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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa OS MI, nella causa civile iscritta al N. 11868/2024
R.G.L. promossa da Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il 18 luglio
1948 ed ivi residente nella Via Salvatore Bono n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. con indirizzo digitale: Marcello Assante
giusta procura in atti Email 1
- ricorrente -
CONTRO
CP 1 (C.F.: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito da assegno sociale.
-All'udienza del 21.10.2025, definitivamente pronunciando, ha reso ai sensi
dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di € 23.795,94
CP richiesta dall' con provvedimento del 02.03.2023 e, per l'effetto, annulla l'indebito;
rigetta la domanda di ripristino dell'assegno sociale;
compensa tra le parti le spese di lite. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, la proponente chiedeva l'annullamento
CP del provvedimento con quale 12 ritenendo indebita la prestazione relativa all'assegno sociale nel periodo andante dal 01.11.2013 al 31.12.2022, aveva chiesto la restituzione di € 23.795,94 e la condanna dell' Controparte_2 a pagare la differenza delle somme dovute e da essa non percepite per il periodo successivo al ricalcolo effettuato;
in subordine la rideterminazione delle somme dovute dall'1.11.2013 alla data del ricorso.
Assumeva di essere separata legalmente dal coniuge dal 2008 e di avere inoltrato
CP in data 3.10.2013, domanda per l'assegno sociale che era stata accolta dal all'
CP 1^ novembre successivo. Solo in data 7/7/2015 1 aveva comunicato che mancava il decreto di omologa della separazione che intanto era stato modificato sicchè veniva prodotto il decreto con le condizioni di separazione modificate,
modifiche consistite nella rinuncia dei coniugi al mantenimento reciproco, fino a quel momento posto a carico del marito ed in favore della odierna ricorrente dell'ammontare di € 150,00 mensili. Aggiungeva che aveva chiesto la ricostruzione del trattamento con la maggiorazione sociale che era stata rigettata sul presupposto che l'accordo di modifica della separazione con rinuncia al mantenimento era un atto volontario che non consentiva l'elargizione ulteriore, attesa la natura sussidiaria dell'assegno sociale.
Era solo con il provvedimento del 02.03.2023 che l' CP_2 contestava l'indebito di
€ 23.795,94 per il periodo dall'1.11.2013 al 31.12.2022 e ciò in ragione del cumulo
CP dei redditi della ricorrente con quelli del coniuge operato dall' nonché della
presunta mancata dichiarazione dei redditi percepiti nel 2017. Il provvedimento veniva impugnato in sede amministrativa ma il ricorso era respinto.
Contestava che i redditi da tenere presente ai fini dell'assegno sociale erano solo quelli percetti dalla ricorrente attesa la separazione legale dei coniugi sin dal 2008
e che la coabitazione era dovuta alle ristrettezze economiche che non consentivano al coniuge separato di avere altro alloggio. Richiamava l'art. 52 L. 88/89 che stabilisce la rettifica delle pensioni, ivi compresa la pensione sociale ma esclude la ripetibilità delle somme risultanti non dovute
"salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...." e la decadenza dall'azione recuperatoria ai sensi dell'art. 13 L. 412/91 e ciò in relazione alla mancata comunicazione dei redditi del 2017, atteso che la contestazione andava sollevata entro l'anno 2019.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 che chiedeva il rigetto del ricorso stante la convivenza col coniuge e quindi il superamento dei limiti reddituali per la prestazione chiesta nonché per la mancata comunicazione dei redditi del 2017 con conseguente azzeramento della prestazione per l'anno successivo (2018).
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti,
viene trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza di oggi.
***
Il ricorso merita parziale accoglimento.
