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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 14.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, rilevato il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, di note di udienza da parte dell' il che equivale a mancata comparizione, CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 2299/2022 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
3382/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(c.f: ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Pannone ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2022, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott.ssa nel giudizio di Persona_1
ATP nr. 3382/2021 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Pag. 1 di 4 Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.03.2021, con condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e CP_1 onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento a.t.p., lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 09.07.2024 è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Disposta la trattazione scritta, letta la perizia, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter. c.p.c, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della perizia è stato comunicato in data 06.04.2022 e la dichiarazione è stata depositata il 22.04.2022 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 03.05.2022 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, inoltre, evidenziato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Nel caso in esame sono specifici i motivi di opposizione e, pertanto, la domanda non può essere considerata
Pag. 2 di 4 inammissibile.
Tuttavia, nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
Le infermità dalle quali è affetto il Sig. sono quelle accertate dal ctu, dott. Parte_1
, nel corso del presente giudizio di opposizione. Persona_2
Nella consulenza espletata, infatti, l'ausiliare del giudice, adeguatamente e puntualmente motivando il proprio giudizio, ha confermato nella sostanza le valutazioni della perizia resa nella fase di atp (si vedano, in particolar modo, non solo la ctu relativa alla presente fase, ma anche quella relativa alla fase di ATP), affermando che la parte ricorrente, anche in seguito all'esame delle contestazioni formulate nell'atto di opposizione, alla valutazione di tutta la nuova documentazione medica e alla sottoposizione a nuova visita medica effettuata in data 25.11.2024, non gode dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento della prestazione richiesta.
Il dott. dopo un attento ed approfondito esame obiettivo, ha riscontrato che la ricorrente è Per_2 affetta da: “Insufficienzarenale cronica in fase terminale (V stadio), in trattamento emodialiticotrisettimanale. Esiti di impianto di artroprotesi bilateraledi ancainosteoartrosi diffusa. Diabete mellito tipo 2 in trattamentoinsulinico. Ipertensione arteriosa. Steatosi epatica.” e che tale complesso patologico non determina la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. perizia in atti).
Ne consegue che la condizione clinica osservata nell'ultimo accesso peritale di novembre 2024 è sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza descritta né la nuova documentazione medica depositata in corso di causa ha confermato qualche variazione in peius delle patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
È priva di rilievo anche la doglianza sollevata dalla parte ricorrente nelle note di udienza secondo cui il consulente del Tribunale non avrebbe valutato l'incidenza del trattamento dialitico sulla necessità di assistenza continua.
Tuttavia, al riguardo, il ctu ha precisato: «E' necessario chiarire al riguardo che la “necessità di assistenza” per i soggetti in trattamento dialitico che, come nel caso in esame, non presentano grave compromissione delle condizioni generali per la patologia renale o altre patologie concomitanti, potrebbe configurarsi solo per i tempi previsti dal trattamento (accesso
Pag. 3 di 4 al Centro, durata del trattamento dialitico, abitualmente di circa 4 ore, rientro al domicilio), ma sarebbe comunque priva del carattere di “continuità” prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento».
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata in quanto non sussistono in capo all'opponente le condizioni sanitarie per la prestazione assistenziale richiesta, sussistendo un quadro invalidante che non giustifica la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata sia nel giudizio a.t.p. che nel presente giudizio di opposizione, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione nel fasc. opposizione a.t.p.). CP_ Le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e dichiara che non sussiste in capo a Parte_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese delle ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 14.10.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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