Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
nella causa civile iscritta al n. 49737/2022 R.G.T. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta De Carolis e dall'avv. Stefania
Caporilli, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO CP 1 rappresentata e difesa dall'avv. Pio Centro, come da procura in atti;
,
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 21.7.2022, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nato il figlio R_ in data 9.5.2017, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi il minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con suo collocamento presso il padre (e, all'esito positivo degli accertamenti richiesti presso i Servizi Sociali, presso la madre, con diritto di visita per il padre come meglio indicato nel ricorso); assegnarsi alla moglie la casa sita in Roma, di proprietà del Pt 1 e indicata nel ricorso, con voltura delle utenze a suo nome;
disporre
determinarsi un assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre pari ad euro 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio indicate nel ricorso;
disporsi la divisione del conto corrente tra i coniugi pure meglio indicato nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla separazione e chiedeva:
l'affidamento condiviso del minore, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato nella memoria difensiva;
un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per il figlio pari ad euro 500,00 mensili e per la moglie pari ad euro
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore meglio indicate nella citata memoria;
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Catanzaro, disponendo a carico del Pt 1 l'esecuzione dei lavori necessari per l'abitazione sita in
Roma dove intanto vivevano la resistente con il figlio.
In sede presidenziale, veniva statuito quanto segue: sentite le parti ed i rispettivi difensori;
viste le richieste delle parti con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore;
visti i redditi delle parti (il Pt 1 lavora per il Ministero della Salute con un contratto a tempo determinato della durata di due anni dal giugno 2021, con un reddito pari ad euro 30.000,00 annui netti circa, risulta proprietario della casa coniugale dove vivono la moglie ed il figlio, il cui mutuo è sostenuto dai suoi genitori, nonché del canone di locazione della casa dove vive sita a IN pari ad euro 400,00 mensili, con un saldo di uno dei conti correnti allo stesso intestati pari ad euro 41.000,00 circa, come da dichiarazione dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti;
la CP 1 lavora come libera professionista per il Ministero della Salute e per RM (con contratti in scadenza il prossimo anno), con un reddito che negli ultimi sei mesi è stato pari ad euro 850,00 circa netti mensili, risulta titolare di un saldo di conto corrente pari ad euro 32.900,00 circa e di un altro con un saldo pari ad euro
11.000,00 circa, nonché cointestataria di buoni postali per la somma di 11.000,00 euro e, per un terzo, di euro 9.000,00, come da dichiarazione dei redditi e dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti); rilevato che il 27.9.2022 la CP_1 è stata ricoverata per "Stato delirante” in Ospedale, nel reparto psichiatrico, e dimessa solo il 20.10.2022 con la diagnosi di “Stato paranoide non specificato” (cfr. lettera di dimissioni, in atto) e che nel suddetto periodo il minore andava a vivere con il padre, come dedotto all'udienza del 12.10.2022;
rilevato che il giorno del ricovero su richiesta della odierna ricorrente erano intervenuti i Carabinieri
(cfr. relazione di servizio, in atti), i quali rinvenivano sul posto anche la sorella, che riferiva di essersi recata da lei come faceva tutti i giorni perché da un po' di tempo mostrava segni di squilibrio (aveva anche chiamato sul lavoro la dichiarante poco prima dicendole che c'erano delle indagini a suo carico venendole risposto di non farlo più per non creare problemi sul lavoro); rilevato che i Carabinieri relazionavano che la resistente profferiva frasi sconnesse e senza senso sulla sua vita privata e sul suo lavoro, che il suo appartamento si presentava in uno stato di totale disordine e scarsa pulizia ed igiene (come da foto allegate), con scritte sui muri del figlio minore, e che, sopraggiunto il Pt 1 questi dichiarava che da giugno la moglie non usciva di casa, che non gli permetteva l'acceso alla casa coniugale e che nemmeno il bambino aveva una vita regolare, non andando all'asilo); rilevato che nello stesso ricorso il Pt 1 aveva dedotto che “Per semplicità, ma non esaustività, si evidenzia quindi come la CP 1 dopo la comunicazione dell'intenzione di avviare la procedura di separazione, ha iniziato a rendere impossibile per il padre vedere il figlio fuori da casa, andandolo a prendere all'asilo o portarlo a fare una passeggiata come avveniva in precedenza, e da ultimo impedendogli di andarlo a prendere anche a casa (All.8). La
CP_1 infatti, in una recente occasione, nonostante fosse stata avvisata preventivamente a mezzo PEC, si rifiutava di aprire la porta d'ingresso della abitazione sita in Roma al Pt 1 inserendo anche la chiave nella serratura al fine di impedirne l'apertura dall'esterno con la chiave. Stesso atteggiamento la resistente ha avuto qualche giorno prima anche con il proprio padre, che era venuto a Roma dalla Calabria in quanto preoccupato per la figlia, ma la stessa, come riferito dal genitore al Pt 1 si rifiutava di farlo entrare perché convinta che in realtà si fosse presentato per ispezionare la casa.
La resistente, tra l'altro sembra essersi isolata rifiutando contatti con tutti, non porta all'asilo il minore dal mese di
Aprile e da qualche tempo non si sta recando neanche a lavoro, se non sporadicamente. L'atteggiamento ossessivo della
CP_1 inoltre è testimoniato anche da una incessante ed ingente produzione di messaggi di testo, messaggi vocali e pec, inviati tutti i giorni e a qualsiasi ora, non solo al Pt 1 ma anche a soggetti terzi. Di tale situazione il Pt 1
...
Per è venuto a conoscenza nel corso di alcune videochiamate con il figlio che saltuariamente gli vengono concesse dalla
CP 1 anche se a volte questa le interrompe bruscamente. In ultimo, l'atteggiamento della CP 1 sta compromettendo anche l'ambiente lavorativo. Infatti, la resistente, convinta che una collega del Ministero abbia portato alla diffusione di un virus informatico all'interno dei vari sistemi, ha segnalato e bloccato su whatsapp (All. 11) un numero ingente di contatti (tra cui, ultimamente, anche i propri familiari e il Pt_1 invitando tra l'altro anche il و Pt 1 fare la stessa cosa..."; ritenuto, ciò posto, valutate le dichiarazioni rese dalla CP 1 all'udienza del 16.11.2022 ("Mi sento in grado di stare con mio figlio, sto seguendo una cura per dormire la notte più tranquilla, sono psicofarmaci credo, ma mi ha ferito perché c'è stato uno svilimento del lavoro fatto dai medici, incentrando mio marito tutto sullo stato di salute che mi renderebbe incapace di stare con mio figlio. Il lungo ricovero è stato dovuto al fatto di voler dosare il farmaco, non avendo io mai assunto psicofarmaci, sto cercando di portare avanti il lavoro e le attività che ci sono nel quotidiano. Mi sento più rallentata rispetto a prima, prima gestivo più cose insieme, per questo ho il certificato di 30 giorni di riposo, devo fare le cose con più calma, ma i medici mi hanno detto che è normale, che devo prendere più tempo per me senza subire pressioni all'esterno"), che si ritiene necessario, allo stato, prevedere l'affidamento esclusivo del minore, di soli 5 anni, al padre, collocandolo immediatamente presso di lui, con diritto di visita per la madre, alla presenza di persona di fiducia del padre, come segue: due pomeriggi alla settimana presso IN (in mancanza di accordi martedì e giovedì dalle 18.00 alle 20.00, il sabato o la domenica di ogni settimana presso la abitazione della CP 1 dalla 10.00 alle 18.00, il 24 o 25 dicembre, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta;
rilevato che dal 2017 il Pt 1 si è trasferito a IN, non convivendo più la coppia da tempo, dunque, come dedotto da entrambe le parti, senza che la moglie abbia ricevuto somme a titolo di suo mantenimento, valutati, poi, i redditi delle parti ed il fatto che la CP_1 non sopporta oneri abitativi;
ritenuto, ciò premesso, di dover unicamente determinare la suddivisione tra le parti delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale al 50% ciascuno;
ritenuto di dover nominare fin d'ora un C.T.U. al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti, con nomina del dott. Persona 2
,
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-determina l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, disponendone l'immediato collocamento presso di lui, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
-dispone la suddivisione tra le parti delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo
Tribunale al 50% ciascuno;
-dispone C.T.U. in ordine a quanto indicato in parte motiva, con nomina del dott.
[...]
Per_2 ...".
Con la comparsa di costituzione la CP_1 chiedeva anche l'addebito della separazione al marito, per avere egli deciso unilateralmente di trasferirsi a IN da Catanzaro, dove la famiglia viveva, dicendo di volersi separare e così ingiustificatamente abbandonando la casa coniugale (si apprendeva poi, a dire della CP_1, che il coniuge aveva intrapreso altra relazione sentimentale).
Nel corso del giudizio venivano emessi ulteriori provvedimenti:
...viste le richieste della ricorrente CP 1 la quale chiedeva ordinanza del 13.12.2023: 66
,
"...modificare il provvedimento presidenziale del 19/11/2022 prevedendo l'affido ed il collocamento del minore con le forme e le modalità proposte dal CTU Dott. Per 2 in particolare, Voglia ordinare alle parti di attivarsi per intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale, così come indicato dal CTU, con la Dott.ssa Persona 3
presso il centro AIRES Onlus sito a Roma in Via Giovan Battista De Rossi n. 4; ordinare alle parti di attivarsi al fine di nominare di comune accordo uno psicoterapeuta in favore del minore Persona 4 in parziale difformità da quanto stabilito dal CTU, limitare l'intervento dell'operatrice di prossimità a n. 4 incontri da svolgersi nei fine settimana presso l'abitazione della resistente in Roma Via Olindo Malagodi n. 5 anziché durante gli incontri infrasettimanali."; rilevato che il resistente Parte 1 chiedeva in ordine al presente sub-procedimento "...fino alla rivalutazione delle operazioni peritali, così provvedere:
- affidamento condiviso del figlio minore Per 1 , con collocamento prevalente presso il padre;
Per la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio al fine di favorire una frequentazione crescente della stessa con il minore, 2 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 con riaccompagnamento a casa del padre alla presenza di una operatrice di prossimità che dovrà essere individuata dai genitori, o in mancanza dal giudice;
mentre il fine settimana, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00.
- durante le prossime vacanze di Natale la madre trascorrerà con il figlio il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio.
-Durante il periodo pasquale la madre trascorrerà con il minore il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
Dette modalità di frequentazione potranno essere riviste a seguito della rivalutazione della condizione relazionale del nucleo familiare, dei genitori, delle condizioni psichiche della sig.ra CP_1 e dello stato del minore con rinnovo della
CTU, così come proposto dal CTU, di cui si chiede sin d'ora la fissazione delle nuove operazioni peritali."; sentite le parti all'udienza citata;
vista la C.T.U. depositata il 21.8.2023, dalla quale emergeva: quanto alla CP_1, che “In termini psicologici si delineano due strutture di personalità per certi versi complementari in termini strutturali che successivamente a eventi e situazioni ambientali complesse, alle divergenze recenti sulla gestione del CP minore e ad alcuni eventi critici (episodio psicotico della signora ), sono ulteriormente entrate in crisi in termini relazionali.
