Articolo 3 della Legge 26 luglio 1975, n. 433
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 settembre 1975
Art. 3.
L'eventuale onere risultante dalla differenza tra il tasso di interesse vigente al momento della concessione dei mutui, di cui all'articolo 1 dell'accordo, e il tasso del 6 per cento indicato nell'articolo medesimo, sara' assunto a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 19 settembre 1975