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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1963/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1963/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(già , Parte_1 Controparte_1 con sede in Ciminna (PA), contrada San Nicasio s.n.c. (C.F.: ), in proprio e P.IVA_1
quale capogruppo mandataria dell costituita con Controparte_2 con sede in Gavi (AL), Frazione Rovereto n. 5 (C.F.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per P.IVA_2
mandato in atti, dagli avv.ti Roberta Candia (PEC: e Luigi Email_1
Miconi (PEC: , unitamente e disgiuntamente;
Email_2
appellante contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco e Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv.
Giuseppe Angelo Rizzo (PEC: ; Email_3 appellato pagina 1 di 21 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1015/2019, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 23/07/2019 e pubblicata in pari data;
OGGETTO: arricchimento senza causa;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni per l'appellante:
“- accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza:
- ritenere e dichiarare che l'impresa “Ing. , in proprio e nella suindicata qualità, Controparte_1
ha eseguito, in esecuzione del contratto di appalto inter partes del 14 settembre 2011, lavori per un importo pari ad E. 720.424,89;importo non corrisposto dall'amministrazione appaltante;
- conseguentemente, condannare il al pagamento, in favore della Controparte_4 predetta Impresa appaltatrice, della somma di E.720.424,89, e di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 con civ., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod.civ., ovvero gradatamente ex art. 2043 cod. civ.; il tutto oltre interessi legali, moratori ed anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge.
- condannare altresì il , in conseguenza del grave inadempimento in Controparte_4 ordine alla mancata nomina del nuovo Direttore dei Lavori e del RUP, al risarcimento dei danni subiti dall'Impresa, per il fermo del cantiere, da quantificarsi in corso di causa, per spese generali, maggiori oneri per prolungata durata delle prestate cauzioni e fidejussioni, nonché per mancata acquisizione di ulteriore qualificazione.
- con condanna del alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Controparte_4
IN ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'accoglimento delle richieste formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. del 4 giugno 2014, che testualmente si ripropongono:
[…] ”;
Conclusioni per l'appellato:
“1) rigettare l'appello proposto dalla società confermando la sentenza Controparte_1
impugnata;
pagina 2 di 21 2) dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. tutte le nuove domande proposte dalla società appellante;
3) rigettare le richieste istruttorie della società appellante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del 9/12/2013., regolarmente notificato, l Controparte_1
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea
[...] di Imprese costituita con “ , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Controparte_3 di Agrigento, il , esponendo che: Controparte_4
- era risultata aggiudicataria della gara mediante asta pubblica, indetta dal
[...]
ed espletata in data 20 luglio 2011, per l'appalto dei lavori di messa Controparte_4 in sicurezza d'emergenza della discarica sita in Contrada IO CH, per l'importo netto di € 901.094,33;
- il contratto di appalto era stato stipulato in data 14/09/2011 e in data 23/2/2012 era stata effettuata la consegna dei lavori, con indicazione del termine per il completamento in data 28/6/2012 (126 giorni);
- essa aveva dato corso alla esecuzione dei lavori in conformità al progetto e alle indicazioni date dal Direttore dei Lavori, il quale, in data 11/4/2012, aveva predisposto un primo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) per un importo pari a € 179.727,90, non pagato dal CP_4
- con nota del 4/5/2012 il Direttore dei Lavori aveva comunicato le proprie dimissioni ed essa, con una prima nota del 7/5/2012, aveva sollecitato la nomina, con urgenza, di un nuovo Direttore dei Lavori, onde poter proseguire l'esecuzione dell'intervento sotto il controllo tecnico, amministrativo e contabile dello stesso;
- con successiva nota del 18/6/2012 aveva reiterato la richiesta di nomina di un nuovo
Direttore dei Lavori e aveva chiesto, inoltre, la designazione del nuovo Responsabile
Unico del Procedimento, lamentando il mancato pagamento dei lavori eseguiti e comunicando di essere costretta a sospendere l'esecuzione dei lavori;
- in data 20/2/2014 il R.U.P. del Comune, ing. , aveva richiesto di accedere Parte_2 al cantiere alla presenza di un delegato dell'impresa e del Direttore dei lavori dimissionario, per accertare lo stato di consistenza delle opere: richiesta cui aveva pagina 3 di 21 puntualmente ottemperato, senza che il fornisse, tuttavia, alcuna indicazione in CP_4 merito alla regolarizzazione del procedimento e alla conseguente ripresa dei lavori;
- con nota del 17/4/2013 indirizzata al e all'Assessorato Regionale dell'Energia e CP_4 dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, aveva invitato il a manifestare il proprio interesse alla prosecuzione dei lavori e al CP_4 pagamento delle opere già eseguite entro il termine di 15 giorni e con successivo atto di costituzione in mora, del 17/4/2013, aveva invitato il ad adottare i necessari CP_4 provvedimenti per la ripresa dei lavori, a fornire documentate informazioni sulla copertura finanziaria necessaria, a redigere la contabilità dei lavori e delle forniture e ad emettere il certificato di pagamento delle somme dovute entro il termine di 60 giorni;
- il non aveva fornito alcun riscontro ed essa era rimasta creditrice della somma CP_4 di euro 720.424,89, pari all'importo dei lavori eseguiti.
1.1. L'Impresa attrice chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'esecuzione del contratto di appalto del 14/9/2011, per l'importo di € 720.424,89, e la condanna del
[...] al pagamento della predetta somma ex art. 2041 c.c. o, in subordine, Controparte_4
ex art. 2043 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti a causa della sospensione dei lavori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/3/2014 si costituiva in giudizio il , contestando il fondamento delle domande avversarie, Controparte_4 di cui chiedeva il rigetto.
2.1. Il deduceva, in particolare, che il Sindaco della precedente amministrazione, CP_4 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico (nonché R.U.P. per l'appalto in esame) e il progettista e direttore dei lavori, in carica all'epoca dei fatti, erano stati indagati dalla Procura della
Repubblica di Agrigento e poi rinviati a giudizio, per aver posto in essere numerose condotte delittuose ai danni del consistite nell'aver dato corso a procedure di CP_4 appalto (ivi compresa quella oggetto di causa) in assenza di elaborati progettuali, falsificando atti amministrativi e compiendo irregolarità nelle nomine degli incarichi di rilievo: attività illecite che si riflettevano sull'efficacia del contratto.
2.2. Precisava il che erano inesistenti la determina a contrarre (con conseguente CP_4 nullità del contratto) e la delibera di impegno della spesa sul bilancio, in evidente pagina 4 di 21 violazione dell'art. 191 T.U.E.L. (con conseguente inammissibilità, per difetto di residualità, dell'azione di ingiustificato arricchimento); inoltre, le opere (per le quali mancava qualsivoglia controllo contabile ed attività di collaudo) non erano state eseguite a regola d'arte, come verificato dall'ing. (Dirigente dell'Ufficio Tecnico Parte_2 subentrato al precedente) nel corso del sopralluogo cui aveva fatto riferimento l'attrice.
2.3. Rilevata la violazione, da parte dell'impresa, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, l'assenza di qualsivoglia utilitas e l'inammissibilità della domanda risarcitoria subordinata, il concludeva nei seguenti termini: “1) ritenere e CP_4
dichiarare che ai sensi dell'art. 191 Decreto legislativo n° 267/2000 nessuna obbligazione di pagamento è mai sorta in capo al in forza del contratto di appalto Controparte_4
stipulato in data 14.09.2011 Rep. 1956, e per l'effetto rigettare le domande proposte dalla controparte;
2) in via subordinata, ritenere e dichiarare la nullità ovvero l'annullamento del contratto di appalto stipulato in data 14.09.2011 Rep. 1956, , e per l'effetto rigettare le domande proposte dalla controparte;
3) in via ulteriormente subordinata rigettare le domande proposte dalla controparte”.
3. Istruita la causa con produzione documentale e C.T.U., con sentenza n. 1015/2019, pubblicata in data 23/7/2019, il Tribunale di Agrigento rigettava le domande formulate dall compensava le spese di lite tra le parti nella misura Controparte_1 della metà e condannava l'attrice al pagamento, in favore del della residua metà, CP_4
che liquidava in complessivi € 8.240,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
poneva infine le spese di CTU definitivamente in capo alla parte attrice.