L'altro elemento che ha determinato la presente consulenza e soprattutto il netto cambiamento di vita per il minore è stato lo scompenso psicotico al quale è andata incontro la signora CP_1
[...] lo scorso autunno ed al conseguente ricovero presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Sandro Pertini, con successiva presa in carico da parte del centro di salute mentale competente per il suo domicilio romano. Si è potuto valutare in tal senso nella signora CP un attuale buon livello di compenso psicopatologico generale, una ottima aderenza alle terapie prescritte, confermata peraltro dalla psichiatra curante e soprattutto un adeguato insight di CP malattia. In altre parole la signora è pienamente consapevole della necessità di continuare a curarsi per la sua stabilità psicologica ed anche per il bene di suo figlio. Per L'atteggiamento palesato dalle maestre di rispetto alla sua tendenza ad effettuare domande particolari per comprendere se figure femminili terze si fossero inserite nella sua vita, relativo all'inverno scorso, se vero (4 questo elemento è stato ovviamente contestato dal consulente della signora, ma non rappresenta comunque un fattore dirimente in alcun modo rispetto alla risposta al quesito peritale), potrebbe aver rappresentato la coda CP di una condizione emotiva di labilità che tuttavia è andata migliorando nel corso dei mesi. Ad oggi la signora mostra pienamente compensata, non evidenzia in sintomi psicopatologici correlati a alterazione della forma e del contenuto del pensiero né a dispercezioni o alterazioni del comportamento. Persiste la presenza di un habitus ancora caratterizzato da note distimiche che probabilmente sono leggibili non tanto e non solo come residualità della condizione di acuzie psicotica, quanto una reazione al profondo cambiamento di vita esperito ed alla lontananza dal figlio, del quale si era occupata in maniera prioritaria, anche alla luce degli impegni lavorativi del marito, sino a pochi mesi or sono.
L'aspetto più confortante comunque è dato dal buon risultato ottenuto attraverso l'assunzione della terapia in atto che, priva di significativi effetti collaterali valutabili, ha creato una condizione di stabilità in termini logico formali e di contenuto dell'ideazione, con il vantaggio indubbio per la signora di rispondere a farmaci di nuova generazione che hanno pochi effetti collaterali e soprattutto che incidono in maniera molto marginale sulle funzioni neurocognitive ed attentive in CP particolare. Ciò detto, la situazione della signora andrà rivalutata e monitorata nel tempo,
data la gravità sintomatologica dell'episodio psicotico cui andata incontro e della ripercussioni che questo ha avuto sul minore.
L'integrazione del dato clinico con quanto emerso dall'assessment psicodiagnostico conferma la presenza di un livello intellettivo adeguato, sul quale tuttavia interferiscono in maniera negativa alcuni aspetti emotivi che si andranno ad esplicitare e una serie di indubbie risorse che, unite ad una continuità terapeutica, possono creare potenzialmente una definitiva stabilità ideoaffettiva nel corso del tempo. La signora ha infatti un ideazione logica e coerente, un esame di realtà ed una capacità di giudizio attualmente conservati, buone capacità metacognitive e comprensione del pensiero altrui, una positiva aderenza alla convenzionalità, un senso adeguato di identità ed una presente capacità di giudizio. Ciò premesso, l'aspetto temperamentale, contenuto peraltro dalla terapia psicofarmacologica, è caratterizzato da uno stile evitante e da una forte tendenza a semplificare le situazioni, privilegiando aspetti di grande concretezza. Questo aspetto peraltro appare anche relativamente coerente, come anche notato nel signor Pt 1 con la scelta di un impiego in una branca tecnico scientifica. La signora è forse poco attenta alle sfumature relazionali e tende a prendere decisioni in maniera semplice. La semplificazione notata peraltro, come condiviso anche dallo psicodiagnosta, potrebbe essere dettata non tanto dall'impoverimento quanto dal contenimento, non invalidante, determinato dalla terapia farmacologica. Questa riflessione deriva anche dal fatto che la signora se da una parte tende ad essere piuttosto concreta, dall'altra si descrive come una persona motivata ed ambiziosa anche rispetto al proprio lavoro. Una CP criticità strutturale sulla quale la signora dovrà lavorare anche in un contesto psicoterapeutico oltre a quello clinico psichiatrico è rappresentata da uno stile di coping non sempre coerente che la porta d'agire d'istinto e a volte ad essere invece più riflessiva, determinando degli aspetti di imprevedibilità da parte delle altre persone. Caratteristica tipica delle coppie in lite (il caso presente anche nel signor Pt 1 e la tendenza della signora a permanere nelle sue convinzioni personali.
Attualmente palesa difficoltà a farsi coinvolgere in situazioni con connotazioni affettive ed a gestire le emozioni più intense, che la porta probabilmente ad isolarsi rispetto alle relazioni sociali, con una tendenza a temere lo stress a causa del suo limitato livello di resistenza alle sollecitazioni, che comunque riesce ad affrontare anche grazie ad una buona rete familiare.
