Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 14/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 4/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Marco RO Presidente Cristiano DI Consigliere Relatore Ivano MALPESI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23533 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
A.G. (cod. fisc. omissis, nato il omissis
a omissis e residente in omissis, via omissis,
rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’Avv. Giovanni Pravisani con studio in Firenze, via Giovanni Pico della Mirandola 9, PEC giovanni.pravisani@firenze.pecavvocati.it;
A.A. (cod. fisc. omissis), nato a omissis
il omissis, residente a omissis, strada omissis,
rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’avv. Teodosio Pafundi, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 27, PEC teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
B.V. (cod. fisc. omissis), nato a omissis, il
omissis, residente a omissis, Via omissis,
rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli Avv.ti Prof. Aristide Police e Claudia Nicolini, PEC aristidepolice@ordineavvocatiroma.org e Claudia Nicolini, PEC claudianicolini@ordineavvocatiroma.org , con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC del primo;
F.R. (cod. fisc. omissis), nato a omissis
il omissis, residente in omissis, Via omissis, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’Avv. Rosa Sciatta del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Panama n. 52, PEC rosasciatta@ordineavvocatiroma.org ;
L.A. (cod.fisc. omissis), nato a omissis il
omissis e residente in omissis, via omissis, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dagli avv. ti Vilma Aliberti e Alberto Ferrero, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 71, PEC albertoferrero@pec.ordineavvocatitorino.it, vilmaaliberti@pec.ordineavvocatitorino.it;
L.R., (cod. fisc. omissis) nato a omissis il
omissis, residente in omissis, Viale omissis, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’Avv. Prof. Gianmarco Poli e dall’Avv. Pasqualina Zottoli, con studio in Roma, Via Pompeo Magno n. 7, PEC gianmarcopoli@ordineavvocatiroma.org ;
pasqualinazottoli@ordineavvocatiroma.org;
M.N., (cod. fisc. omissis), nato a omissis
il omissis, residente in omissis, Via omissis,
interno 1, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’Avv. Andrea Manzi, con studio in Roma, Via Alberico II, n. 33, PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org;
S.M. (cod. fisc. omissis), nato a omissis il
omissis, residente a omissis, corso omissis,
rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’avv.to Pierluigi Ciaramella, con studio in Torino, Via San Quintino n. 36, PEC pierluigiciaramella@pec.ordineavvocatitorino.it;
Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM) e le difese dei convenuti, come da verbale.
Considerato in fatto
La Procura regionale, con atto di citazione del 27 gennaio 2023, agisce nei confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento del complessivo importo di euro 799.300,01 in favore dell’ANAS, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri.
In estrema sintesi, a fondamento dell’azione erariale proposta vi è il danno diretto derivante dal crollo di una campata della rampa di svincolo per RE (viadotto “La Reale”), sulla strada statale n. 231 (c.d. tangenziale di Fossano), avvenuto in data 18 aprile 2017.
Tale danno, come sopra quantificato, deriva per euro 796.252,01 dai costi di ricostruzione dello svincolo, e per euro 3.048,00 dal valore dell’autovettura appartenente all’Arma dei Carabinieri e distrutta dal crollo della campata.
In punto di fatto, la Procura contabile richiama il contenuto delle relazioni tecniche esperite nei procedimenti penali azionati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell’infrastruttura (tra cui anche gli odierni convenuti), nonché le ulteriori relazioni elaborate dalla Commissione ispettiva ministeriale, dalla Commissione tecnica nominata dall’Anas e dal I Reparto infrastrutture dell’Esercito (relazione, quest’ultima, disposta su incarico dello stesso requirente). Sulla base di tali plurimi elaborati tecnici, assume la Procura attrice, le cause del crollo del cavalcavia sarebbero molteplici e sostanzialmente riconducibili, pur con diverse sfumature, e per quanto riguarda la fase realizzativa, ad errori di progettazione (in particolare, nel passaggio tra la prima e la seconda variante progettuale) nonché ad errori nella tecnica di costruzione (non corretta riempitura delle guaine di alloggiamento dei tiranti d’acciaio, con successivo ingresso e ristagno dell’acqua che ne ha determinato la corrosione; non corretta posa della guaina di impermeabilizzazione).
Inoltre, ulteriori fattori causali sarebbero rinvenibili nei lavori di manutenzione del 2006, interessanti la sostituzione dei giunti ammalorati. In particolare, secondo la relazione redatta dal Reparto infrastrutture dell’Esercito, vi sarebbero errori nella progettazione e nella realizzazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione e sostituzione dei giunti.
In relazione a tale ricostruzione fattuale, la Procura ha chiamato a rispondere i soggetti che, a vario titolo, si sono alternati nella direzione e controllo dei lavori di originaria realizzazione del viadotto (anni 1990-2000) e di successivo intervenuto manutentivo (2006), distribuendo il nesso causale, e la conseguente richiesta risarcitoria, nei seguenti termini: 85 % riferibile ai lavori di realizzazione, il restante 15 % a quelli successivi di manutenzione. Dopo aver analizzato in diritto la normativa inerente i lavori di realizzazione delle opere pubbliche vigente ratione temporis, nonché la disciplina, normativa, amministrativa e contrattuale delineante le mansioni del direttore lavori, del collaudatore, del R.U.P. e delle altre figure professionali previste e coinvolte, il requirente ha ritenuto di imputare la maggior quota di danno ai direttori dei lavori (responsabili del 70% del danno) ed il restante 30% ai collaudatori, chiamando a rispondere in via sussidiaria le altre maestranze coinvolte.
In particolare, con riferimento alla realizzazione originaria, il requirente ha individuato la responsabilità dei convenuti A.A., quale direttore dei lavori e progettista delle due varianti, e S.M., quale geometra coadiutore del direttore dei lavori, quantificando la responsabilità del primo nel 70% dell’85% del danno (e così per euro 475.583,50) e invocando una responsabilità sussidiaria del secondo sull’intero importo.
Con riferimento ai lavori di manutenzione svoltisi nel 2006, la Procura ha convenuto A.G. (quale direttore dei lavori e autore del progetto esecutivo), L.A. (anch’egli quale direttore dei lavori ed altresì collaudatore), M.N. e B.V.,
entrambi nella qualità di dirigenti Anas, RUP del progetto e dei lavori di manutenzione, quantificando la responsabilità dei due direttori lavori AC.
e LI. nel 70% del 15% del danno (e quindi per complessivi euro 83.926,50, senza tuttavia un’indicazione della quota imputabile a ciascuno) e individuando una responsabilità in via sussidiaria, nei limiti del 50% del superiore importo, a carico dei convenuti M. e B.
Ancora, il requirente si sofferma sul ruolo dei collaudatori intervenuti nella fase di realizzazione (F.R. e L.R.) e manutenzione (L.A. e M.N.), ritenendo che la negligente attività di collaudo comporti una partecipazione al danno complessivo del 30% (da computarsi sull’85% del danno per i convenuti F. e LU., sul restante 15% per i convenuti LI. e M.). Da ciò deriva la richiesta di condanna di F. e LU. per complessivi euro 203.821,50, da dividersi in parti uguali, e per LI. e M. per complessivi 35.968,50, anche in tal caso da dividersi in parti uguali. Inoltre, per tali convenuti la Procura ha chiesto altresì la condanna in via sussidiaria sul 50% del danno imputato ai direttori dei lavori nei rispettivi periodi di coinvolgimento.
In via subordinata, il requirente, qualora non si ritenesse provata l’incidenza concausale dei lavori del 2006, ha chiesto l’attribuzione dell’intero danno ai convenuti AD., F. e L.
Si sono costituiti, con riferimento ai lavori originari di realizzazione del manufatto, i convenuti A.A., S.M., F.R.
e L.R., nonché, con riguardo al successivo intervento manutentivo, i convenuti A.G., L.A.,
M.N. e B.V.
***
La difesa del convenuto A.A., direttore dei lavori e progettista per l’originaria realizzazione dell’opera, dopo aver illustrato la normativa vigente ratione temporis sul ruolo del direttore lavori, ha declinato la propria responsabilità per essere la stessa attribuibile esclusivamente alla figura dell’Ingegnere Capo, figura apicale nell’ambito della Direzione lavori. In ogni caso, rileva la difesa, la direzione lavori era un organo collegiale e l’eventuale responsabilità andrebbe ripartita tra tutti i componenti, anche ove deceduti.
Venendo al merito, dopo aver richiamato il contenuto della relazione tecnica esperita dal Genio militare, riportandone interi brani, nonché la relazione di parte a firma dell’ingegner Bellino Francesco, la difesa ha evidenziato come le cause del crollo del viadotto siano da rinvenirsi nella difettosa realizzazione degli interventi di manutenzione del 2006, allorché sarebbe venuta meno l’impermeabilizzazione dell’opera.
Da tali conclusioni, pertanto, la stessa Procura si sarebbe discostata attribuendo fattore causale decisivo all’originaria cattiva realizzazione dell’opera, nonostante lo stesso consulente della Procura ne avesse affermato la progettazione e realizzazione a regola d’arte.
Rileva, la difesa, come dalla stessa relazione tecnica della Procura non emergano vizi della progettazione relativa alle due varianti al progetto originario e, in ogni caso, come non vi sia alcun collegamento tra i supposti vizi progettuali ed il non corretto riempimento delle guaine dei cavi.
Contesta che vi sia stata un’errata posa dei giunti o della conformazione geometrica del ponte, richiamando a tal fine le puntuali osservazioni contenute nella perizia di parte del prof. Bellino.
Contesta, sulla base della relazione tecnica ANAS, che il materiale di riempimento delle guaine (c.d. boiacca) fosse originariamente insufficiente, e ciò considerato che la stessa relazione afferma che tale materiale sarebbe stato trascinato via dall’acqua infiltrata: non sarebbe quindi possibile affermare, da un punto di vista logico, che fin dall’inizio il riempimento fosse carente, essendo invece plausibile che il materiale sia stato dilavato dalle infiltrazioni d’acqua causate dai lavori manutentivi del 2006.
In ordine a tali ultimi lavori, affidati alla società PER.CAR. s.r.l., la difesa ne evidenzia l’erronea realizzazione che avrebbe alterato profondamente le condizioni iniziali di impermeabilizzazione del viadotto, costituendo una serie causale autonoma e sufficiente all’evento dannoso.
A sostengo, la difesa ha richiamato la perizia tecnica del prof. Giordano, consulente tecnico del P.M. nel procedimento penale, il decreto 17.9.2021 di rinvio a giudizio degli imputati G. (amministratore unico della PER.CAR.), V. (responsabile tecnico per conto della PER.CAR. s.r.l.) ed AC. (D.L. per conto di ANAS), emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cuneo, la stessa relazione tecnica dell’Arma del Genio Civile dell’Esercito nonché, infine, le perizie di parte rese nel procedimento penale a firma dell’ingegner Bellino e dell’ingegner Marro.
Ancora, la difesa AD. richiama il mancato rispetto degli obblighi ispettivi gravanti sull’ANAS che, ove adempiuti, avrebbero certamente impedito il crollo del viadotto: come rilevato dall’ingegnere Rosati (consulente del PM penale), dalla Commissione ministeriale e dal consulente della Procura erariale, sulla campata crollata erano visibili macchie biancastre sintomo di un’anomalia strutturale che avrebbe dovuto essere indagata.
In ogni caso, osserva la difesa, qualora i vizi di progettazione/costruzione originaria abbiano avuto un’incidenza causale nella determinazione dell’evento, questa deve essere certamente residuale rispetto alla serie causale rappresentata dall’intervento di manutenzione del 2006.
Sotto il profilo soggettivo, richiamata copiosa giurisprudenza sul concetto di colpa grave, anche in fattispecie analoghe, la difesa ha escluso l’esistenza di una condotta antigiuridica rimproverabile al convenuto AD., non esistendo, all’epoca, “modalità tecniche per accertare lo stato della boiacca all’interno delle guaine metalliche che contenevano i trefoli”.
Quanto alla presenza in cantiere, la difesa rileva che i componenti della Direzione lavori erano presenti alternativamente in cantiere e che l’ingegnere AD. vi si recava una volta alla settimana: la circostanza che la documentazione di tali presenze non sia stata rinvenuta e prodotta in giudizio non dovrebbe tradursi, secondo la difesa, in un pregiudizio per il convenuto.
Da ultimo, anche sulla base delle considerazioni che precedono, la difesa contesta la quantificazione del danno, rilevando che la stessa avrebbe dovuto considerare anche i soggetti che materialmente hanno eseguito i lavori sul viadotto, seppur non soggetti alla giurisdizione contabile, con attribuzione a tali imprese del 50% del danno complessivo. Analogamente, la ripartizione del danno dovrebbe coinvolgere il personale responsabile della sorveglianza continuativa su tali opere.
***
S.M., geometra coadiutore del direttore dei lavori per l’originaria realizzazione del viadotto, si costituisce evidenziando l’impossibilità di presenziare quotidianamente il cantiere e ciò per l’assenza, all’interno della struttura Direzione lavori, della figura professionale degli assistenti di cui all’articolo 17 del regio decreto 2 marzo 1931, n. 287. Richiamata, quindi, l’insufficiente composizione dell’ufficio Direzione lavori, la difesa rileva altresì che la presenza in cantiere poteva avvenire solo in forza di singole autorizzazioni alle trasferte del dirigente ANAS del Compartimento di Torino.