3.1. A sostegno della decisione, per quanto rileva in questa sede, il Giudice di prime cure rilevava che:
- il contratto di appalto stipulato il 14/9/2011 tra le parti, versato in atti, richiamava tra le premesse la determina dirigenziale n. 57 del 2010, non prodotta agli atti e, secondo la prospettazione del giuridicamente e di fatto inesistente, non risultando al CP_4
Registro delle Determine del (in tale Registro, con il n. 57, sarebbe risultata CP_4
identificata altra diversa determina, avente ad oggetto “l'affidamento del servizio domiciliare anziani”, del 18/2/2010);
- l'indicazione nella determina di Giunta comunale n. 12 del 10/2/2012 delle somme gravanti sul bilancio comunale non valeva a sanare il difetto di impegno di spesa a monte,
pagina 5 di 21 risultando insuperabile la mancanza della determina dirigenziale n. 57 del 19/2/2010, di impegno della somma in bilancio di previsione;
- erano precluse alla società l'azione di esatto adempimento (difettando in capo al CP_4 la titolarità dell'obbligazione) e l'azione di ingiustificato arricchimento (difettando la residualità dell'azione, alla luce dell'azione esperibile nei confronti del funzionario ai sensi del comma 4 dell'art. 191 T.U.E.L.).
4. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l (oggi Controparte_1
, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1015/2019, chiedendone la parziale riforma, nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe, per i seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c. e dell'art. 191
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia;
- violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 1338 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/1/2020 si è costituito il in persona del pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_4 CP_5 dell'appello e di tutte le richieste istruttorie, e di dichiarare inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., tutte le nuove domande proposte dalla società appellante.
6. Sostituita l'udienza del giorno 19/3/2025 con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del
21/3/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
7. Con il primo motivo di appello l'appellante ha lamentato una errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della determina dirigenziale n. 57/2010, erroneamente ritenuta inesistente e non risultante nel Registro delle Determine Comunali.
7.1. La difesa della società, in particolare, ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, argomentando sotto due profili:
pagina 6 di 21 - sotto il profilo probatorio, il Tribunale avrebbe basato il proprio convincimento facendo riferimento solo ad una mera allegazione del rimasta priva di riscontro CP_4 probatorio;
ha rilevato, al riguardo, che l'onere della prova spettava al che non è CP_4 riuscito a dimostrare l'inesistenza della determina;
- sotto il profilo istruttorio, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'istanza di esibizione della documentazione da essa formulata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., così impedendole di provare l'esistenza e la validità della determina n. 57/2010; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare documentazione rilevante, quale il decreto di finanziamento regionale (DDG n. 1167/2010), che confermava la regolarità dell'iter procedimentale.
8. La difesa del sul punto, ha evidenziato che correttamente il Tribunale ha CP_4 rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., trattandosi di documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire autonomamente.
9. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 191 T.U.E.L., poiché non sussistevano, in realtà, i presupposti normativi per escludere la responsabilità del CP_4
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe basato il proprio convincimento esclusivamente sui capi di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del e dei dirigenti dell'Ufficio tecnico (allegata dal CP_5
, facendone discendere l'insussistenza di un'obbligazione del e la CP_4 CP_4 responsabilità dei funzionari che avevano autorizzato la spesa senza copertura contabile
(ex art. 191 co. 4 T.U.E.L.), senza effettuare un raffronto critico con le prove documentali da essa prodotte. Sarebbe di contro evidente, secondo la difesa della società, la responsabilità contrattuale del in quanto l'ente avrebbe generato un legittimo CP_4
affidamento circa la validità del contratto di appalto.
10. Al riguardo la difesa del ha evidenziato che con sentenza del 22/3/2019 il CP_4
Sindaco del e il dirigente Controparte_4 Parte_3 dell'Ufficio Tecnico, ing. unitamente ad altri impiegati del Comune, Controparte_6
sono stati condannati per i reati indicati nel decreto di rinvio a giudizio (versato in atti nel primo grado di giudizio).
pagina 7 di 21 In ogni caso, ha rilevato ancora l'appellato, il decreto di rinvio a giudizio non sarebbe stato utilizzato dal Tribunale per fornire la prova dell'assenza di copertura contabile, bensì – esclusivamente – per descrivere il quadro di illiceità in cui si inseriva il contratto di appalto.
11. I citati motivi di appello, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
11.1. Ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. (Determinazioni a contrattare e relative procedure) la stipulazione dei contratti “deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”.
L'art. 191 T.U.E.L. (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), inoltre, al comma 1 dispone: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
11.2. Orbene, nella copiosa documentazione allegata al fascicolo di primo grado non si rinviene (come evidenziato dal Giudice di primo grado) la determina n. 57/2010, indicata nelle premesse del contratto di appalto del 14/9/2011 come la determina dirigenziale con cui “è stato approvato il progetto esecutivo” dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in c.da IO CH (dell'importo complessivo di € CP_4
1.000.390,00 di cui € 989.602,23 per lavori ed € 400.397,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione), da identificare con la determina a contrarre di cui all'art. 192
T.U.E.L., talvolta confusa, nelle allegazioni delle parti e nella stessa sentenza impugnata, con la distinta determina di impegno contabile, di cui all'art. 191 T.U.E.L. (del pari, non presente in atti).
11.3. Ciò posto, è immune da censure l'ordinanza dell'11/12/2015 del Giudice di primo grado, con cui è stata rigettata l'istanza di esibizione formulata dall'odierna appellante, ex art. 210 c.p.c., della documentazione amministrativa relativa al contratto di appalto di cui
è causa (ivi compresa la citata delibera n. 57/2010), sul presupposto che “tale
pagina 8 di 21 documentazione avrebbe dovuto essere richiesta al prima del procedimento Controparte_4 giudiziario”.
Non può condividersi, infatti, l'assunto dell'appellante, secondo cui l'esigenza di produrre la documentazione amministrativa prodromica alla stipula del contratto di appalto sarebbe sorta solo “a seguito delle eccezioni sollevate dall'amministrazione comunale in sede giudiziale”, ove si consideri che l'impresa ha spiegato, in via principale, azione di esatto adempimento nei confronti del e che la procedura negoziale ad evidenza pubblica ha natura di CP_4 fattispecie complessa, sicché era certamente onere dell'odierna appellante (che agiva per l'esatto adempimento) produrre tutta la documentazione relativa al contratto di appalto e comprovante la sua regolarità, ivi comprese la determina dirigenziale ivi espressamente richiamata (n. 57/2010), di fondamentale importanza nell'economia complessiva del rapporto negoziale, trattandosi della delibera con cui sarebbe stato “approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di € 1.000.390,00 di cui € 989.602,23 per lavori ed
€ 400.397,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione”.
11.4. A ciò si aggiunga, con specifico riferimento all'impegno contabile di spesa, che a norma dell'art. 191 co. 1 del T.U.E.L., in caso di spese riguardanti, tra l'altro, gli appalti, il responsabile del procedimento di spesa è tenuto a comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno di spesa, “contestualmente all'ordinazione della prestazione”, con l'espresso avvertimento che “la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione”, e che “il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
11.5. Non vi è dubbio, pertanto, che la società avrebbe potuto e dovuto acquisire autonomamente la documentazione di cui ha chiesto l'esibizione, non potendo a tale carenza dell'onere probatorio sopperire né l'ordine di esibizione, ex art. 213 c.p.c., né la richiesta di informazioni alla P.A., ex art. 213 c.p.c., pure sollecitata dall'appellante.
11.6. In ultimo, per completezza, va osservato che l'allegazione di insussistenza della documentazione amministrativa relativa al contratto di appalto è stata supportata dal con il deposito della denuncia del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, CP_4
settore Lavori Pubblici, ing. , del 23/1/2013, prot. n. 1193, con cui si Parte_2 comunicava al Comandante della Stazione Carabinieri del Comune di e CP_4
pagina 9 di 21 che «a seguito di ricognizioni effettuate nei locali di archivio comunale e limitrofi, non CP_4
risultano presenti presso la sede dell'ufficio tecnico comunale, gli atti amministrativi e progettuali relativi alla realizzazione dell'opera pubblica “Messa in sicurezza e d'emergenza della discarica in
c.da IO CH”».
11.7. Ciò premesso, è del tutto irrilevante, come correttamente rilevato dal Tribunale,
l'indicazione, nella determina di Giunta comunale n. 12 del 10.2.2012, delle somme gravanti sul bilancio comunale, pari a € 135.457,56, che non è certamente idonea a sanare la mancanza, a monte, della determina a contrarre e dell'impegno contabile di spesa (si ribadisce, non presenti nella copiosa documentazione in atti).
Analoghe argomentazioni valgono per il decreto di finanziamento - DDG n. 1167 del
28/10/2010 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, i cui richiami alla “regolarità della documentazione tecnico amministrativa” non possono supplire alla carenza della documentazione attestante il regolare svolgimento dell'iter procedimentale (segnatamente, della determina a contrarre e dell'impegno contabile, ex artt. 191 e 192 T.U.E.L.)