L'indebito per cui è causa deriva dalla circostanza che 1'CP_ pur avendo su domanda dell'odierna ricorrente liquidato l'assegno sociale con decorrenza dal 1
novembre 2013, ha successivamente, nel 2015, chiesto l'integrazione documentale con la produzione della pronuncia di separazione legale dei coniugi, ha accettato la trasmissione della modifica delle condizioni di separazione e solo nel 2023, a seguito di domanda ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis
D.L. 207/2008 nella quale dichiarava oltre ai propri redditi anche quelli del coniuge separato, per gli anni dal 2018 al 2022, riesaminava la posizione della Parte 1
[...] .
Va precisato che nel frattempo quest'ultima aveva ripetutamente chiesto la maggiorazione sociale dell'assegno (cfr: relazione funzionario riportata in memoria
,CP di costituzione dell' ma, solo con la richiesta di ricostituzione dell'assegno,
contestava l'indebito per superati limiti reddituali avendo sommato ai redditi della percipiente quelli del coniuge attesa la convivenza nella stessa abitazione (entrambi - Palermo), e di coniugio come risultante residenti in [...]
dall'anagrafe comunale (ConsANPR).
Invero dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta, già nel decreto di omologa della separazione (all. 1 ricorso), che i coniugi, autorizzati a vivere separati, condividevano lo stesso appartamento, risultando assegnato al marito un vano. Risulta altresì che nell'estratto dell'atto di matrimonio la separazione dei coniugi è annotata (cfr: doc. 11 fascicolo ricorrente).
In ordine alla convivenza la Suprema Corte ha significato che "La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita,
vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione" (cfr. Cass. n. 28655/2013,
Cass. n.11885/2015) e che "La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale" (cfr. Cass. n.17596/2023, Cass. n.9839/2023, Cass.
n.19535/2014).
Va pertanto escluso che i coniugi possano essersi riconciliati o, peggio, mai separati.
Ciò comporta pertanto che nella verifica dei limiti reddituali per il diritto all'assegno non può tenersi conto di quanto percepito dal coniuge separato, a nulla rilevando la rinuncia all'assegno di mantenimento, dovendosi sul punto richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995,
prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole>> (Cass. civ., sez. lav.,
15 settembre 2021, n. 24954).
Ciò posto, l'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 ha stabilito che "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni,
ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (oggi 67) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,
per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo,
se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare...... l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti."
CP Nella fattispecie l' ha eseguito i conteggi ed ha erogato la prestazione sulla base dei redditi dichiarati dalla ricorrente e qui non contesta un maggiore reddito dalla stessa non dichiarato ma contesta l'indebita percezione derivante dal cumulo dei redditi della ricorrente con quelli del coniuge separato ma convivente.
Ora, non risultando provato, per quanto prima detto, che i coniugi si siano riconciliati, a nulla valendo la residenza nella stessa abitazione, la ricorrente ha diritto all'assegno sociale per il periodo 1/11/2013 - 31/12/2022, non avendo la stessa redditi di ammontare superiore al limite previsto per legge.
CP Non va poi sottaciuto che l' ha erogato l'assegno sociale ininterrottamente per quasi dieci anni generando nella percipiente l'affidamento nella prestazione.
Come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). All'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari,
di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento." (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20).
Ne deriva che fondato è l'affidamento posto dalla ricorrente nell'assegno corrisposto, avuto riguardo al principio espresso dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (Cass. 26306 del
15.11.2019; Cass. 28771/2018).
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al ripristino della prestazione non avendo parte ricorrente provato la sussistenza, allo stato attuale, del requisito reddituale.
Come prima detto infatti l'assegno sociale viene erogato "con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti" (art. 3 comma 6° della Legge n.
335/1995).
E' onere infatti di chi chiede la prestazione provare di averne diritto, allegando e producendo la situazione reddituale.
Nella fattispecie difetta tale prova e pertanto la domanda di ripristino della prestazione non può essere accolta.