Il convenuto S. nega di aver mai rivestito l’incarico di “coadiutore del
direttore dei lavori e contabilizzatore”, avendo invece rivestito il ruolo di “coadiutore del contabilizzatore”, come da ordine di servizio 11.08.1990 del dirigente compartimentale. Richiama, quanto al ruolo del convenuto, le dichiarazioni acquisite con le indagini difensive in sede di procedimento penale dai colleghi R.D. e L.M. da cui emergerebbe un ruolo di mero affiancamento al geometra anziano e non, invece, di assistente al direttore lavori, figura espressamente prevista dall’articolo 17 del r.d. n. 287/1931. Il convenuto S., come da ordini di servizio prodotti, si sarebbe occupato prevalentemente di prelievo di campioni di materiale in contraddittorio con l’impresa esecutrice.
Richiamato l’articolo 15, terzo comma, del menzionato regio decreto quanto ai compiti del geometra di cantiere, la difesa evidenzia come il convenuto S. non sia mai stato destinatario di un ordine di servizio che gli imponesse la diretta sorveglianza dell’opera e, quindi, una costante presenza in cantiere.
Ricostruite, indicativamente, le date delle iniezioni di boiacca nelle guaine (tra il 3 ed il 18 giugno 1992), la difesa produce le autorizzazioni a trasferta del periodo interessato, al fine di evidenziare come al geometra S. non sia mai stato assegnato alcun compito di sorveglianza in merito, né sulla tesatura dei cavi né sulla successiva attività di iniezione di boiacca.
Da ultimo, la difesa produce tutti gli atti contabili relativi ai lavori di realizzazione del viadotto, nessuno dei quali risulta sottoscritto dal proprio assistito.
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F.R., collaudatore dei lavori di realizzazione del viadotto, si costituisce rilevando, in primo luogo, che la commissione di collaudo, nominata con nota n. 195 del 04.03.1991 della Direzione Centrale Tecnica della Direzione Generale dell’ANAS S.p.A., era composta, oltre che dal convenuto F., funzionario amministrativo Anas di 9° livello con compiti di collaudatore amministrativo contabile, dall’ingegnere R.L.,
Dirigente Anas con compiti di collaudatore statico, dall’ingegnere G.D’A.,
Dirigente Anas con compiti di collaudatore statico, dall’ingegnere L.G.,
Ingegnere Capo Anas con compiti di collaudatore, e dall’ingegnere F.L., Ingegnere Capo Anas con compiti di collaudatore.
Diversamente da quanto affermato in atto di citazione, il convenuto F.
non ha titolo di ingegnere e non si è occupato del collaudo statico, svolto invece dagli ingegneri LU. e D’A.: tanto è vero che, osserva la difesa, nei procedimenti penali che hanno interessato la vicenda, la posizione del dr.
F. è stata archiviata giusta decreto del GIP del Tribunale di Cuneo del 20.6.2019.
Richiama, quindi, il contenuto delle perizie rese durante le indagini penali dagli ingegneri Giordano e Doglione le quali avrebbero escluso qualunque responsabilità dei collaudatori dell’opera, e ciò atteso che la non adeguata iniezione di boiacca nelle guaine di protezione dei cavi costituiva un “vizio strutturale apparente”, non rilevabile dopo l’ultimazione dei lavori, e che i materiali utilizzati sarebbero stati conformi al capitolato.
D’altra parte, rileva la difesa, né la relazione ANAS né quella ministeriale affermano che i collaudatori avrebbero potuto avvedersi della posa in opera eseguita non correttamente.
Fatte tali considerazioni in punto di vista, in diritto la difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione per essere la giurisdizione del Giudice ordinario sulla base della pronuncia della Corte di cassazione, Sezioni Unite 22.1.2015, n. 1159, e della successiva, Cassazione 11.9.2019 n. 22712.
Sempre in via preliminare, la difesa ha eccepito la nullità e\o inammissibilità dell’atto di citazione per tardivo deposito, in violazione del comma 5 e 6 dell’art. 57 d.lgs. n. 174/2016 (recte, commi 5 e 7 dell’articolo 67).
Ricorda, la difesa, che al convenuto F. sono stati notificati due inviti a dedurre, il primo in data 17.10.2021 ed il secondo in data 21.11.2022, quest’ultimo giustificato dall’esigenza di estendere le attività di indagine ai lavori di manutenzione del 2006. Tuttavia, assume la difesa, poiché il convenuto F. era estraneo a tali lavori, la sua posizione era già del tutto definita all’esito del primo invito a dedurre, decorrendo, quindi, da questo (in particolare, dalla scadenza del termine per le deduzioni) il termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione.
La difesa lamenta, inoltre, la violazione del comma 7 del medesimo articolo 67, avendo la Procura svolto ulteriore attività istruttoria (la perizia affidata all’Esercito), coinvolgente lo stesso convenuto F., dopo la notifica dell’invito a dedurre e senza che fossero emerse “situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente”.
Nel merito, richiama la perizia di parte redatta dall’ingegner Di Prisco e il decreto di archiviazione già menzionato (fondata sulle perizie Giordano e Doglione) per escludere qualunque coinvolgimento della commissione di collaudo, ritenendo, quindi, la nullità della perizia redatta dal Genio militare ai sensi dell’articolo 65 c.g.c. per omessa o apparente motivazione.
Sotto il profilo soggettivo, richiamati i compiti della commissione di collaudo come individuati dall’articolo 91 del regio decreto 25 maggio1895, n. 350, la difesa evidenzia il corretto adempimento dei propri doveri in capo al dr.
F., occupandosi lo stesso della sola attività di verifica amministrativa contabile (rientrando, invece, i compiti di collaudo statico in capo ad altri soggetti) e non della corretta realizzazione dell’opera.
Ancora, la difesa evidenzia la non prevedibilità dell’evento, rilevando, sulla base della perizia del prof. Di Prisco, che i “segni visibili di infiltrazione di acqua nel 2010 che lasciavano prefigurare le potenziali criticità del ponte non potevano essere certamente visibili per i collaudatori che avevano terminato il loro incarico nel 2000 con l’emissione del certificato di collaudo”.
Si sarebbe trattato, pertanto, di vizi occulti, non rilevabili in sede di collaudo svoltosi appena terminata l’opera, al più, imputabili al difetto di coordinamento e controllo spettante alla direzione lavori.
In ogni caso, fattori causali determinanti devono individuarsi anche nei lavori di manutenzione del 2006 e nell’omessa vigilanza continuativa da parte dell’Anas, così come posto in evidenza nell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., a firma della Procura presso il Tribunale di cuneo, nell’ambito del procedimento penale n. 624/2019, a carico dei dipendenti Anas responsabili della sorveglianza dell’opera.
In ordine alla quantificazione del danno, la difesa ricorda che la commissione di collaudo era composta da 5 membri ed eccepisce l’illegittima attribuzione al convenuto F. della quota degli altri membri deceduti, senza che sussistano le ipotesi legislative di trasmissione del debito erariale.
Ritiene, comunque, che la posizione del convenuto F., quale mero collaudatore destinato agli aspetti amministrativi, non possa equipararsi a quella del collaudatore statico ingegnere LU.
Ancora, la difesa richiama la quota di responsabilità attribuibile a tutti i soggetti comunque coinvolti nel crollo, e nei relativi procedimenti penali, non chiamati nel presente giudizio.
Da ultimo, contesta la richiesta di condanna sussidiaria in difetto del presupposto della concorsualità della condotta.
***
Sempre con riferimento agli originari lavori di realizzazione del viadotto si è costituito L.R., componente della commissione collaudo insieme al dott. F., all’ingegnere D’A., all’ingegnere Ga. ed all’ingegnere Lo. (questi ultimi tre, deceduti), delegato unitamente all’ingegnere D’A. alle prove di collaudo statico sui materiali.
Richiama il contenuto delle relazioni peritali a firma degli ingegneri Giordano e Doglione, rese nel procedimento penale conclusosi con l’archiviazione della posizione del convenuto LU. e ciò, così come per il convenuto F., atteso che il vizio che ha determinato il crollo non era verificabile da parte della commissione di collaudo, poiché il collaudo è avvenuto ad opera completata ed il viadotto non presentava, nemmeno a livello progettuale, botole di ispezione che potessero consentire una qualche possibilità perlustrativa ad opera completata. In presenza di una piena coerenza della geometria della struttura e della qualità dei materiali alle indicazioni progettuali, trattandosi di vizio strutturale occulto, nessun rimprovero poteva muoversi ai componenti della commissione collaudo: da qui il decreto di archiviazione 20.06.2019 del Gip presso il Tribunale di Cuneo.
Fatte tali premesse in fatto, la difesa preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti per essere la proprietà dell’ANAS al 100% di Ferrovie dello Stato Italiane, soggetto di natura privatistica. Richiama, a supporto, la sentenza della Cassazione, Sezioni Unite n. 1159/2015.
Sempre in via preliminare, eccepisce la tardività dell’atto di citazione ai sensi dell’articolo 57 (recte, 67), comma 5, c.g.c., nonché l’illegittimità della seconda richiesta di proroga e l’abuso di potere istruttorio ai sensi del successivo comma 7: le motivazioni a sostegno di tale eccezione sono del tutto analoghe (doppio invito a dedurre, completezza dell’istruttoria già al momento del primo, illegittima estensione dell’oggetto della perizia svolta dalla Procura erariale) a quelle sopra esposte per il convenuto F., da intendersi quindi qui richiamate.
Nel merito, ha escluso l’antigiuridicità della condotta richiamando l’art. 91 del r.d. n. 350/1895 e la Circolare del Ministero dei lavori pubblici 25 febbraio 1991, n. 34233 in ordine ai compiti della commissione collaudo, dando atto del rispetto degli stessi come risultante dai certificati di collaudo e dalle perizie svolte nelle indagini penali.
La difesa si sofferma in modo analitico, quindi, sulle prove di carico svolte, sul numero di campate esaminate, superiore a quello minimo prescritto, e sulle prove statiche svolte sui materiali utilizzati, per rilevare il pieno rispetto, ad opera del convenuto, delle prescrizioni normative e tecniche inerenti alle competenze della commissione.
Trattandosi di vizio strutturale occulto, la difesa richiama la responsabilità del Direttore lavori, figura cui è attribuita la sorveglianza durante la realizzazione dell’opera. Richiama, altresì, la relazione ANAS dell’ingegnere Ferro, citata nell’atto di citazione, laddove si dà atto che il crollo della struttura sarebbe avvenuto senza segni premonitori, e ciò atteso che “l’unica evidenza era costituita dalle efflorescenze biancastre che però, alla luce delle conoscenze antecedenti il presente evento, non poteva essere facilmente collegata al tipo di fenomeno in corso”.
Sulla base delle medesime considerazioni in fatto, la difesa contesta che possa muoversi un rimprovero di colpa grave in capo al convenuto LU. ed esclude il nesso causale, essendosi determinato, il crollo, per vizi manutentivi e non certo per vizi nell’attività di collaudo. Richiama, a tal fine, la perizia di parte dell’ingegnere Di Prisco evidenziando che, se il crollo ha investito una sola campata su 118 complessive, ciò induce ad escludere che la causa possa ricercarsi in un vizio progettuale o in un difetto dei materiali utilizzati e collaudati.
Da ultimo, la difesa contesta la quantificazione del danno (che non tiene conto della presenza di 5 collaudatori) e la richiesta di condanna in via sussidiaria (non sussistendo né un illecito arricchimento né una condotta dolosa).
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Con riferimento ai lavori di manutenzione svoltisi nel 2006, come anzi riportato, si sono costituiti i convenuti A.G., L.A.,
M.N. e B.V.
Il convenuto A.G., già dipendente ANAS, è stato addetto al centro di Cuneo dal settembre 2003 al 9 dicembre 2006, occupandosi quindi della prima fase di realizzazione dei lavori di manutenzione (sostituzione dei giunti ammalorati) sul viadotto oggetto di causa, diretti, in un secondo momento, dall’ingegner A.L., subentrato al convenuto, infine collaudati con Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) redatto in data 8 aprile 2009.
In via preliminare, la difesa contesta l’erronea individuazione dell’amministrazione danneggiata, non essendo ANAS sotto il controllo del Ministero delle infrastrutture ma, a partire dal 2018, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, a sua volta controllato al 100% dal Ministero dell’economia e finanze. Eccepisce il difetto di giurisdizione stante la natura privatistica delle società controllate dalla holding Ferrovie dello Stato s.p.a. e richiama, a sostegno, l’ordinanza della Cassazione, Sezioni Unite 19.07.2019, n. 19584.
Sotto altro profilo, la difesa eccepisce il difetto di giurisdizione quanto al danno subito dal Ministero della difesa e Arma dei Carabinieri, non avendo, il convenuto AC., alcun rapporto, né lavorativo né consulenziale, con tali enti.
Sempre in via preliminare, la difesa ha chiesto la sospensione del giudizio stante la pregiudizialità di quello penale, pendente avanti il Tribunale di Cuneo e nel cui ambito sono in corso approfondimenti istruttori che potrebbero porsi in contrasto con quelli eventualmente svolti nella presente sede.
Venendo all’esame del merito, la difesa contesta l’assenza di prova certa in ordine alla responsabilità del convenuto, essendo questa fondata unicamente sulla relazione del reparto del Genio dell’Esercito, privo di esperienza in relazione ad infrastrutture civili, il quale si è limitato ad estrapolare alcuni passaggi di altre relazioni tecniche.
