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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1555/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LA PA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Fracasso CP_2
Valeria, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 08/09/2018 in VI MB (TR), che dall'unione sono nati i figli il 02/08/2011 in TE (TR) e il Persona_1 Parte_1
25/12/2015 in TE (TR), che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi ha manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c, tenuta con modalità di scambio note scritte ex art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2. La signora resterà ad abitare nella casa coniugale ove ha la residenza CP_2 anagrafica, sita in VI MB (TR), Loc. Dunaroba Via Don Minzoni n.6, alla quale viene assegnata unitamente ai figli minori e , quale genitore collocatario in via Per_1 Pt_1 prevalente, con l'assegnazione e l'uso dei beni mobili costituenti l'arredamento della abitazione familiare e dei complementi di arredo con il consenso/accettazione dell'altro coniuge signor il quale ha già lasciato la casa coniugale per intervenuto accordo, ed ha Controparte_1 portato con sé i propri effetti personali;
questi ha fissato la propria dimora presso i suoi genitori con abitazione al piano terra del medesimo stabile in cui vive la coniuge con i figli.
3. I figli minori sono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori, ai quali spetterà congiuntamente il diritto-dovere di cura, educazione ed istruzione degli stessi, nel rispetto del loro diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, pur mantenendo la loro residenza privilegiata presso la casa familiare con la madre;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori.
4. Per realizzare le finalità sopra indicate, i genitori concordemente dispongono quanto segue:
A) i figli trascorreranno con il padre tutti i pomeriggi infrasettimanali compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei minori e quelli lavorativi del padre e ciò dalle ore 17,30, orario coincidente con l'uscita del signor da lavoro, fino alle ore 23,00; quest'ultimo CP_1 garantirà lo svolgimento dei compiti e il vitto, dopo di che all'orario anzidetto riaccompagnerà i figli nell'abitazione familiare assegnata alla madre;
in caso di impegno lavorativo della signora CP_ oltre le ore 23,00 questi si occuperà dei minori fintanto che giunga la madre a casa, come già accade da oltre due mesi coordinandosi il con la di lui madre in caso di suo CP_1 impegno;
B) in considerazione delle eventuali attività sportive svolte agonisticamente dai figli, i genitori concordano, sin da ora, di accompagnarli alle gare senza alcun limite di alternanza, dandosi comunque assenso a derogare in aggiunta o in difetto, alle visite pomeridiane fissate, nel precedente punto A;
C) i figli, inoltre, trascorreranno, alternativamente, con il padre e la madre un fine settimana dal sabato dopo pranzo, compatibilmente con gli orari di lavoro del fino alle 23,00 della CP_1 domenica, compatibilmente con le attività scolastiche e/o agonistiche dei ragazzi;
nel periodo non scolastico parimenti il padre terrà con se i minori per ugual tempo, ovvero dal sabato dopo pranzo fino alle ore 23,00 della domenica;
i genitori si danno sin d'ora assenso a derogare, previo accordo tra gli stessi, in aggiunta o in difetto, alle visite come sopra regolamentate cambiando eventualmente anche il giorno di tenuta dei minori;
ciascun genitore avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli in occasione delle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno (per massimo cinque giorni), e pasquali, alternando annualmente la Domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis (per massimo tre giorni), in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso il Natale con i figli possa trascorrere con questi la festività pasquale;
per le vacanze estive le parti concordano che i minori staranno con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi da scegliersi nei mesi di giugno (terminata la scuola), luglio ed agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
D) il signor operaio per la società LI NA srl con sede in Todi, si Controparte_1 obbliga a versare a titolo di contributo alimentare e di mantenimento mensile per ciascuno dei figli minori Euro 250,00 (per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso CP_ da versarsi sul conto corrente della signora [...]; le parti concordano che la signora percepirà per intero, e quindi al 100%, l'assegno unico CP_2 quale genitore collocatario in via prevalente e convivente con i figli minori e , Per_1 Pt_1 per cui il signor si impegna ad agevolare la presentazione della pratica già dalla data di CP_1 CP_ sottoscrizione dell' accordo sì da consentire alla signora di istruire nel più breve tempo possibile l'erogazione del beneficio in favore della stessa per i figli;
E) il signor si obbliga, in considerazione del minor reddito attualmente Controparte_1 percepito dalla coniuge signora , allo stato occupata part-time con orario flessibile CP_2 pomeridiano presso una società in Narni, a sostenere il 90% delle spese straordinarie per i figli CP_ e ed il restante 10% rimarrà a carico della signora almeno sino a quando Per_1 Pt_1 la coniuge non abbia consolidato la sua attività lavorativa e percepisca uno stipendio superiore ad Euro 1.200,00 mensili;
i coniugi, odierni ricorrenti, in merito alla specifica individuazione delle spese ordinarie comprese nel mantenimento e di quelle straordinarie (tra queste ultime sia quelle che richiedono previo consenso sia quelle cd. obbligatorie ossia senza previo consenso) rimandano integralmente a quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale e del Foro di TE;
F) godendo entrambi i coniugi di reddito proprio e quindi essendo economicamente autosufficienti, allo stato non è necessario predisporre alcun assegno integrativo di mantenimento per la coniuge, la quale non ha potuto lavorare in costanza di matrimonio in quanto nel tempo ha curato i minori in via esclusiva sia accompagnandoli a scuola, sia assistendoli nelle attività sportive pomeridiane che nella redazione dei compiti, visite mediche, ecc.; attualmente l'intero impegno scolastico dei minori consistente nell'accompagnare i ragazzi presso il loro plesso scolastico e ritirali all'uscita dalla scuola, è a carico della signora CP_
in quanto gli orari lavorativi del non lo consentono. Dall'anno scolastico CP_1
2025/2026 frequenterà la scuola superiore in Todi e si sposterà con mezzi pubblici, Per_1 salvo supporto della madre in caso di necessità.
G) L'autovettura Nissan Qashqai targata FN288NX, di proprietà del signor Controparte_1 CP_ attualmente è in uso alla signora perché veicolo più capiente per gli spostamenti dei minori necessitanti anche di allenamenti sportivi infrasettimanali a cadenza giornaliera, mentre l'autovettura Toyota Yaris targata EY290XR di proprietà della signora è in uso al CP_2 per gli spostamenti lavorativi;
le parti concordano comunque che in caso di necessità CP_1 CP_ del veicolo Nissan da parte del nulla osta la signora alla consegna del bene. CP_1
Per tutti gli altri beni mobili (ad eccezione di quelli che arredano e sono di complemento della CP_ casa coniugale che rimarranno per il momento indivisi ed in uso ai figli ed alla signora ricadenti nella comunione, i ricorrenti dichiarano di aver provveduto di comune accordo allo scioglimento della comunione e di aver soddisfatto le loro reciproche pretese sugli stessi e dichiarano quindi di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
5. Le parti da sempre hanno aperto ed in uso conti correnti postali separati, per cui alcuna divisione di denaro o investimenti dovrà essere regolamentata;
il signor ha un conto CP_1 corrente cointestato con la madre da sempre, ove versa anche il suo stipendio, unica risorsa CP_ economica della famiglia fino ad aprile del corrente anno, data in cui la signora ha iniziato la propria attività lavorativa oggi in prova, con orario, come detto, part-time.
6. Le spese del presente atto e conseguenti sono da considerarsi compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo di solidarietà ex art.13 Legge professionale”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per Controparte_1 CP_2 matrimonio celebrato in VI MB (TR) in data 08/09/2018, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di IG MB (TR) (atto n. 4, parte II, Serie A, Uff.1, anno 2018); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 6.11.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1555/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LA PA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Fracasso CP_2
Valeria, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/07/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 08/09/2018 in VI MB (TR), che dall'unione sono nati i figli il 02/08/2011 in TE (TR) e il Persona_1 Parte_1
25/12/2015 in TE (TR), che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi ha manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis 51 c.p.c, tenuta con modalità di scambio note scritte ex art. 127 ter, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
2. La signora resterà ad abitare nella casa coniugale ove ha la residenza CP_2 anagrafica, sita in VI MB (TR), Loc. Dunaroba Via Don Minzoni n.6, alla quale viene assegnata unitamente ai figli minori e , quale genitore collocatario in via Per_1 Pt_1 prevalente, con l'assegnazione e l'uso dei beni mobili costituenti l'arredamento della abitazione familiare e dei complementi di arredo con il consenso/accettazione dell'altro coniuge signor il quale ha già lasciato la casa coniugale per intervenuto accordo, ed ha Controparte_1 portato con sé i propri effetti personali;
questi ha fissato la propria dimora presso i suoi genitori con abitazione al piano terra del medesimo stabile in cui vive la coniuge con i figli.
3. I figli minori sono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori, ai quali spetterà congiuntamente il diritto-dovere di cura, educazione ed istruzione degli stessi, nel rispetto del loro diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, pur mantenendo la loro residenza privilegiata presso la casa familiare con la madre;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori.
4. Per realizzare le finalità sopra indicate, i genitori concordemente dispongono quanto segue:
A) i figli trascorreranno con il padre tutti i pomeriggi infrasettimanali compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei minori e quelli lavorativi del padre e ciò dalle ore 17,30, orario coincidente con l'uscita del signor da lavoro, fino alle ore 23,00; quest'ultimo CP_1 garantirà lo svolgimento dei compiti e il vitto, dopo di che all'orario anzidetto riaccompagnerà i figli nell'abitazione familiare assegnata alla madre;
in caso di impegno lavorativo della signora CP_ oltre le ore 23,00 questi si occuperà dei minori fintanto che giunga la madre a casa, come già accade da oltre due mesi coordinandosi il con la di lui madre in caso di suo CP_1 impegno;
B) in considerazione delle eventuali attività sportive svolte agonisticamente dai figli, i genitori concordano, sin da ora, di accompagnarli alle gare senza alcun limite di alternanza, dandosi comunque assenso a derogare in aggiunta o in difetto, alle visite pomeridiane fissate, nel precedente punto A;
C) i figli, inoltre, trascorreranno, alternativamente, con il padre e la madre un fine settimana dal sabato dopo pranzo, compatibilmente con gli orari di lavoro del fino alle 23,00 della CP_1 domenica, compatibilmente con le attività scolastiche e/o agonistiche dei ragazzi;
nel periodo non scolastico parimenti il padre terrà con se i minori per ugual tempo, ovvero dal sabato dopo pranzo fino alle ore 23,00 della domenica;
i genitori si danno sin d'ora assenso a derogare, previo accordo tra gli stessi, in aggiunta o in difetto, alle visite come sopra regolamentate cambiando eventualmente anche il giorno di tenuta dei minori;
ciascun genitore avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé i figli in occasione delle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale ed il Capodanno (per massimo cinque giorni), e pasquali, alternando annualmente la Domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis (per massimo tre giorni), in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso il Natale con i figli possa trascorrere con questi la festività pasquale;
per le vacanze estive le parti concordano che i minori staranno con ciascun genitore per 15 giorni anche non consecutivi da scegliersi nei mesi di giugno (terminata la scuola), luglio ed agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
D) il signor operaio per la società LI NA srl con sede in Todi, si Controparte_1 obbliga a versare a titolo di contributo alimentare e di mantenimento mensile per ciascuno dei figli minori Euro 250,00 (per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso CP_ da versarsi sul conto corrente della signora [...]; le parti concordano che la signora percepirà per intero, e quindi al 100%, l'assegno unico CP_2 quale genitore collocatario in via prevalente e convivente con i figli minori e , Per_1 Pt_1 per cui il signor si impegna ad agevolare la presentazione della pratica già dalla data di CP_1 CP_ sottoscrizione dell' accordo sì da consentire alla signora di istruire nel più breve tempo possibile l'erogazione del beneficio in favore della stessa per i figli;
E) il signor si obbliga, in considerazione del minor reddito attualmente Controparte_1 percepito dalla coniuge signora , allo stato occupata part-time con orario flessibile CP_2 pomeridiano presso una società in Narni, a sostenere il 90% delle spese straordinarie per i figli CP_ e ed il restante 10% rimarrà a carico della signora almeno sino a quando Per_1 Pt_1 la coniuge non abbia consolidato la sua attività lavorativa e percepisca uno stipendio superiore ad Euro 1.200,00 mensili;
i coniugi, odierni ricorrenti, in merito alla specifica individuazione delle spese ordinarie comprese nel mantenimento e di quelle straordinarie (tra queste ultime sia quelle che richiedono previo consenso sia quelle cd. obbligatorie ossia senza previo consenso) rimandano integralmente a quanto previsto nel protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale e del Foro di TE;
F) godendo entrambi i coniugi di reddito proprio e quindi essendo economicamente autosufficienti, allo stato non è necessario predisporre alcun assegno integrativo di mantenimento per la coniuge, la quale non ha potuto lavorare in costanza di matrimonio in quanto nel tempo ha curato i minori in via esclusiva sia accompagnandoli a scuola, sia assistendoli nelle attività sportive pomeridiane che nella redazione dei compiti, visite mediche, ecc.; attualmente l'intero impegno scolastico dei minori consistente nell'accompagnare i ragazzi presso il loro plesso scolastico e ritirali all'uscita dalla scuola, è a carico della signora CP_
in quanto gli orari lavorativi del non lo consentono. Dall'anno scolastico CP_1
2025/2026 frequenterà la scuola superiore in Todi e si sposterà con mezzi pubblici, Per_1 salvo supporto della madre in caso di necessità.
G) L'autovettura Nissan Qashqai targata FN288NX, di proprietà del signor Controparte_1 CP_ attualmente è in uso alla signora perché veicolo più capiente per gli spostamenti dei minori necessitanti anche di allenamenti sportivi infrasettimanali a cadenza giornaliera, mentre l'autovettura Toyota Yaris targata EY290XR di proprietà della signora è in uso al CP_2 per gli spostamenti lavorativi;
le parti concordano comunque che in caso di necessità CP_1 CP_ del veicolo Nissan da parte del nulla osta la signora alla consegna del bene. CP_1
Per tutti gli altri beni mobili (ad eccezione di quelli che arredano e sono di complemento della CP_ casa coniugale che rimarranno per il momento indivisi ed in uso ai figli ed alla signora ricadenti nella comunione, i ricorrenti dichiarano di aver provveduto di comune accordo allo scioglimento della comunione e di aver soddisfatto le loro reciproche pretese sugli stessi e dichiarano quindi di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro.
5. Le parti da sempre hanno aperto ed in uso conti correnti postali separati, per cui alcuna divisione di denaro o investimenti dovrà essere regolamentata;
il signor ha un conto CP_1 corrente cointestato con la madre da sempre, ove versa anche il suo stipendio, unica risorsa CP_ economica della famiglia fino ad aprile del corrente anno, data in cui la signora ha iniziato la propria attività lavorativa oggi in prova, con orario, come detto, part-time.
6. Le spese del presente atto e conseguenti sono da considerarsi compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo di solidarietà ex art.13 Legge professionale”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per Controparte_1 CP_2 matrimonio celebrato in VI MB (TR) in data 08/09/2018, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di IG MB (TR) (atto n. 4, parte II, Serie A, Uff.1, anno 2018); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 6.11.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti