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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1105/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
LL AR, OR
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 637/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3191/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2194/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2226/2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2227/2023 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva separatamente ricorsi/reclami nei confronti del Comune di Salerno avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 2194 del 17/07/23, per l'anno 2018, notificato il 03/08/23 di €. 738.00; n. 2226 del 18/07/23, per l'anno2019, di €. 720,00 e n. 2227 del 18/07/23, per l'anno 2020, di
€. 1.242,00, notificati il 03/08/23, per omesso/parziale versamento relativo all'immobile sito in Indirizzo_1, censito al dati catastali cat. A/2. Faceva presente che detto immobile era stato dato in locazione con contratto a canone concordato prima alla Sig.ra Nominativo_1 dal 01-10-2017 al 30-09-2020, risolto anticipatamente in data 30-04-19 e successivamente ai Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3 dal 01-05-2019 al 30-04-2022 ed aveva provveduto a calcolare e versare l'imposta con la riduzione del 25%.
Eccepiva la mancata applicazione dell'agevolazione dell'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 2015, che prevede una riduzione dell'imposta dovuta per i contratti a canone concordato dal 2016. Chiedeva
l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria di spese.
Il Comune di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni eccepiva l'infondatezza dell'assunto del ricorrente, cosi come riportato nella risposta al reclamo in cui era onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che aveva determinato un diverso ammontare o riduzione dell'imposta dovuta entro l'anno successivo a quello della stipula del contratto. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza monocratica n. 3191/03/24 del 12/06/2024, depositata il
15/07/2024, dopo aver riuniti i ricorsi li rigettava con condanna, rilevando e ritenendo infondata l'eccezione posta dovendo il contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che determinano un diverso ammontare dell'imposta.
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva atto di appello in data 23/01/2025 avverso tale sentenza e ne chiedeva la riforma in quanti erronea ed illegittima, richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado. Faceva presente che l'obbligo di presentazione dell'istanza di agevolazione corredata dalla richiesta documentazione per la riduzione del 25% dell'imposta dovuta, valevole ai fini IMU
e TASI, per gli immobili locali a canone concordato, era venuto meno ai sensi ai sensi dell'art. 3 quater del
D.Lgs. n. 34/2019. A supporto di tale affermazione vi sono state anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU che confermano che non c'era più detto obbligo. Rilevava che l'accertamento relativo all'anno 2020 non aveva tenuto conto del versamento a saldo di €. 384,00, versato il 09/12/2020. Chiedeva, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza con l'annullamento degli avvisi di accertamento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Il Comune di Salerno si costituiva in giudizio in data 11/02/2025 e presentava memorie in data 09/01/2026 in cui controdeduceva che la controparte ha reiterato le medesime doglianze già scrutinate dal giudice di prime cure con motivazione immune da vizi logico-giuridici e del tutto conforme alla legge. Faceva presente che per fruire delle agevolazioni Imu, ai sensi, dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 (riduzione del
25% dell'imposta dovuta per i contratti locali a canone concordato), il titolare dell'immobile deve presentare al Comune la dichiarazione e la documentazione idonea a provare la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale sia i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali. Concludeva per i motivi esposti di rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi di lite come per legge.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ripropone sostanzialmente le medesime motivazioni di cui al ricorso principale ed eccepisce che il giudice di prime cure hanno errato nel ritenere obbligatorio l'invio dell'istanza di agevolazione che era venuto meno a seguito del D.Lgs. 34/2019.
La Corte rileva preliminarmente che l'art. 3 quater del D.Lgs. 34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 ed in vigore dal 30/06/2019, si riferisce alla “Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso” e non “ai contratti a canone concordato”. Tale disposizione si rende applicabile a decorrere dall'anno d'imposta 2019, non ravvisandosi in norma la possibilità di un'applicazione retroattiva. Si fa presente, altresì, che la legge 160/2019 ha abrogato dal 2020 le disposizioni (previste dal Dl 34/2019) che impedivano ai Comuni di richiedere ai contribuenti le dichiarazioni per usufruire delle agevolazioni.
Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge “solo” nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal
Comune. Inoltre, rientrano nelle ipotesi degli obblighi di presentazione anche le fattispecie che danno diritto ad agevolazioni ed esenzioni (riduzione a metà dell'imponibile prevista in caso di fabbricato d'interesse storico-artistico; immobile inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzabile;
abitazione concessa a canone concordato, con contratto registrato).
La Corte ritiene, in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, di cui all'art. 9, comma 6, D.
Lgs. n. 23/2011, attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti la pretesa riduzione dell'imposta, il contribuente deve allegare e provare di avervi provveduto. Trattasi di agevolazione fiscale costituente deroga in favore del contribuente ed è solo con la presentazione di tale dichiarazione da parte dell'interessato che consente all'Ufficio di accertare la sussistenza tutti i requisiti previsti dalla normativa.