11.8. Inconducenti, poi, appaiono le censure mosse dall'appellante al richiamo, nella sentenza, alle vicende penali sottese alla vicenda, che non costituiscono affatto la fonte del convincimento del Giudice;
il richiamo, invero, è meramente funzionale a descrivere il contesto in cui è maturata la stipula del contratto di appalto [cfr. pag. 6 della sentenza:
«Risulta dimostrato (cfr. richiesta di rinvio a giudizio allegata alla comparsa di costituzione e risposta del che tali carenze procedimentali, ovverosia l'inesistenza della determina dirigenziale e CP_4
l'assenza di alcun impegno di spesa nel bilancio di previsione dell'ente, si inscrivono nell'ambito di un ben più ampio e complesso disegno criminoso, posto in essere dai soggetti responsabili della procedura sopra indicati e da altri dipendenti del comune, avente ad oggetto la realizzazione di ingiusti profitti a proprio vantaggio e a discapito delle casse comunali, attraverso condotte seriali di rilievo penale.»].
12. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha contestato il rigetto, da parte del
Tribunale, dell'azione di indebito arricchimento formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., per mancanza del requisito di sussidiarietà, rilevando che, essendo stata rigettata l'azione contrattuale (spiegata in via principale), per presunta carenza del titolo, il Tribunale
pagina 10 di 21 avrebbe dovuto ritenere ammissibile la proposizione, in via subordinata, dell'azione di indebito arricchimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha inoltre rilevato, sul punto, l'evidente utilità derivata al CP_4 dall'esecuzione dei lavori (peraltro, implicitamente riconosciuta).
13. Il motivo è fondato.
13.1. Per quanto sopra esposto, deve ritenersi comprovato che il contratto di appalto stipulato dalla società ed il il Controparte_1 Controparte_4
14/09/2011 (rep. 1596), registrato ad Agrigento il 19/9/2011 (n. 476), non sia stato preceduto da determina a contrarre, prevista dall'art. 192 T.U.E.L. (Determinazioni a contrattare e relative procedure), a norma del quale “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”.
13.2. Inoltre, il contratto risulta privo del preventivo impegno contabile di spesa, previsto dall'art. 191 T.U.E.L. (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), che, al comma 1, così dispone: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
13.3. Dalla mancanza di determina a contrarre e del preventivo impegno di bilancio il
Giudice di primo grado ha fatto discendere, da un lato, la preclusione all'azione contrattuale («difettando in capo a quest'ultimo la titolarità passiva dell'obbligazione, direttamente assunta dal singolo amministratore o funzionario che abbia dato corso al contratto»); dall'altro, il difetto di residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, stante l'azione diretta verso il funzionario responsabile, prevista dal comma 4 del citato articolo 191 T.U.E.L.
[“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi
1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore,
pagina 11 di 21 funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”].
Il Giudice ha richiamato, sul punto i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di contratti degli enti locali stipulati senza il preventivo impegno contabile di spesa [cfr.
Cass., sez. I, 4 gennaio 2017, n. 80: “il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. di evidenza pubblica), risponde - ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif.., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è pertanto tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che
l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione”].
13.4. Orbene, le conclusioni del giudice di primo grado sono condivisibili solo in parte.
13.5. Alla mancanza di determina a contrarre ex art. 192 T.U.E.L consegue, indubitabilmente, la nullità del contratto (come implicitamente rilevato anche dal
Tribunale, laddove ha escluso la proponibilità dell'azione contrattuale).
13.6. Ciò posto, deve rilevarsi che il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dal comma quarto dell'art. 191 T.U.E.L. (con ciò che ne consegue in punto di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.) opera soltanto nel caso in cui la volontà negoziale dell'ente sia regolarmente formata e manchi l'impegno contabile, e non anche nel caso di invalidità del contratto (nel caso di specie, per carenza di determina a contrarre), venendo meno, in tal caso, la volontà stessa alla base dell'accordo negoziale
[cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, laddove, nel richiamare i principi espressi dalla
Corte di Cassazione, il Giudice ha rilevato che la normativa del T.U.E.L. prevede «un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole
pagina 12 di 21 contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica»].
13.7. Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio con l'ente locale presuppone la valida costituzione del titolo negoziale”, posto che l'art. 23 del d.l.
2 marzo 1989 n. 66, commi 3 e 4 (il cui testo è stato sostanzialmente trasfuso dapprima nell'art. 35, commi 1 e 4 del d. lgs. n. 77/1995 e quindi nell'art. 191 del d. lgs. n.
267/2000, applicabile alla fattispecie in esame) contiene disposizioni “rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento economico, [che] fissano condizioni inderogabili affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligatemi dell'ente territoriale, e, dunque, prescindono dalla validità del titolo” (che anzi presuppongono, “altrimenti non vi sarebbero debiti da pagare”), operando “sul diverso versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile”; da ciò “non può che derivare l'impossibilità di profilare l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale” (così Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, ord. n. 5480, che richiama, in motivazione, i precedenti Cass. n. 14928/04, Cass.n.5693/2011 e Cass.
n. 8534/2006; nello stesso senso, Cass., sez. II, 6 maggio 2024, ord. n. 12164: “In altri termini, non può profilarsi l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale. Del resto, non può sfuggire che la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del
T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale.”).
13.8. Nel caso di specie, quindi, in presenza di un contratto nullo per mancanza della delibera a contrarre dell'ente locale, non compete all'odierna appellante l'azione prevista dal quarto comma dell'art. 191 T.U.E.L. nei confronti del funzionario che abbia attivato l'impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso.
pagina 13 di 21 Ne consegue la sussistenza del requisito della sussidiarietà, ex art. 2042 c.c., dell'azione di arricchimento spiegata dall'odierna appellante nei confronti del Controparte_4
, erroneamente esclusa dal Giudice di primo grado.
[...]
Valgono, infatti, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di verifica della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., secondo cui “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restando esclusa soltanto nel caso
(non sussistente nel caso di specie) in cui “il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (così
Cass., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954; in senso conforme, Cass., n. 5480/2024, cit.).
14. Ciò posto, va osservato che l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della
P.A. non è subordinata al riconoscimento dell'utilitas dell'opera.
14.1. Ed invero, secondo un superato orientamento della Corte di Cassazione l'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria, poiché non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa, ma è necessario che l'ente abbia riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito (cfr.
Cass., sez. I, 7 marzo 2014, n. 5397: “In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata - mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà - ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da
pagina 14 di 21 un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato”).
14.2. L'orientamento giurisprudenziale in questione ha formato oggetto di un revirement attuato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 10798 del 26/5/2015, che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.”.
14.3. Con tale pronuncia, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto emerso nella giurisprudenza della medesima Corte tra il precedente indirizzo, sino a quel momento prevalente, e un diverso orientamento, che, insistendo sulla natura comune della regola nemo locupletari potest cum aliena iactura, ne affermava la necessità di una applicazione paritaria, con conseguenti margini di apprezzamento dell'utilità per il giudice, senza riguardo per la qualità pubblica del soggetto arricchito (così
Cass., Sez. III, 21 aprile 2011, n. 9141).
14.4. La Corte di Cassazione, nel ribadire il principio già affermato con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 4198 del 19/7/1982, secondo il quale il riconoscimento dell'utilità non integra un elemento costitutivo della fattispecie, ha sostanzialmente equiparato arricchito pubblico ed arricchito privato, considerando entrambi tenuti all'indennizzo per il fatto oggettivo dell'arricchimento, lo abbiano riconosciuto o meno, purché non l'abbiano rifiutato o ignorato, in quest'ultimo caso trattandosi di arricchimento non imputabile perché “imposto”.
14.5. Nel caso di specie, escluso che si versi in ipotesi di arricchimento “rifiutato” dal neppure può parlarsi di un arricchimento “imposto” poiché ignorato;
ed invero, CP_4
i lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in Contrada IO CH, oggetto di un contratto di appalto, sono stati in parte eseguiti dalla società appellante, e ciò
pagina 15 di 21 fino alle dimissioni del Direttore dei Lavori, in data 4/5/2012, a seguito delle quali, dopo numerose interlocuzioni non andate a buon fine, i lavori non sono mai ripresi.
