Articolo 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 194
Articolo 2
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5 maggio 1962
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21 maggio 1968
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20 luglio 1971
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Versione
12 settembre 1985
Art. 1.
Il Ministro per la difesa e' autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e per la durata di anni trenta la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, gia' Forlanini (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano. ((3)) Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprieta' dello Stato.
I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione dei rapporti fra lo Stato e la Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui e' abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24 . (1)(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 aprile 1968, n. 515 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, stabilito dall' articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione dello Stato e la societa' per azioni Esercizi aeroportuali in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, decorrera' dal termine dei cinque anni previsto dall'articolo precedente". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 8 maggio 1971, n. 420 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, articolato nei due aeroporti della Malpensa e di Linate, stabilito dall' articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 , e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Societa' per azioni esercizi aeroportuali (SEA) in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, viene aumentata di anni trenta e cio' a modifica di quanto previsto dall' articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 515 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 agosto 1985, n. 449 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il termine riguardante la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, determinato in anni trenta dall' articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 194 , e' aumentato di anni trenta. Sono conseguentemente abrogate le modifiche al predetto termine apportate con le leggi 2 aprile 1968, n. 515, e 8 maggio 1971, n. 420 ".
Entrata in vigore il 12 settembre 1985
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