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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11530/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA PEYRON 28 Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. STROPPIANA ROBERTO e dell'avv. CIRIO DANIELE che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in CORSO CASALE 265 Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. DE RUVO GIAN LUCA e dell'avv. PRACCA ANTONELLA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 23/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1 TORINO il 24/10/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 478 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21/09/2006. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/03/2023. Con ricorso depositato il 25/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio.
All'udienza del 02/04/2025, innanzi al GOP delegato, le parti chiedevano rinvio essendo pendenti trattative. Alla successiva udienza del 06/05/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Il GOP delegato revocava l'udienza fissata innanzi al Giudice, sostituendola con il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni l Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Spese compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di Euro 700,00 a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio a decorrere dal 5.06.2025, oltre rivalutazione Persona_1 ISTAT annuale ed oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, necessarie e documentate, e delle spese scolastiche (ivi compresa la mensa), sportive, ricreative, straordinarie, concordate e documentate in ogni caso secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del Tribunale di Torino fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del 15.03.201650% delle spese straordinarie come da Protocollo.
DISPONE che la casa familiare resti assegnata alla sig.ra sino al raggiungimento Pt_1 dell'autosufficienza del figlio o alla cessazione della convivenza del figlio Persona_1 [...]
con la madre. Per_1
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11530/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in VIA PEYRON 28 Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. STROPPIANA ROBERTO e dell'avv. CIRIO DANIELE che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in CORSO CASALE 265 Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. DE RUVO GIAN LUCA e dell'avv. PRACCA ANTONELLA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte depositate il 23/05/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1 TORINO il 24/10/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 478 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21/09/2006. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 27/03/2023. Con ricorso depositato il 25/06/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio.
All'udienza del 02/04/2025, innanzi al GOP delegato, le parti chiedevano rinvio essendo pendenti trattative. Alla successiva udienza del 06/05/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Il GOP delegato revocava l'udienza fissata innanzi al Giudice, sostituendola con il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni l Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Spese compensate in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra la somma mensile di Euro 700,00 a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del figlio a decorrere dal 5.06.2025, oltre rivalutazione Persona_1 ISTAT annuale ed oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, necessarie e documentate, e delle spese scolastiche (ivi compresa la mensa), sportive, ricreative, straordinarie, concordate e documentate in ogni caso secondo quanto previsto dal protocollo di intesa del Tribunale di Torino fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio del 15.03.201650% delle spese straordinarie come da Protocollo.
DISPONE che la casa familiare resti assegnata alla sig.ra sino al raggiungimento Pt_1 dell'autosufficienza del figlio o alla cessazione della convivenza del figlio Persona_1 [...]
con la madre. Per_1
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.