Descritti in modo analitico i lavori di manutenzione del 2005/2006 nonché le cause del collasso del viadotto, la difesa ha evidenziato come nessuna delle perizie svolte nel procedimento penale abbia mai collegato i lavori sui giunti diretti dall’ingegner AC. al collasso, non essendo dimostrato e dimostrabile che il difetto di impermeabilizzazione sia dipeso da tali lavori. Ancora, la difesa evidenzia l’errore, contenuto nella perizia dell’Esercito, laddove (paragrafo 4.2.2) si richiama una tipologia di giunto che, in realtà, è stata utilizzata per la tangenziale di Asti e non quella di Fossano: per la posa dei giunti sostituiti sul viadotto crollato non sarebbe stata in alcun modo tagliata la pavimentazione e la sottostante impermeabilizzazione.
D’altra parte, assume la difesa, come riconosciuto dall’ingegner Ferro, CTP dell’ANAS nel procedimento penale, i vizi strutturali del viadotto non era rilevabili durante i lavori di manutenzione: deve quindi escludersi la sussistenza di una colpa grave in capo al convenuto AC.
Da ultimo, la difesa contesta, sotto un duplice profilo, la quantificazione del danno operata dalla Procura. In primo luogo, per l’assoluta marginalità dell’eventuale incidenza causale dei lavori diretti dal convenuto; in secondo luogo, in considerazione del fatto che il collaudo dei lavori è avvenuto nel 2009, epoca in cui il convenuto AC. non era in servizio.
***
Il convenuto B.V., dirigente del Compartimento Piemonte presso ANAS, nonché di Responsabile Unico del Procedimento, si costituisce ricordando di essere cessato dall’incarico in data 31 dicembre 2008, venendo sostituito dall’ingegnere M., anche nel ruolo di RUP per la rimanente attività di collaudo dei Lavori.
La difesa ricorda che il convenuto B. è sempre rimasto estraneo ai procedimenti penali attivati dalla Procura di Cuneo e che le relazioni dell’ANAS e del Ministero infrastrutture non hanno mai evidenziato criticità nei lavori di sostituzione dei giunti posti in essere nel 2005/2006.
In diritto, in via preliminare eccepisce la nullità della citazione, ai sensi dell’articolo 87 c.g.c., per mancata corrispondenza con il contenuto dell’invito a dedurre. Eccepisce, altresì, la prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria, essendo il danno manifesto e conoscibile dal giorno del crollo (18 aprile 2017), o dal primo decreto istruttorio della Procura penale (29 giugno 2017), e l’invito a dedurre notificato solo in data 25 novembre 2022.
Venendo all’esame del merito, la difesa, dopo aver puntualmente individuato le competenze del responsabile unico del procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 554/99, ha escluso l’antigiuridicità della condotta del convenuto B.
avendo il RUP esclusivamente “funzioni gestorie ed amministrative, volte ad assicurare il rispetto formale dei lavori alle norme di legge, nonché al coordinamento delle diverse attività necessarie e all’efficiente e puntuale svolgimento dei lavori sul piano temporale”.
Di contro, prosegue la difesa B., non rientrano “nelle funzioni del
RUP compiti di controllo a carattere ispettivo e/o di vigilanza sul campo”.
D’altra parte, osserva la difesa, il convenuto B. cessava dalla funzione di RUP in data 31 dicembre 2008, non potendo venire chiamato a rispondere di eventuali mancanze della fase di collaudo, avvenuto solo in data 8 aprile 2009.
La difesa, quindi, ha escluso il nesso causale tra i lavori di sostituzione dei giunti, non interessanti in alcun modo la pavimentazione (e l’impermeabilizzazione) dell’opera, ed il successivo crollo del viadotto; né, trattandosi di lavori di ordinaria routine, poteva ritenersi doverosa un’analisi sullo stato dell’intera struttura.
Sotto quest’ultimo profilo, inoltre, la difesa esclude l’elemento soggettivo della colpa grave: tenuto conto che solo “una vera e propria autopsia degli impalcati del Viadotto collassati”, condotta ex post, ha permesso di individuare le possibili cause del crollo, e che l’elemento soggettivo va necessariamente valutato ex ante, deve escludersi in capo all’ingegnere B. una colpa grave per non essersi avveduto di eventuali vizi strutturali.
***
Il convenuto L.A. si è costituito rilevando di essere subentrato nel ruolo di responsabile del Centro Manutentorio n. 3 solo il 27 dicembre 2006, con i lavori di sostituzione dei giunti ammalorati già ultimati il precedente 24 ottobre 2006.
Inoltre, ricorda ancora la difesa, il convenuto LI. veniva chiamato a sostituire il ruolo di direttore lavori in sostituzione dell’ingegnere AC.,
trasferito ad altro incarico nell’aprile 2009, al solo fine di chiudere la pratica rimasta inevasa mediante il certificato di regolare esecuzione già programmato dall’ingegnere B. Il convenuto LI., pertanto, predisponeva il certificato di regolare esecuzione svolgendo le verifiche di tipo visivo e dimensionale su un’opera ormai ultimata.
Richiama la sentenza n. 120/2022 con cui il Tribunale penale di Cuneo lo assolveva per non aver commesso il fatto in relazione al reato di concorso in disastro colposo, nonché il decreto di archiviazione 16.12.2019 in ulteriore procedimento relativo alla stessa vicenda.
In via preliminare, la difesa ha eccepito la prescrizione dell’azione decorrente dal momento di verificazione del danno, coincidente con il crollo del viadotto.
In ordine al merito, ricostruita la tesi della parte attrice, la difesa ha evidenziato l’estraneità del convenuto alla fase esecutiva degli interventi, non potendo quindi recarsi in cantiere per svolgervi qualsivoglia verifica o controllo.
Esaminata la disciplina applicabile al ruolo di collaudatore, ed analizzata la differenza tra collaudo e certificato di regolare esecuzione, il convenuto ricorda di essere subentrato solo nel 2009 nel ruolo di Direttore lavori per concludere la procedura di certificazione già avviata, restando quindi estraneo alla scelta tra le due procedure. In ordine all’attività di controllo, la difesa ribadisce l’impossibilità di eseguire qualunque attività diversa da quella contabile, atteso il già avvenuto inserimento dei giunti sostituiti nella sede stradale.
D’altra parte, al fine di esaminare tali giunti, lo stesso perito ingegner Giordano dà atto della necessità di procedere alla demolizione di una porzione del viadotto crollato: ma tali verifiche demolitive, osserva la difesa, all’epoca della presenza del convenuto LI., non erano né giustificate (i segni di infiltrazione evidenziatisi nel 2010 non potevano essere ricollegati al ripristino dei giunti) né previste dal capitolato speciale di appalto.
In ordine alla sentenza penale di assoluzione, la difesa si sofferma sull’individuazione in essa contenuta di precise responsabilità in capo ai cantonieri, addetti alla sorveglianza di primo livello, la cui condotta omissiva impediva l’attivazione di una posizione di garanzia in capo all’ingegnere
LI.
In ogni caso, richiamate le plurime perizie esperite, la difesa rileva che le cause del crollo (insufficiente iniezione dei cavidotti dei trefoli, mancata sigillatura dei condotti di sfiato, errata impermeabilizzazione della soletta) sarebbero ascrivibili esclusivamente ai lavori di realizzazione, cui il convenuto LI è rimasto del tutto estraneo.
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M.N., convenuto quale collaudatore e RUP in relazione ai lavori di manutenzione del 2005/2006, si è costituito eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della citazione ai sensi dell’articolo 87 c.g.c., per mutamento del petitum e delle prospettazioni rispetto a quanto indicato nell’invito a dedurre.
Ancora, la difesa ha eccepito la nullità e/o inammissibilità della citazione per indeterminatezza del petitum, stante “l’incomprensibilità della quantificazione della domanda, formulata – almeno per quanto riguarda l’esponente – per opzioni – piuttosto cervellotiche, al limite della incomprensibilità – slegate da alcun parametro obiettivo”. Parimenti, l’inammissibilità della citazione è stata eccepita sotto il profilo della “mancata affermazione dell’elemento costitutivo strutturale della colpa grave”.
Sempre in via preliminare, la difesa ha eccepito la prescrizione quinquennale dell’azione, considerato che la stessa Procura ha riferito che l’azione trae origine dalla “notizia pubblicata da diverse testate giornalistiche relativa al crollo del cavalcavia, avvenuto il giorno 18 aprile 2017” e che l’invito a dedurre risulta notificato nel novembre 2022.
In punto di fatto, la difesa ricorda che i lavori venivano terminati in data 24.10.2006, mentre il convenuto M. assumeva l’incarico di dirigente dell’area compartimentale Piemonte solo il successivo 1° gennaio 2009, andando a ricoprire il ruolo di RUP, dall’aprile 2009, stante il trasferimento ad altro incarico dell’ingegnere B., e sottoscrivendo il C.R.E. predisposto in data 8 aprile 2009 dall’ingegnere LI., subentrato sempre nell’aprile 2009, all’ingegnere AC. come direttore lavori.
La difesa si sofferma, quindi, sulle cause del crollo del viadotto, individuate, sulla base delle varie perizie in atti, in vizi di progettazione/esecuzione afferenti l’originaria realizzazione dell’opera e non, invece, le successive operazioni di manutenzione. D’altra parte, osserva la difesa, la perizia del prof. Giordano ha evidenziato un “dilavamento della boiacca e la corrosione dei cavi” anche in altri tratti dell’opera stradale dove i giunti non erano stati sostituiti, così escludendosi che l’infiltrazione d’acqua, causa della corrosione, possa ricollegarsi alla sostituzione di questi ultimi.
Esaminata la disciplina applicabile alla fattispecie, la difesa del convenuto M. evidenzia come il RUP svolga solo “compiti relativi alle
procedure di programmazione, di progettazione, di affidamento e di esecuzione”, mentre allo stesso non competerebbero “funzioni tecniche, che spettano al D.L.”; in sostanza, prosegue la difesa, al convenuto M.
competevano unicamente funzioni di carattere amministrativo procedurale.
Contesta l’esistenza del nesso causale e ciò atteso che il convenuto non poteva in alcun modo interessarsi alla fase esecutiva degli interventi effettuati nel 2005/2006, essendo stato coinvolto nella vicenda solo due anni dopo ed al solo fine di formalizzare gli atti di contabilità finale dell’intervento, prendendo atto delle verifiche tecniche svolte dall’ingegnere LI. e verificando la presenza e completezza della documentazione amministrativa e contabile.
Quanto ai segni di infiltrazioni, osserva la difesa che questi derivavano da molteplici difetti costruttivi del viadotto e che, soprattutto, come risulta dalla sentenza di assoluzione dell’ingegnere LI., la zona in cui erano visibili era caratterizzata da cavi in buono stato in quanto protetti da un’adeguata presenza di boiacca.
In via subordinata, il convenuto invoca l’esercizio del potere riduttivo.
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All’esito dell’udienza di discussione del 5 luglio 2023, la Sezione disponeva procedersi a consulenza tecnica d’ufficio nominando a tal fine l’ingegnere G.M. Depositata la relazione del CTU, all’esito dell’udienza del 26 settembre 2024, rilevata l’esistenza di gravi vizi nell’operato del consulente, con l’ordinanza n. 18/2024 la Sezione dichiarava la nullità della relazione peritale a firma ing. M., disponendo la rinnovazione della consulenza e nominando, a tal fine, l’ingegnere P.P., iscritta all’Albo dei consulenti presso il Tribunale di Milano.
Depositata la relazione, la causa veniva rinviata per discussione all’udienza del 20 novembre 2025.
In vista di tale udienza, hanno depositato memorie i convenuti A.G.
(producendo, tra l’altro, copia della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 661/2024), A.A., che ha insistito sulla rilevanza dei lavori di manutenzione del 2005-2006 (producendo, tra l’altro, osservazioni alla CTU a firma dell’ingegnere Bellino, copia della relazione tecnica dell’ingegnere Chiaia, redatta in favore di imputati in altro processo penale - geom. M.C.
e geom. M.T., appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo), L.A., B.V.,
M.N. e S.M.
Nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.
I difensori dei convenuti hanno richiamato il contenuto delle comparse di costituzione, con le relative eccezioni ed istanze istruttorie, e insistito, sotto vari profili, per il rigetto della domanda attorea. Sono state altresì richiamate le note depositate in vista dell’udienza di discussione, insistendo per tutte le istanze ivi formulate, anche in relazione alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. La presente controversia concerne il danno diretto conseguente al crollo di una campata della rampa di svincolo per RE (viadotto “La Reale”), sulla strada statale n. 231 (c.d. tangenziale di Fossano), avvenuto in data 18 aprile 2017.
Tale danno, pari a complessivi euro 799.300,01, viene ripartito dalla Procura, con differenti ed articolate sfumature, nei confronti dei soggetti che, a vario titolo, si sono ingeriti nei lavori di realizzazione (1991-1992) e manutenzione (2005-2006) del viadotto, concentrandosi in particolare sulle figure dei direttori lavori e dei collaudatori.
2.0 In via preliminare, vanno scrutinate le numerose eccezioni in diritto sollevate dalle difese dei convenuti.
2.1 In primo luogo, va ribadita la giurisdizione contabile in tema di danni imputabili a dipendenti dell’ANAS e ciò considerato che la Cassazione, Sezioni Unite, già con la sentenza 9 luglio 2014, n. 15594, hanno avuto modo di chiarire come la trasformazione dell'ANAS in società per azioni non ne abbia comportato il mutamento della natura giuridica, da ente pubblico economico a società di diritto privato (“[…] l’Anas medesima non può essere assimilata ad una società azionaria di diritto privato, avendo essa conservato connotati essenziali di un ente pubblico, a fronte dei quali risulta non decisiva l'adozione del modello organizzativo corrispondente a quello di una società azionaria per gli aspetti non altrimenti disciplinati in chiave pubblicistica […]”).
