Articolo 558 bis del Codice di procedura penale
Articolo 558Articolo 657
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1 gennaio 2023
Art. 558-bis. (( (Giudizio immediato). )) (( 1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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