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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 117/2025 R.G. promosso con ricorso in data 19 gennaio 2025 da parte di:
( ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cento (FE) frazione Corporeno, Via Banche n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zucconi
), con domicilio eletto presso e nello studio della stessa in Cento (FE), via C.F._2
Borgo del Ghetto n. 3, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax: 051/6857843 o alla casella di posta elettronica certificata:
Email_1
e
MA US ) nato a [...] il [...], residente in C.F._3
Anzola dell'Emilia (BO), via della Canapa n. 5, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Mauro
) presso il cui Studio in Bologna, Via G. Dagnini n. 15 ha eletto domicilio, C.F._4
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax
051/6234584 o casella di posta elettronica certificata: Email_2
nonché
MA SA ( ) nata a [...] il [...], residente C.F._5
in Cento (FE) frazione Corporeno, Via Banche n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zucconi
( ), con domicilio eletto presso e nello studio della stessa in Cento (FE), via C.F._2
Borgo del Ghetto n. 3, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax: 051/6857843 o alla casella di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 19 gennaio 2025 i predetti istanti, premettendo di aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza n. 669/2010 emessa da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 1458/2010 (parzialmente modificata con decreto in data in data 10/06/2021 nel procedimento RG 1426/2021), dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 13 febbraio 2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate ed indicate nelle conclusioni del ricorso per la revoca dell'assegno di mantenimento di figlio maggiorenne.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica della sentenza n. 669/2010 emessa da questo Tribunale all'esito del procedimento n.
1458/2010 (parzialmente modificata con decreto in data in data 10/06/2021 nel procedimento RG
1426/2021), nei seguenti termini:
1) Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiore
RC RA e posto a carico del sig. RC AU – e ad oggi pari a € 200,00 mensili
- a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
2) Prendere atto che il sig. RC AU, si impegna inoltre a non richiedere il rimborso di quanto già pagato a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia RA, per il periodo pregresso.
3) Prendere atto che i signori , RC AU e RC RA dichiarano Parte_1
di avere definito ogni e qualsivoglia altro rapporto economico/patrimoniale pregresso relativo
2 al mantenimento di RA e, conseguentemente di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione pregressa al presente ricorso.
4) Prendere atto che, stante la partecipazione al presente giudizio della figlia RC RA, il sig. RC AU contribuirà pro quota al pagamento delle sue spese di lite per € 600,00 omnia mediante pagamento da effettuare quanto ad € 300,00 contestualmente al deposito del presente ricorso e quanto ad € 300,00 per la data della fissanda udienza di comparizione e/o del provvedimento conclusivo del presente procedimento, per il resto spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 febbraio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 117/2025 R.G. promosso con ricorso in data 19 gennaio 2025 da parte di:
( ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cento (FE) frazione Corporeno, Via Banche n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zucconi
), con domicilio eletto presso e nello studio della stessa in Cento (FE), via C.F._2
Borgo del Ghetto n. 3, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax: 051/6857843 o alla casella di posta elettronica certificata:
Email_1
e
MA US ) nato a [...] il [...], residente in C.F._3
Anzola dell'Emilia (BO), via della Canapa n. 5, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Mauro
) presso il cui Studio in Bologna, Via G. Dagnini n. 15 ha eletto domicilio, C.F._4
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax
051/6234584 o casella di posta elettronica certificata: Email_2
nonché
MA SA ( ) nata a [...] il [...], residente C.F._5
in Cento (FE) frazione Corporeno, Via Banche n. 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zucconi
( ), con domicilio eletto presso e nello studio della stessa in Cento (FE), via C.F._2
Borgo del Ghetto n. 3, con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax: 051/6857843 o alla casella di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473 bis 51
c.p.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 19 gennaio 2025 i predetti istanti, premettendo di aver ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in forza della sentenza n. 669/2010 emessa da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 1458/2010 (parzialmente modificata con decreto in data in data 10/06/2021 nel procedimento RG 1426/2021), dato atto di sopravvenienze personali ed economiche, hanno domandato la modifica delle condizioni di cui alla predetta sentenza conformemente alle nuove disposizioni concordate e rassegnate nelle conclusioni di cui al ricorso.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 13 febbraio 2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate ed indicate nelle conclusioni del ricorso per la revoca dell'assegno di mantenimento di figlio maggiorenne.
Si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle domande spiegate congiuntamente dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse della prole anzi adeguate alla situazione di fatto, ai nuovi equilibri ed alle mutate esigenze della famiglia).
P.Q.M.
Visti gli articoli 9 legge 898/70 e 473 bis 51 c.p.c.
Dispone
La modifica della sentenza n. 669/2010 emessa da questo Tribunale all'esito del procedimento n.
1458/2010 (parzialmente modificata con decreto in data in data 10/06/2021 nel procedimento RG
1426/2021), nei seguenti termini:
1) Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia maggiore
RC RA e posto a carico del sig. RC AU – e ad oggi pari a € 200,00 mensili
- a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
2) Prendere atto che il sig. RC AU, si impegna inoltre a non richiedere il rimborso di quanto già pagato a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia RA, per il periodo pregresso.
3) Prendere atto che i signori , RC AU e RC RA dichiarano Parte_1
di avere definito ogni e qualsivoglia altro rapporto economico/patrimoniale pregresso relativo
2 al mantenimento di RA e, conseguentemente di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione pregressa al presente ricorso.
4) Prendere atto che, stante la partecipazione al presente giudizio della figlia RC RA, il sig. RC AU contribuirà pro quota al pagamento delle sue spese di lite per € 600,00 omnia mediante pagamento da effettuare quanto ad € 300,00 contestualmente al deposito del presente ricorso e quanto ad € 300,00 per la data della fissanda udienza di comparizione e/o del provvedimento conclusivo del presente procedimento, per il resto spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 febbraio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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