Di recente, quindi, affrontando una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto di esame, la Suprema Corte ha concluso ribadendo la giurisdizione contabile, e ciò atteso che “che il trasferimento della totalità del pacchetto azionario di Anas s.p.a. a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. abbia avuto un rilievo esclusivamente formale, ma non abbia immutato la natura sostanziale di ente pubblico di detta società” (Cass., SS.UU., ord. 13/01/2023, n. 976).
Ancora, va ribadita la giurisdizione anche per quanto riguarda il danno ad ente pubblico diverso da quello di appartenenza, eccezione sollevata dal convenuto AC., dipendente ANAS, quanto al danno subito dal Ministero della difesa per la distruzione dell’autovettura dell’Arma dei Carabinieri. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, legge n. 20/1994, infatti, “La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza”.
2.2 Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per tardivo deposito, ai sensi dell’articolo 67, commi 5 e 7, codice di giustizia contabile (c.g.c.). In particolare, assume la difesa dei convenuti F. e LU., collaudatori durante la fase di realizzazione dell’opera, la Procura disponeva di un quadro probatorio completo già all’epoca della notifica del primo invito a dedurre (17 ottobre 2021 e 17 novembre 2021); la successiva perizia affidata al reparto del Genio dell’Esercito, pertanto, sarebbe stata superflua in relazione alla posizione di tali convenuti, non interessati dai lavori di manutenzione del 2006. Sotto altro profilo, peraltro, la difesa lamenta come tale perizia, nell’indagare nuovamente anche i lavori originari di realizzazione del viadotto (i quesiti 4 e 5 riguardano i lavori di realizzazione e la rilevabilità degli eventuali vizi) avrebbe rappresentato un abuso del potere istruttorio in capo alla Procura, non essendo integrate le ipotesi normativamente previste dall’articolo 67 c.g.c. per un supplemento di istruttoria dopo la notifica dell’invito a dedurre (“Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente”).
L’eccezione non può essere accolta.
2.2.1 In primo luogo, non può non evidenziarsi una contraddizione nella stessa prospettazione difensiva che, da un lato, lamenta l’estraneità del proprio assistito alla successiva attività di indagine, mentre, sotto altro profilo, ne rileva l’illegittimità ai sensi dell’articolo 67 c.g.c. per aver nuovamente coinvolto il convenuto in assenza dei presupposti per una riapertura delle indagini.
2.2.2 In ogni caso, venendo al merito dell’eccezione, ritiene questa Sezione che l’ulteriore attività di indagine della Procura sia stata del tutto ragionevole e giustificata: la difficoltà tecnica della controversia, la presenza di una moltitudine di perizie, giudiziali e stragiudiziali, sono elementi che già da soli giustificano la cautela e l’esigenza di un adeguato supplemento istruttorio in capo all’organo inquirente. Supplemento che, in vertenze di matrice estremamente specialistica e coinvolgenti numerosi soggetti, impone, anche nell’interesse degli stessi convenuti, oltreché delle ragioni erariali, il più rigoroso approfondimento tecnico al fine di addivenire ad una ricostruzione dei fatti, e dei profili risarcitori, che non sia parziale, ma coinvolgente, nel modo ritenuto dalla Procura più ragionevole e razionale possibile, tutti i soggetti chiamati a rispondere del danno.
2.2.3 Ancora, va considerato che le deduzioni difensive, proprio perché provenienti da soggetti di rilevante preparazione professionale in materia di elevata complessità, possono chiaramente incidere sulla ricostruzione del quadro probatorio, così indirizzando, come normativamente previsto, le indagini dell’organo inquirente.
Dunque, allorquando con le prime deduzioni difensive il convenuto F.
ha evidenziato l’impossibilità di rilevare eventuali difetti strutturali, ed il convenuto ingegnere AD. ha individuato, in modo estremamente tecnico, le cause del crollo nei lavori di manutenzione del 2006, considerato altresì che le risultanze delle perizie svolte nelle indagini penali non erano pienamente concordanti con quelle redatte per conto dell’ANAS e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, appare del tutto ragionevole il supplemento istruttorio posto in essere dalla Procura Regionale.
Da ciò consegue la tempestività dell’atto di citazione, nel rispetto del termine decorrente dal secondo invito a dedurre, e la ragionevolezza, ai sensi dell’articolo 67 c.g.c., del supplemento istruttorio rappresentato dalla perizia affidata al Genio militare.
2.2.4 D’altra parte, va altresì osservato che la procedura prevista dall’articolo 68 c.g.c. risulta pienamente rispettata (il Pubblico ministero ha formulato tempestivamente l’istanza di proroga e questa è stata autorizzata dal Giudice designato) e che nessuna delle parti ha attivato i rimedi previsti per eccepire eventuali vizi della stessa (“Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria della stessa”; art. 68, comma 5, c.g.c.).
2.3 La difesa del convenuto F. ha eccepito la nullità della relazione peritale prodotta dalla Procura (relazione predisposta dal reparto del Genio militare) ai sensi dell’articolo 68 c.g.c.
In particolare, secondo la difesa la relazione sarebbe nulla perché intrinsecamente contraddittoria.
Ritiene la Sezione che l’eccezione sia infondata.
Ricordato che, ai sensi del menzionato articolo 68 c.g.c., “La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista,[…] costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti”, si osserva che nella fattispecie in esame la relazione peritale a firma del tenente colonnello ingegnere Gronchi risulta ampiamente motivata e priva di vizi logici: la circostanza che la stessa si discosti, parzialmente, dalle conclusione raggiunte da altri periti, non ne può determinare in alcun modo, ex se, la nullità.
2.4 La difesa dei convenuti B. e M. ha eccepito la nullità della citazione ai sensi dell’articolo 87 c.g.c., per difetto di corrispondenza tra i fatti descritti nell’invito a dedurre e quelli riportati nell’atto di citazione.
2.4.1 Ai sensi della menzionata disposizione “La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”.
Come riconosciuto da recente giurisprudenza, con tale previsione il legislatore ha inteso valorizzare la “funzione garantistica dell’invito a dedurre, nel suo rapporto con l’atto introduttivo del giudizio di responsabilità, quale condizione per consentire all’invitato di esporre le proprie difese” (Corte conti, sez. giur. II appello, sent. n. 582/2022), rendendo la completezza dell’istruttoria strumento dell’esigenza garantistica a tutela dell’indagato.
Infatti, l’invito a dedurre, in tale ottica, deve contenere, ai sensi dell’art. 67 c.g.c., gli elementi essenziali del fatto, della condotta contestata e del contributo causale alla realizzazione del danno contestato.
Ciò posto, “[…] non è necessaria una piena e assoluta corrispondenza del contenuto dell’invito a dedurre con quello dell’atto di citazione”, ma, “tra i due atti […] – le differenze - debbono essere mantenute entro limiti ben precisi, individuati nel riferimento al “quadro generale” della fattispecie dannosa, quadro che “deve essere rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata”, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo, che la citazione mantenga una corrispondenza -entro i limiti anzidetti- con l’invito, va ravvisata “solo allorquando il contenuto della citazione decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi”. In tal caso, mancata corrispondenza e mancanza dell’atto vengono ad equivalersi e non può che sortirne lo stesso effetto paralizzante per il prosieguo del processo, fermo rimanendo che questa valutazione è rimessa al giudice e da questo è condotta in ossequio al criterio del caso per caso” (Corte conti, SS.RR., sent. 19/6/1998, n. 14/QM).
Non occorre, pertanto, che vi sia totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione (Corte conti, Sez. giur. I app., sent. n. 88/2023), purché in entrambi gli atti si rinvenga l'individuazione dei fatti che sono stati assunti come lesivi per l'erario e la richiesta di risarcimento del danno causato (Corte conti, Sez. giur. I app., sent. n. 2/2020).
Se, quindi, è fisiologico uno scostamento dell’atto di citazione sulla base del contenuto delle deduzioni difensive, è però doveroso che la citazione non si discosti sensibilmente dal nucleo essenziale della causa petendi e del petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell’invito.
Nella specie, tale sostanziale discostamento non è riscontrabile.
2.4.2 Alla luce di tale quadro ermeneutico va esaminato l’invito a dedurre notificato al convenuto B.
Sotto il profilo dell’inquadramento generale della vicenda, l’invito richiama le perizie acquisite dalla Procura regionale e individua le cause del crollo negli originari errori di progettazione/realizzazione e nei vizi afferenti i lavori di manutenzione del 2005/2006.
Tale invito, al paragrafo 7, contiene la causa petendi specifica che giustifica la chiamata in giudizio del convenuto: il ruolo di RUP nonché di dirigente area servizio compartimentale ANAS.
Da questo punto di vista, pertanto, non si evidenzia alcun sensibile scostamento del successivo atto di citazione.
In ordine al petitum, vi è stata una variazione nella ripartizione delle quote di danno tra invito e citazione: mentre nel primo la ripartizione avviene attribuendo il 65% del danno ai direttori lavori ed il restante 35% ai collaudatori, nell’atto di citazione vi è una quantificazione più analitica e differente. In particolare, con l’atto di citazione la Procura distingue l’efficienza causale dei lavori di originaria costruzione (pari all’85%) da quella dei lavori manutentivi (15%). All’interno di tali percentuali, separa la quota di danno dei direttori lavori (70%) da quella dei collaudatori (30%).
Per quanto riguarda specificatamente la domanda risarcitoria nei confronti del convenuto B., mentre nell’invito a dedurre essa è quantificata in via sussidiaria a quella del direttore dei lavori, e solo in via subordinata nel 10% del danno complessivo, in sede di citazione viene ridotta, essendo quantificata in via sussidiaria sul 50% della imputazione ai due direttori dei lavori del 2006 e, solo in subordine, nel 5% del 15% dell’ammontare complessivo del danno.
Evidentemente, quindi, proprio in considerazione delle deduzioni difensive dell’ingegnere B., deve intendersi ridotta la domanda della Procura Regionale risarcitoria.
2.4.3 Analoghe considerazioni riguardano la posizione del convenuto M.: anche in tal caso, alla luce delle deduzioni difensive dello stesso, l’atto di citazione ha ridotto il petitum, ritenendo maggiore l’incidenza causale dei lavori di originaria realizzazione del viadotto.
Più in generale, tuttavia, richiamando quanto sopra esposto in ordine alla eminente difficoltà tecnica del presente contenzioso, si osserva che lo scostamento della citazione dall’invito a dedurre appare del tutto fisiologico alla luce delle molteplici deduzioni difensive, di contenuto tecnico, fatte pervenire dai convenuti.
L’eccezione, quindi, è destituita di fondamento.
2.5 Quanto alla richiesta di sospensione del presente processo, avanzata dalla difesa del convenuto AC., in attesa della definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale penale di Cuneo (peraltro, concluso nelle more del presente giudizio, con sentenza acquisita dal CTU su autorizzazione resa all’udienza del 18.11.2024), la stessa va disattesa non configurandosi un’ipotesi di pregiudizialità ex art. 106 c.g.c.
È principio ormai consolidato, infatti, che l’azione contabile e quella penale, o civile, restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, “declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività” (Cass. SS. UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Cass. SS.UU. 22 dicembre 2009, n. 27092; Cass. SS. UU. 3 febbraio1989, n. 664; Cass. SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11).
2.5.1 La difesa AC., d’altra parte, invoca la sospensione sotto il profilo dell’economicità di giudizio, per l’acquisizione degli atti istruttori di carattere tecnico che in quel giudizio dovranno compiersi, nonché al fine di evitare potenziali contrasti tra le risultanze istruttorie. Si tratterebbe, pertanto, di una sospensione impropria la quale, tuttavia, non trova giustificazione nelle considerazioni svolte dalla difesa: sono già presenti in atti, infatti, plurime e non sempre concordanti relazioni peritali, rendendo quindi non decisiva, e non indispensabile, l’acquisizione di un’ulteriore relazione da svolgersi in altro pendente procedimento.
Va ricordato, quindi, che la Cassazione, a Sezioni riunite, in più occasioni, hanno chiaramente ribadito “l’insufficienza, al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi, ovvero ragioni di opportunità, essendo necessario, come detto, un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati” (SS.RR. n. 13/2019; n. 12/2019; n. 4/2018), vincolo di indispensabilità che, nella specie, non sussiste.
In ogni caso, il rilievo appare superato dalla circostanza che nel processo penale non è stata esperita alcuna consulenza tecnica d’ufficio, avendo il giudicante utilizzato quelle stesse relazioni peritali agi atti del presente giudizio.
2.6 La difesa del convenuto M. ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum, ritenendo “incomprensibile” la quantificazione della domanda in quanto formulata “per opzioni […] slegate da alcun parametro obiettivo”.
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, lett. e), del codice di giustizia contabile, l’atto di citazione deve contenere “l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”; la mancata esposizione degli elementi di fatto determina la nullità della citazione, con termine per rinnovazione o integrazione della stessa (commi 6 e seguenti).
La previsione, che ha radici nell’analoga previsione processuale-civilistica di cui all’articolo 164 c.p.c., è stata lungamente oggetto di vaglio da parte della giurisprudenza di legittimità che si è consolidata su una lettura stretta dell’ipotesi di nullità, delimitata ai casi di assoluto difetto del petitum o della causa petendi (cfr. Cass. n. 8077/2012, “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza”).