La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu e della Tasi pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alla suddetta riduzione presentando la dichiarazione IMU, entro la scadenza, 30 giugno dell'anno successivo, ed ad esibire l'attestazione a dimostrazione della sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione prevista. Per i Comuni sussiste l'obbligo di dichiarazione in quanto dalle informazioni fornite all'interno della sezione "Atti del registro" del Portale PuntoFisco (Anagrafe tributaria) non è possibile discriminare tra atti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 ed atti di locazione a libero mercato.
Dalla Legge 160/2019, che ha introdotto dal 2020 la nuova IMU, emerge che in caso di omessa o tardiva dichiarazione IMU il contribuente non perde il diritto ai benefici previsti per legge in quanto l'omesso adempimento non pregiudica comunque il diritto del contribuente ad usufruire del beneficio, non avendo il legislatore previsto alcuna decadenza. Tuttavia i Comuni possono subordinare specifiche agevolazioni alla presentazione di comunicazioni a pena di decadenza.
Il Comune di Salerno, con proprie delibere approvate dal Consiglio Comunale, in relazione alle aliquote fissate per i rispettivi anni, ha previsto che per le agevolazioni ad esse correlate (ad esempio l'applicazione di aliquote ridotte per alcune fattispecie, tra cui le locazioni a canone concordato), l'obbligo di presentazione di una comunicazione, a pena di decadenza. In assenza di comunicazione o di altro adempimento previsto dall'Ente, il contribuente non avrà diritto ad usufruire dell'agevolazione prevista dal Comune. D'altronde la possibilità per i Comuni di prevedere comunicazioni a pena di decadenza è ammessa dalla giurisprudenza
(Cassazione 23926/2017, 7414/2019, 15613/2020 e 18446/2021).
In merito al versamento del secondo acconto Imu per l'anno 2020 di €. 384,00, effettuato in data 09/12/2020, come dichiarato dall'appellante (delega F24), agli atti non risulta nessuna documentazione.
Questa Corte per le considerazioni svolte e su menzionate, rigetta l'appello e condanna l'appellante, per effetto della soccombenza, alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 tabella 24.
P.Q.M.
Rigetta l'appello come in motivazione e condanna l'appellante al pagamento delle spese di rito del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 1.100,00 a favore del Comune.
Salerno, li 28/01/2026
Il OR Il Presidente
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
LL AR, OR
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 637/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3191/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 3 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2194/2023 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2226/2023 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2227/2023 IMU 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in Atti.
Resistente/Appellato: Come in Atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva separatamente ricorsi/reclami nei confronti del Comune di Salerno avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 2194 del 17/07/23, per l'anno 2018, notificato il 03/08/23 di €. 738.00; n. 2226 del 18/07/23, per l'anno2019, di €. 720,00 e n. 2227 del 18/07/23, per l'anno 2020, di
€. 1.242,00, notificati il 03/08/23, per omesso/parziale versamento relativo all'immobile sito in Indirizzo_1, censito al dati catastali cat. A/2. Faceva presente che detto immobile era stato dato in locazione con contratto a canone concordato prima alla Sig.ra Nominativo_1 dal 01-10-2017 al 30-09-2020, risolto anticipatamente in data 30-04-19 e successivamente ai Sig.ri Nominativo_2 e Nominativo_3 dal 01-05-2019 al 30-04-2022 ed aveva provveduto a calcolare e versare l'imposta con la riduzione del 25%.
Eccepiva la mancata applicazione dell'agevolazione dell'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 2015, che prevede una riduzione dell'imposta dovuta per i contratti a canone concordato dal 2016. Chiedeva
l'annullamento degli avvisi di accertamento con vittoria di spese.
Il Comune di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni eccepiva l'infondatezza dell'assunto del ricorrente, cosi come riportato nella risposta al reclamo in cui era onere del contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che aveva determinato un diverso ammontare o riduzione dell'imposta dovuta entro l'anno successivo a quello della stipula del contratto. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza monocratica n. 3191/03/24 del 12/06/2024, depositata il
15/07/2024, dopo aver riuniti i ricorsi li rigettava con condanna, rilevando e ritenendo infondata l'eccezione posta dovendo il contribuente denunciare tempestivamente le variazioni che determinano un diverso ammontare dell'imposta.
