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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°106/2021 R.G. tra:
( c.f. ) ; Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. Rocco Antonello Anglani;
attore contro
( c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), C.F._3
rappresentati e difesi dall' avv. Nicoletta Clarizia;
convenuti oggetto: azione di adempimento appalto e domanda riconvenzionale vizi opera;
precisazione delle conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23 novembre 2023
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge
69/2009.
, premesso di aver stipulato in data 10 giugno 2019 contratto di appalto avente ad Parte_1 oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Ostuni in vico Piero Maroncelli n.6, ha convenuto in giudizio i committenti e , chiedendone la Controparte_1 CP_2
condanna al pagamento della somma di € 12.910,00 oltre IVA o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa attraverso apposita C.T.U. e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della messa in mora sino al soddisfo, nonché delle spese di lite. Ha fondamento della propria domanda l'attore ha dedotto che detto pagamento costituirebbe il corrispettivo per la realizzazione, su commissione dei convenuti, di ulteriori opere – analiticamente indicate nell'atto introduttivo - rispetto a quelle previste nell'originario contratto di appalto.
Ritualmente costituitisi, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata, nonché per assoluto difetto di prova scritta, ai sensi dell'art. 1659 c.c. della loro autorizzazione ad eseguire qualsivoglia opera ulteriore rispetto a quanto concordato nel contratto d'appalto ed hanno spiegato domanda riconvenzionale chiedendo che, previo accertamento della presenza di vizi nelle opere realizzate e/o la difformità rispetto alle previsioni contrattuali e conseguente dichiarazione dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, lo stesso sia condannato al pagamento in loro favore della somma di € 25.325,00 oltre IVA o di quella diversa da accertarsi mediante C.T.U., al netto della eventuale compensazione con quanto dovesse essere eventualmente riconosciuto essere dovuto all'attore, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
I convenuti, premesso di avere tempestivamente e compiutamente adempiuto alle loro obbligazioni, provvedendo al pagamento della complessiva somma di € 46.000,00 secondo i tempi e le modalità contrattualmente previsti e precisando che la casa era stata loro consegnata, previa ricognizione in contraddittorio, in data 27.12,2019, sotto molti aspetti ancora allo stato di cantiere, hanno negato di aver mai commissionato opere ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, avendo l'appaltatore operato in totale autonomia, facendosi carico degli adattamenti e delle scelte tecniche più idonee per la migliore esecuzione di quanto commissionatogli.
Richiamato il disposto di cui all'art.1659 c.c., i convenuti hanno quindi eccepito l'assenza di autorizzazioni scritte da parte loro in ordine alle asserite variazioni alle convenute modalità, sottolineando che, essendo stato il prezzo dell'appalto stabilito a forfait, si devono ritenere attribuiti all'appaltatore sia il vantaggio che lo svantaggio derivante da possibili variazioni a realizzarsi.
Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale, i convenuti hanno evidenziato tutta una serie di inadempienze da parte dell'appaltatore, lamentando che questi, oltre ad aver consegnato il cantiere in ritardo e senza aver completato le opere commissionategli, violando le espresse previsioni contrattuali, avrebbe: a) arbitrariamente realizzato la ristrutturazione dei gradini esterni di accesso in maniera difforme rispetto a quanto previsto in contratto ed abusivamente invadendo la sede stradale, lasciando peraltro l'opera incompleta;
b) omesso di consegnare ai committenti le certificazioni di conformità degli impianti idrico-fognante, elettrico e di condizionamento, quella inerente la trasmittanza termica degli infissi e di garanzia decennale degli stessi, così impedendo loro di poter usufruire delle agevolazioni fiscali in materia e di ottenere il certificato di agibilità dell'abitazione; c) realizzato l'impianto di scarico della doccia e del water ivi lasciando materiali di risulta che lo avevano otturato, così rendendosi necessario l'intervento di altra ditta, stante l'inerzia dell'odierno attore ad intervenire, nonostante la immediata contestazione rivoltagli;
d) omesso di installare il citofono ed il boyler nel vano cucina del secondo piano e posto in opera una porta finestra nella camera del secondo piano munita di sottile mono vetro, anzichè di un vetro antisfondamento;
e) omesso di installare tre porte interne che i committenti sarebbero stati costretti a far realizzare e porre in opera da parte di altra ditta;
f) abusivamente trasformato un balconcino
“alla romana” in una finestra, in violazione delle norme urbanistiche ed in assenza di autorizzazione comunale e così modificando il prospetto, privando l'immobile dell'unica possibilità di affaccio su questo e riducendone la luce e l'aereazione, con conseguente necessità di riportare i luoghi allo stato pristino e realizzando all'interno una balaustra in muratura, che oltre a ridurre lo spazio interno dell'abitazione, impediva l'apertura della finestra, che è stata abbattuta da parte dei committenti servendosi di altra ditta;
g) incollato sul vecchio pavimento al primo piano il nuovo pavimento, anziché divellere quello preesistente e posarlo previa realizzazione di idoneo massetto autolivellante,, così determinando un calpestio insicuro e malfermo;
h) omesso di scrostare e ripristinare l'intonaco esterno dell'abitazione; i) omesso di trattare la ringhiera del balcone e posato una nuova pavimentazione sullo stesso. Così determinando un eccessivo innalzamento del suo piano di calpestio;
l) omesso di eseguire la tinteggiatura sia all'interno che all'esterno dell'immobile.
La causa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, è stata istruita attraverso l'interrogatorio formale delle parti, prova per testi e C.T.U.
Le reciproche domande sono parzialmente fondate e vanno pertanto accolte per quanto di ragione.
Risulta pacifico tra le parti e comunque emergente per tabulas, che il contratto d'appalto inter partes fu concluso mediante l'accettazione da parte dei committenti del preventivo compilato da parte dell'appaltatore, nel quale risultano elencate le opere da realizzare, quantificate a corpo in €
46.000,00 iva inclusa.
Appare utile evidenziare che il predetto preventivo, non risulta corredato né da un capitolato, né da un disegno di progetto, né da un computo metrico (che di regola non può ritenersi ultroneo anche quando i costi vengono poi quantificati a farfait), dai quali poter ricavare nel dettaglio gli elementi utili per individuare con esattezza le opere effettivamente commissionate e quelle realizzate extra contratto e per ritenere compiuti i lavori a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e con l'indicazione della qualità e della quantità dei materiali da impiegarsi.
In materia è principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della S.C. che “In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art.1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente”( Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, n.21823).
In applicazione del sopra menzionato principio, nel caso di specie oltre che all'interpretazione del contratto - secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ovvero tenuto conto della comune intenzione delle parti, per la cui individuazione occorre valutare il complessivo comportamento di esse, sia anteriore che posteriore alla conclusione del contratto, secondo buona fede e nel dubbio, nel senso che le clausole possono avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno -, dovrà procedersi all'accertamento ed alla individuazione di quanto oggetto di causa sulla scorta dei messaggi WhatsApp depositati dalle parti, i quali, (da ultimo Cass. ord.n. 1254/2025), rientrando nella categoria delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche disciplinate dall'articolo 2712 c.c.. fanno piena prova dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati, a meno che il destinatario non ne disconosca in modo specifico la conformità alla realtà (circostanza che nel caso di specie non sussiste), e delle risultanze della espletata C.T.U., condotta con rigore scientifico attraverso una indagine esaustiva e scevra da vizi logici o metodologici, dalla quale ci si discosterà solo in parte, come in seguito si dirà, essendosi rivelati pressocchè di nessun ausilio gli esiti della prova orale.
In particolare dall'esame dei messaggi WhatsApp – mezzo di comunicazione adottato dalle parti e giustificato dal fatto che i quali si resero necessari perché i committenti vivevano a Milano e quindi non potevano presenziare ai lavori e neppure alle scelte dei materiali -, di cui pertanto deve ritenersi la valenza probatoria con riferimento sia all'art. 1659 c.c. che all'art. 1661 c.c., si evince che, in realtà, l'interlocuzione fra le parti successivamente alla stipula del contratto e nel corso dei lavori, inerivano per lo più a scelte estetiche e/o di gradimento di alcuni adattamenti o scelte tecniche man mano che i lavori avanzavano, laddove in essi non è dato ravvisare la commissioni di opere nuove o diverse da quelle preventivate.
Tanto evidenziato, in ordine alla domanda principale, il C.T.U. dopo aver individuato in loco l'esistenza di lavori extra contratto – rectius non indicati nel menzionato preventivo -, descrivendoli analiticamente, ha ridimensionato l'elenco addotto a tale titolo dall'appaltatore e ne ha stimato il corrispettivo in € 6.600,00 oltre IVA, a fronte degli € 12.910,00 pretesi dall'attore.
