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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/02/2024, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 131/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Paola Romeo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori. I minori manterranno la residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la residenza della madre.
2) Disporre il collocamento dei minori presso la casa familiare (comprese le pertinenze, i mobili e tutti gli arredi ed accessori vari ivi esistenti) sita in Villasanta (MB) Via Baracca n. 4 (di proprietà esclusiva della Signora – madre della Signora , con assegnazione della Persona_3 Pt_1 stessa - in via alternata - ad entrambi i genitori che vi abiteranno con i figli come da accordi qui di seguito dettagliati.
I genitori vedranno, in via esclusiva, i figli presso la casa familiare:
a) In settimana (dal lunedì al venerdì):
Tutte le mattina la Signora si recherà presso la casa familiare per preparare i figli per andare Pt_1
a scuola e/o per accudirli qualora non dovessero andare a scuola previo adeguato preavviso;
Il Signor pernotterà presso la casa familiare il lunedì, il mercoledì; il venerdì solo nel caso Pt_2 in cui durante il weekend (sabato e domenica) i minori saranno con la madre;
b) il fine settimana (sabato/domenica), in via alternata ed esclusiva, presso la casa familiare:
-nel weekend di pertinenza della madre: dal sabato nel tardo pomeriggio fino al lunedì mattina;
-nel weekend di pertinenza del padre: dal sabato mattina sino al lunedì mattina;
I genitori potranno concordare in qualsiasi momento di modificare la modalità di visita e/o di accesso alla casa familiare.
Durante le festività e ponti e vacanze (fermo restando il diritto di visita di cui sopra):
Festività natalizie da intendersi per singola festività da alternarsi annualmente: la vigilia del giorno di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano e successivi giorni in relazione alle esigenze dei minori e degli impegni dei genitori. Si dà atto sin da ora che la Vigilia di Natale
(24 dicembre 2023) i minori staranno con il padre, mentre dalla mattina del 25 dicembre 2023 alla sera di Santo Stefano i minori staranno in via esclusiva con la madre. I giorni successivi saranno suddivisi come sopra concordato o in relazione ad accordi – scritti – dei genitori;
Festività pasquali: ad anni alterni da concordarsi in base anche alle esigenze lavorative;
Ponti e chiusure scolastiche: ad anni alterni da concordarsi in base anche alle esigenze lavorative;
Alla festa di compleanno dei minori potranno partecipare entrambi i genitori.
Vacanze estive (durante le vacanze scolastiche estive): ogni genitore avrà diritto a trascorrere in via esclusiva due settimane, anche non consecutive, con i figli e , da concordare e da Per_1 Per_2 comunicarsi vicendevolmente entro la fine di maggio di ogni anno. In ogni caso, ciascun genitore ha il diritto di comunicare telefonicamente con i propri figli almeno una volta al giorno durante il periodo in cui sono con l'altro genitore. Il genitore che ha con sé i minori ha l'obbligo di comunicare, sempre e comunque, il domicilio durante il periodo di assenza dalla abitazione residenziale.
3) Disporre che le spese ordinarie relative alla casa familiare (comprendendosi anche le spese relative alle utenze, alla legna, e ad eventuali collaboratori domestici) saranno ripartite al (50%) per ciascun ricorrente, rimborsando la parte che le ha anticipate entro 30 giorni dall'effettivo esborso. Decorso tale termine senza alcuna richiesta di rimborso per iscritto, la parte che ha anticipate le suddette spese decadrà dal diritto a richiederne il rispettivo rimborso;
4) Dare atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
5) Ciascun genitore si farà carico di contribuire direttamente ai bisogni dei figli durante il periodo di permanenza con gli stessi.
6) Disporre a carico di entrambi i genitori (pro-quota) 50% le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Monza ad eccezione delle spese di mensa e di trasporto, che saranno considerate come spese straordinarie da ripartirsi pro-quota.
7) Ad ogni effetto di legge i ricorrenti si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio dei figli e la presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo di essi. 8) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni ulteriore reciproca forma di mantenimento non espressamente indicate nel presente ricorso;
9) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
10) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 13.04.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede: Par 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
[...]
in Villasanta in data 26.07.2010 (atto n.13, Parte II, Serie A) del registro degli atti di Pt_2 matrimonio del Comune di Villasanta), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 08.02.2024.