Il parziale accoglimento del ricorso determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 21.10.2025 Il Giudice onorario
OS MI
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa OS MI in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa OS MI, nella causa civile iscritta al N. 11868/2024
R.G.L. promossa da Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), nata a [...] il 18 luglio
1948 ed ivi residente nella Via Salvatore Bono n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. con indirizzo digitale: Marcello Assante
giusta procura in atti Email 1
- ricorrente -
CONTRO
CP 1 (C.F.: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito da assegno sociale.
-All'udienza del 21.10.2025, definitivamente pronunciando, ha reso ai sensi
dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di € 23.795,94
CP richiesta dall' con provvedimento del 02.03.2023 e, per l'effetto, annulla l'indebito;
rigetta la domanda di ripristino dell'assegno sociale;
compensa tra le parti le spese di lite. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, la proponente chiedeva l'annullamento
CP del provvedimento con quale 12 ritenendo indebita la prestazione relativa all'assegno sociale nel periodo andante dal 01.11.2013 al 31.12.2022, aveva chiesto la restituzione di € 23.795,94 e la condanna dell' Controparte_2 a pagare la differenza delle somme dovute e da essa non percepite per il periodo successivo al ricalcolo effettuato;
in subordine la rideterminazione delle somme dovute dall'1.11.2013 alla data del ricorso.
Assumeva di essere separata legalmente dal coniuge dal 2008 e di avere inoltrato
CP in data 3.10.2013, domanda per l'assegno sociale che era stata accolta dal all'
CP 1^ novembre successivo. Solo in data 7/7/2015 1 aveva comunicato che mancava il decreto di omologa della separazione che intanto era stato modificato sicchè veniva prodotto il decreto con le condizioni di separazione modificate,
modifiche consistite nella rinuncia dei coniugi al mantenimento reciproco, fino a quel momento posto a carico del marito ed in favore della odierna ricorrente dell'ammontare di € 150,00 mensili. Aggiungeva che aveva chiesto la ricostruzione del trattamento con la maggiorazione sociale che era stata rigettata sul presupposto che l'accordo di modifica della separazione con rinuncia al mantenimento era un atto volontario che non consentiva l'elargizione ulteriore, attesa la natura sussidiaria dell'assegno sociale.
Era solo con il provvedimento del 02.03.2023 che l' CP_2 contestava l'indebito di
€ 23.795,94 per il periodo dall'1.11.2013 al 31.12.2022 e ciò in ragione del cumulo
CP dei redditi della ricorrente con quelli del coniuge operato dall' nonché della
presunta mancata dichiarazione dei redditi percepiti nel 2017. Il provvedimento veniva impugnato in sede amministrativa ma il ricorso era respinto.
Contestava che i redditi da tenere presente ai fini dell'assegno sociale erano solo quelli percetti dalla ricorrente attesa la separazione legale dei coniugi sin dal 2008
e che la coabitazione era dovuta alle ristrettezze economiche che non consentivano al coniuge separato di avere altro alloggio. Richiamava l'art. 52 L. 88/89 che stabilisce la rettifica delle pensioni, ivi compresa la pensione sociale ma esclude la ripetibilità delle somme risultanti non dovute
"salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...." e la decadenza dall'azione recuperatoria ai sensi dell'art. 13 L. 412/91 e ciò in relazione alla mancata comunicazione dei redditi del 2017, atteso che la contestazione andava sollevata entro l'anno 2019.
Si costituiva in giudizio l'CP_1 che chiedeva il rigetto del ricorso stante la convivenza col coniuge e quindi il superamento dei limiti reddituali per la prestazione chiesta nonché per la mancata comunicazione dei redditi del 2017 con conseguente azzeramento della prestazione per l'anno successivo (2018).
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti,
viene trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza di oggi.
***
Il ricorso merita parziale accoglimento.
L'indebito per cui è causa deriva dalla circostanza che 1'CP_ pur avendo su domanda dell'odierna ricorrente liquidato l'assegno sociale con decorrenza dal 1
novembre 2013, ha successivamente, nel 2015, chiesto l'integrazione documentale con la produzione della pronuncia di separazione legale dei coniugi, ha accettato la trasmissione della modifica delle condizioni di separazione e solo nel 2023, a seguito di domanda ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis
D.L. 207/2008 nella quale dichiarava oltre ai propri redditi anche quelli del coniuge separato, per gli anni dal 2018 al 2022, riesaminava la posizione della Parte 1
[...] .