In particolare il CT, dopo avere individuato in loco fra le opere analiticamente indicata dall'attore nell'atto introduttivo come realizzate extra contratto quelle effettivamente presenti e stimatone il corrispettivo maturato in € 6.600,00, ha poi incluso altre opere, anch'esse ritenute extra contratto, per ulteriori € 3.500,00, delle quali però l'appaltatore non aveva fatto cenno negli atti, essendo state le stesse evidenziate solo in sede di sopralluogo del C.T.U.
Premesso che i convenuti, in sede di comparsa conclusionale, hanno dichiarato di non accettare il contraddittorio in ordine alle opere pur stimate dal CT ma non ricomprese nella domanda principale e dunque estranee al thema decidendum, il giudicante condivide tale posizione, atteso che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e ciò, in quanto, la delimitazione della domanda nei suoi confini soggettivi ed oggettivi (thema decidendum) spetta alle parti le quali hanno precisi e ben scanditi tempi per farlo – in particolare, nel rito ordinario, sino alla fase di trattazione -, non al giudice, il quale deve astenersi dal decidere ultra petita.
Peraltro, anche l'ulteriore importo di € 6.600,00 per lavori extracontratto dedotti ed effettivamente riscontrati, va ridimensionata essendo frutto di non condivisibili valutazioni operate dal C.T.U. sulla effettiva natura di opera extra contratto.
Ed infatti, analizzandole una per una, si rileva che la somma di € 300,00 valutata congrua dal
C.T.U. per la realizzazione nella muratura dell'alloggio per la TV, è stata ultroneamente considerata, posto che detta opera invece deve ritenersi inclusa nel contratto, ove si consideri che, come si evince dai messaggi WhatsApp, in data 11.9.2019, cioè nove giorni dopo l'inizio dei lavori, il committente scrive all'appaltatore: “hai aperto per caso l'apertura nel muro per CP_2 la televisione?”, ricevendo come risposta “non ancora”: è evidente pertanto la consapevolezza di entrambe le parti dell'obbligo dello , che non oppone alcuna richiesta di chiarimenti circa Pt_1 le modalità, le dimensioni e la posizione dell'opera, di doverla eseguire.
Ancora non condivisibile appare l'inclusione tra le opere extra contratto del rifacimento dei quattro gradini di accesso all'ex bagno, atteso che nel preventivo (art. 15) era prevista la
“sistemazione della scala esistente che porta al terrazzo superiore” , senza esclusione di alcuna parte di essa.
Premesso che dalle foto e segnatamente dalla foto n.11 raffigurata nell'elaborato peritale del
C.T.U., si evince chiaramente che i quattro gradini antistanti la scala che porta all'ex bagno sono compresi in quelli che conducono al terrazzo superiore e che già al primo giorno di lavoro l'attore aveva inviato le foto dell'immobile dopo la demolizione di tutto quanto doveva essere ristrutturato, nelle quali al posto dei quattro gradini appare un cumulo di macerie, è agevole ritenere che detta opera era compresa nel preventivo con la conseguenza che l'opera è stata ritenuta dal CT fra quelle extra contratto, probabilmente a causa di una opinabile interpretazione della foto di pag. 31 della perizia. Consegue dunque che anche la somma di € 1.200,00 che a tale titolo è stata indicata dal C.T.U. non compete all'attore.
Nel preventivo agli artt. 3, 4 e 5 viene previsto lo svellimento dei rivestimenti e degli intonaci del bagno, della cucina, del solaio e delle pareti della camera del secondo piano;
all'art. 10 si prevede l'intonacatura del bagno e della cucina, all'art. 11 il ripristino delle tracce create dalla posa in opera del nuovo impianto elettrico ed all'art. 12 il rifacimento di tutto l'intonaco del secondo piano.
Non risulta preventivato lo svellimento ed il ripristino dell'intonaco del primo piano.
A tal proposito ha riconosciuto come extra contratto la stonacatura, pulizia e fugatura delle pietre e la successiva applicazione di idrorepellente su tutte le zone della casa lasciate a pietra viva stimandola in € 1.300,00 che si ritiene di dover riconoscere.