La signora è dotata di buone capacità introspettive sulle quali lavorare per fare fronte alla sua scarsa autostima di base e alla idea di se che è sminuita, probabilmente anche a causa degli eventi che sono accaduti. Di fatto si delinea un profilo di una persona che ha recuperato una capacità di adattamento e di analisi della realtà ma con delle aree di fragilità emotiva ancora presenti, che impongono non solo il proseguimento della monitoraggio clinico specialistico, ma anche l'inizio di un percorso di psicoterapia individuale che, alla luce della buona consapevolezza e della motivazione della signora, ha ottime probabilità di contribuire all'ulteriore miglioramento ed alla stabilizzazione delle sue condizioni."; quanto al Pt 1 che "Il signor Parte 1 in base alla valutazione effettuata nei diversi colloqui avuti, non presenta alcun tipo di problematica dal punto di vista clinico sintomatologico. Tranquillo e collaborativo, ha sempre evidenziato una espressione dei contenuti del pensiero logica e coerente, una affettività equilibrata e bilanciata e l'assenza di criticità nelle altre dimensioni psichiche, con un funzionamento sociale, relazionale e lavorativo molto positivo. L'integrazione del dato clinico con quello psicodiagnostico evidenzia un livello intellettivo elevato sul quale, come peraltro valutato anche nella moglie, interferiscono degli elementi emozionali. Il signore è polarizzato molto sul suo mondo, che affronta con una tendenza alla semplificazione ed alla concretezza, coerente anche con le scelte lavorative e di vita. Le conclusioni a cui il suo pensiero, logico e coerente, lo portano sono sempre ragionevoli ed anche lui, come sua moglie e come tipico di situazioni di conflittualità relazionale, tende a permanere molto sulle proprie posizioni, mostrandosi poco disponibile al cambiamento. Si caratterizza, al netto di alcuni relativi scivolamenti cognitivi, per le buone funzioni attentive e soddisfacenti capacità metacognitive, anche se a volte ha difficoltà a formarsi le impressioni sulle persone che lo circondano, il che potrebbe influire sulle sue decisioni. Il suo ancoraggio alla realtà è ottimo anche se (aspetto anche questo tipico di molte coppie che hanno vissuto l'esperienza della separazione in tempi recenti) evidenzia difficoltà a lasciarsi coinvolgere in situazioni a coloritura emotiva e relazionale. Anche nel suo caso lo stile di coping, seppur più funzionale rispetto all'ex moglie, non è definito, in particolare per quanto concerne l'attribuzione e la connotazione di esperienze relazionali. L'aspetto più importante di criticità, nell'ambito di una struttura individuale integrata e funzionale, è rappresentato dalla vulnerabilità allo stress elevato, anche a causa di possibili aspetti dolorosi passati non realmente introiettati, e la sua tendenza all'egocentrismo, per cui tende a non attribuirsi responsabilità e a ritenere il riconoscimento delle proprie abilità e le proprie capacità come scontato, il che limita le sue capacità introspettive. Alla luce di quanto valutato ritengo che il signore possa trarre beneficio anche di percorso psicoterapia individuale;
data comunque l'assenza di alterazioni sintomatologiche, va da considerarsi come un suggerimento di trattamento di mera elezione.";
quanto al bambino, che "Riguardo proprio al minore Persona 4 ritengo che, pur riscontrando in lui una situazione non particolarmente allarmante, ci siano degli aspetti di difficoltà ancora persistenti che sicuramente la situazione in essere contribuisce a mantenere. Il bambino è ben curato ma tende, come valutato chiaramente in particolare nel colloquio, ad avere da una parte un atteggiamento curioso nei confronti dell'ambiente circostante che analizza in maniera positiva, ma dall'altra anche una eccessiva tendenza a rifugiarsi nelle proprie fantasie, con il rischio di avere un approccio confabulatorio teso forse a compensare delle fragilità che si stanno in lui strutturando. Nel corso Per dell'incontro peraltro ho potuto notare in uno scarso contatto visivo ed alcuni tic. Rispetto a CP tali difficoltà sembra che la signora abbia una maggiore consapevolezza rispetto al marito. Mi preme comunque precisare che, anche per quanto riferito dalle insegnanti e anche dalle assistenti sociali, la situazione del bambino sarebbe comunque migliorata dal punto di vista comportamentale, come anche confermato dalla compagna del signor Pt 1 Secondo le maestre Per infatti, dopo un iniziale periodo di oppositività ed aggressività, è nettamente migliorato nelle interazioni sociali, evidenziando una maggiore fluidità nei rapporti con i pari ed un comportamento più adeguato. Di sicuro, al netto di un possibile e verosimile vissuto traumatico dettato dalla acuzie psicopatologica sofferta dalla madre (al tempo il bambino era collocato prevalentemente con lei), Per la conflittualità tra i due genitori crea in una condizione di sollecitazione. Il bambino accede in maniera proficua e positiva ad entrambi i genitori, anche se al momento sembra avere una maggiore affinità con il padre, anche data la maggiore quotidianità di rapporto. Peraltro nel colloquio non ha avuto particolare difficoltà ad esprimere e descrivere con degli aggettivi positivi sia il padre che la madre. Ci troviamo dunque di fronte ad un bambino che ha vissuto un momento complicato della sua vita a causa della problematica della madre, della conflittualità tra i genitori, dei profondi mutamenti della frequentazione, vissuta per buona parte della sua vita (inizialmente vedeva molto poco il padre perché lontano per lavoro, successivamente ha visto poco la madre per le ragioni che hanno condotto a questa c.t.u.) che si spera col tempo di sanare in modo da potergli creare un maggiore equilibrio ed un accesso sicuro, tranquillo e funzionale ad entrambi genitori.
Si pone tuttavia l'opportunità, peraltro già espressa con consulenti di parte, di prevedere un supporto psicoterapico del bambino con un terapeuta scelto concordemente dai genitori, che potranno in questo ottenere un proficuo aiuto dai loro consulenti di parte, entrambi psicologi e psicoterapeuti."; quanto agli interventi sul nucleo familiare, che "1. la condizione di sollecitazione alla quale il minore è stato sottoposto, la conflittualità persistente e la necessità di risperimentarsi gradualmente in maniera crescente con la figura materna, porta consigliare per il piccolo Persona 4 un supporto psicoterapeutico individuale con un terapeuta di fiducia dei genitori, che potranno essere coadiuvati dai propri consulenti di parte nella scelta
2. E opportuno che la signora CP 1 prosegua senza interruzione l'assunzione della terapia farmacologica ed il monitoraggio psichiatrico specialistico presso il centro di salute mentale competente. Si indica anche come opportuno per la signora un percorso di psicoterapia individuale con terapeuta di sua fiducia per il bilanciamento degli aspetti di complessità temperamentale riscontrati, non necessariamente ed unicamente riferibili al pregresso scompenso psicotico, peraltro ad oggi completamente rientrato grazie alla terapia assunta.
3. Si consiglia al signor Parte_1 di effettuare una psicoterapia individuale, anche alla luce del difficile momento di vita.
4. Le difficoltà di comunicazione, la diversità della ricostruzione degli eventi e le difficoltà nel prendere le decisioni condivise nell'interesse del figlio portano a ritenere utile indicare l'opportunità di un percorso di coordinazione genitoriale con una figura esperta e autorevole che possa fungere da supporto nel prendere le decisioni e rendere la comunicazione ed i processi decisionali fluidi e costruttivi per il benessere del figlio."; rilevato che il C.T.U. concludeva per l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, permanendo lo stesso collocato presso il padre, e con diritto di visita per la madre come di seguito modulato: due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 con riaccompagnamento a casa del padre durante la settimana alla presenza di una operatrice di prossimità; Il bambino potrà trascorrere peraltro il sabato o la domenica tutti i weekend con la madre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 sino alla metà di novembre. Da quel momento in poi sarà possibile prevedere, salvo di riversa indicazione della pedagogista di prossimità
(che dovrà relazionare sul caso) inserire oltre ai due pomeriggi a settimana (nei quali la frequentazione tra madre e figlio potrà essere libera) due weekend mensili (a fine settimana alternati) nei quali il bambino sarà prelevato a scuola il venerdì dalla madre e riportato la domenica sera alle ore 20:00 a casa del padre.
- Nel corso dell'estate la signora CP_1 potrà tenere con sé suo figlio per non meno di otto giorni, dalla mattina alle 9:30 alla sera alle 21:30. In accordo con i consulenti di parte, la figura che potrebbe affiancarla in questi giorni è la sorella della signora CP_1, dati i costi e l'indisponibilità dell'operatrice di prossimità nel mese di agosto, salvo diversi accordi con la professionista. - Nelle prossime vacanze di Natale il bambino permarrà con la madre dal 23 dicembre al
30 dicembre e con il padre dalla mattina del 31 dicembre fino alla sera del 6 gennaio o viceversa (sempre previa pregressa positiva valutazione a metà novembre della operatrice di prossimità); rilevato che il C.T.U., nelle osservazioni alle note di parte, proponeva, come indicato dal Pt 1 la permanenza del minore presso la madre, nei giorni già indicati, fino alle 20.30; valutata la C.T.U. e ritenuto di condividerne motivazioni e conclusioni;
ritenuto, ciò premesso, che possa essere modificata l'ordinanza presidenziale, prevedendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con conferma del suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato dal C.T.U. nella fase iniziale dell'ampliamento della frequentazione materna, precisato come segue: due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 20.30, nonché il sabato o la domenica di tutti i weekend, alternati i detti giorni per ciascun weekend, dalle ore 10:00 alle ore 20.30, con riaccompagnamento a casa del padre ed alla presenza di una operatrice di prossimità che sarà scelta di comune accordo tra le parti (in caso di mancato accordo, alla presenza di persona di fiducia del padre); il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, dalle ore 10.00 alle ore 20.30, con le medesime modalità ora dette;
ritenuto, poi, di invitare le parti ad intraprendere o proseguire i percorsi individuali di supporto psicologico, nonché di intraprendere il percorso di sostegno alla genitorialità; ritenuto anche di dover disporre che il figlio minore sia preso in carico dal CP 2 ai fini di un supporto psicologico (le parti potranno rivolgersi ad una struttura privata, previo accordo tra loro),
P.Q.M.
a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale ed a definizione del sub-procedimento n. 1, così
provvede:
determina l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, confermando il suo collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
dispone che il figlio minore sia preso in carico dal CP_2 ai fini di un supporto psicologico (le parti potranno rivolgersi ad una struttura privata, previo accordo tra loro).";
"ordinanza del 22.12.2023: vista l'istanza della CP_1 del 21.12.2023 con la quale la stessa chiedeva di determinare "...la modalità di attuazione ed adotti i provvedimenti opportuni, in particolare disponendo che il minore trascorra le giornate del 25 dicembre e dell'1 gennaio con la madre, alla presenza della sorella dell'istante, dalle ore 10:30 con riaccompagno al domicilio del padre entro le ore 21:00. Poiché vi è estrema urgenza di risolvere la controversia si chiede che il Giudice pronunci detto provvedimento in via temporanea con decreto ai sensi dell'art. 438 bis
38, sesto comma c.p.c., senza la preventiva convocazione delle parti."; premesso che con provvedimento del 14.12.2023 veniva disposto, quanto al diritto di visita materno, quanto segue: "due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordi, martedì e giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 20.30, nonché il sabato o la domenica di tutti i weekend, alternati i detti giorni per ciascun weekend, dalle ore 10:00 alle ore 20.30, con riaccompagnamento a casa del padre ed alla presenza di una operatrice di prossimità che sarà scelta di comune accordo tra le parti (in caso di mancato accordo, alla presenza di persona di fiducia del padre); il 24 o 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, dalle ore 10.00 alle ore 20.30, con le medesime modalità ora dette;
";
rilevato che veniva concesso termine fino alle ore 13.00 della data odierna al Pt 1 per poter dedurre sull'istanza con decreto ritualmente comunicato e che nessuna memoria perveniva da parte del resistente (dovendosi considerare, tuttavia, poche ore messe a disposizione, in ogni caso, alla parte resistente per poter depositare una memoria); ritenuto, ciò premesso, anche valutato il fatto che l'istanza perveniva solo il 21.12.2023, che il provvedimento di determinazione del diritto di visita è, invece, datato 14.12.2023 e che nessuna documentazione, quanto agli scambi tra le parti dedotti nell'istanza, veniva depositata, di provvedere sull'istanza nel senso di confermare l'ordinanza emessa e sopra richiamata, per quanto qui di interesse, ulteriormente aggiungendo che ove non fosse possibile rinvenire un'educatrice di prossimità o un soggetto disponibile a stare con la CP_1 ed il minore su indicazione del padre del bambino (dovendosi pur sempre considerare che si tratta dei giorni di Natale e di Capodanno), la madre potrà stare con il figlio alla presenza del padre ove questi fosse disponibile,
P.Q.M.
