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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/10/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 939 del 2024 Il Tribunale di Asti, in persona di: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 E, residente in [...], rapp.ta e difesa
[...] dall'Avv.to Barbara LA MURA del Foro di Cuneo (C.F.: – FAX: CodiceFiscale_2
0175/249367 – PEC: , ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il di lei recapito in Carmagnola (TO) – Via Lomellini n. 3, in virtù di procura alle liti, e nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Roberta Tempo (C.F. ) ed Edoardo Cagno (C.F. C.F._4
), del Foro di Torino, che lo rappresentano e difendono C.F._5 unitamente e disgiuntamente, per procura in calce alla comparsa di costituzione
Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove sono state formalizzate le seguenti CONDIZIONI
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia a) Confermare l'attuale affidamento condiviso ai genitori dei minori e Per_1 [...]
, già previsto nell'ordinanza del 23.09.2024, con residenza e collocazione Per_2 principale presso la madre, nella casa già famigliare in Carmagnola (TO), Via Bartolomeo Ronco n. 67; b) Disporre che il padre, salvo modificate esigenze lavorative del signor e/o CP_1 scolastiche ed extra scolastiche dei minori, comunque da valutarsi di volta in volta e/o diverso accordo tra le parti, possa tenere con sé i figli nei seguenti giorni: 1) SETTIMANA ORDINARIA:
- a fine settimana alterni, a scelta del padre e seguendo le sue necessità e turni di lavoro, indicativamente in una delle seguenti soluzioni, che verrà definita tra le parti il mercoledì delle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna: i) dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato sera alle 22, oppure ii) dal sabato mattina ore 10 fino alla domenica sera ore 18; sempre, nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, salvo il caso di pernottamento nel weekend di pertoccanza, di cui sopra;
2) LE VACANZE NATALIZIE ad anni alterni, dal 25 dicembre, indicativamente alle ore 10, sino al 31 dicembre, indicativamente alle ore 10, con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. La Vigilia di Natale verrà invece trascorsa dai minori con il genitore con cui gli stessi non trascorrono il Natale, con riaccompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10 della mattina di Natale.
3) LE VACANZE PASQUALI i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta e così ad anni alterni;
4) FESTIVITA' INFRASCOLASTICHE COMPRENSIVE DI EVENTUALI PONTI alternati tra i genitori ed in ogni caso previamente concordati, per quanto possibile, ad inizio dell'anno scolastico ed in ogni caso all'esito della visione dei turni di lavoro del signor
. CP_1 I compleanni dei minori, invece, verranno festeggiati, per quanto possibile, alla presenza di entrambi i genitori;
5) LE VACANZE ESTIVE a) per l'imminente stagione estiva 2025, la madre terrà con sé i minori dal 4 al 16 agosto. Il padre potrà invece tenere con sé i figli dal 18 al 29 agosto;
b) dalla stagione estiva 2026: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da effettuarsi tra i mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. c) Disporre che il signor versi a titolo di mantenimento per i minori CP_1 Per_1
, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di Euro 300,00=, da rivalutarsi ogni anno Per_2 secondo gli indici ISTAT. d) Disporre che il signor e la signora nella misura del CP_1 Controparte_2 50% ciascuno al pagamento delle spese extra contributo afferenti i figli, non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, come individuate dal Protocollo di Intesa vigente (comunque previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate), provvedendo al loro rimborso in favore del genitore che le ha anticipate, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo;
e) Disporre che la signora incassi per intero l'importo dell'Assegno Unico Pt_1 mensilmente corrisposto. f) Compensare le spese legali tra le parti.
Le conclusioni congiunte, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
Compensa le spese di lite.
Asti, 6.10.2025
L'estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 E, residente in [...], rapp.ta e difesa
[...] dall'Avv.to Barbara LA MURA del Foro di Cuneo (C.F.: – FAX: CodiceFiscale_2
0175/249367 – PEC: , ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il di lei recapito in Carmagnola (TO) – Via Lomellini n. 3, in virtù di procura alle liti, e nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...], ed elettivamente C.F._3 domiciliato in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Roberta Tempo (C.F. ) ed Edoardo Cagno (C.F. C.F._4
), del Foro di Torino, che lo rappresentano e difendono C.F._5 unitamente e disgiuntamente, per procura in calce alla comparsa di costituzione
Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove sono state formalizzate le seguenti CONDIZIONI
“Che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia a) Confermare l'attuale affidamento condiviso ai genitori dei minori e Per_1 [...]
, già previsto nell'ordinanza del 23.09.2024, con residenza e collocazione Per_2 principale presso la madre, nella casa già famigliare in Carmagnola (TO), Via Bartolomeo Ronco n. 67; b) Disporre che il padre, salvo modificate esigenze lavorative del signor e/o CP_1 scolastiche ed extra scolastiche dei minori, comunque da valutarsi di volta in volta e/o diverso accordo tra le parti, possa tenere con sé i figli nei seguenti giorni: 1) SETTIMANA ORDINARIA:
- a fine settimana alterni, a scelta del padre e seguendo le sue necessità e turni di lavoro, indicativamente in una delle seguenti soluzioni, che verrà definita tra le parti il mercoledì delle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna: i) dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato sera alle 22, oppure ii) dal sabato mattina ore 10 fino alla domenica sera ore 18; sempre, nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, salvo il caso di pernottamento nel weekend di pertoccanza, di cui sopra;
2) LE VACANZE NATALIZIE ad anni alterni, dal 25 dicembre, indicativamente alle ore 10, sino al 31 dicembre, indicativamente alle ore 10, con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. La Vigilia di Natale verrà invece trascorsa dai minori con il genitore con cui gli stessi non trascorrono il Natale, con riaccompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10 della mattina di Natale.
3) LE VACANZE PASQUALI i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta e così ad anni alterni;
4) FESTIVITA' INFRASCOLASTICHE COMPRENSIVE DI EVENTUALI PONTI alternati tra i genitori ed in ogni caso previamente concordati, per quanto possibile, ad inizio dell'anno scolastico ed in ogni caso all'esito della visione dei turni di lavoro del signor
. CP_1 I compleanni dei minori, invece, verranno festeggiati, per quanto possibile, alla presenza di entrambi i genitori;
5) LE VACANZE ESTIVE a) per l'imminente stagione estiva 2025, la madre terrà con sé i minori dal 4 al 16 agosto. Il padre potrà invece tenere con sé i figli dal 18 al 29 agosto;
b) dalla stagione estiva 2026: i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da effettuarsi tra i mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. c) Disporre che il signor versi a titolo di mantenimento per i minori CP_1 Per_1
, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di Euro 300,00=, da rivalutarsi ogni anno Per_2 secondo gli indici ISTAT. d) Disporre che il signor e la signora nella misura del CP_1 Controparte_2 50% ciascuno al pagamento delle spese extra contributo afferenti i figli, non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, come individuate dal Protocollo di Intesa vigente (comunque previamente concordate qualora non necessitate ed in ogni caso documentate), provvedendo al loro rimborso in favore del genitore che le ha anticipate, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo;
e) Disporre che la signora incassi per intero l'importo dell'Assegno Unico Pt_1 mensilmente corrisposto. f) Compensare le spese legali tra le parti.
Le conclusioni congiunte, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
Compensa le spese di lite.
Asti, 6.10.2025
L'estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli