in esame debba qualificarsi di modesta gravità (danno liquidabile nell'importo da Euro 11.000,00 ad Euro 20.000,00) principalmente in ragione: 1) della reiterazione delle condotte diffamatorie in un limitato arco temporale ( da maggio a dicembre 2012); 2) dell'assenza di notorietà del diffamante (non è stato dedotto che la rivestisse una posizione di particolare CP_1
notorietà) e, dunque, di risonanza mediatica delle notizie diffamatorie;
3) della limitata diffusione del mezzo diffamatorio (trattasi di offese pubblicate sulla pagina Facebook della avente un profilo privato ed un numero limitato di contatti ( circostanza CP_1
non contestata); 5) dell'assenza di prova della circostanza affermata da parte attrice circa la permanenza per lungo tempo dei post in questione, prima che venissero eliminati.
pagina 17 di 23 Pur restando all'interno dello scaglione innanzi indicato, tuttavia, non può non tenersi conto, dell'inserimento del diffamato in un determinato contesto sociale e professionale, come meglio esposto in precedenza.
In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte, questo giudice ritiene congruo liquidare il danno non patrimoniale in complessivi euro 15.000,00.
Da tale somma va decurtata quella di euro 5.000,00 disposta in sede penale a titolo di provvisionale.
In argomento va ribadito che, pur non risultando provato l'avvenuto pagamento della predetta provvisionale, la circostanza non è stata specificamente contestata dall'attore. In ogni caso, a questo giudice spetta pronunciarsi sulla quantificazione del complessivo credito risarcitorio, cui vanno detratte le somme dovute a titolo di provvisionale ed eIGibili in forza di autonomo titolo, ovvero la sentenza penale (cfr. Cass. Civ. n.
6739/2011 “In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma
a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli.”)
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento degli ulteriori danni, ovvero il danno alla salute e quello patrimoniale da lucro cessante poiché non provati.
Ed invero, premesso che i capitoli di prova articolati nella richiesta di prova orale e di interrogatorio formale non sono stati ammessi per il contenuto generico e/o valutativo e perché vertenti su fatti non integranti confessione, la richiesta di espletamento di due consulenze tecniche, l'una medica finalizzata ad accertare il danno alla salute e l'altra volta all'accertamento del decremento di fatturato subìto dal in conseguenza Parte_1
pagina 18 di 23 dei fatti per cui è causa parimenti non hanno avuto ingresso nella causa perchè, in questa sede, va ribadita l'inammissibilità della richiesta in parola stante il carattere meramente esplorativo delle indagini, finalizzate ad accertare fatti non provati.
Invero, non può ritenersi idonea, ai fini che occupano, la documentazione prodotta dall'attore e consistente, per quanto attiene al danno alla salute, nella relazione rilasciata dalla psicoterapeuta dott.ssa , alla quale, in assenza di ulteriore Persona_1
materiale probatorio a corredo ( quale, ad esempio, documentazione fiscale comprovante il pagamento dei corrispettivi delle sedute di psicoterapia nell'arco di ben dieci anni, prescrizioni di farmaci antidepressivi e/o scontrini comprovanti l'acquisto di tali farmaci nel periodo in esame), non può essere riconosciuto alcun valore probatorio trattandosi di una mera relazione circa il percorso terapeutico che avrebbe intrapreso privatamente dal 2013 al 2023; relazione che non attesta il preteso Parte_1
danno e non riveste nemmeno i caratteri della perizia giurata. D'altronde, a confutazione del prospettato prolungato stato depressivo dell'attore e della conseguente riduzione della partecipazione dello stesso ad eventi mondani e/o alla vita di relazione, parte convenuta ha depositato documentazione attestante la partecipazione dell'attore ad eventi e/o a festeggiamenti attinenti la propria vita personale e/o professionale ( doc. affol dai nn. 17 a 38 allegati alla terza memoria di parte convenuta) nel periodo compreso tra l'anno 2013 e l'anno 2019.
In assenza di prove, anche di natura indiziaria, della falsità della relazione a firma della dott.ssa non viene accolta la richiesta di trasmissione degli atti in copia al PM Per_1
sede per le valutazione di competenza.
Per quanto attiene, infine, al danno da lucro cessante, le dichiarazioni dei redditi depositate da parte attrice nulla provano al riguardo, sia perché sono tutte relative agli anni successivi alla pubblicazione dei post incriminati (esercizi dal 2013 al 2017) e, quindi, non consentono di operare alcun raffronto con il reddito precedente al fine di verificare l'asserita contrazione dei guadagni e sia per la loro dubbia attendibilità, considerato che i valori di reddito ivi dichiarati dal mal si conciliano con la Parte_1
pagina 19 di 23 restante copiosa documentazione depositata in atti, da cui emerge una intensa attività lavorativa svolta.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la convenuta va condannata a pagare in favore dell'attore a titolo di risarcimento del solo danno non patrimoniale da lesione della reputazione il definitivo importo di euro 15.000,00, al quale va decurtata la somma di euro 5.000,00 già disposta a titolo di provvisionale, per un complessivo importo di euro
10.000,00.
In ordine alla rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi (non richiesti ma dovuti indipendentemente dalla domanda sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito cfr. Cass. Civ. n. 32985/2022) si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai
pagina 20 di 23 quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo giudice ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi al tasso annuo, valutato in via equitativa, nella misura del 1,5 %, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta nell'intervallo di tempo fra l'illecito, 17.12.2012, ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato ad euro 8.190,01 all'epoca del fatto e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 17 dicembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' CP_2
fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto di euro 10.000,00 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Regolamentazione delle spese di lite
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio ed, in particolare, del parziale accoglimento della domanda attorea, ricorrono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza del 50%.
Per il residuo 50% la convenuta va condannata alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'attore; spese che, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, in favore di , come da dispositivo sulla Parte_1
base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia determinato in base al decisum– tra euro 5.201,00 a 26.000,00) in relazione pagina 21 di 23 ai valori medi relativi alle quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale).
Il parziale accoglimento della domanda attorea impone il rigetto della richiesta di parte convenuta di condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7409 del 14/04/2016; Cass. n. 24158/2017)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- in funzione di Giudice Unico- dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto, accertate le plurime condotte diffamatorie poste in essere dalla convenuta mediante la pubblicazione di post sul proprio profilo facebook di contenuto denigratorio nel periodo compreso tra maggio ed agosto 2012, determina in euro 15.000,00 l'ammontare del danno non patrimoniale da lesione della reputazione subito da a seguito delle Parte_1
condotte suddette;
• condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della
[...]
reputazione, la somma di euro 10.000,00 risultante dalla differenza tra la somma di euro
15.000,00 come sopra determinata e quella di euro 5.000,00 già corrisposta dalla convenuta all'attore a titolo di provvisionale, oltre interessi compensativi, al tasso annuo dello 1,5% dal 17.12.2012 sull'importo svalutato a detta epoca e cioè su € 8.190,01 e, inoltre, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 17 dicembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal fatto illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali sulla somma finale così liquidata di € 10.000,00 maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, dalla pubblicazione sino al soddisfo;
• rigetta nel resto;
• compensa tra le parti del giudizio le spese di lite fino alla concorrenza del 50%. Per il residuo condanna alla rifusione delle spese di costituzione e Controparte_1
pagina 22 di 23 rappresentanza in favore di;
spese liquidate in complessivi Parte_1
euro 2.538,50 oltre ad euro 379,50 per quota parte delle spese vive, nonché al 15 % sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 28.04.2025.
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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