2.6.1 Nella fattispecie in esame, a parere del Collegio, non si riscontrano in alcun modo gli estremi per una pronuncia di nullità: la causa petendi ed il petitum sono desumibili con sufficiente chiarezza dalla lettura dell'atto di citazione e dei relativi allegati, che individuano in modo analitico e dettagliato la dinamica dei fatti posti a sostegno della pretesa risarcitoria. D’altra parte, va chiaramente tenuta distinta la complessità della citazione, certamente presente stante la natura del contenzioso, dalla sua indeterminatezza, nella fattispecie non riscontrabile.
2.6.2 Analoga considerazione involge il petitum che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa M., non è “cervellotico” quanto, semmai, coerente con la complessità della vicenda. La Procura regionale, infatti, ha “pesato” la diversa efficienza causale delle varie fasi di lavorazione traducendola sul piano della quantificazione risarcitoria, e prevedendo, in modo plausibile, percentuali di responsabilità analiticamente individuate, anche con la previsione di domande subordinate.
2.7 La difesa del convenuto M. ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione per “mancata affermazione dell’elemento costitutivo strutturale della colpa grave”.
Tale eccezione rientra nel novero della nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del suo contenuto e, pertanto, vanno integralmente richiamate le considerazioni svolte al punto precedente.
In punto di fatto, peraltro, ritiene la Sezione che nell’atto di citazione, seppur non condensate in uno specifico paragrafo, siano ampiamente indicati i profili di responsabilità soggettiva del convenuto, laddove la violazione della specifica normativa (descritta a pag. 55 e ss. dell’atto di citazione) integrerebbe il giudizio di colpa grave (espresso a pagina 34 e, successivamente, alle pagine 68 e ss. della citazione).
2.8 In ordine all’individuazione dei soggetti danneggiati, che secondo alcune parti sarebbe avvenuta erroneamente (atteso che l’ANAS risulta posseduta al 100% da Ferrovie dello Stato s.p.a., a sua volta controllato dal Mef), va rilevato che un’eventuale erroneità non si riverbera sulla nullità dell’atto di citazione, qualora, come nella fattispecie, l’amministrazione danneggiata sia agevolmente individuabile (l’atto di citazione contiene, comunque, l’indicazione dell’ANAS come amministrazione danneggiata, che è del tutto corretto).
Come affermato dalla prevalente e consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (in particolare, Appello, I Sezione, n. 304/2013, richiamata o ripresa da numerose pronunzie successive – ex multis, Sezione Giurisdizionale Puglia n. 869/2021 e Sezione Giurisdizionale Lazio n.100/2021) “l’erronea indicazione dell’AM danneggiata, quando la stessa sia univocamente individuabile dal contesto, e l’errore non incida sulla individuazione del danno erariale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria, costituisce una “falsa demonstratio” che […] “non nocet”, risolvendosi in un’indicazione suscettibile di essere rettificata ex officio dal giudice con la pronuncia”.
L’eccezione relativa all’erronea individuazione dei soggetti danneggiati non determina, quindi, né la nullità né l’inammissibilità dell’atto di citazione, essendo, peraltro, agevolmente individuabili le amministrazioni danneggiate: l’Arma dei Carabinieri, e per essa il Ministero della difesa, quanto alla distruzione dell’autovettura parcheggiata sotto il viadotto crollato; l’ANAS (ed, eventualmente, in ultima analisi, il Ministero dell’economia e delle finanze) quando al danno derivante dal danneggiamento dell’opera.
2.9 I convenuti LI., B. e M. hanno eccepito la prescrizione quinquennale dell’azione erariale, ancorando il decorso della stessa al crollo del viadotto, avvenuto in data 18 aprile 2017.
Ciò, nella prospettazione dei convenuti, stante l’immediata diffusione della notizia e, quindi, della conoscibilità del danno.
Tale ricostruzione, per quanto riguarda il danno inerente al valore dell’opera stradale, non può essere condivisa, e ciò considerato che il momento di esordio del termine prescrizione è rappresentato non dal momento del crollo del ponte, antecedente logico giuridico in punto di fatto, ma dal momento del successivo esborso economico per la ricostruzione, avvenuto a partire dal 2019 come da documentazione allegata all’atto di citazione (mandati di pagamento Anas per un totale di euro 796.252,01).
2.9.1 In questo senso, deve ricordarsi che “in contrapposizione ad altro orientamento che fa riferimento, quale termine iniziale per il decorso della prescrizione al mero “fatto” comportamento che abbia posto le necessarie ed ineludibili premesse di un evento che ne diviene mera ed obbligata conseguenza, l’orientamento ormai del tutto prevalente che si condivide individua il fatto dannoso nella riduzione o nell’ esborso di denaro da parte della PU AM (cfr. SS.RR. 14/2011/QM). La decorrenza della prescrizione, pertanto, può essere operativa solo ove la condotta contra ius abbia i caratteri della concretezza e della attualità e, quindi, dalla data del pagamento (in termini SS.RR. n. 5/2007/QM) quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico” (Corte conti, Appello, III Sez., sentenza n. 476/2021).
Tale lettura appare l’unica coerente con l’articolo 2935 c.c. che, completando in tal senso la disciplina di settore rappresentata dall’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 (ancorante il decorso della prescrizione alla verificazione del fatto dannoso), sancisce la decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: nella fattispecie in esame il danno è certo e, conseguentemente, il diritto può essere fatto valere, da quando l’AM, deciso il tipo di intervento, sostiene la relativa spesa.
Difatti, fino al momento dell’esborso economico, pur esistendo l’antecedente logico giuridico rappresentato dal danneggiamento dell’opera pubblica, non c’è certezza sulla natura ed entità del danno erariale: solo dal momento del pagamento, pertanto, il danno si connota con quei caratteri di certezza nell’an e nel quantum tali da legittimare una precisa richiesta del creditore.
2.9.2 Questa conclusione, d’altra parte, risulta già condivisa dalla pronuncia di questa stessa Sezione n. 124/2014, confermata dalla sentenza della III Sezione d’Appello n. 127/2017: il danno azionato, in quella fattispecie conseguente al crollo di una struttura sportiva, è stato chiaramente individuato nei costi di ripristino dell’opera (“E’ acclarato, infatti, che il danno erariale sia consistito nel costo di ricostruzione dell’opera”, sentenza n. 127 cit.; nello stesso senso, cfr. sentenza Sezione Piemonte n. 44/2021).
Poiché nella fattispecie in esame i pagamenti sono avvenuti a partire dal 2019 e la notifica degli inviti a dedurre è del novembre 2022, il danno di euro 796.252,01 non può ritenersi prescritto.
2.9.3 Diverso il discorso per quanto riguarda la distruzione dell’autovettura Fiat Punto di proprietà dell’Arma dei Carabinieri, parcheggiata sotto il viadotto e distrutta dal crollo.
In tal caso, infatti, non vi è prova di esborsi economici per la riparazione o sostituzione dell’autovettura: il danno, pertanto, si è determinato irrimediabilmente al momento del crollo del viadotto e, inoltre, lo stesso era certamente ed immediatamente conoscibile dall’AM proprietaria previa individuazione del valore residuo del mezzo.
Ciò posto, considerato che gli inviti a dedurre sono stati notificati ai convenuti LI., B. e M., oltre 5 anni dal verificarsi del danno, va ritenuta prescritta la domanda risarcitoria quanto ad euro 3.048,00.
3.0 Superate le questioni preliminari, si può passare all’esame del merito che, come ricordato, riguarda il crollo del cavalcavia “La Reale” della tangenziale di Fossano, avendo come suo fulcro, pertanto, l’individuazione delle cause tecniche che lo hanno determinato. Successivamente a tale individuazione, infatti, sarà possibile circoscrivere le condotte potenzialmente rilevanti e, per ciascuna, valutarne nesso eziologico ed elemento soggettivo.
3.1 Al fine di ricostruire la dinamica dei fatti, tenuto conto che in atti vi sono molteplici relazioni peritali, alcune esperite all’interno dei procedimenti penali sorti dalla vicenda, altre frutto delle indagini svolte dalle stesse amministrazioni danneggiate, è opportuno richiamare le conclusioni cui sono giunte queste diverse perizie. Parimenti, questa valutazione dovrà estendersi alle relazioni peritali prodotte sia dalla Procura che dalle diverse parti convenute.
Ciò al fine di evidenziare eventuali concordanze o discrasie e, quindi, la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
3.1.1 Relazione dell’ingegnere Luca Giordano, redatta su incarico della Procura penale presso il Tribunale di Cuneo.
L’ingegnere Giordano, dopo aver rilevato la corrispondenza della geometria della struttura e l’idoneità dei materiali usati, ha riscontrato un “non corretto funzionamento dell'impermeabilizzazione e non soddisfacente sigillatura nei tubi di sfiato/iniezione” che hanno permesso all'acqua di piattaforma di “facilmente entrare in contatto con i trefoli dei cavi di precompressione” che, non protetti adeguatamente dalla boiacca all’interno della guaina, hanno subìto un processo corrosivo che ha determinato una progressiva diminuzione della precompressione dei trefoli.
In ordine ai lavori di manutenzione svolti nel 2006, l’ingegnere Giordano ha rilevato che i giunti in gomma armata non avevano adeguata impermeabilizzazione atteso che il profilo di drenaggio “nella realtà riempito di calcestruzzo, e quindi non è in grado di convogliare l'acqua che scorre sull'impermeabilizzazione e allontanarla dall'impalcato. In aggiunta l'impermeabilizzazione si interrompe prima del profilo di drenaggio stesso”.
3.1.2 Relazione dell’ingegnere Roberto Doglione, redatta su incarico della Procura penale presso il Tribunale di Cuneo.
Il perito ha accertato che il contatto dei cavi d’acciaio con l’acqua atmosferica “è stato possibile per insufficienze d'iniezione della boiacca protettiva nei tubi di alloggiamento dei tiranti e, in sott'ordine d'importanza, a insufficiente impermeabilizzazione del manufatto; in particolare, l'insufficiente iniezione da parte della boiacca ha fatto pesare in modo particolarmente grave l'effetto del rilevante stato di tensione meccanica di esercizio dei trefoli, esponendo l'acciaio dei fili a forme di attacco corrosivo localizzato, che hanno decretato il cedimento progressivo nel tempo dei fili, fino al collasso della struttura”.
3.1.3 Relazione dell’ingegnere Gianpaolo Rosati, redatta su incarico della Procura penale presso il Tribunale di Cuneo.
Tale relazione aveva ad oggetto, nello specifico, la prevedibilità e prevenibilità dell'evento mediante gli interventi di controllo e manutenzione.
Il perito ha rilevato che “osservando il viadotto, le situazioni di fessurazione e percolazione di liquidi contenenti sali sono facilmente visibili, così come in generale, è evidente la presenza di infiltrazioni dal piano stradale, che coinvolgono anche le parti interne della struttura”; dal che la conclusione che “La totale assenza di segnalazioni di primo livello derivanti da ispezioni programmate , obbligatorie e necessarie ai fini della corretta gestione della tratta, non ha permesso di far scattare verifiche di secondo livello, che con attività relativamente semplici come le demolizioni localizzate del copriferro fino alla guaina avrebbero messo in luce il processo di degrado accelerato dovuto alle infiltrazioni di acqua mista a sale disgelante”.
3.1.4 Relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Commissione Ministeriale Ispettiva istituita con d.m. n. 155 del 19 aprile 2017, formata dall’architetto Roberto Ferrazza, dagli ingegneri Silverio Antoniazzi e Fabio Brancaleoni.
La relazione ministeriale dopo aver individuato la causa del crollo nel “cedimento delle armature di precompressione, costituite da fasci di trefoli spiroidali collocati all’interno di guaine metalliche, iniettate con malta cementizia dopo l’effettuazione della tesatura dei cavi”, ha chiarito che “la rottura dei trefoli è a sua volta dovuta ad un avanzato stato di corrosione degli stessi trefoli, ben evidente all’esame diretto, causata con ogni probabilità da una concomitante imperfetta esecuzione delle iniezioni di malta che appaiono carenti anche all’esame visivo e caratterizzate da ampie cavità, circostanza che ha permesso un significativo ingresso di acqua meteorica all’interno delle guaine e indotto la corrosione”.
Ciò su cui la relazione ministeriale resta invece incerta è l’individuazione della causa di ingresso dell’acqua: la Commissione afferma, infatti, che “nelle relazioni ANAS la si attribuisce alla presenza di tubi di sfiato non iniettati, mentre altre cause possono essere ipotizzate in difetti di impermeabilizzazione dell’impalcato o di protezione delle testate”.
Da ultimo, la Commissione si sofferma sull’esistenza di segni premonitori dell’esistenza di criticità strutturali, segnalando che “la presenza di acqua all’interno delle guaine è anche segnalata da marcate di concrezioni all’esterno dell’impalcato crollato, collocate lungo il percorso delle guaine di precompressione. Le concrezioni sono molto ben visibili e la loro presenza, ben conosciuto indice di potenziali criticità, non sarebbe dovuta sfuggire ad una ispezione anche solo visiva”.
3.1.5 Relazione della Commissione tecnica nominata dall’Anas s.p.a., formata dal Dr. Roberto Massi, Direttore Tutela Aziendale, e dagli ingegneri Massimo Simonini e Achille Devitofranceschi.
Questa relazione tecnica, sostanzialmente coincidente con quelle finora richiamate, ha ritenuto che la “causa principale del crollo della campata sia ascrivibile alla corrosione dell’acciaio dei fili costituenti i cavi di precompressione, innescata dal contatto dei cavi con l’acqua proveniente dalla piattaforma stradale, che raggiungeva le guaine dei cavi di precompressione attraverso i tubicini di sfiato attraverso i quali è stata eseguita l’iniezione di boiacca. I tubicini, come in parte anche le guaine, sono risultati vuoti, favorendo quindi la raccolta di acqua nelle guaine”.
Quanto alla mancanza di boiacca, che avrebbe dovuto saturare le guaine e proteggere i cavi dall’azione corrosiva, secondo la Commissione avrebbe una possibile causa “nella scarsa perizia con cui è stata eseguita l’iniezione, lasciando otturato il rubinetto del tubicino di sfiato e quindi impedendo il completo riempimento della guaina, ostacolato dall’aria che veniva compressa verso il fondo: ciò avrebbe lasciato priva di iniezione una parte del cavo (come riscontrato sul relitto della campata crollata) e lo stesso tubicino di sfiato che, una volta tagliato al livello di estradosso di soletta, è divenuto un punto di ingresso dell’acqua dalla soletta verso il cavo”.
Inoltre, prosegue la relazione, “L’ingresso dell’acqua dalla piattaforma ai cavi, utilizzando la via dei tubicini di iniezione e di sfiato, è stato favorito anche dalla cattiva posa in opera della guaina di impermeabilizzazione, che può essere considerata una concausa del prematuro degrado dei trefoli e quindi del crollo della campata”.
Quanto alla posa del manto impermeabilizzante, effettuata mediante srotolamento di teli sovrapposti ortogonalmente, esso presenterebbe due anomalie: “i teli sono risultati poco adesi alla soletta e i risvolti laterali sui cordoli sono stati eseguiti piegando i teli longitudinali in maniera tale che il risvolto risalisse verticalmente sul cordolo. Il doppio difetto di posa ha compromesso l’impermeabilizzazione della soletta, poiché l’acqua di piattaforma, scivolando lungo i cordoli laterali a causa della ordinaria pendenza laterale e longitudinale della strada, si infiltrava nella zona verticale di distacco della guaina dal cordolo e da qui laminava sotto la guaina, bagnando direttamente l’estradosso della soletta e raggiungendo, come già detto, i tubicini di sfiato e da questi i cavi”.
Dopo aver esaminato le disposizioni in materia di vigilanza sulle infrastrutture, evidenziando le lacune della disciplina, anche la Commissione Anas (come l’ingegnere Doglione, l’ingegnere Rosati e la Commissione ministeriale) conclude rilevando la mancanza di un’adeguata attività di sorveglianza: “se è pur vero che il collasso è avvenuto all’improvviso e senza evidenti segnali premonitori, la segnalazione delle efflorescenze visualizzate dal sorvegliante, oltre a fornire una indicazione sia pure generica dell’epoca di manifestazione, avrebbe potuto determinare l’effettuazione di valutazioni tecniche più esperte, che invece non ci sono state anche a causa del mancato rispetto della periodicità prevista per le ispezioni principali”.
3.1.6 Relazione dell’ingegnere Giuseppe Andrea Ferro, consulente ANAS nei procedimenti penali, incaricato quale CTP nell’ambito della consulenza dell’ingegnere Rosati (cfr., superiore paragrafo 2.3), richiamata nel corpo dell’atto di citazione.
Il consulente ha recisamente negato l’esistenza di pregresse fessurazioni che avrebbero potuto allertare eventuali sorveglianti, ritenendo che le fessurazioni menzionate dall’ingegner Rosati si sarebbero determinate meccanicamente solo con il crollo del viadotto, nell’impatto col terreno.
Quanto alle “efflorescenze di colore biancastro, presenti in particolare nella parte di impalcato distante dal crollo e caratterizzate da un andamento parallelo allo sviluppo dei cavi di precompressione”, secondo l’ingegner Ferro “inizialmente nessuno dei tecnici coinvolti, il sottoscritto e il CTPM compresi, avevano idea di cosa fossero”, riuscendo a capirne la natura solo attraverso “specifiche analisi chimiche, autopsia completa dell’opera, prove di innaffiamento”. Dal che, secondo il consulente, l’impossibilità di collegare la presenza delle efflorescenze biancastre al fenomeno distruttivo in corso: il collasso del viadotto, proprio per la tipologia strutturale dell’impalcato, sarebbe avvenuto con modalità estremamente fragili, senza alcun segno premonitore.
3.1.7 Relazione del Genio militare, 1° Reparto Infrastrutture, a firma del tenente colonnello ingegnere Mario Gronchi.
Questa relazione veniva disposta dalla Procura, al fine di riassumere complessivamente la dinamica dei fatti e collocare, al suo interno, sotto il profilo eziologico, i lavori di manutenzione (sostituzione dei giunti di dilatazione della campata del viadotto oggetto del crollo).
Con riguardo a questi ultimi lavori, secondo la prospettazione del consulente di parte essi hanno avuto ad oggetto, come da capitolato, “l’asportazione della pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione da realizzare mediante taglio e demolizione della pavimentazione (per l’intero suo spessore fino a raggiungere l’estradosso delle solette di impalcato), e del sottostante strato impermeabilizzante”. In ordine all’incidenza causale di tali lavori sull’ingresso dell’acqua a contatto con i cavi, il consulente, richiamando la perizia dell’ingegnere Giordano (pag. 85 e ss.), ritiene che gli stessi (sostituzione dei giunti e rifacimento della pavimentazione) siano stati decisivi nel generare la causa (ingresso dell’acqua) dei fenomeni corrosivi che hanno interessato i tiranti d’acciaio.
In conclusione, secondo il consulente, pur riconoscendo l’errore costruttivo iniziale nell’insufficiente riempimento delle guaine con la boiacca, “va ribadito che se i tubi non fossero stati tagliati, la guaina fosse stata posata correttamente, e il grado di riempimento delle guaine con la boiacca in sede costruttiva fosse stato eseguito correttamente l’acqua non avrebbe raggiunto i cavi di precompressione innescando il fenomeno di degrado culminato con crollo del manufatto”.
3.1.8 Relazione dell’ingegnere Francesco Bellino, CTP di parte AD.
Secondo tale relazione, il crollo del viadotto non sarebbe “imputabile ad un difetto di costruzione al momento della realizzazione, ma certamente ad una non corretta esecuzione delle lavorazioni di asfaltatura e dei giunti riconducibili a semplici lavori di manutenzione. Infatti la corretta manutenzione avrebbe richiesto m primo luogo l'asportazione integrale della pavimentazione ammalorata con eventuale sostituzione dei teli di impermeabilizzazione, non del solo vecchio giunto, posati in opera 13 anni prima”. Ancora, il CTP concorda con le conclusioni dell’ingegner Rosati, sostenendo che “sarebbe stato sufficiente anche un controllo visivo del viadotto per intuire che era in atto certamente qualche problematica, controllo questo che spettava ai funzionari ANAS”.
3.1.9 Relazione dell’ingegnere Marco di Prisco, CTP dei convenuti F.R.
e L.R.
Il CTP, soffermandosi sui lavori del 2006 e sul concorso causale dei collaudatori, ha evidenziato che “il problema della manutenzione è essenziale, ma un collaudatore non è in grado di evitare che alcuni difetti “occulti” possano compromettere nel tempo la funzionalità dell’opera. Solo una attenta manutenzione può esercitare una corretta sorveglianza scongiurando situazioni di pericolo per gli utenti”. Riconosciuta l’esistenza di “un evidente quanto palese difetto di costruzione del cavalcavia e poi nella esecuzione e collaudo dei lavori di manutenzione del 2006”, si desidera sottolineare come l’evidenza e la resa palese del difetto siano state dedotte a seguito delle molte indagini operate a seguito del crollo, ma per quanto abbia potuto dedurre dalla documentazione agli atti, trattasi ai fini del collaudo di difetti occulti”.
3.1.10 Relazione a firma degli ingegneri Francesco Bellino e Piero Marro quali CTP nel procedimento penale a carico del convenuto AD., prodotte nel presente giudizio dallo stesso convenuto.
Tale relazione richiama gli errori commessi nei lavori di manutenzione del 2006, in particolare “il rifacimento del sopracitato giunto di dilatazione con l'annesso profilo di drenaggio realizzato successivamente alla fine dei lavori (probabilmente nel 2006) mediante un taglio errato della guaina impermeabilizzante”. Secondo i consulenti, quindi, “il nuovo giunto di dilatazione non funzionava correttamente in quanto permetteva all'acqua (e al sale di disgelo impiegato nel periodo invernale) di scorrere sotto la guaina e raggiungere i tubi di iniezione che erano stati posizionati in prossimità del giunto, immediatamente a contatto con la sottostante guaina impermeabilizzante, impedendo a quest'ultima di esercitare di fatto la sua funzione”.
La relazione si sofferma, inoltre, sulla mancanza di controlli continuativi da parte dell’Anas, affermando che “se ci fosse stata una attenta e continua sorveglianza da parte dcli' ANAS, si sarebbe potuto evitare l'improvviso cedimento dell'impalcato, intervenendo con adeguate opere di prevenzione”.
Da ultimo, quanto al supposto difetto di boiacca nelle guaine, i consulenti ricordano che “all'epoca della costruzione non erano ancora noti metodi di indagine non distruttivi in grado di dare indicazioni sulla corretta esecuzione delle operazioni di iniezione, quali sono le prove endoscopiche”: conseguentemente, nessuno avrebbe potuto avvedersi di eventuali deficienze, affidandosi la buona riuscita dell’operazione alla capacità ed all’esperienza delle maestranze.
4.0 L’insieme delle relazioni sopra richiamate, oltre ad evidenziare la complessità tecnica della vicenda in esame, permette di giungere ad una conclusione su cui, tuttavia, risulta esserci piena concordanza: il crollo del viadotto è avvenuto a causa della corrosione dei trefoli (cavi intrecciati) che ne ha determinato la rottura, evento improvviso, avvenuto senza segni premonitori nell’immediato (altra questione, successivamente esaminata, quella dei controlli sulle infiltrazioni evidenziate in alcune perizie) e, fortunatamente, in assenza di carico.
Ancora, risulta parimenti pacifico che tale corrosione sia avvenuta per l’ingresso dell’acqua all’interno delle guaine di contenimento dei trefoli.
4.1 Ciò su cui le differenti perizie propongono letture divergenti, anche solo parzialmente, è l’individuazione di fattori che hanno determinato l’ingresso dell’acqua, essenzialmente riferibili, in alternativa, a vizi/difetti nell’originaria realizzazione dei lavori (insufficiente riempimento delle guaine contenenti i trefoli) o ai lavori di sostituzione dei giunti effettuati nel 2005/06 (non corretta posa dei giunti ed erroneo rifacimento della pavimentazione).
4.2 Ancora, non risulta esserci concordanza sulla prevedibilità dell’evento e, in particolare, sull’esistenza di precedenti fessurazioni, sul collocamento temporale e sulla significatività delle “efflorescenze biancastre”, così restando da individuare il potenziale concorso causale dell’omessa attività ispettiva.
5.0 Alla luce delle superiori divergenze e, conseguentemente, incertezze, stante la delicatezza e la complessità delle questioni, nonché il contenuto tecnico della materia, la Sezione riteneva opportuno, anche in accoglimento dell’istanza specificamente formulata in tal senso dai convenuti, disporre un mirato supplemento di indagine avvalendosi dell’assistenza di un consulente tecnico d’ufficio esperto nella materia delle ingegneria delle costruzioni, scelto per le particolari competenze che si attagliano al caso di specie.
5.1 La peculiarità e complessità della vicenda, unitamente alla circostanza che i professionisti con le necessarie specifiche competenze, in relazione alla natura dell’opera infrastrutturale, risultavano già coinvolti nella presente vertenza, inducevano la Sezione a nominare un professore della facoltà di ingegneria di Torino, ingegnere G.M., pur se non iscritto all’albo dei consulenti del Tribunale, scelto per le particolari competenze risultanti dal curriculum vitae (cfr. ordinanza n. 19 del 13 luglio 2023).
5.2 Con ordinanza n. 18 del 22 ottobre 2024, cui per brevità si rinvia integralmente, stante la sussistenza di vizi di nullità della relazione depositata dal CTU ingegnere M., la Sezione procedeva alla rinnovazione della stessa, nominando a tal fine l’ingegnere P.P. Per le ragioni sopra esposte, la stessa veniva scelta, al fine di evitare interessenze ed assicurare comunque un’elevata professionalità specifica, tra gli iscritti all’Albo dei CTU istituito presso Tribunale di Milano.
L’esame del curriculum dell’ingegnere P., peraltro, ne evidenzia un altissimo profilo professionale nell’ambito dell’ingegneria civile e geotecnica, ampiamente confacente alla tipologia di quesito sottopostole.
5.3 In data 8 luglio 2025 il CTU nominato depositava la propria relazione, completa delle repliche a tutte le osservazioni depositate dai consulenti di parte.
6.0 La relazione peritale appare adeguatamente motivata e priva di vizi logici. Ogni conclusione raggiunta dal consulente appare illustrata in modo esauriente, con razionali argomentazioni poste a fondamento e puntuali riferimenti alla documentazione disponibile. Anche con riferimento alle osservazioni svolte dai diversi consulenti di parte (cfr. CTU pag. 32 e seguenti), la relazione contiene convincenti ed analitiche repliche.