determina il diritto di visita madre-figlio per i giorni di Natale e Capodanno come indicato in parte motiva.";
In sede di precisazione delle conclusioni la CP_1 chiedeva un supplemento di C.T.U. e reiterando anche le richieste istruttorie, mentre il Pt 1 si riportava alle conclusioni già svolte, dunque quelle per l'udienza del 27.2.2024, di seguito riportate: affidamento 66
condiviso del figlio minore R_ con collocamento prevalente presso il padre;
- la madre, nella fase iniziale dell'ampliamento della frequentazione, potrà vedere e tenere con sé il figlio
Per 1 2 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 con riaccompagnamento a casa del padre alla presenza di una operatrice di prossimità, mentre il fine settimana, il sabato o la domenica con presa in carico da parte della sig.ra CP_1 del piccolo R_ alle ore 10,00 a casa del padre e riaccompagno alle ore 18,00 presso la stessa sede. Successivamente, fatte salve le conclusioni dell'espetanda CTU integrativa, 2 pomeriggi a fine settimana alterno dall'uscita della scuola il venerdì sino alle ore 20,00 della domenica quando lo riaccompagnaerà presso la casa paterma. - durante le festività natalizie, nella fase iniziale dell'ampliamento della frequentazione, la madre trascorrerà con il figlio il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio. Successivamente, fatte salve le conclusioni dell'espetanda CTU integrativa, R_ rimarrà con un genitore per 7 giorni consecutivi (23-28 o 29-06), comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno.
-- Durante il periodo pasquale, nella fase iniziale dell'ampliamento della frequentazione, la madre trascorrerà con il minore il giorno di Pasqua o di Pasquetta. Successivamente, fatte salve le conclusioni dell'espetanda CTU integrativa, ove le stesse siano di durata tale da consentire al minore di trascorrere un periodo di eguale durata con ciascun genitore, R_ rimarrà 3 giorni consecutivi con ciascuno di essi, avendo cura di alternare negli anni la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo
- Durante le vacanze estive, nella fase iniziale dell'ampliamento della frequentazione, la madre trascorrerà con il figlio non meno di 15 giorni, dalla mattina alle 9,30 alla sera alle 21,30 quando lo riaccompagnerà presso la casa del padre. Successivamente, fatte salve le conclusioni dell'espetanda CTU integrativa, i genitori avranno con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi. L'individuazione del periodo sarà determinata di comune accordo tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la madre trascorrerà con R_ alternativamente, il periodo dal 1° agosto al 16 agosto ovvero dal 16 agosto al 31 agosto.
- Durante le festività infrasettimanali: i genitori avranno con sè il minore a festività alterne dalle ore
10,00 alle ore 20,00.
- I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno del figlio Per 1 in caso di disaccordo, i genitori avranno con sé il figlio ad anni alterni il giorno del compleanno dalle ore 10,00 alle ore 20,00.
Il padre e la madre avranno comunque con sé il figlio tutti gli anni nel giorno del proprio compleanno
- La sig.ra verserà a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore R_ entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese un assegno mensile di € 350,00, oltre adeguamento ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, come da protocollo di Roma che si allega.
- I coniugi si accorderanno annualmente per richiedere l'Assegno Unico.
-L'appartamento di Roma, Via Olindo Malagodi n.5, dove attualmente vive la sig.ra CP_1, di proprietà esclusiva del sig. Pt 1 dovrà rientrare nel possesso del medesimo, fatto salvo il pagamento da parte della sig.ra CP_1 delle utenze, della TARI e del Condominio, qualora il Giudice dovesse disporre altrimenti.
- La sig.ra CP_1 provvederà a liberare l'appartamento di Catanzaro, Via dell'Arcivescovado n.24, di proprietà dei genitori del Sig. Pt_1 dai propri effetti.
- Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla sarà previsto per il mantenimento degli stessi.
- La somma presente sul conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso la Controparte 3
filiale di Piazza Basilica dell'Immacolata n.10 - Catanzaro, sarà ripartita equamente tra gli stessi.", anche lui insistendo per le richieste istruttorie avanzate.
Per la medesima udienza ora citata la CP_1 così concludeva: “1) accertare e dichiarare la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 comma 2 cod. civ. da parte di Parte 1 e conseguentemente addebitare allo stesso la separazione ai sensi dell'art. 151 comma 2 cod. civ.;
2) disporre l'affido congiunto del minore con collocazione prevalente presso la madre, disponendo che il padre potrà vedere e tenere con se il minore un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, durante i fine settimana dal sabato mattina alle ore
10:00 sino alla domenica alle ore 20:00 a settimane alternate;
il giorno della Vigilia o del
Natale, di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, nonché per quindici giorni anche consecutivi durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio;
3) assegnare la casa coniugale di Catanzaro via dell'Arcivescovado n. 24 alla moglie che vi vivrà insieme al figlio Per 1 disponendo che il Pt 1 effettui gli interventi di riparazione necessari ed urgenti nella casa di Roma Via Olindo Malagodi, di sua proprietà, la quale sarà nella disponibilità della Sig.ra CP_1, che vi vivrà insieme al minore sino a quando resteranno a Roma;
4) disporre a carico del Sig. Pt_1 l'assegno di mantenimento di € 400,00 in favore della coniuge con rivalutazione Istat, da versare entro il cinque di ogni mese;
5) disporre a carico del Sig. Pt_1 l'assegno di mantenimento di € 500,00 in favore del figlio con rivalutazione istat, da versare alla coniuge entro il cinque di ogni mese, oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie secondo il protocollo adottato presso il
Tribunale di Roma;
6) disporre lo scioglimento dei beni in comunione legale effettuando i dovuti conguagli ed ordinando al Sig. Pt_1 di rimborsare le somme prelevate dal conto cointestato CP 3
n. 000102418707 per esigenze esclusivamente personali;
7) Condannare la controparte al pagamento delle spese e degli onorari professionali del presente giudizio.".
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile.
Nel merito, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
In ordine, poi, alla domanda di addebito svolta dalla CP_1, si ritiene di dover rigettare la stessa. Infatti, i coniugi, rispetto all'epoca dell'introduzione del presente giudizio (luglio
2022), non convivevano già da anni (dalla fine dell'anno 2017), come da lettera dell'allora legale del Pt 1 del maggio 2018, in atti, con la quale si chiedeva di definire le condizioni della separazione. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).", Cass., sent. del 24.4.2024, n. 11032; nonché che "In tema di separazione personale dei coniugi, l' allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza" (Cass., sent. del 29.9.2015, n. 19328); dunque, deve ritenersi sussistente la giusta causa dell'allontanamento da parte del marito, che ha poi azionato il giudizio di separazione, essendo posto, in ogni caso, su chi domanda l'addebito l'onere della prova in ordine al nesso di causalità tra l'abbandono del domicilio coniugale e la rottura del vincolo matrimoniale, sorto nel 2012, prova che la CP 1 non ha fornito, avendo anzi la stessa delineato nella sua prima memoria discussioni tra le parti già nel 2017 (e prima ancora della nascita del figlio), dovute a questioni economiche, non senza considerare che il Pt 1 iniziava la sua attività
lavorativa a Roma a maggio 2017, come dedotto e non contestato, dovendosi, pertanto, trasferire da Catanzaro, dove inizialmente viveva il nucleo familiare, per poi, per la intollerabilità della convivenza, decidere di chiedere la separazione.
Devono, poi, dichiararsi inammissibili le domande delle parti inerenti la divisione del conto corrente, lo scioglimento della comunione, il possesso degli immobili siti a Roma e
Catanzaro (il primo in quanto non costituente casa coniugale e l'altro in quanto non è abitato da alcuna delle parti da anni), dovendosi ritenere dette domande non connesse ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di separazione e sottoposte a diverso rito.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore, si ritiene di poter confermare sul punto le disposizioni vigenti, pur valutata la richiesta relazione della dott.ssa Testimone_1 quale pedagogista di prossimità che ha presenziato agli incontri madre-figlio, depositata in data 11.10.2024, che attestava: come il percorso iniziato dalla coppia fosse stato interrotto dopo poco, ad aprile 2024; che gli incontri madre-figlio stavano avendo senza dubbio miglioramenti, ma erano ancora in evoluzione
("Negli incontri madre-figlio, L. inizialmente mostrava il bisogno di un certo periodo di tempo per passare dallo stato di rifiuto iniziale (manifestato a volte con forti reazioni emotive) allo "scioglimento" nella spontaneità della relazione con la madre. La sottoscritta ha osservato, nel dipanarsi degli incontri, alcune reazioni di rabbia legate probabilmente a vari fattori: ruolo importante potrebbe aver avuto la difficoltà per L. di accedere e riprendere una relazione, quella con la madre, che ha subito un brusco arresto - seppur in lenta ripresa - e che ha condotto il bambino ad un cambio di vita radicale. La scrivente ipotizza che anche il clima familiare conflittuale possa aver inciso, in maniera significativa, sulle manifestazioni emotive del bambino. Si anticipa che tali reazioni con il tempo sono andate diminuendo -nella frequenza e nella durata - anche se non del tutto allo stabilizzarsi degli incontri madre-figlio e soprattutto quando entrambi i genitori si sono posti maggiormente in ascolto delle problematiche del figlio, accogliendo i suoi bisogni e aiutandolo nelle sue difficoltà, iniziando a scambiarsi alcune informazioni."); che l'atteggiamento a volte scompensato del minore verso la madre pure stava migliorando, anche grazie all'aiuto della psicologa ed all'accoglimento dei suggerimenti da parte della CP_1, ma ancora mostrava delle fasi non del tutto equilibrate (“Per quanto concerne il piano dell'emotività si sono osservate due tipi di manifestazioni del bambino: da una parte la tenerezza, le coccole e il bisogno di vicinanza con la madre;
dall'altra episodi di difficile contenimento della rabbia, manifestata in aggressività verbale, fisica e tentativi di fuga. Le espressioni di rabbia e frustrazioni di L. si sono manifestate episodicamente nei confronti della madre: questo comportamento è avvenuto inizialmente, subito dopo il distacco paterno;
successivamente ha iniziato a manifestarsi in quelle situazioni in cui, non accettando le direttive materne, il bambino voleva agire secondo la propria volontà, mostrandosi sfiduciato a priori sulle competenze materne. L. ha manifestato la rabbia con espressioni di aggressività nei confronti della madre sia verbalmente "tu dici sempre bugie", chiamandola
"la matta", "non ti voglio bene", "sei cattiva", sia fisicamente, dandole calci e pugni. Nei primi incontri la signora faticava a sintonizzarsi sul vissuto emotivo di L., e quando era presente la nonna materna, il bambino preferiva chiudersi in camera e permettere l'accesso e il dialogo solo alla sua figura, vissuta dallo stesso come confidente e con funzioni rassicurative. La madre, per quanto fornisse delle regole adeguate, faticava nel mostrarsi sicura e ferma nelle proprie affermazioni, agendo strategie a volte non efficaci, cercando maggiormente di consolare il bambino, piuttosto che cercare di comprendere e accogliere i suoi vissuti emotivi. Nel corso degli incontri, seguendo alcuni suggerimenti della scrivente, CP_1 ha acquisito maggiore fiducia nelle proprie capacità di saper gestire le crisi emotive del bambino e nel saper imporre regole chiare e confini netti. Grazie a piccoli accorgimenti e ad una sintonizzazione emotiva più adeguata alla fase dello sviluppo di L., la madre è riuscita a gestire e a calmare le crisi del minore, mostrandosi in grado di percepire la necessità di movimento e di autonomia del bambino, ma ha anche mostrato di essere in grado di contenerlo e proteggerlo quando necessario e L. si è mostrato più facilmente rassicurato dalla figura materna.", e dopo un incremento dello stato comunicativo dei genitori “...le crisi si sono ridotte per frequenza e intensità, persistendo solo quelle legate alla volontà di fare diversamente da quanto suggerito dalla madre (es. la volontà del bambino di rimanere al parco giochi, nonostante la madre avesse comunicato che era il momento di tornare a casa)."); che la madre faticava a capire l'atteggiamento