Il rinforzo ed il sostegno del solaio della camera da letto del secondo piano mediante la fornitura e posa in opera di travi in legno né risulta nel preventivo, né però risulta in alcun modo autorizzata dai committenti, non essendovene traccia neppure nei messaggi WhatsApp, sicchè deve ritenersi che l'opera sia stata frutto di una scelta dell'appaltatore, al quale era invece stato commissionato, all'art.12, “il ripristino ed il trattamento delle travi in ferro e successiva nuova intonacatura spugnata di tutto il solaio”.; né vi è prova alcuna che detto solaio abbisognasse di rinforzo. Non si ritiene pertanto di dover riconoscere l'importo di € 800,00, stimato per l'opera congruo dal
C.T.U..
La fornitura e posa in opera della ringhiera di m.
4.40 sul terrazzo piccolo era pure prevista in contratto e precisamente all'art. 17 e detta previsione non poteva che riguardare tale manufatto, atteso che l'altra ringhiera, quella apposta invece sul balcone doveva essere invece solo
“sistemata”. Non può allora riconoscersi l'importo di € 350,00 stimato dal C.T.U. per tale opera.
In definitiva l'importo delle opere extracontratto, includendovi le ulteriori indicate dal C.T.U. alle pagg. 34 e 35 che si ritiene competere all'appaltatore ammontano a complessivi € 3.950,00.
Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, il CT , dopo avere verificato la mancata esecuzione di talune opere previste in contratto e la cattiva esecuzione di altre, nelle conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale ha affermato che “l'importo complessivo dei lavori relativo a quanto non eseguito o eseguito non a regola d'arte dalla ditta ricorrente sommato ai lavori di ripristino delle difformità esterne rilevate (portafinestra e scala di accesso) ammontano
a € 10.552,00 oltre iva”.
A tale importo il CT è giunto sommando le seguenti voci:
“ 1) Trattamento della ringhiera balcone retrostante € 222,00;
2) Rifacimento pavimentazione balcone retrostante previo svellimento esistente, a corpo € 400,00; 3) Pitturazione prospetti fabbricato € 2.310,00;
4) Tinteggiatura dei soffitti € 780,00;
5) Tinteggiatura pareti interne € 1.990,00;
6) Sostituzione del vetro dell'infisso al piano secondo, a corpo € 400,00;
7) Installazione del citofono presso il vano cucina posto al piano secondo, a corpo, € 200.00;
8) Fornitura e posa in opera di n. 3 porte interne su misura € 1.350,00;
9) Certificati di conformità/rispondenza degli impianti € 300,00;
10) lavori di ripristino della porta finestra e della ringhiera esistente a corpo € 1.800,00
11) rimozione e ripristino della scala di accesso posta al piano terra e relativo parapetto in ferro a corpo € 800,00”.
In merito si rileva un evidente errore nei calcoli effettuato dal C.T.U. in quanto, dopo avere precisato a pag. 18 che l'importo di € 1.550,00 oltre IVA portato dalla fattura di Artigianlegno pagato dai committenti per la fornitura e posa in opera di tre porte di legno interne, opera prevista nel preventivo, ma non eseguita dall'appaltatore, è congruo, al precedente punto 8) prevede di nuovo detta voce, cambiandone inoltre l'importo.
Da tanto consegue che dall'importo complessivo di € 10.552,00 oltre iva, va detratto quello di €
1.350,00 oltre iva, ottenendosi così l'importo di € 9.202,00 oltre iva.
A questo andrò aggiunto l'importo di € 1.550,00 oltre IVA portate dalla fattura sopra indicata e quello di € 122,95 oltre iva (150,00) portata dalla fattura emessa da Artidraulica ed occorsa per disotturare la colonna montante che era risultata occlusa da materiali di risulta e pure ritenuto congruo dallo stesso C.T.U. a pag. 16 del proprio elaborato.
In merito alla mancata installazione del citofono al secondo piano il C.T.U. ha ritenuto che la stessa non fosse prevista nel preventivo. Come evidenziato dai convenuti, l'ausiliario sul punto è stato indotto in errore avendo esaminato il preventivo depositato in atti da parte dell'attore, sul quale detta voce risulta cancellata con la penna biro. Nel preventivo depositato da parte dei convenuti la cancellatura non appare, sicchè la voce in esame va inclusa nelle spese da imputare all'appaltatore e che la stessa può liquidarsi nel pari importo indicato dal C.T.U. al punto 7) sopra riportato, cioè €
200,00 oltre iva.