Questa Sezione, pertanto, non rinviene motivo alcuno per discostarsi dalle risultanze della relazione dell’ingegnere P., alle cui motivazioni e considerazioni, per evidenti esigenze di economia processuale, rinvia integralmente.
6.1 In estrema sintesi, per quanto qui rileva, la relazione depositata, dopo aver illustrato il progetto e le modalità di realizzazione, ad inizio anni ’90, della campata del viadotto collassata, ha evidenziato quanto segue:
a) la causa del crollo del viadotto “La Reale” è da rinvenirsi nel cedimento dei trefoli di precomprensione in seguito alla corrosione degli stessi, come d’altra parte riconosciuto da tutte le relazioni tecniche in atti, cedimento che ha interessato i trefoli all’interno del concio A (id est, singolo blocco prefabbricato);
b) la causa primaria di tale anomala corrosione risiede nel mancato completo riempimento con boiacca delle guaine dei cavi (lavorazione di cui il consulente ha motivatamente evidenziato la fondamentale importanza) e nella conseguente mancanza di protezione dei trefoli dall’aria e dall’umidità, imputabile alla cattiva realizzazione dei lavori originari di realizzazione del viadotto nel 1991-1992;
c) più in particolare, è emerso che “le guaine del “blocco A” (il concio di testa
della trave a cassone poggiante sulla pila 32 verso nord) erano quasi completamente prive di riempimento”.
Si consideri, infatti, che laddove è stata accertata la presenza di boiacca nei cavi, nel cassone C (“concio C”) e nel cassone B (“concio B”), sebbene vi fossero evidenze di infiltrazioni d’acqua, per la presenza di tracce di concrezioni sulle pareti del concio C e in parte del concio B, sono state riscontrate solo delle “corrosioni minori”, senza che alcun trefolo avesse raggiunto la condizione di rottura (tanto è vero che il giunto tra i conci C e B non si è rotto nemmeno a seguito dell’impatto dell’impalcato sulla strada sottostante, cfr. relazione ingegnere Giordano).
La corrosione, invece, ha portato alla rottura dei trefoli dove mancava la boiacca, essenziale per la loro protezione;
d) i tubi di iniezione e di sfiato (attraverso i quali iniettare la malta – boiacca – per il riempimento delle guaine contenenti i cavi d’acciaio) non erano stati, a loro volta, riempiti di boiacca e, pertanto, costituivano dei canali aperti che, attraversando la soletta superiore dell’impalcato, creavano un collegamento tra guaine (e cavi) e l’atmosfera, permettendo l’ingresso degli agenti esterni. In sostanza, osserva il CTU, “se tali tubi non fossero stati lasciati vuoti, l’acqua non avrebbe potuto raggiungere le guaine e i cavi”;
e) ancora, nell’eseguire le opere di impermeabilizzazione della soletta del ponte, all’epoca della costruzione del viadotto, in prossimità dei tubi lasciati aperti e non colmati di malta, “la guaina bituminosa non è stata incollata alla soletta”. Tale difetto, che “in condizioni normali di soletta non “bucata”, avrebbe potuto determinare degli ammaloramenti locali della soletta”, in presenza di “buchi non sigillati sulle teste dei tubi di iniezione, ha favorito lo scorrimento delle acque all’interno dei sottostanti cavi di precompressione”;
f) i lavori di manutenzione svoltisi nel 2005-2006 non hanno avuto alcuna incidenza causale sull’anomala corrosione dei trefoli d’acciaio: l’unico vizio riscontrato in tali lavori, afferente alla posa di profili di drenaggio, non poteva incidere in alcun modo sulla penetrazione dell’acqua nella zona del pilastro interessato dal cedimento, e ciò perché “perché l’acqua scorreva in direzione opposta a quella del giunto del concio A. La mancanza del profilo di drenaggio nel giunto del concio A risultava, pertanto, del tutto ininfluente”;
g) in ogni caso, sempre con riferimento a tali lavori manutentivi, la relazione evidenzia che “anche la corretta esecuzione del profilo di drenaggio non avrebbe potuto impedire all’acqua di infiltrarsi sotto la guaina e raggiungere i tubi di iniezione e da questi infiltrarsi all’interno dei cavi”: durante i lavori di rimozione dei giunti, non essendo necessaria la rimozione della pavimentazione stradale, non era possibile rilevare “né i difetti nella posa della guaina bituminosa né le teste dei tubi, aperte all’estradosso della soletta dell’impalcato, perché questi erano nascosti dalla pavimentazione”;
h) descritta analiticamente la modalità di riempimento delle guaine con la boiacca (iniezione della malta attraverso un tubo di ingresso fino alla verifica della fuoriuscita da un tubo di sfiato), la relazione ritiene “con buona probabilità, che in fase di realizzazione delle iniezioni il problema del mancato riempimento delle guaine potesse essere rilevato”;
i) non sussistevano, prima o dopo le manutenzioni del 2005/2006, “fessurazioni” o altri evidenti segnali di criticità che avrebbero potuto indurre un supplemento istruttorio tale da impedire l’evento. In particolare, il consulente ha rilevato che “le infiltrazioni all’intradosso del ponte erano presenti principalmente nel concio C e si estendevano in parte nel concio B, mentre nel concio A non erano visibili segni di ammaloramenti da infiltrazioni”. La presenza di tali infiltrazioni d’acqua, generanti efflorescenze esternamente visibili, pertanto, nulla ha a che fare con le infiltrazioni avvenute all’interno delle guaine e ciò è dimostrato dalla circostanza che i tiranti collocati nella zona interessata dalle manifestazioni esteriori, essendo le guaine adeguatamente riempite di boiacca, non hanno subito alcun danno. Gli ammaloramenti esteriori, quindi, non costituivano alcun segno o indice rivelatore dell’esistenza del differente, e ben più profondo, problema strutturale. D’altra parte, la relazione ha chiarito che “laddove il riempimento con boiacca era completo, la presenza di sola acqua (in assenza di aria) non determinava il processo di corrosione dei cavi”: anche sotto tale profilo, pertanto, eventuali macchie o fessurazioni non potevano destare preoccupazioni per la specifica criticità che ha determinato il crollo del viadotto. Non avrebbero potuto far insorgere la necessità, in altri termini, di un controllo invasivo al punto da verificare lo stato interno dei trefoli.
7.0 Come sopra esposto, questa Sezione ritiene la relazione dell’ingegnere P. priva di vizi logici, coerente e fondata nelle sue conclusioni tecniche: occorre rilevare, peraltro, che in una materia altamente tecnica e specialistica, senza la possibilità di procedere ad un esame diretto dello stato dei luoghi, l’espressione di un giudizio non può che essere in termini probabilistici (coerentemente, d’altra parte, allo standard di valutazione proprio del processo civile, rappresentato dal “più probabile che non”), scontando la possibile esistenza di altre e differenti ricostruzioni.
In altri termini, il predetto criterio di valutazione del nesso causale non conduce ad una verità strettamente oggettiva ma rivela la ricostruzione fattuale che appaia la più coerente e motivata poiché fondata su argomentazioni solide e prive di evidenti contraddizioni (detto modello di ragionamento viene anche definito come preponderanza dell’evidenza o prevalenza relativa della probabilità, Cass. civile, ord. n. 13872/2020).
La regola del “più probabile che non”, implica, dunque, che rispetto ad ogni enunciato si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa; sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, abbia un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe irrazionale, infatti, preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa. In altri termini, l’affermazione della verità dell’enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa (Cass., sent. n. 26304/2021).
Se, poi, ricorrano plurimi enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, tanto più, come nella specie, nell’ipotesi di “multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice sia legittimato a scegliere come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili.
In sintesi, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti -, rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità (sent. n. 26304/2021).
Invero, nella valutazione dell’idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), tanto più se relativo ad ipotesi di condotte multifattoriali (come nella specie), può, appunto, ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell’attendibilità, come predicato della maggiore o minore “congruità logica” dell’inferenza critica.
Sotto questo profilo, nessuna delle considerazioni svolte dai difensori o dai consulenti di parte è risultata idonea ad inficiare le conclusioni del consulente del giudice.
7.1 Si consideri, d’altra parte, che la consulenza stragiudiziale di parte è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, e che, pertanto, da un lato, “il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali”, dall’altro, la Sezione non è tenuta “anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri ordinatori, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti” (Cass., Sez. III, sentenza n. 20821 del 26 settembre 2006; Cass. Sez. VI, ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, secondo cui “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente”).
8.0 Conclusioni in parte concordanti vengono dalla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 661 del 24 settembre 2024.
Ora, ricordato il rapporto di reciproca autonomia tra i due giudizi (vedi par. 2.5), va comunque sottolineato che il materiale probatorio acquisito, sia durante le indagini di P.G., che nel corso dell'istruttoria penale, e più in generale nel procedimento penale, può costituire fonte del convincimento del giudice contabile ai fini del giudizio sulla responsabilità amministrativa, fermo restando che detto materiale probatorio va ritualmente introdotto nel giudizio, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio, e che il giudice contabile deve pur sempre sottoporre gli elementi acquisiti in altra giurisdizione ad una propria valutazione logica e critica.
Detto in altri termini, “le prove assunte in un precedente processo penale e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 9957 del 16/04/2025).
Da ciò consegue, dunque, la facoltà della Sezione di valutare criticamente i contenuti della menzionata sentenza penale e delle risultanze probatorie in essa richiamate.
8.1 Fatta tale premessa, si deve rilevare che anche la verità giudiziaria emersa nel giudizio penale individua come fatto storico incontestabile l’erronea sigillatura delle guaine contenenti i trefoli, ed il loro cedimento “per stress-corrosione o durante il collasso in zone già da questa indebolite”.
Si afferma, dunque, “l'indubbia rilevanza causale delle scorrette operazioni di insufflazione della boiacca nel determinismo dell'evento”.
La richiamata pronuncia, come anche la relazione peritale svolta nel presente giudizio, evidenzia la chiara correlazione tra la presenza di boiacca e la rottura dei trefoli, segnalando che:
· nei cavi del concio A, dove la boiacca era assente o insufficiente, si sono verificate la maggior parte delle rotture;
· nei cavi del concio B, dove lo stato della boiacca era assimilabile a quello del concio C (livello 3) non si sono verificate rotture, mentre in corrispondenza della testata di ancoraggio del concio A, ove lo stato della boiacca era di grado 2, esse si sono verificate, seppure in numero modesto;
· nei cavi del concio C, dove la boiacca era in buone condizioni, non si sono verificate rotture significative.
In sostanza, sarebbe “inconfutabile come le operazioni afferenti all'iniezione della boiacca, sostanza fondamentale per garantire l'impermeabilizzazione dei trefoli, che si contestano come eseguite in maniera non conforme alla normativa dell'epoca, abbiano avuto un'incidenza causale evidente nella determinazione sia dell'evento preliminare al crollo, ossia la corrosione, sia del collasso stesso”.
Tali conclusioni, come emerge dalla lettura della sentenza, sono sostanzialmente condivise da tutti i consulenti di parte (del P.M. e degli imputati), divergendo solo in termini di “entità” del determinismo causale.
8.2 Ancora, la pronuncia assume conclusioni analogamente concordanti quanto all’assenza di eziologia causale per gli omessi controlli a cura dell’ANAS, mai svolti durante gli anni.
Si legge, infatti, a pagina 49 della sentenza, quanto segue: “Pur a fronte di una normativa di settore che imponeva stringenti obblighi di vigilanza, ispezione e controllo da parte di ANAS, con cadenza trimestrale o annuale a seconda della complessità degli interventi, e nonostante tale attività sia stata pacificamente pretermessa, come emerge dalla totale mancanza di documentazione in merito, le ricadute di tali omissioni nel caso concreto non hanno influito causalmente sull'evento. A tale conclusione si perviene considerando che le efflorescenze/colature erano presenti in misura maggiore su un concio del viadotto non oggetto di crollo, ed erano riferibili al dilavamento della boiacca determinato dall'ingresso dell'acqua nelle guaine, e ciò per la semplice ragione che in quella porzione di impalcato la boiacca era stata iniettata (e infatti i cavi di precompressione sono risultati in buono stato). Nel concio A crollato, non vi erano invece efflorescenze, con la conseguenza che, se anche fossero state espletate ispezioni di secondo livello, peraltro particolarmente onerose e che avrebbero determinato una sostanziale distruzione del manufatto, queste non avrebbero sortito alcun risultato, dal momento che in quella sezione la boiacca era stata iniettata correttamente e i cavi erano in buono stato”.
In sostanza, come riconosciuto anche dalla CTU espletata nel presente giudizio, l’omissione dei periodici controlli sullo stato dell’opera pubblica né ha avuto rilievo eziologico sull’evento di crollo né, sotto altro profilo, avrebbe potuto o dovuto indurre controlli più approfonditi tali da poter evidenziare la rapida corrosione dei trefoli.
8.3 Negli stessi termini anche la sentenza n. 120/2022, resa con rito abbreviato dal Gip presso il Tribunale di Cuneo, che, con riferimento ai mancati controlli periodici ha concluso affermando quanto segue: “Sulla base delle considerazioni tecniche innanzi sintetizzate può dunque ritenersi che, anche ove fossero stati eseguiti "controlli strutturali di secondo livello" nella zona del concio C, ove erano visibili le "efflorescenze e/ o infiltrazioni o colature", dette indagini avrebbero fatto emergere la normale presenza di boiacca e un buono stato dei cavi di precompressione, evidenziando al più "corrosioni secondarie" che "non hanno portato alla rottura completa di nessun trefolo".