Per la parte di lavori eseguita, come meglio si vedrà in seguito, il C.T.U. nominato nel corso del primo grado di giudizio ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal
“in linea generale, le opere idrauliche sono state realizzate in conformità agli elaborati di CP_4
contratto e non presentavano particolari criticità” (cfr. pag. 19 della relazione di C.T.U.), mentre sono state riscontrare criticità unicamente per l'assenza di alcuni chiusini dei pozzetti di ispezione (verosimilmente trafugati da ignoti dopo l'interruzione dei lavori)
e nel sistema di impermeabilizzazione dei rifiuti, in quanto il cosiddetto capping “è apparso in pessimo stato di conservazione”, poiché tale opera, realizzata solo parzialmente, “è rimasta priva di protezione (era previsto il completo ricoprimento con materiale naturale) ed esposta per 4 anni agli agenti atmosferici” (cfr. pagg. 18-19 della relazione).
15. Venendo all'esame nel merito della domanda di indennizzo, si osserva quanto segue.
15.1. La società appellante ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro
720.424,89, pari all'importo delle lavorazioni eseguite fino alla sospensione dei lavori e corrispondente allo “stato di consistenza dei lavori eseguiti a tutto il 24.07.2012”, acquisito agli atti del Comune di il 24/8/2012, n. prot. 10758 (cfr. allegato n. 24 della CP_4
produzione di parte appellante).
15.2. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che questa Corte ritiene di condividere integralmente, il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal depauperato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante); l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere, dal calcolo dell'indennità richiesta per la «diminuzione patrimoniale» subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (in questo senso, cfr. Cass., S.U., 11 settembre 2008, n. 23385).
15.3. Pertanto, la diminuzione patrimoniale (c.d. depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita pagina 16 di 21 dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato, comprensivo del guadagno (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 7 ottobre 2011,
n. 20648; specificamente, in materia di appalto, cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2017, n.
11446: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto di un'opera pubblica, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto”).
15.4. L'indennizzo spettante ex art. 2041 c.c. alla società appellante, pertanto, non può essere parametrato al corrispettivo pattuito e fatturato, né al corrispettivo “liquidabile” sulla base della espletata C.T.U., dovendo l'uno e l'altro importo essere depurati dal lucro cessante.
15.5. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (così, in un caso di domanda svolta nei confronti della P.A., Cass., sez. I,
29 maggio 2019, ord. n. 14670).
15.6. In assenza di allegazioni di segno diverso, l'utile di impresa (da detrarre dall'importo
“liquidabile”, come accertato dal C.T.U.) può essere determinato nella misura del 10% del predetto importo “liquidabile”, mutuando il parametro legale previsto dalla L. 20 marzo
1865, n. 2248, art. 345, all. F (sostanzialmente trasfuso nei successivi codici degli appalti), che prevede, in ipotesi di recesso dalla P.A., oltre al pagamento dei lavori eseguiti (danno emergente), un indennizzo forfettario per il mancato guadagno (lucro cessante), calcolato nella misura, appunto, del 10% dei lavori pattuiti e non eseguiti (“È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”).
pagina 17 di 21 16. Nel corso del giudizio di primo grado, come premesso, è stata espletata C.T.U., volta a acquisire “l'accertamento tecnico dei lavori effettuati dall'impresa attrice e la determinazione dei prezzi contrattuali e delle spese sostenute”.
16.1. Nella relazione depositata l'11/8/2016 il C.T.U. ha evidenziato che il progetto dei
“Lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada IO
CH” prevedeva la realizzazione di un insieme di opere atte alla messa in sicurezza di un'area, di proprietà comunale, utilizzata come discarica di rifiuti solidi urbani fino al
2005 (anno in cui la ne ha intimato la chiusura). L'area in oggetto Controparte_7 presenta un'estensione complessiva di 22.000 mq, di cui circa 20.000 risultavano occupati, al momento delle operazioni peritali, da rifiuti;
la zona si configurava originariamente come una cava di sabbia, le cui operazioni di estrazione hanno determinato il sorgere della depressione che, successivamente, è stata colmata coi rifiuti.
Il progetto, in particolare, prevedeva la realizzazione delle seguenti opere: completamento della recinzione dell'intera area;
regolamentazione dell'accesso al sito;
realizzazione della viabilità interna di servizio;
risagomatura del corpo rifiuti;
stabilizzazione del corpo rifiuti nella zona di valle della discarica;
regimentazione delle acque meteoriche;
realizzazione di una rete drenante di raccolta del percolato;
collocazione di vasche di raccolta del percolato;
impermeabilizzazione dei rifiuti.
16.2. Nell'effettuare la verifica delle opere effettivamente eseguite il C.T.U. ha distinto:
a) le opere fisicamente accessibili (recinzione dell'area; nuovo accesso al sito;
viabilità interna di servizio;
stabilizzazione del corpo rifiuti nella zona di valle della discarica;
sistema di regimentazione delle acque meteoriche;
vasche di raccolta del percolato;
sistema di impermeabilizzazione dei rifiuti);
b) le opere fisicamente non accessibili (rete drenante di raccolta del percolato);
c) le opere non più rilevabili (dismissione delle recinzioni precarie interne all'area; ripristino e riparazione di porzioni della recinzione metallica esistente;
risagomatura del corpo rifiuti).
16.3. Il consulente, inoltre, ha tenuto conto dei materiali acquistati dall'impresa per il completamento dell'opera e rimasti inutilizzati (cfr. pag. 16 della relazione e all. 2, cui si rinvia).
pagina 18 di 21 16.4. Sulla base, quindi, dei disegni contabili, del verbale di accertamento e dei prezzi contrattuali, previa esclusione delle lavorazioni eseguite ma non previste nel contratto di appalto né successivamente approvate (cfr. pagg. 17-18 della relazione), il consulente ha determinato il valore complessivo delle opere realizzate e “liquidabili” in complessivi euro
606.900,58 (cfr. pag. 19 della relazione e all. n. 6).
17. Tenuto conto, quindi, che le lavorazioni liquidabili ammontano a € 606.900,58, facendo applicazione dei criteri di cui al paragrafo 15.6., l'importo indennizzabile può essere determinato sottraendo il 10% di tale importo (60.690,06), ottenendosi così la somma di euro 546.210,52.
18. Il credito indennitario ex art. 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo inoltre la somma così liquidata interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. Cass., sez. VI-III, 2 dicembre 2022, ord. n. 35480).
18.1. Tenuto conto del tempo decorso dalla data di interruzione dell'esecuzione dei lavori
(18/6/2012) sino alla data della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria ammonta a € 101.051,17, mentre gli interessi compensativi ammontano a € 82.300,23.
La somma complessivamente spettante all'appellante ammonta, dunque, ad euro
628.510,75.
18.2. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
19. Il quarto ed ultimo motivo di appello, con cui l'appellante ha contestato il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (per non essere imputabile al comune la condotta pregiudizievole subita dall'impresa), deve ritenersi pagina 19 di 21 assorbito dalle superiori statuizioni, avuto anche riguardo al limite dell'indennizzo spettante in ipotesi di azione di ingiustificato arricchimento, come precisato al paragrafo
15.2.
20. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore effettivo della controversia, in euro 16.091,00 per il giudizio di primo grado, di cui euro 1.493,00 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, ed euro 11.812,00 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 2.556,00 per spese ed euro
9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. Le spese della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio vanno poste definitivamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello spiegato da (già Parte_1 [...]
nei confronti del in riforma della Controparte_1 Controparte_4
sentenza n. 1015/2019, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 23/07/2019 e pubblicata in pari data, condanna il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento, in favore della società appellante, della somma di euro 628.510,75, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_4 CP_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 16.091,00 per il giudizio di primo grado, di cui euro 1.493,00 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, ed euro 11.812,00 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 2.556,00 per spese ed euro
9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
- pone le spese della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio definitivamente a carico della parte appellata.
pagina 20 di 21 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1963/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
(già , Parte_1 Controparte_1 con sede in Ciminna (PA), contrada San Nicasio s.n.c. (C.F.: ), in proprio e P.IVA_1
quale capogruppo mandataria dell costituita con Controparte_2 con sede in Gavi (AL), Frazione Rovereto n. 5 (C.F.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per P.IVA_2
mandato in atti, dagli avv.ti Roberta Candia (PEC: e Luigi Email_1
Miconi (PEC: , unitamente e disgiuntamente;
Email_2
appellante contro
(C.F.: ), in persona del Sindaco e Controparte_4 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv.
Giuseppe Angelo Rizzo (PEC: ; Email_3 appellato pagina 1 di 21 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1015/2019, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 23/07/2019 e pubblicata in pari data;
OGGETTO: arricchimento senza causa;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni per l'appellante:
“- accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza:
- ritenere e dichiarare che l'impresa “Ing. , in proprio e nella suindicata qualità, Controparte_1
ha eseguito, in esecuzione del contratto di appalto inter partes del 14 settembre 2011, lavori per un importo pari ad E. 720.424,89;importo non corrisposto dall'amministrazione appaltante;
- conseguentemente, condannare il al pagamento, in favore della Controparte_4 predetta Impresa appaltatrice, della somma di E.720.424,89, e di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 con civ., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod.civ., ovvero gradatamente ex art. 2043 cod. civ.; il tutto oltre interessi legali, moratori ed anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge.
- condannare altresì il , in conseguenza del grave inadempimento in Controparte_4 ordine alla mancata nomina del nuovo Direttore dei Lavori e del RUP, al risarcimento dei danni subiti dall'Impresa, per il fermo del cantiere, da quantificarsi in corso di causa, per spese generali, maggiori oneri per prolungata durata delle prestate cauzioni e fidejussioni, nonché per mancata acquisizione di ulteriore qualificazione.
- con condanna del alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Controparte_4
IN ISTRUTTORIA:
- si insiste per l'accoglimento delle richieste formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2,
c.p.c. del 4 giugno 2014, che testualmente si ripropongono:
[…] ”;
Conclusioni per l'appellato:
“1) rigettare l'appello proposto dalla società confermando la sentenza Controparte_1
impugnata;
pagina 2 di 21 2) dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. tutte le nuove domande proposte dalla società appellante;
3) rigettare le richieste istruttorie della società appellante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del 9/12/2013., regolarmente notificato, l Controparte_1
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea
[...] di Imprese costituita con “ , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Controparte_3 di Agrigento, il , esponendo che: Controparte_4
- era risultata aggiudicataria della gara mediante asta pubblica, indetta dal
[...]
ed espletata in data 20 luglio 2011, per l'appalto dei lavori di messa Controparte_4 in sicurezza d'emergenza della discarica sita in Contrada IO CH, per l'importo netto di € 901.094,33;
- il contratto di appalto era stato stipulato in data 14/09/2011 e in data 23/2/2012 era stata effettuata la consegna dei lavori, con indicazione del termine per il completamento in data 28/6/2012 (126 giorni);
- essa aveva dato corso alla esecuzione dei lavori in conformità al progetto e alle indicazioni date dal Direttore dei Lavori, il quale, in data 11/4/2012, aveva predisposto un primo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) per un importo pari a € 179.727,90, non pagato dal CP_4
- con nota del 4/5/2012 il Direttore dei Lavori aveva comunicato le proprie dimissioni ed essa, con una prima nota del 7/5/2012, aveva sollecitato la nomina, con urgenza, di un nuovo Direttore dei Lavori, onde poter proseguire l'esecuzione dell'intervento sotto il controllo tecnico, amministrativo e contabile dello stesso;
- con successiva nota del 18/6/2012 aveva reiterato la richiesta di nomina di un nuovo
Direttore dei Lavori e aveva chiesto, inoltre, la designazione del nuovo Responsabile
Unico del Procedimento, lamentando il mancato pagamento dei lavori eseguiti e comunicando di essere costretta a sospendere l'esecuzione dei lavori;
- in data 20/2/2014 il R.U.P. del Comune, ing. , aveva richiesto di accedere Parte_2 al cantiere alla presenza di un delegato dell'impresa e del Direttore dei lavori dimissionario, per accertare lo stato di consistenza delle opere: richiesta cui aveva pagina 3 di 21 puntualmente ottemperato, senza che il fornisse, tuttavia, alcuna indicazione in CP_4 merito alla regolarizzazione del procedimento e alla conseguente ripresa dei lavori;
- con nota del 17/4/2013 indirizzata al e all'Assessorato Regionale dell'Energia e CP_4 dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, aveva invitato il a manifestare il proprio interesse alla prosecuzione dei lavori e al CP_4 pagamento delle opere già eseguite entro il termine di 15 giorni e con successivo atto di costituzione in mora, del 17/4/2013, aveva invitato il ad adottare i necessari CP_4 provvedimenti per la ripresa dei lavori, a fornire documentate informazioni sulla copertura finanziaria necessaria, a redigere la contabilità dei lavori e delle forniture e ad emettere il certificato di pagamento delle somme dovute entro il termine di 60 giorni;
- il non aveva fornito alcun riscontro ed essa era rimasta creditrice della somma CP_4 di euro 720.424,89, pari all'importo dei lavori eseguiti.
1.1. L'Impresa attrice chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'esecuzione del contratto di appalto del 14/9/2011, per l'importo di € 720.424,89, e la condanna del
[...] al pagamento della predetta somma ex art. 2041 c.c. o, in subordine, Controparte_4
ex art. 2043 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti a causa della sospensione dei lavori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21/3/2014 si costituiva in giudizio il , contestando il fondamento delle domande avversarie, Controparte_4 di cui chiedeva il rigetto.
2.1. Il deduceva, in particolare, che il Sindaco della precedente amministrazione, CP_4 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico (nonché R.U.P. per l'appalto in esame) e il progettista e direttore dei lavori, in carica all'epoca dei fatti, erano stati indagati dalla Procura della
Repubblica di Agrigento e poi rinviati a giudizio, per aver posto in essere numerose condotte delittuose ai danni del consistite nell'aver dato corso a procedure di CP_4 appalto (ivi compresa quella oggetto di causa) in assenza di elaborati progettuali, falsificando atti amministrativi e compiendo irregolarità nelle nomine degli incarichi di rilievo: attività illecite che si riflettevano sull'efficacia del contratto.
2.2. Precisava il che erano inesistenti la determina a contrarre (con conseguente CP_4 nullità del contratto) e la delibera di impegno della spesa sul bilancio, in evidente pagina 4 di 21 violazione dell'art. 191 T.U.E.L. (con conseguente inammissibilità, per difetto di residualità, dell'azione di ingiustificato arricchimento); inoltre, le opere (per le quali mancava qualsivoglia controllo contabile ed attività di collaudo) non erano state eseguite a regola d'arte, come verificato dall'ing. (Dirigente dell'Ufficio Tecnico Parte_2 subentrato al precedente) nel corso del sopralluogo cui aveva fatto riferimento l'attrice.
2.3. Rilevata la violazione, da parte dell'impresa, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, l'assenza di qualsivoglia utilitas e l'inammissibilità della domanda risarcitoria subordinata, il concludeva nei seguenti termini: “1) ritenere e CP_4
dichiarare che ai sensi dell'art. 191 Decreto legislativo n° 267/2000 nessuna obbligazione di pagamento è mai sorta in capo al in forza del contratto di appalto Controparte_4
stipulato in data 14.09.2011 Rep. 1956, e per l'effetto rigettare le domande proposte dalla controparte;
2) in via subordinata, ritenere e dichiarare la nullità ovvero l'annullamento del contratto di appalto stipulato in data 14.09.2011 Rep. 1956, , e per l'effetto rigettare le domande proposte dalla controparte;
3) in via ulteriormente subordinata rigettare le domande proposte dalla controparte”.
3. Istruita la causa con produzione documentale e C.T.U., con sentenza n. 1015/2019, pubblicata in data 23/7/2019, il Tribunale di Agrigento rigettava le domande formulate dall compensava le spese di lite tra le parti nella misura Controparte_1 della metà e condannava l'attrice al pagamento, in favore del della residua metà, CP_4
che liquidava in complessivi € 8.240,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
poneva infine le spese di CTU definitivamente in capo alla parte attrice.
3.1. A sostegno della decisione, per quanto rileva in questa sede, il Giudice di prime cure rilevava che:
- il contratto di appalto stipulato il 14/9/2011 tra le parti, versato in atti, richiamava tra le premesse la determina dirigenziale n. 57 del 2010, non prodotta agli atti e, secondo la prospettazione del giuridicamente e di fatto inesistente, non risultando al CP_4
Registro delle Determine del (in tale Registro, con il n. 57, sarebbe risultata CP_4
identificata altra diversa determina, avente ad oggetto “l'affidamento del servizio domiciliare anziani”, del 18/2/2010);
- l'indicazione nella determina di Giunta comunale n. 12 del 10/2/2012 delle somme gravanti sul bilancio comunale non valeva a sanare il difetto di impegno di spesa a monte,
pagina 5 di 21 risultando insuperabile la mancanza della determina dirigenziale n. 57 del 19/2/2010, di impegno della somma in bilancio di previsione;
- erano precluse alla società l'azione di esatto adempimento (difettando in capo al CP_4 la titolarità dell'obbligazione) e l'azione di ingiustificato arricchimento (difettando la residualità dell'azione, alla luce dell'azione esperibile nei confronti del funzionario ai sensi del comma 4 dell'art. 191 T.U.E.L.).
4. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l (oggi Controparte_1
, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1015/2019, chiedendone la parziale riforma, nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe, per i seguenti motivi:
-violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c. e dell'art. 191
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- violazione e falsa applicazione del disposto degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia;
- violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 1338 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/1/2020 si è costituito il in persona del pro tempore, chiedendo il rigetto Controparte_4 CP_5 dell'appello e di tutte le richieste istruttorie, e di dichiarare inammissibili, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., tutte le nuove domande proposte dalla società appellante.
6. Sostituita l'udienza del giorno 19/3/2025 con il deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del
21/3/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica.
7. Con il primo motivo di appello l'appellante ha lamentato una errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della determina dirigenziale n. 57/2010, erroneamente ritenuta inesistente e non risultante nel Registro delle Determine Comunali.
7.1. La difesa della società, in particolare, ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il
Tribunale, argomentando sotto due profili:
pagina 6 di 21 - sotto il profilo probatorio, il Tribunale avrebbe basato il proprio convincimento facendo riferimento solo ad una mera allegazione del rimasta priva di riscontro CP_4 probatorio;
ha rilevato, al riguardo, che l'onere della prova spettava al che non è CP_4 riuscito a dimostrare l'inesistenza della determina;
- sotto il profilo istruttorio, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'istanza di esibizione della documentazione da essa formulata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., così impedendole di provare l'esistenza e la validità della determina n. 57/2010; inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare documentazione rilevante, quale il decreto di finanziamento regionale (DDG n. 1167/2010), che confermava la regolarità dell'iter procedimentale.
8. La difesa del sul punto, ha evidenziato che correttamente il Tribunale ha CP_4 rigettato l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., trattandosi di documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire autonomamente.
9. Con il secondo motivo l'appellante ha contestato l'applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 191 T.U.E.L., poiché non sussistevano, in realtà, i presupposti normativi per escludere la responsabilità del CP_4
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe basato il proprio convincimento esclusivamente sui capi di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del e dei dirigenti dell'Ufficio tecnico (allegata dal CP_5
, facendone discendere l'insussistenza di un'obbligazione del e la CP_4 CP_4 responsabilità dei funzionari che avevano autorizzato la spesa senza copertura contabile
(ex art. 191 co. 4 T.U.E.L.), senza effettuare un raffronto critico con le prove documentali da essa prodotte. Sarebbe di contro evidente, secondo la difesa della società, la responsabilità contrattuale del in quanto l'ente avrebbe generato un legittimo CP_4
affidamento circa la validità del contratto di appalto.
10. Al riguardo la difesa del ha evidenziato che con sentenza del 22/3/2019 il CP_4
Sindaco del e il dirigente Controparte_4 Parte_3 dell'Ufficio Tecnico, ing. unitamente ad altri impiegati del Comune, Controparte_6
sono stati condannati per i reati indicati nel decreto di rinvio a giudizio (versato in atti nel primo grado di giudizio).
pagina 7 di 21 In ogni caso, ha rilevato ancora l'appellato, il decreto di rinvio a giudizio non sarebbe stato utilizzato dal Tribunale per fornire la prova dell'assenza di copertura contabile, bensì – esclusivamente – per descrivere il quadro di illiceità in cui si inseriva il contratto di appalto.
11. I citati motivi di appello, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
11.1. Ai sensi dell'art. 192 T.U.E.L. (Determinazioni a contrattare e relative procedure) la stipulazione dei contratti “deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”.
L'art. 191 T.U.E.L. (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), inoltre, al comma 1 dispone: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
11.2. Orbene, nella copiosa documentazione allegata al fascicolo di primo grado non si rinviene (come evidenziato dal Giudice di primo grado) la determina n. 57/2010, indicata nelle premesse del contratto di appalto del 14/9/2011 come la determina dirigenziale con cui “è stato approvato il progetto esecutivo” dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in c.da IO CH (dell'importo complessivo di € CP_4
1.000.390,00 di cui € 989.602,23 per lavori ed € 400.397,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione), da identificare con la determina a contrarre di cui all'art. 192
T.U.E.L., talvolta confusa, nelle allegazioni delle parti e nella stessa sentenza impugnata, con la distinta determina di impegno contabile, di cui all'art. 191 T.U.E.L. (del pari, non presente in atti).
11.3. Ciò posto, è immune da censure l'ordinanza dell'11/12/2015 del Giudice di primo grado, con cui è stata rigettata l'istanza di esibizione formulata dall'odierna appellante, ex art. 210 c.p.c., della documentazione amministrativa relativa al contratto di appalto di cui
è causa (ivi compresa la citata delibera n. 57/2010), sul presupposto che “tale
pagina 8 di 21 documentazione avrebbe dovuto essere richiesta al prima del procedimento Controparte_4 giudiziario”.
Non può condividersi, infatti, l'assunto dell'appellante, secondo cui l'esigenza di produrre la documentazione amministrativa prodromica alla stipula del contratto di appalto sarebbe sorta solo “a seguito delle eccezioni sollevate dall'amministrazione comunale in sede giudiziale”, ove si consideri che l'impresa ha spiegato, in via principale, azione di esatto adempimento nei confronti del e che la procedura negoziale ad evidenza pubblica ha natura di CP_4 fattispecie complessa, sicché era certamente onere dell'odierna appellante (che agiva per l'esatto adempimento) produrre tutta la documentazione relativa al contratto di appalto e comprovante la sua regolarità, ivi comprese la determina dirigenziale ivi espressamente richiamata (n. 57/2010), di fondamentale importanza nell'economia complessiva del rapporto negoziale, trattandosi della delibera con cui sarebbe stato “approvato il progetto esecutivo di cui al titolo, dell'importo complessivo di € 1.000.390,00 di cui € 989.602,23 per lavori ed
€ 400.397,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione”.
11.4. A ciò si aggiunga, con specifico riferimento all'impegno contabile di spesa, che a norma dell'art. 191 co. 1 del T.U.E.L., in caso di spese riguardanti, tra l'altro, gli appalti, il responsabile del procedimento di spesa è tenuto a comunicare al destinatario le informazioni relative all'impegno di spesa, “contestualmente all'ordinazione della prestazione”, con l'espresso avvertimento che “la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione”, e che “il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
11.5. Non vi è dubbio, pertanto, che la società avrebbe potuto e dovuto acquisire autonomamente la documentazione di cui ha chiesto l'esibizione, non potendo a tale carenza dell'onere probatorio sopperire né l'ordine di esibizione, ex art. 213 c.p.c., né la richiesta di informazioni alla P.A., ex art. 213 c.p.c., pure sollecitata dall'appellante.
11.6. In ultimo, per completezza, va osservato che l'allegazione di insussistenza della documentazione amministrativa relativa al contratto di appalto è stata supportata dal con il deposito della denuncia del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, CP_4
settore Lavori Pubblici, ing. , del 23/1/2013, prot. n. 1193, con cui si Parte_2 comunicava al Comandante della Stazione Carabinieri del Comune di e CP_4
pagina 9 di 21 che «a seguito di ricognizioni effettuate nei locali di archivio comunale e limitrofi, non CP_4
risultano presenti presso la sede dell'ufficio tecnico comunale, gli atti amministrativi e progettuali relativi alla realizzazione dell'opera pubblica “Messa in sicurezza e d'emergenza della discarica in
c.da IO CH”».
11.7. Ciò premesso, è del tutto irrilevante, come correttamente rilevato dal Tribunale,
l'indicazione, nella determina di Giunta comunale n. 12 del 10.2.2012, delle somme gravanti sul bilancio comunale, pari a € 135.457,56, che non è certamente idonea a sanare la mancanza, a monte, della determina a contrarre e dell'impegno contabile di spesa (si ribadisce, non presenti nella copiosa documentazione in atti).
Analoghe argomentazioni valgono per il decreto di finanziamento - DDG n. 1167 del
28/10/2010 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, i cui richiami alla “regolarità della documentazione tecnico amministrativa” non possono supplire alla carenza della documentazione attestante il regolare svolgimento dell'iter procedimentale (segnatamente, della determina a contrarre e dell'impegno contabile, ex artt. 191 e 192 T.U.E.L.)
11.8. Inconducenti, poi, appaiono le censure mosse dall'appellante al richiamo, nella sentenza, alle vicende penali sottese alla vicenda, che non costituiscono affatto la fonte del convincimento del Giudice;
il richiamo, invero, è meramente funzionale a descrivere il contesto in cui è maturata la stipula del contratto di appalto [cfr. pag. 6 della sentenza:
«Risulta dimostrato (cfr. richiesta di rinvio a giudizio allegata alla comparsa di costituzione e risposta del che tali carenze procedimentali, ovverosia l'inesistenza della determina dirigenziale e CP_4
l'assenza di alcun impegno di spesa nel bilancio di previsione dell'ente, si inscrivono nell'ambito di un ben più ampio e complesso disegno criminoso, posto in essere dai soggetti responsabili della procedura sopra indicati e da altri dipendenti del comune, avente ad oggetto la realizzazione di ingiusti profitti a proprio vantaggio e a discapito delle casse comunali, attraverso condotte seriali di rilievo penale.»].
12. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha contestato il rigetto, da parte del
Tribunale, dell'azione di indebito arricchimento formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., per mancanza del requisito di sussidiarietà, rilevando che, essendo stata rigettata l'azione contrattuale (spiegata in via principale), per presunta carenza del titolo, il Tribunale
pagina 10 di 21 avrebbe dovuto ritenere ammissibile la proposizione, in via subordinata, dell'azione di indebito arricchimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha inoltre rilevato, sul punto, l'evidente utilità derivata al CP_4 dall'esecuzione dei lavori (peraltro, implicitamente riconosciuta).
13. Il motivo è fondato.
13.1. Per quanto sopra esposto, deve ritenersi comprovato che il contratto di appalto stipulato dalla società ed il il Controparte_1 Controparte_4
14/09/2011 (rep. 1596), registrato ad Agrigento il 19/9/2011 (n. 476), non sia stato preceduto da determina a contrarre, prevista dall'art. 192 T.U.E.L. (Determinazioni a contrattare e relative procedure), a norma del quale “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”.
13.2. Inoltre, il contratto risulta privo del preventivo impegno contabile di spesa, previsto dall'art. 191 T.U.E.L. (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese), che, al comma 1, così dispone: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”.
13.3. Dalla mancanza di determina a contrarre e del preventivo impegno di bilancio il
Giudice di primo grado ha fatto discendere, da un lato, la preclusione all'azione contrattuale («difettando in capo a quest'ultimo la titolarità passiva dell'obbligazione, direttamente assunta dal singolo amministratore o funzionario che abbia dato corso al contratto»); dall'altro, il difetto di residualità dell'azione di ingiustificato arricchimento, stante l'azione diretta verso il funzionario responsabile, prevista dal comma 4 del citato articolo 191 T.U.E.L.
[“Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi
1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore,
pagina 11 di 21 funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”].
Il Giudice ha richiamato, sul punto i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di contratti degli enti locali stipulati senza il preventivo impegno contabile di spesa [cfr.
Cass., sez. I, 4 gennaio 2017, n. 80: “il funzionario pubblico che abbia attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme c.d. di evidenza pubblica), risponde - ai sensi dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif.., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è pertanto tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell'ente, essendo preclusa anche l'azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà che è esclusa quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito ma anche verso persona diversa. Né può ipotizzarsi una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che
l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione”].
13.4. Orbene, le conclusioni del giudice di primo grado sono condivisibili solo in parte.
13.5. Alla mancanza di determina a contrarre ex art. 192 T.U.E.L consegue, indubitabilmente, la nullità del contratto (come implicitamente rilevato anche dal
Tribunale, laddove ha escluso la proponibilità dell'azione contrattuale).
13.6. Ciò posto, deve rilevarsi che il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dal comma quarto dell'art. 191 T.U.E.L. (con ciò che ne consegue in punto di ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.) opera soltanto nel caso in cui la volontà negoziale dell'ente sia regolarmente formata e manchi l'impegno contabile, e non anche nel caso di invalidità del contratto (nel caso di specie, per carenza di determina a contrarre), venendo meno, in tal caso, la volontà stessa alla base dell'accordo negoziale
[cfr. pag. 8 della sentenza impugnata, laddove, nel richiamare i principi espressi dalla
Corte di Cassazione, il Giudice ha rilevato che la normativa del T.U.E.L. prevede «un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole
pagina 12 di 21 contabili in merito alla gestione degli enti locali, comportante relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica»].
13.7. Come rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio con l'ente locale presuppone la valida costituzione del titolo negoziale”, posto che l'art. 23 del d.l.
2 marzo 1989 n. 66, commi 3 e 4 (il cui testo è stato sostanzialmente trasfuso dapprima nell'art. 35, commi 1 e 4 del d. lgs. n. 77/1995 e quindi nell'art. 191 del d. lgs. n.
267/2000, applicabile alla fattispecie in esame) contiene disposizioni “rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento economico, [che] fissano condizioni inderogabili affinché il contratto possa essere costitutivo di obbligatemi dell'ente territoriale, e, dunque, prescindono dalla validità del titolo” (che anzi presuppongono, “altrimenti non vi sarebbero debiti da pagare”), operando “sul diverso versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile”; da ciò “non può che derivare l'impossibilità di profilare l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale” (così Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, ord. n. 5480, che richiama, in motivazione, i precedenti Cass. n. 14928/04, Cass.n.5693/2011 e Cass.
n. 8534/2006; nello stesso senso, Cass., sez. II, 6 maggio 2024, ord. n. 12164: “In altri termini, non può profilarsi l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale. Del resto, non può sfuggire che la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del
T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale.”).
13.8. Nel caso di specie, quindi, in presenza di un contratto nullo per mancanza della delibera a contrarre dell'ente locale, non compete all'odierna appellante l'azione prevista dal quarto comma dell'art. 191 T.U.E.L. nei confronti del funzionario che abbia attivato l'impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso.
pagina 13 di 21 Ne consegue la sussistenza del requisito della sussidiarietà, ex art. 2042 c.c., dell'azione di arricchimento spiegata dall'odierna appellante nei confronti del Controparte_4
, erroneamente esclusa dal Giudice di primo grado.
[...]
Valgono, infatti, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di verifica della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., secondo cui “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restando esclusa soltanto nel caso
(non sussistente nel caso di specie) in cui “il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (così
Cass., S.U., 5 dicembre 2023, n. 33954; in senso conforme, Cass., n. 5480/2024, cit.).
14. Ciò posto, va osservato che l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della
P.A. non è subordinata al riconoscimento dell'utilitas dell'opera.
14.1. Ed invero, secondo un superato orientamento della Corte di Cassazione l'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria, poiché non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa, ma è necessario che l'ente abbia riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito (cfr.
Cass., sez. I, 7 marzo 2014, n. 5397: “In tema di azione per indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento dell'utilità dell'opera e la configurabilità stessa di un arricchimento restano affidati a una valutazione discrezionale della sola P.A. beneficiaria, unica legittimata - mediante i suoi organi amministrativi o tramite quelli cui è istituzionalmente devoluta la formazione della sua volontà - ad esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, dell'opera al pubblico interesse, senza che possa operare in via sostitutiva la valutazione di amministrazioni terze, pur se interessate alla prestazione, né di un qualsiasi altro soggetto dell'amministrazione beneficiaria. Tale riconoscimento può essere esplicito o implicito, occorrendo, in quest'ultimo caso, che l'utilizzazione dell'opera sia consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente, in quanto la differenza tra le due forme di riconoscimento sta solo nel fatto che la prima è contenuta in una dichiarazione espressa, mentre la seconda si ricava da
pagina 14 di 21 un comportamento di fatto, tale da far concludere che il suo autore abbia inteso conseguire uno specifico risultato”).
14.2. L'orientamento giurisprudenziale in questione ha formato oggetto di un revirement attuato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 10798 del 26/5/2015, che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.”.
14.3. Con tale pronuncia, in particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto emerso nella giurisprudenza della medesima Corte tra il precedente indirizzo, sino a quel momento prevalente, e un diverso orientamento, che, insistendo sulla natura comune della regola nemo locupletari potest cum aliena iactura, ne affermava la necessità di una applicazione paritaria, con conseguenti margini di apprezzamento dell'utilità per il giudice, senza riguardo per la qualità pubblica del soggetto arricchito (così
Cass., Sez. III, 21 aprile 2011, n. 9141).
14.4. La Corte di Cassazione, nel ribadire il principio già affermato con la sentenza delle
Sezioni Unite n. 4198 del 19/7/1982, secondo il quale il riconoscimento dell'utilità non integra un elemento costitutivo della fattispecie, ha sostanzialmente equiparato arricchito pubblico ed arricchito privato, considerando entrambi tenuti all'indennizzo per il fatto oggettivo dell'arricchimento, lo abbiano riconosciuto o meno, purché non l'abbiano rifiutato o ignorato, in quest'ultimo caso trattandosi di arricchimento non imputabile perché “imposto”.
14.5. Nel caso di specie, escluso che si versi in ipotesi di arricchimento “rifiutato” dal neppure può parlarsi di un arricchimento “imposto” poiché ignorato;
ed invero, CP_4
i lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in Contrada IO CH, oggetto di un contratto di appalto, sono stati in parte eseguiti dalla società appellante, e ciò
pagina 15 di 21 fino alle dimissioni del Direttore dei Lavori, in data 4/5/2012, a seguito delle quali, dopo numerose interlocuzioni non andate a buon fine, i lavori non sono mai ripresi.
Per la parte di lavori eseguita, come meglio si vedrà in seguito, il C.T.U. nominato nel corso del primo grado di giudizio ha rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dal
“in linea generale, le opere idrauliche sono state realizzate in conformità agli elaborati di CP_4
contratto e non presentavano particolari criticità” (cfr. pag. 19 della relazione di C.T.U.), mentre sono state riscontrare criticità unicamente per l'assenza di alcuni chiusini dei pozzetti di ispezione (verosimilmente trafugati da ignoti dopo l'interruzione dei lavori)
e nel sistema di impermeabilizzazione dei rifiuti, in quanto il cosiddetto capping “è apparso in pessimo stato di conservazione”, poiché tale opera, realizzata solo parzialmente, “è rimasta priva di protezione (era previsto il completo ricoprimento con materiale naturale) ed esposta per 4 anni agli agenti atmosferici” (cfr. pagg. 18-19 della relazione).
15. Venendo all'esame nel merito della domanda di indennizzo, si osserva quanto segue.
15.1. La società appellante ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro
720.424,89, pari all'importo delle lavorazioni eseguite fino alla sospensione dei lavori e corrispondente allo “stato di consistenza dei lavori eseguiti a tutto il 24.07.2012”, acquisito agli atti del Comune di il 24/8/2012, n. prot. 10758 (cfr. allegato n. 24 della CP_4
produzione di parte appellante).
15.2. Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che questa Corte ritiene di condividere integralmente, il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal depauperato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante); l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere, dal calcolo dell'indennità richiesta per la «diminuzione patrimoniale» subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (in questo senso, cfr. Cass., S.U., 11 settembre 2008, n. 23385).
15.3. Pertanto, la diminuzione patrimoniale (c.d. depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita pagina 16 di 21 dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato, comprensivo del guadagno (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 7 ottobre 2011,
n. 20648; specificamente, in materia di appalto, cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2017, n.
11446: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto di un'opera pubblica, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto”).
15.4. L'indennizzo spettante ex art. 2041 c.c. alla società appellante, pertanto, non può essere parametrato al corrispettivo pattuito e fatturato, né al corrispettivo “liquidabile” sulla base della espletata C.T.U., dovendo l'uno e l'altro importo essere depurati dal lucro cessante.
15.5. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (così, in un caso di domanda svolta nei confronti della P.A., Cass., sez. I,
29 maggio 2019, ord. n. 14670).
15.6. In assenza di allegazioni di segno diverso, l'utile di impresa (da detrarre dall'importo
“liquidabile”, come accertato dal C.T.U.) può essere determinato nella misura del 10% del predetto importo “liquidabile”, mutuando il parametro legale previsto dalla L. 20 marzo
1865, n. 2248, art. 345, all. F (sostanzialmente trasfuso nei successivi codici degli appalti), che prevede, in ipotesi di recesso dalla P.A., oltre al pagamento dei lavori eseguiti (danno emergente), un indennizzo forfettario per il mancato guadagno (lucro cessante), calcolato nella misura, appunto, del 10% dei lavori pattuiti e non eseguiti (“È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”).
pagina 17 di 21 16. Nel corso del giudizio di primo grado, come premesso, è stata espletata C.T.U., volta a acquisire “l'accertamento tecnico dei lavori effettuati dall'impresa attrice e la determinazione dei prezzi contrattuali e delle spese sostenute”.
16.1. Nella relazione depositata l'11/8/2016 il C.T.U. ha evidenziato che il progetto dei
“Lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in contrada IO
CH” prevedeva la realizzazione di un insieme di opere atte alla messa in sicurezza di un'area, di proprietà comunale, utilizzata come discarica di rifiuti solidi urbani fino al
2005 (anno in cui la ne ha intimato la chiusura). L'area in oggetto Controparte_7 presenta un'estensione complessiva di 22.000 mq, di cui circa 20.000 risultavano occupati, al momento delle operazioni peritali, da rifiuti;
la zona si configurava originariamente come una cava di sabbia, le cui operazioni di estrazione hanno determinato il sorgere della depressione che, successivamente, è stata colmata coi rifiuti.
Il progetto, in particolare, prevedeva la realizzazione delle seguenti opere: completamento della recinzione dell'intera area;
regolamentazione dell'accesso al sito;
realizzazione della viabilità interna di servizio;
risagomatura del corpo rifiuti;
stabilizzazione del corpo rifiuti nella zona di valle della discarica;
regimentazione delle acque meteoriche;
realizzazione di una rete drenante di raccolta del percolato;
collocazione di vasche di raccolta del percolato;
impermeabilizzazione dei rifiuti.
16.2. Nell'effettuare la verifica delle opere effettivamente eseguite il C.T.U. ha distinto:
a) le opere fisicamente accessibili (recinzione dell'area; nuovo accesso al sito;
viabilità interna di servizio;
stabilizzazione del corpo rifiuti nella zona di valle della discarica;
sistema di regimentazione delle acque meteoriche;
vasche di raccolta del percolato;
sistema di impermeabilizzazione dei rifiuti);
b) le opere fisicamente non accessibili (rete drenante di raccolta del percolato);
c) le opere non più rilevabili (dismissione delle recinzioni precarie interne all'area; ripristino e riparazione di porzioni della recinzione metallica esistente;
risagomatura del corpo rifiuti).
16.3. Il consulente, inoltre, ha tenuto conto dei materiali acquistati dall'impresa per il completamento dell'opera e rimasti inutilizzati (cfr. pag. 16 della relazione e all. 2, cui si rinvia).
pagina 18 di 21 16.4. Sulla base, quindi, dei disegni contabili, del verbale di accertamento e dei prezzi contrattuali, previa esclusione delle lavorazioni eseguite ma non previste nel contratto di appalto né successivamente approvate (cfr. pagg. 17-18 della relazione), il consulente ha determinato il valore complessivo delle opere realizzate e “liquidabili” in complessivi euro
606.900,58 (cfr. pag. 19 della relazione e all. n. 6).
17. Tenuto conto, quindi, che le lavorazioni liquidabili ammontano a € 606.900,58, facendo applicazione dei criteri di cui al paragrafo 15.6., l'importo indennizzabile può essere determinato sottraendo il 10% di tale importo (60.690,06), ottenendosi così la somma di euro 546.210,52.
18. Il credito indennitario ex art. 2041 c.c. va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo inoltre la somma così liquidata interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. Cass., sez. VI-III, 2 dicembre 2022, ord. n. 35480).
18.1. Tenuto conto del tempo decorso dalla data di interruzione dell'esecuzione dei lavori
(18/6/2012) sino alla data della presente pronuncia, la rivalutazione monetaria ammonta a € 101.051,17, mentre gli interessi compensativi ammontano a € 82.300,23.
La somma complessivamente spettante all'appellante ammonta, dunque, ad euro
628.510,75.
18.2. Infine, convertendosi per effetto della presente sentenza il credito di valore in credito di valuta, dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
19. Il quarto ed ultimo motivo di appello, con cui l'appellante ha contestato il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. (per non essere imputabile al comune la condotta pregiudizievole subita dall'impresa), deve ritenersi pagina 19 di 21 assorbito dalle superiori statuizioni, avuto anche riguardo al limite dell'indennizzo spettante in ipotesi di azione di ingiustificato arricchimento, come precisato al paragrafo
15.2.
20. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuto conto del valore effettivo della controversia, in euro 16.091,00 per il giudizio di primo grado, di cui euro 1.493,00 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, ed euro 11.812,00 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 2.556,00 per spese ed euro
9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. Le spese della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio vanno poste definitivamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello spiegato da (già Parte_1 [...]
nei confronti del in riforma della Controparte_1 Controparte_4
sentenza n. 1015/2019, pronunciata dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, in data 23/07/2019 e pubblicata in pari data, condanna il
[...]
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al Controparte_4
pagamento, in favore della società appellante, della somma di euro 628.510,75, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_4 CP_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della società appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 16.091,00 per il giudizio di primo grado, di cui euro 1.493,00 per spese ed euro 14.598,00 per compensi professionali, ed euro 11.812,00 per il giudizio di secondo grado, di cui euro 2.556,00 per spese ed euro
9.256,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA nella misura di legge;
- pone le spese della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio definitivamente a carico della parte appellata.
pagina 20 di 21 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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