Il Presidente
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Caterina Caniato Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Paola Romeo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori. I minori manterranno la residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la residenza della madre.
2) Disporre il collocamento dei minori presso la casa familiare (comprese le pertinenze, i mobili e tutti gli arredi ed accessori vari ivi esistenti) sita in Villasanta (MB) Via Baracca n. 4 (di proprietà esclusiva della Signora – madre della Signora , con assegnazione della Persona_3 Pt_1 stessa - in via alternata - ad entrambi i genitori che vi abiteranno con i figli come da accordi qui di seguito dettagliati.
I genitori vedranno, in via esclusiva, i figli presso la casa familiare:
a) In settimana (dal lunedì al venerdì):
Tutte le mattina la Signora si recherà presso la casa familiare per preparare i figli per andare Pt_1
a scuola e/o per accudirli qualora non dovessero andare a scuola previo adeguato preavviso;
Il Signor pernotterà presso la casa familiare il lunedì, il mercoledì; il venerdì solo nel caso Pt_2 in cui durante il weekend (sabato e domenica) i minori saranno con la madre;
b) il fine settimana (sabato/domenica), in via alternata ed esclusiva, presso la casa familiare:
-nel weekend di pertinenza della madre: dal sabato nel tardo pomeriggio fino al lunedì mattina;
-nel weekend di pertinenza del padre: dal sabato mattina sino al lunedì mattina;
I genitori potranno concordare in qualsiasi momento di modificare la modalità di visita e/o di accesso alla casa familiare.
Durante le festività e ponti e vacanze (fermo restando il diritto di visita di cui sopra):
Festività natalizie da intendersi per singola festività da alternarsi annualmente: la vigilia del giorno di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano e successivi giorni in relazione alle esigenze dei minori e degli impegni dei genitori. Si dà atto sin da ora che la Vigilia di Natale
(24 dicembre 2023) i minori staranno con il padre, mentre dalla mattina del 25 dicembre 2023 alla sera di Santo Stefano i minori staranno in via esclusiva con la madre. I giorni successivi saranno suddivisi come sopra concordato o in relazione ad accordi – scritti – dei genitori;
Festività pasquali: ad anni alterni da concordarsi in base anche alle esigenze lavorative;
Ponti e chiusure scolastiche: ad anni alterni da concordarsi in base anche alle esigenze lavorative;
Alla festa di compleanno dei minori potranno partecipare entrambi i genitori.
Vacanze estive (durante le vacanze scolastiche estive): ogni genitore avrà diritto a trascorrere in via esclusiva due settimane, anche non consecutive, con i figli e , da concordare e da Per_1 Per_2 comunicarsi vicendevolmente entro la fine di maggio di ogni anno. In ogni caso, ciascun genitore ha il diritto di comunicare telefonicamente con i propri figli almeno una volta al giorno durante il periodo in cui sono con l'altro genitore. Il genitore che ha con sé i minori ha l'obbligo di comunicare, sempre e comunque, il domicilio durante il periodo di assenza dalla abitazione residenziale.
3) Disporre che le spese ordinarie relative alla casa familiare (comprendendosi anche le spese relative alle utenze, alla legna, e ad eventuali collaboratori domestici) saranno ripartite al (50%) per ciascun ricorrente, rimborsando la parte che le ha anticipate entro 30 giorni dall'effettivo esborso. Decorso tale termine senza alcuna richiesta di rimborso per iscritto, la parte che ha anticipate le suddette spese decadrà dal diritto a richiederne il rispettivo rimborso;
4) Dare atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
5) Ciascun genitore si farà carico di contribuire direttamente ai bisogni dei figli durante il periodo di permanenza con gli stessi.
6) Disporre a carico di entrambi i genitori (pro-quota) 50% le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Monza ad eccezione delle spese di mensa e di trasporto, che saranno considerate come spese straordinarie da ripartirsi pro-quota.
7) Ad ogni effetto di legge i ricorrenti si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio dei figli e la presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo di essi. 8) I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni ulteriore reciproca forma di mantenimento non espressamente indicate nel presente ricorso;
9) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
10) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 13.04.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede: Par 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
[...]
in Villasanta in data 26.07.2010 (atto n.13, Parte II, Serie A) del registro degli atti di Pt_2 matrimonio del Comune di Villasanta), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Villasanta, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 08.02.2024.
Il Presidente
Laura Gaggiotti