Il C.T.U. ha inoltre escluso dalle opere non eseguite la installazione del boiler nel vano cucina, ritenendolo non incluso nel preventivo. In merito si ritiene condivisibile l'assunto della difesa dei convenuti secondo cui la previsioni di cui agli artt. 7) ed 8) del preventivo inerenti il completo rifacimento degli impianti idrico, fognante ed elettrico, comprendendosi la fornitura e posa in opera di sanitari, rubinetteria ed accessori, non poteva non includere anche i boiler sia in cucina che nel bagno, tanto è ben vero che un boiler fu installato nel bagno, pur non essendo stato espressamente menzionato nel preventivo.
Si ritiene pertanto di includere nelle opere non eseguite la installazione del boiler in cucina, il cui costo deve essere stimato in €.600,00, secondo quanto emerge dalla perizia di parte del geom.
, non oggetto di contestazione in punto di quantum. CP_3
Corretto è anche il rilievo di parte convenuta in ordine alla mancata inclusione nelle opere non eseguite da parte del C.T.U. della fornitura e posa in opera di una portafinestra in vetro antisfondamento espressamente prevista all'art. 12 del preventivo.
L'ausiliario, pur avendo accertato (pag.17) che “l'infisso installato a piano secondo ha caratteristiche diverse rispetto a quanto indicato all'art. 12 del preventivo: in realtà si tratta di infisso a taglio freddo con vetro singolo contrariamente alle previsioni che indicavano profilo a taglio termico e vetro antisfondamento” , ha poi indicato solo il costo del vetro, quantificato in €
400,00, senza considerare che nella porta esistente, atta ad alloggiare un monovetro, non è possibile installare il vetro antisfondamento che è di spessore maggiore, sicchè si impone la sostituzione dell'infisso, d'altra parte previsto nel preventivo. Per la liquidazione di tale importo si ritiene di fare riferimento alla perizia di parte del geom. , non specificamente contestata e quindi CP_3 aggiungere l'importo di € 1.400,00.
Quanto alla fattura n.11/2020 di €.1.300,00 oltre IVA emessa dalla , alla luce di Controparte_4
quanto riferito dal teste , il suo importo va riconosciuto nei limiti dei costi necessari Tes_1
all'abbattimento della balaustra in muratura – opera necessaria in quanto oltre ad occupare spazio, impediva l'apertura della portafinestra, che i committenti hanno dovuto abbattere -, rifacimento intonaco, e trasporto dei materiali di risulta, dovendo escludere l'importo di €.800,00 – già innanzi considerati - siccome relativi alla installazione di un boiler e di un citofono.
Lo stesso CT ha riconosciuto l'esecuzione dell'opera riferendo che “la presenza di un parapetto in muratura, successivamente rimosso, è provato dalla fascia non pavimentata a ridosso della scala di accesso al piano secondo”, senza tuttavia considerare il costo all'uopo necessario.
In definitiva l'importo totale che si ritiene di dover riconoscere ai convenuti in accoglimento della domanda riconvenzionale, per lavori non eseguiti dall'appaltatore o rivelatisi difettosi ammonta a complessivi € 13.574,95 oltre iva.
I reciproci crediti come sopra riconosciuti vanno posti in compensazione ex art.1243 c.c. e per l'effetto l'attore va condannato al pagamento in favore dei convenuti per la differenza.
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di giudizio – ivi comprese quelle di CT - vanno parzialmente compensate, ponendosi i tre quarti a carico dell'attore e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore dichiarato della domanda, dell'attività svolta e dell'applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 CP_2
nonché sulle domande riconvenzionali spiegate da questi ultimi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea riconosce che i convenuti sono tenuti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma di € 3.950,00; Parte_1
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale riconosce che è tenuto al Parte_1
pagamento in favore dei convenuti della somma di € 13.574,95 oltre IVA al 10%;
3. compensa parzialmente i due suddetti crediti e per l'effetto condanna al Parte_1
pagamento in favore di e della differenza pari ad € Controparte_1 CP_2
9.624,95 oltre iva;
4. Compensa in ragione di un quarto le spese processuali ponendo a carico dell'attore il pagamento in favore dei convenuti i rimanenti tre quarti, che si liquidano per l'intero in €
237,00 per spese esenti ed € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP. e IVA se dovuti;
5. pone le spese di C.T.U. per un quarto a carico dei convenuti e per il resto a carico dell'attore.
Così deciso in Brindisi in data 12/02/2025;
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta
Dilonardo