Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 19509/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Suriano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19509 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diritto all'unità familiare
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Biagio Lauri e dall'avvocato C.F._1
Carmine Lauri, ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Palma Campania, alla Via
Roma 285.
RICORRENTE
E in persona del Controparte_1
p.t., rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a CP_2
in via Diaz n. 11 CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/09/2023, la ricorrente di Parte_1
nazionalità del Bangladesh, ha impugnato dinanzi a questo Tribunale il decreto a mezzo del quale il Questore della provincia di le aveva revocato il permesso di soggiorno per CP_1
soggiornanti di lungo periodo.
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03/09/2023, il Questore aveva pronunciato provvedimento impugnato in quanto la ricorrente era rimasta fuori dall'Italia per un periodo continuativo di gran lunga superiore ai termini previsti dalla legge, con conseguente violazione dell'articolo 9, comma 7, lettera d) del decreto legislativo 286/1998.
La ricorrente ha proposto opposizione chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato sia per profili attinenti alla legittimità dell'atto, sia censurandone il merito.
In via subordinata, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere, in luogo del permesso di soggiorno revocato, il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario o quello ritenuto più opportuno dal Tribunale.
Si è costituito in giudizio il resistente chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Disattesa l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della revoca impugnata;
acquisita la documentazione prodotta, la controversia è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09/04/2025.
Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, non assume particolare rilievo il dedotto vizio di legittimità del provvedimento amministrativo impugnato per le modalità di notifica del medesimo allorché la medesima si stava nuovamente allontanando dal territorio nazionale in quanto il giudizio in esame non ha ad oggetto l'atto emesso dalla pubblica amministrazione bensì il diritto soggettivo dell'istante a mantenere il permesso di soggiorno oggetto di revoca.
In sostanza, questo giudice è tenuto ad esaminare il merito della controversia e, dunque, deve procedere all'accertamento negativo del presupposto di fatto che ha determinato la revoca impugnata.
Orbene, l'art. 9, co. 7, lett. d) d.lgs. 286/1998 dispone che il permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato “in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il ricorrente dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, si è allontanato dall'Italia per recarsi nel pagina 2 di 3 suo Paese di origine, rientrando nel territorio nazionale dopo quasi cinque anni.
Conseguentemente, non risulta affatto censurabile il motivo posto a fondamento della disposta revoca, tenuto conto che le cause poste a fondamento del ritardo nel rientro
(la ricorrente è partita il 03/10/2017 facendo rientro in Italia il 02/04/2022) non costituiscono idonea giustificazione sia perché non dimostrate (necessità di assistenza ai genitori anziani) sia perché in contrasto con la ratio del permesso di soggiorno ottenuto
(finalizzato al mantenimento del nucleo familiare, esigenza non particolarmente sentita dalla ricorrente, non esitando la stessa ad allontanarsi dall'Italia per i diversi anni di studio in
Bangladesh di uno dei figli) sia, infine, perché relativa soltanto a una parte del periodo di allontanamento dall'Italia (lockdown intervenuto solo nel 2020).
D'altro canto, sebbene la ricorrente ponga l'accento sulle modalità di notifica del provvedimento impugnato (notificato alla ricorrente in aeroporto, allorché si stava apprestando a lasciare nuovamente l'Italia), il paragone con la diversa ipotesi della espulsione non regge in quanto bene avrebbe potuto la ricorrente evitare la partenza per il
Bangladesh.
Ella si trova, in questo momento, all'estero e ben può aspirare al rientro in Italia per motivi di ricongiungimento familiare, alle condizioni indicate specificamente nell'articolo 29
TU sull'immigrazione.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Tenuto conto della particolarità della lite e delle circostanze del caso concreto, soccorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
PQM
Il giudice
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara interamente compensate le spese processuali.
Si comunichi.
Napoli, 18/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Suriano pagina 3 di 3