CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2023, n. 7374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7374 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI IO IC - RINUNCIANTE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/08/2022 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANT LUCFA;
lette/site le conclusioni del PG ‘-‘)• N'1\ I , ',\$II Penale Sent. Sez. 1 Num. 7374 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di NN CO UG di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 8 febbraio 2021 e divenuta irrevocabile il successivo 25 aprile con quelli oggetto di altre due sentenze di condanna, che sono stati già unificati in continuazione con provvedimento del 27 giugno 2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NN CO UG, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha per nulla affrontato le questioni relative al richiesto riconoscimento della continuazione e alla rideterminazione della pena finale. Non ha svolto neppure una considerazione, in ciò palesandosi il vizio dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, dallo stesso personalmente sottoscritta, con allegata dichiarazione di rinuncia dall'interessato personalmente sottoscritta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia ad esso da parte dell'interessato. 2. La dichiarazione di rinuncia di NN CO UG reca sottoscrizione non autenticata dal difensore che, però, ha avuto cura di allegarla alla sua dichiarazione e farne espressa menzione in essa. Si tratta di aspetti che danno piena contezza del fatto che il difensore ha inequivocamente attestato la provenienza dell'atto di rinuncia dal proprio assistito. 3. Tanto premesso, si rileva che la rinuncia validamente proposta è causa di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, come precisato dalla Sezioni unite, sia pure relativamente alle impugnazioni contro le sentenze, secondo cui "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della 1 sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv 266821 -. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 25 gennaio 2023.
lette/site le conclusioni del PG ‘-‘)• N'1\ I , ',\$II Penale Sent. Sez. 1 Num. 7374 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 25/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di NN CO UG di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania in data 8 febbraio 2021 e divenuta irrevocabile il successivo 25 aprile con quelli oggetto di altre due sentenze di condanna, che sono stati già unificati in continuazione con provvedimento del 27 giugno 2022. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NN CO UG, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha per nulla affrontato le questioni relative al richiesto riconoscimento della continuazione e alla rideterminazione della pena finale. Non ha svolto neppure una considerazione, in ciò palesandosi il vizio dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, dallo stesso personalmente sottoscritta, con allegata dichiarazione di rinuncia dall'interessato personalmente sottoscritta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia ad esso da parte dell'interessato. 2. La dichiarazione di rinuncia di NN CO UG reca sottoscrizione non autenticata dal difensore che, però, ha avuto cura di allegarla alla sua dichiarazione e farne espressa menzione in essa. Si tratta di aspetti che danno piena contezza del fatto che il difensore ha inequivocamente attestato la provenienza dell'atto di rinuncia dal proprio assistito. 3. Tanto premesso, si rileva che la rinuncia validamente proposta è causa di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, come precisato dalla Sezioni unite, sia pure relativamente alle impugnazioni contro le sentenze, secondo cui "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della 1 sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" - Sez. un., n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv 266821 -. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 25 gennaio 2023.