TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8390/2025
Il Giudice FR M.C. LI, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GORRASI ENNIO
ricorrente contro
( ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
4.7.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
al fine di ottenere la condanna al pagamento Controparte_1
delle somme dovute per mensilità non pagate e competenze di fine rapporto e TFR.
In particolare la parte ricorrente ha esposto:
-di aver lavorato con decorrenza dal 14/10/2021, a tempo pieno alle dipendenze dell'impresa individuale presso la sede di lavoro di Controparte_1
Cernusco sul Naviglio, con mansioni di cucitrice a mano, qualifica di operaia ed inquadramento nel 4° livello del CCNL Lavorazioni a Mano/Tessili Artigianato (cfr. lettera di assunzione: doc. 2). -che il rapporto di lavoro è cessato in data 31/12/2024, per pensionamento della ricorrente (cfr. Unilav cessazione: doc. 3 ed estratto conto previdenziale: doc. 4).
-di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024, della 13^ mensilità del 2024, del TFR e delle altre competenze di fine rapporto di lavoro, né la prescritta consegna dei cedolini paga di novembre 2024, dicembre 2024 e di chiusura del rapporto
-di essere ancora creditrice della somme sopra indicate;
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga, prodotte e lettera di assunzione depositato in atti (docc. 2 e 7,8,9).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso .
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta, delle seguenti somme :
stipendio di settembre 2024 € 1.561,75;
stipendio di ottobre 2024 € 1.561,75;
stipendio di novembre 2024 € 1.633,97;
stipendio di dicembre 2024 € 1.633,97;
13^ mensilità del 2024 € 1.561,75;
TFR € 4.662,42;
Ferie non godute € 664,96;
ROL non goduta € 457,33. oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. FR LI, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede: condanna il datore di lavoro convenuto stipendio di settembre 2024 € 1.561,75; stipendio di ottobre 2024 € 1.561,75; stipendio di novembre 2024 € 1.633,97; stipendio di dicembre 2024 € 1.633,97;
13^ mensilità del 2024 € 1.561,75;
TFR € 4.662,42;
Ferie non godute € 664,96; ROL non goduta € 457,33, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi
ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali CPA e
IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
19/11/2025 Il Giudice
FR MA DI LI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8390/2025
Il Giudice FR M.C. LI, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GORRASI ENNIO
ricorrente contro
( ), Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
4.7.2025 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
al fine di ottenere la condanna al pagamento Controparte_1
delle somme dovute per mensilità non pagate e competenze di fine rapporto e TFR.
In particolare la parte ricorrente ha esposto:
-di aver lavorato con decorrenza dal 14/10/2021, a tempo pieno alle dipendenze dell'impresa individuale presso la sede di lavoro di Controparte_1
Cernusco sul Naviglio, con mansioni di cucitrice a mano, qualifica di operaia ed inquadramento nel 4° livello del CCNL Lavorazioni a Mano/Tessili Artigianato (cfr. lettera di assunzione: doc. 2). -che il rapporto di lavoro è cessato in data 31/12/2024, per pensionamento della ricorrente (cfr. Unilav cessazione: doc. 3 ed estratto conto previdenziale: doc. 4).
-di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni dei mesi di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024, dicembre 2024, della 13^ mensilità del 2024, del TFR e delle altre competenze di fine rapporto di lavoro, né la prescritta consegna dei cedolini paga di novembre 2024, dicembre 2024 e di chiusura del rapporto
-di essere ancora creditrice della somme sopra indicate;
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalle buste paga, prodotte e lettera di assunzione depositato in atti (docc. 2 e 7,8,9).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate delle spettanze di fine rapporto e del TFR dell'indennità sostitutiva del preavviso .
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta, delle seguenti somme :
stipendio di settembre 2024 € 1.561,75;
stipendio di ottobre 2024 € 1.561,75;
stipendio di novembre 2024 € 1.633,97;
stipendio di dicembre 2024 € 1.633,97;
13^ mensilità del 2024 € 1.561,75;
TFR € 4.662,42;
Ferie non godute € 664,96;
ROL non goduta € 457,33. oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. FR LI, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede: condanna il datore di lavoro convenuto stipendio di settembre 2024 € 1.561,75; stipendio di ottobre 2024 € 1.561,75; stipendio di novembre 2024 € 1.633,97; stipendio di dicembre 2024 € 1.633,97;
13^ mensilità del 2024 € 1.561,75;
TFR € 4.662,42;
Ferie non godute € 664,96; ROL non goduta € 457,33, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici medi
ISTAT del costo vita, ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze e sino al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali CPA e
IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
19/11/2025 Il Giudice
FR MA DI LI