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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6648/2022 del R.G. Previdenza
T R A
, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della società Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Russo, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia in Capua (CE) al C.so Gran Priorato di Malta, n.60.
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16.10.2022, l'opponente in epigrafe esponeva che, in data
23.09.2022, gli veniva notificata la ordinanza-ingiunzione n. N.OI-000336292, nonché ordinanza ingiunzione n. OI 000318437 (la prima notificata all'odierno ricorrente “in proprio” e la seconda notificata alla Società -quale Controparte_1 obbligata in solido- di cui il è il legale rapp.te), per presunta violazione Parte_1
dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.1463/1983, convertito con mod. dalla L. n.638/1983 e ss.mm. e ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), con la quale è stata comminata la sanzione amministrativa di € 22.000,00*, oltre ad € 6,60 per spese, per le violazioni accertate con riferimento all'annualità 2013:
L'opponente deduceva che dette ordinanze ingiunzione derivavano dall'atto di accertamento Prot. n. 2000.23/06/2017.022615 del 09/10/2017, all'atto di CP_2
accertamento Prot. n. 2000.23/06/2017.0225614 del 19/10/2017 ed all'atto di CP_2
accertamento Prot. n. 2000.08/04/2022.0257625 del 29/04/2022. Deduceva parte CP_2
ricorrente che, dopo aver ricevuto comunicazione di detto accertamento relativo al mancato versamento di debito previdenziali aveva provveduto immediatamente, in data
11/11/2017, al pagamento dei suddetti debiti. pertanto, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, chiedeva l'accoglimento del ricorso proposto contenente le eccezioni e deduzioni sollevate e, per l'effetto, di dichiarare nulla ed inefficace le ordinanze ingiunzioni opposte, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, conveniva con parte istante dell'intervenuto pagamento dei debiti previdenziali sottesi all'ordinanza ingiunzione impugnata, precisando di aver provveduto all'annullamento d'ufficio delle ordinanze impugnate. Conclueva dunque per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con riguardo alle spese del giudizio, faceva rilevare che parte ricorrente, effettivamente, in data 11/11/17 ed a mezzo
F24 (e non a mezzo di modello F23), aveva provveduto al versamento di E. 144,74, pari all'importo delle ritenute del mese di 12/12, recante periodo di riferimento 10/17 (allegata copia modello F24) e, dunque aveva indicato nel modello di pagamento un periodo errato e un modello di pagamento errato.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto al pagamento dei debiti sottesi alle ordinanze CP_2
ingiunzione opposte.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Quanto alle spese legali, è giusto compensarle per metà fra le parti, tenuto conto che l'Ente previdenziale, sia pure dopo l'esercizio dell'azione giudiziaria, ha riconosciuto in autotutela le istanze del cittadino provvedendo ad annullare d'ufficio l'ordinanza impugnata;
per la restante metà, invece, l' deve essere condannato a pagare dette spese, che si liquidano CP_2 nella misura di 900,00, oltre spese generali, IVA, CPA e quant'altro dovuto per legge, e si distraggono in favore del procuratore Luigi Russo, dichiaratosi antistatario.
Infatti, il cittadino per ottenere il suo buon diritto è stato pur sempre ingiustamente costretto ad affrontare le spese e le fatiche dell'azione giudiziaria, né eventuali difetti e ritardi dell' possono certamente imputarsi a danno del buon diritto del cittadino. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese di CP_2
lite, che liquida in euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Russo, dichiaratosi antistatario;
c) compensa le spese per la restante parte.
S. Maria C.V., 27.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico