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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13927/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13927/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via San Francesco, 1, CHIERI, presso lo studio dell'avv.
CHIARLONE ALESSIA e dell'avv. BURZIO FEDERICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Chieri (TO) Parte_1 Parte_2 il 19/10/1991.
Dal matrimonio sono nate le figlie: ed , ora entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
PRENDE ATTO che parti dichiarano altresì che per le figlie, ed , entrambe oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non viene posto alcun contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario.
PRENDE ATTO che con riferimento alla casa coniugale, la Sig.ra si impegna a Parte_2 trasferire al Sig. , la quota di sua proprietà relativa agli immobili siti in Chieri, Via Monti Parte_1
n. 35, di cui alle premesse e così composti: - (alloggio) partita n. 1008189, Foglio 54, particella 1230, subalterno 45, cat. A/2, in Via Monti n. 35; - (box) foglio 54, particella 1230, subalterno 71. Cat. C/6, in
Via Monti n. 35 (doc.7). Le parti concordemente pattuiscono che per il trasferimento immobiliare, non è previsto alcun versamento di denaro da parte del Sig. in favore della Sig.ra e che Parte_1 Parte_2 detta quantificazione è frutto di un contemperamento di interessi sorti in costanza di matrimonio che vanno considerati ed attuati nella loro interezza. La Sig.ra si impegna a presentarsi in atto per Parte_2 il trasferimento al Sig. delle unità immobiliari, di cui sopra, entro e non oltre 15 giorni dal Parte_1 deposito della sentenza di omologazione della separazione presso lo studio del Notaio Dott. Federico
pagina 2 di 3 , in Chieri (TO). Ogni spesa inerente alla stipula dell'atto notarile sarà a carico del Sig. Pt_3 [...]
, per cui le parti, sin d'ora, chiedono l'esenzione fiscale ai sensi di legge, trattandosi di Parte_1 trasferimento immobiliare effettuato in esecuzione di una sentenza di separazione consensuale omologata.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di aver risolto tra loro prima d'ora ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e non patrimoniale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13927/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Via San Francesco, 1, CHIERI, presso lo studio dell'avv.
CHIARLONE ALESSIA e dell'avv. BURZIO FEDERICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Chieri (TO) Parte_1 Parte_2 il 19/10/1991.
Dal matrimonio sono nate le figlie: ed , ora entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
PRENDE ATTO che parti dichiarano altresì che per le figlie, ed , entrambe oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non viene posto alcun contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario.
PRENDE ATTO che con riferimento alla casa coniugale, la Sig.ra si impegna a Parte_2 trasferire al Sig. , la quota di sua proprietà relativa agli immobili siti in Chieri, Via Monti Parte_1
n. 35, di cui alle premesse e così composti: - (alloggio) partita n. 1008189, Foglio 54, particella 1230, subalterno 45, cat. A/2, in Via Monti n. 35; - (box) foglio 54, particella 1230, subalterno 71. Cat. C/6, in
Via Monti n. 35 (doc.7). Le parti concordemente pattuiscono che per il trasferimento immobiliare, non è previsto alcun versamento di denaro da parte del Sig. in favore della Sig.ra e che Parte_1 Parte_2 detta quantificazione è frutto di un contemperamento di interessi sorti in costanza di matrimonio che vanno considerati ed attuati nella loro interezza. La Sig.ra si impegna a presentarsi in atto per Parte_2 il trasferimento al Sig. delle unità immobiliari, di cui sopra, entro e non oltre 15 giorni dal Parte_1 deposito della sentenza di omologazione della separazione presso lo studio del Notaio Dott. Federico
pagina 2 di 3 , in Chieri (TO). Ogni spesa inerente alla stipula dell'atto notarile sarà a carico del Sig. Pt_3 [...]
, per cui le parti, sin d'ora, chiedono l'esenzione fiscale ai sensi di legge, trattandosi di Parte_1 trasferimento immobiliare effettuato in esecuzione di una sentenza di separazione consensuale omologata.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di aver risolto tra loro prima d'ora ogni ulteriore questione di natura patrimoniale e non patrimoniale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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