La Sig.ra Ricorrente_1 proponeva atto di appello in data 23/01/2025 avverso tale sentenza e ne chiedeva la riforma in quanti erronea ed illegittima, richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado. Faceva presente che l'obbligo di presentazione dell'istanza di agevolazione corredata dalla richiesta documentazione per la riduzione del 25% dell'imposta dovuta, valevole ai fini IMU
e TASI, per gli immobili locali a canone concordato, era venuto meno ai sensi ai sensi dell'art. 3 quater del
D.Lgs. n. 34/2019. A supporto di tale affermazione vi sono state anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU che confermano che non c'era più detto obbligo. Rilevava che l'accertamento relativo all'anno 2020 non aveva tenuto conto del versamento a saldo di €. 384,00, versato il 09/12/2020. Chiedeva, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza con l'annullamento degli avvisi di accertamento, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Il Comune di Salerno si costituiva in giudizio in data 11/02/2025 e presentava memorie in data 09/01/2026 in cui controdeduceva che la controparte ha reiterato le medesime doglianze già scrutinate dal giudice di prime cure con motivazione immune da vizi logico-giuridici e del tutto conforme alla legge. Faceva presente che per fruire delle agevolazioni Imu, ai sensi, dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 (riduzione del
25% dell'imposta dovuta per i contratti locali a canone concordato), il titolare dell'immobile deve presentare al Comune la dichiarazione e la documentazione idonea a provare la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell'accordo locale sia i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali. Concludeva per i motivi esposti di rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi di lite come per legge.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione e le controdeduzioni, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ripropone sostanzialmente le medesime motivazioni di cui al ricorso principale ed eccepisce che il giudice di prime cure hanno errato nel ritenere obbligatorio l'invio dell'istanza di agevolazione che era venuto meno a seguito del D.Lgs. 34/2019.
La Corte rileva preliminarmente che l'art. 3 quater del D.Lgs. 34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 ed in vigore dal 30/06/2019, si riferisce alla “Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso” e non “ai contratti a canone concordato”. Tale disposizione si rende applicabile a decorrere dall'anno d'imposta 2019, non ravvisandosi in norma la possibilità di un'applicazione retroattiva. Si fa presente, altresì, che la legge 160/2019 ha abrogato dal 2020 le disposizioni (previste dal Dl 34/2019) che impedivano ai Comuni di richiedere ai contribuenti le dichiarazioni per usufruire delle agevolazioni.
Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo IMU occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge “solo” nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal
Comune. Inoltre, rientrano nelle ipotesi degli obblighi di presentazione anche le fattispecie che danno diritto ad agevolazioni ed esenzioni (riduzione a metà dell'imponibile prevista in caso di fabbricato d'interesse storico-artistico; immobile inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzabile;
abitazione concessa a canone concordato, con contratto registrato).
La Corte ritiene, in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, di cui all'art. 9, comma 6, D.
Lgs. n. 23/2011, attestante la sussistenza delle condizioni legittimanti la pretesa riduzione dell'imposta, il contribuente deve allegare e provare di avervi provveduto. Trattasi di agevolazione fiscale costituente deroga in favore del contribuente ed è solo con la presentazione di tale dichiarazione da parte dell'interessato che consente all'Ufficio di accertare la sussistenza tutti i requisiti previsti dalla normativa.
La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell'Imu e della Tasi pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il diritto alla suddetta riduzione presentando la dichiarazione IMU, entro la scadenza, 30 giugno dell'anno successivo, ed ad esibire l'attestazione a dimostrazione della sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione prevista. Per i Comuni sussiste l'obbligo di dichiarazione in quanto dalle informazioni fornite all'interno della sezione "Atti del registro" del Portale PuntoFisco (Anagrafe tributaria) non è possibile discriminare tra atti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 ed atti di locazione a libero mercato.
Dalla Legge 160/2019, che ha introdotto dal 2020 la nuova IMU, emerge che in caso di omessa o tardiva dichiarazione IMU il contribuente non perde il diritto ai benefici previsti per legge in quanto l'omesso adempimento non pregiudica comunque il diritto del contribuente ad usufruire del beneficio, non avendo il legislatore previsto alcuna decadenza. Tuttavia i Comuni possono subordinare specifiche agevolazioni alla presentazione di comunicazioni a pena di decadenza.
Il Comune di Salerno, con proprie delibere approvate dal Consiglio Comunale, in relazione alle aliquote fissate per i rispettivi anni, ha previsto che per le agevolazioni ad esse correlate (ad esempio l'applicazione di aliquote ridotte per alcune fattispecie, tra cui le locazioni a canone concordato), l'obbligo di presentazione di una comunicazione, a pena di decadenza. In assenza di comunicazione o di altro adempimento previsto dall'Ente, il contribuente non avrà diritto ad usufruire dell'agevolazione prevista dal Comune. D'altronde la possibilità per i Comuni di prevedere comunicazioni a pena di decadenza è ammessa dalla giurisprudenza
(Cassazione 23926/2017, 7414/2019, 15613/2020 e 18446/2021).
In merito al versamento del secondo acconto Imu per l'anno 2020 di €. 384,00, effettuato in data 09/12/2020, come dichiarato dall'appellante (delega F24), agli atti non risulta nessuna documentazione.
Questa Corte per le considerazioni svolte e su menzionate, rigetta l'appello e condanna l'appellante, per effetto della soccombenza, alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 tabella 24.
P.Q.M.
Rigetta l'appello come in motivazione e condanna l'appellante al pagamento delle spese di rito del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 1.100,00 a favore del Comune.
Salerno, li 28/01/2026
Il OR Il Presidente