del marito che nel passato l'aveva estromessa dalle decisioni riguardanti il bambino (“La madre, negli incontri, ha cercato più volte di ottenere informazioni sul figlio, di chiedere spiegazioni di alcuni comportamenti o risposte del bambino a volte confrontando situazioni del passato - in cui il bambino viveva con lei con il presente, alludendo la responsabilità di tali comportamenti unicamente al trasferimento nel contesto paterno. La madre ha affermato di aver vissuto i comportamenti del padre, come un tentativo di estromissione dalla vita del proprio figlio, situazione che non sentiva di meritare: il non coinvolgimento nelle decisioni, la chiusura al dialogo, le continue provocazioni che sentiva di ricevere e la scarsa volontà di collaborazione del padre ad accettare un aiuto da parte sua. Anche la madre ha avuto difficoltà a utilizzare le proprie risorse, manifestando spesso una quota di insicurezza e di impulsività che non l'ha sostenuta nel dialogo, per cui, anche quando sollecitava il padre allo scambio e al confronto, non sempre riusciva ad attingere alle strategie per avviare una comunicazione funzionale."), così, a parere di questo Collegio, sostanzialmente non riconoscendo le gravi mancanze e condotte, nonchè lo stato di salute, che avevano dato origine ai provvedimenti vigenti;
che, in conclusione, “L'intervento sopra citato è stato un iniziale supporto a favore di un cambiamento funzionale alla riorganizzazione di questo specifico sistema familiare, ma non esaustivo: l'individuazione di risorse presenti in entrambi i genitori, permette di auspicare che questa coppia possa avviarsi verso la realizzazione di una progettualità che incrementi le loro capacità e potenzialità educative, sostenendoli nel percorso di ri-acquisizione delle competenze genitoriali, se adeguatamente sostenuti all'interno di un percorso di sostegno genitoriale o di una più indicata Coordinazione Genitoriale.".
Inoltre, per quanto dedotto dalla stessa CP_1 anche nelle memorie conclusionali (dove depositava documentazione inammissibile in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio), la stessa è ancora in cura psichiatrica, seppure, a suo dire, con dosi dei farmaci notevolmente ridotte rispetto a prima, non senza contare che l'estate passata la
CP_1 si recava per due mesi in Sicilia presso la madre, senza, dunque, vedere il minore, come dedotto nelle note di precisazione delle conclusioni dal Pt 1 e non contestato dalla CP_1, la quale, nella memoria conclusionale di replica, faceva anzi riferimento al fatto che nel periodo estivo in cui lei era stata assente da Roma aveva comunque continuato il percorso con la psichiatra, senza così sostanzialmente sconfessare la condotta addebitatale dal marito, da ritenersi non nell'interesse del minore, il quale, al contrario, nella presente delicata fase della relazione madre-figlio avrebbe avuto bisogno di una maggiore continuità negli incontri con lei. A ciò deve anche essere aggiunto che la CP_1 insisteva nel chiedere l'assegnazione della casa di Catanzaro, che non è più peraltro, l'habitat domestico del minore da anni (dunque, per questo, non assegnabile), con ciò ribadendo la sua volontà di allontanare il minore dalla stabilità di vita acquisita che comprende, ovviamente, anche la relazione con il padre, fino ad oggi figura genitoriale di riferimento, per di più nella fase delicata in cui ancora la medesima si trova, sia personale che nella relazione con il figlio, senza deve ribadirsi, manifestare la volontà
e la prospettiva di tenere conto delle effettive esigenze del piccolo.
Ciò premesso, pertanto, allo stato si ritiene di confermare quanto già vigente circa l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita madre-figlio.
Del pari da confermare sono anche le statuizioni economiche vigenti, valutate le capacità patrimoniali delle parti, le esigenze del minore ed il tempo di frequentazione madre- figlio, nonché il dovere, incombente su entrambi i coniugi, di doversi attivare per reperire le risorse per mantenere il figlio. Allo stato, infatti, per quanto emerso anche in sede di comparse conclusionali e visto l'estratto di conto corrente depositato a gennaio
2024, la CP 1 non lavora, pur avendo capacità lavorativa, nulla di diverso essendo emerso, dovendosi dare conto del fatto che la stessa decise di risolvere il contratto con
RM (come dedotto e non contestato, ed avendo la stessa CP_1 dichiarato in sede presidenziale che il suo medico curante non le aveva detto di sospendere l'attività lavorativa, ma solo di ridurla), mentre il Pt_1 dal 2023 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, con un compenso pari a quello che già gli veniva corrisposto e sopra indicato.
Entrambe le parti sono, poi, invitate ad intraprendere i percorsi già indicati dal C.T.U. e sopra riportati, così come da confermare si ritiene la presa in carico del minore da parte del T.M.S.R.E.E. (le parti, come risulta avere in effetti già fatto, possono decidere per un supporto psicologico del figlio da parte di centri privati).
Le spese di lite del Pt_1 in vista della natura della causa, della soccombenza della CP_1
e valutate anche le domande delle parti dichiarate inammissibili, sono poste a carico della resistente nella misura di due terzi, liquidate come in dispositivo, compensate nel restiìo, mentre quelle di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti al 50% ciascuno, in quanto assunte nel comune interesse del figlio minore.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
-dichiara la separazione personale delle parti, coniugati in Caltanissetta in data
20.12.2012;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 252,
parte II, serie A);
-affida il figlio minore ad entrambi i genitori in via condivisa, con suo collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
- conferma la presa in carico del minore da parte del CP_2 (con facoltà per le parti le parti di decidere per un supporto psicologico del figlio da parte di centri privati);
- dispone la suddivisione tra le parti delle spese straordinarie per il figlio di cui al protocollo di questo Tribunale al 50% ciascuno;
- condanna la CP_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dal Pt 1 nella misura di due terzi, che liquida in euro 2.707,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti al 50%
ciascuno.
Così deciso in Roma, 10.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Marta Ienzi Dott.ssa Francesca Cosentino