Va precisato che nel frattempo quest'ultima aveva ripetutamente chiesto la maggiorazione sociale dell'assegno (cfr: relazione funzionario riportata in memoria
,CP di costituzione dell' ma, solo con la richiesta di ricostituzione dell'assegno,
contestava l'indebito per superati limiti reddituali avendo sommato ai redditi della percipiente quelli del coniuge attesa la convivenza nella stessa abitazione (entrambi - Palermo), e di coniugio come risultante residenti in [...]
dall'anagrafe comunale (ConsANPR).
Invero dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta, già nel decreto di omologa della separazione (all. 1 ricorso), che i coniugi, autorizzati a vivere separati, condividevano lo stesso appartamento, risultando assegnato al marito un vano. Risulta altresì che nell'estratto dell'atto di matrimonio la separazione dei coniugi è annotata (cfr: doc. 11 fascicolo ricorrente).
In ordine alla convivenza la Suprema Corte ha significato che "La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita,
vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione" (cfr. Cass. n. 28655/2013,
Cass. n.11885/2015) e che "La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale" (cfr. Cass. n.17596/2023, Cass. n.9839/2023, Cass.
n.19535/2014).
Va pertanto escluso che i coniugi possano essersi riconciliati o, peggio, mai separati.
Ciò comporta pertanto che nella verifica dei limiti reddituali per il diritto all'assegno non può tenersi conto di quanto percepito dal coniuge separato, a nulla rilevando la rinuncia all'assegno di mantenimento, dovendosi sul punto richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995,
prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole>> (Cass. civ., sez. lav.,
15 settembre 2021, n. 24954).
Ciò posto, l'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 ha stabilito che "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni,
ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (oggi 67) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,
per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo,
se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare...... l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti."
CP Nella fattispecie l' ha eseguito i conteggi ed ha erogato la prestazione sulla base dei redditi dichiarati dalla ricorrente e qui non contesta un maggiore reddito dalla stessa non dichiarato ma contesta l'indebita percezione derivante dal cumulo dei redditi della ricorrente con quelli del coniuge separato ma convivente.
Ora, non risultando provato, per quanto prima detto, che i coniugi si siano riconciliati, a nulla valendo la residenza nella stessa abitazione, la ricorrente ha diritto all'assegno sociale per il periodo 1/11/2013 - 31/12/2022, non avendo la stessa redditi di ammontare superiore al limite previsto per legge.
CP Non va poi sottaciuto che l' ha erogato l'assegno sociale ininterrottamente per quasi dieci anni generando nella percipiente l'affidamento nella prestazione.
Come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “L'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale come l'assegno sociale (che ha sostituito nel 1996 la pensione sociale). All'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. Secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari,
di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento." (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20).
Ne deriva che fondato è l'affidamento posto dalla ricorrente nell'assegno corrisposto, avuto riguardo al principio espresso dalla Corte di Cassazione che ha evidenziato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (Cass. 26306 del
15.11.2019; Cass. 28771/2018).
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al ripristino della prestazione non avendo parte ricorrente provato la sussistenza, allo stato attuale, del requisito reddituale.
Come prima detto infatti l'assegno sociale viene erogato "con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti" (art. 3 comma 6° della Legge n.
335/1995).
E' onere infatti di chi chiede la prestazione provare di averne diritto, allegando e producendo la situazione reddituale.
Nella fattispecie difetta tale prova e pertanto la domanda di ripristino della prestazione non può essere accolta.
Il parziale accoglimento del ricorso determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 21.10.2025 Il Giudice onorario
OS MI
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa OS MI in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.