8.4 La sentenza del Tribunale di Cuneo n. 661/2024, invece, diverge dalle conclusioni della relazione peritale dell’ingegnere P. quanto al ritenuto ruolo concausale dei lavori di sostituzione dei giunti, eseguiti nel 2006, oggetto di appalto da parte di ANAS e realizzati dalla società PEL.CAR. s.r.l.
In particolare, secondo il Giudice penale “ulteriore causa del collasso emersa dagli apporti tecnici, e che in particolare dalle dichiarazioni rese al dibattimento è stato possibile acclarare, è costituita dai problemi di impermeabilizzazione del giunto verificatisi in conseguenza dei lavori di manutenzione del 2006”.
Su tale affermazione, rispetto alla quale le risultanze emerse dal presente giudizio sono divergenti, la Sezione non ritiene di concordare.
A tale conclusione milita, in primo luogo, una considerazione metodologica.
La sentenza n. 661 arriva alle proprie conclusioni senza la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, limitandosi ad effettuare una sintesi delle relazioni peritali prodotte dal consulente del PM (in particolare, quella dell’ingegnere Giordano) e dai consulenti degli imputati: da questo punto di vista, si ritiene opportuno rammentare il maggior valore probatorio (rectius, di strumento di valutazione dei mezzi di prova) di una relazione resa dal perito nominato dal giudice rispetto a quelle prodotte dai consulenti di parte (cfr. par. 7.1).
In secondo luogo, venendo quindi al merito, occorre rilevare che le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Cuneo si fondano, per questo aspetto, essenzialmente sulla consulenza dell’ingegnere Giordano, CTP della Procura, il quale, tuttavia, non aveva l’incarico di valutare i lavori di manutenzione del 2005/2006.
Egli, infatti, si limita a rilevare che “l'impermeabilizzazione non proteggeva la soletta dall'acqua di piattaforma” e che, pertanto, “l'acqua poteva facilmente penetrare nei cavi a causa di una procedura di iniezione non ben studiata e/o ben attuata” (facendo riferimento, peraltro, agli originari lavori di realizzazione), senza tuttavia soffermarsi analiticamente sulla natura degli interventi manutentivi e sulla incidenza o meno di questi sulla guaina impermeabilizzante.
Ancora, a pagina 84-85 della sua relazione, l’ingegner Giordano, replicando all’osservazione di un CTP, riconosce espressamente che “è di fatto impossibile dimostrare con certezza se il difetto di impermeabilizzazione risale alla costruzione o ai lavori eseguiti nel 2006”: la sentenza del Tribunale sul punto, pertanto, afferma un fatto storico in realtà non sorretto da alcuna argomentazione tecnico logica a sostegno.
D’altra parte, la stessa pronuncia dà atto che “per avere visione dei tubicini di sfiato che, come evidenziato dal prof. Giordano, hanno permesso il passaggio dell'acqua dalla soletta superiore ai cavi d'acciaio, in fase di accertamenti era stato necessario demolire il manto stradale e tagliare l'impermeabilizzazione”.
Ora, poiché, come evidenziato nella descrizione dei lavori manutentivi svolta dal CTU P., per la sostituzione dei giunti ammalorati non era necessario incidere sull’impermeabilizzazione (se non effettuando un ripristino limitato all’area interessata dalla sostituzione del giunto), è evidente che in tale fase non era possibile avvedersi dell’infiltrazione d’acqua attraverso i tubi di sfiato non sigillati.
Né, per le ragioni evidenziate al superiore paragrafo 6.1, lettere f e g, (inclinazione del manufatto tale da impedire l’ingresso dell’acqua nel punto oggetto di intervento manutentivo), tali lavori possono aver avuto incidenza causale sull’ingresso dell’acqua nelle guaine contenenti i trefoli.
La sentenza del Tribunale di Cuneo, dunque, non considera il fatto che il ponte fosse inclinato e che l’acqua dell’impalcato scorreva (e, dunque, si infiltrava) laddove i cavi erano meno corrosi e non hanno ceduto (concio C).
8.4.1 Quanto ai dati satellitari prodotti dalla difesa AD. che evidenzierebbero un incremento nella velocità di spostamento del viadotto dopo i lavori del 2005/2006, richiamati nella sentenza del Tribunale di Cuneo, questa Sezione osserva che trattasi di dati la cui fonte di acquisizione è sconosciuta. Essi, infatti, sono riportati nella relazione del consulente di parte ingegnere Chiaia (consulente di due soggetti imputati nel processo penale ma non convenuti nel presente giudizio) ma non ne è possibile verificare l’attendibilità degli stessi. Si tratta, come della stessa relazione peritale, di scritti difensivi di natura tecnica, rimessi a un consulente privato (la società Tre Altamira s.r.l. che ha estrapolato tali dati effettuando rilievi satellitari), liberamente apprezzabili dal consulente tecnico d’ufficio.
L’attendibilità dei dati rilevati, in altre parole, non è in alcun modo verificabile, in quanto estrapolata da rilevazioni satellitari (non versate in atti e quindi non conoscibili) ad opera un consulente privato, e, pertanto, non può diventare elemento oggettivo su cui fondare alcuna attendibile valutazione.
Occorre considerare, infatti, che la relazione della Tre Altamira s.r.l. non fornisce i dati oggettivi quanto, invece, un’elaborazione fondata sugli stessi, la cui attendibilità non è in alcun modo verificabile.
Senza contare, infine, che la stessa relazione parte da un assunto, riferito dal cliente, assolutamente indimostrato (“Assumendo l’ipotesi, indicata dal cliente, che il movimento della campata sia avvenuto lungo la verticale”), la cui non effettività (ipotizzando, quindi, un movimento non solo verticale ma anche, ad esempio, parzialmente obliquo) potrebbe portare a risultati del tutto difformi.
Pertanto, nonostante il giudice penale abbia deciso di utilizzare i risultati dello studio commissionato alla Tre Altamira s.r.l. da uno degli imputati per corroborare la sua tesi, del tutto correttamente e in modo plausibile, il CTU ingegnere P. non ne ha tenuto conto, non potendone apprezzare in via diretta e in autonomia la reale significatività.
8.4.2 In ogni caso, questa Sezione rileva altresì che l’esame del grafico riportato nella relazione ingegnere Chiaia a pagina 14 non appare così evidente nel giustificare l’affermazione del medesimo tecnico secondo cui dopo il 2012 vi sarebbe stato un netto incremento nella velocità di discesa del viadotto. Invero, osservando il grafico, e considerato che esso si basa su 4 diversi punti di misurazione (sulla cui attendibilità, si ribadisce, non vi è certezza), se esso rappresenta la velocità di movimento del viadotto espressa in millimetri, si può osservare che in alcuni anni le variazioni sembrerebbero negative (cioè, alcune rilevazioni sulle 4 effettuate si collocano sopra lo zero, altre sotto). Se la valutazione è effettuata su una media, o sul valore che più appare coerente con la tesi che si vuole sostenere, allora si conferma la non decisività di tale analisi, non fondandosi su dati certi e, dunque, inattendibili.
8.5 D’altra parte, a conferma di quanto esposto, si richiama il contenuto della relazione al progetto dei lavori manutentivi redatta dall’ANAS che, dopo aver descritto la finalità dell’intervento (“prevede la rimozione dei giunti ammalorati e l’installazione di nuovi giunti atti a garantire la sicurezza della circolazione, preservando le condizioni di funzionalità viaria delle arterie statali appartenenti alla rete viaria nazionale. In particolare, le lavorazioni ipotizzate sono finalizzate a ripristinare gli ammaloramenti delle strutture dovuti alla percolazione delle acque meteoriche ed all’azione dei cloruri utilizzati in funzione antighiaccio dal servizio di manutenzione invernale”), descrive analiticamente le lavorazioni nei seguenti termini:
“- Rimozione dei giunti esistenti previo taglio della pavimentazione stradale;
- Demolizione delle parti strutturali ammalorate per carbonatazione ovvero per azione dei cloruri;
- Ripristino degli impalcati mediante ripresa ed eventuale integrazione delle armature esistenti, mediante l’utilizzo di acciaio in barre e betoncino neoplastico;
- Esecuzione delle perforazioni per l’inserimento, ove non predisponibile, dei necessari ancoraggi;
- Posa in opera dei nuovi giunti”.
Come si può notare, non era previsto alcun intervento sostanziale sull’intera impermeabilizzazione: se, pertanto, l’ingresso dell’acqua è stato permesso da una non corretta posa dell’impermeabilizzazione, questa non può attribuirsi ai lavori di manutenzione svolti nel 2005/2006.
Quanto esposto, infine, emerge dall’esame della figura n. 12 riprodotta a pagina 22 della relazione peritale ingegnere P.: come si può notare, infatti, lo strato di impermeabilizzazione si trova ampiamente sotto la posizione dei giunti oggetto di sostituzione.
9.0 Così chiarita la dinamica dei fatti e l’eziologia causale che ha portato al crollo del viadotto, si deve passare all’esame dei comportamenti ascritti ai diversi convenuti e all’individuazione delle singole responsabilità azionate dalla Procura regionale.
10. In primo luogo, stante le motivate e condivise conclusioni della relazione dell’ingegnere P., va respinta la domanda proposta nei confronti di tutti i convenuti coinvolti esclusivamente nei lavori di manutenzione avvenuti nel biennio 2005-2006.
Come sopra ampiamente argomentato, gli interventi manutentivi eseguiti non hanno avuta alcuna efficienza eziologica nell’ingresso di acqua e aria (molecole che hanno permesso il processo di ossidazione dei trefoli) all’interno delle guaine contenenti i tiranti. Né, stante la non rimozione della pavimentazione esistente, vi era la possibilità di avvedersi di quanto stava avvenendo a causa dell’insufficiente riempimento delle guaine.
Quanto alle efflorescenze, si ribadisce la loro non significatività per le ragioni sopra esposte.
Alla luce di quanto emerso, la domanda attorea proposta nei confronti dei convenuti A.G. (quale direttore dei lavori di manutenzione e autore del progetto esecutivo), L.A. (anch’egli quale direttore dei lavori ed altresì collaudatore), M.N. e B.V.,
(nella qualità di dirigenti ANAS, RUP del progetto e dei lavori di manutenzione), va respinta.
11. In via subordinata, la Procura ha chiesto di attribuire l’intero danno a coloro che diressero e collaudarono i lavori di realizzazione, nelle seguenti misure: AD. 70% del totale e così € 559.510,00; S. in via sussidiaria sul 50% della quota dell’AD., quindi su € 279.755,00; F. e LU.
30% del totale, quindi € 239.790,00, da dividersi in parti eguali.
Occorre, quindi, esaminare le diverse posizioni dei menzionati convenuti.
11.1 In punto eziologia causale, si richiamano le conclusioni sopra richiamate: il crollo del viadotto è avvenuto per un’accelerazione della corrosione dei trefoli che ne ha portato alla rottura, a sua volta dipendente, in via principale, dalla non adeguata iniezione di boiacca all’interno delle guaine di protezione dei trefoli. Non ha rilievo, sotto tale profilo, la considerazione che la corrosione sia un fenomeno comunque inevitabile (scrive il CTU, a pagina 29, che “Le infiltrazioni d’acqua all’interno dei cavi possono aver contribuito ad accelerare un fenomeno che, comunque, sarebbe avvenuto”) e che, nel tempo, si sarebbe necessariamente verificata: il nesso causale va accertato con riguardo all’evento concreto e storico, per come effettivamente realizzatosi in quel contesto temporale, senza che possano incidere considerazioni, ipotetiche ed astratte, su ciò che sarebbe comunque potuto accadere.
D’altra parte, si deve considerare che il difetto di impermeabilizzazione appare come causa secondaria, non certamente idonea a rappresentare una serie causale autonoma.
Infatti, come scrive il CTU con argomentazione logicamente argomentata, il “difetto di posa dell’impermeabilizzazione, risalente all’epoca di costruzione, in condizioni normali di soletta non “bucata”, avrebbe potuto determinare degli ammaloramenti locali della soletta. Il fatto, invece, che fossero presenti dei buchi non sigillati sulle teste dei tubi di iniezione, ha favorito lo scorrimento delle acque all’interno dei sottostanti cavi di precompressione. In assenza di questo difetto di costruzione, il fenomeno di corrosione dei trefoli sarebbe stato più limitato” (pag. 31 relazione CTU).
La causa dell’anomala corrosione, e del conseguente evento di crollo per come concretamente verificatosi, pertanto, “è stata dovuta al mancato riempimento con boiacca delle guaine dei cavi che ha lasciato esposti all’aria e all’umidità i trefoli” (pag. 31 relazione CTU).
11.2 In punto responsabilità dei convenuti, occorre in primo luogo chiarire la natura dell’attività, la sigillatura delle guaine, non adeguatamente svolta. Quindi, chiarito tale aspetto, si potrà valutare le singole responsabilità, analizzando i ruoli e le responsabilità di ciascun convenuto.
11.3 Il cassone della campata collassata “era composto da sei blocchi prefabbricati a “U” collegati tra loro con getti di calcestruzzo longitudinali e trasversali” il cui collegamento strutturale era assicurato da “n. 8 cavi di precompressione costituiti ciascuno da n.19 trefoli che, a loro volta, erano costituiti da n.7 fili di acciaio avvolti tra loro a spirale” (pagina 7 e ss. relazione peritale ingegnere P.). Tali trefoli, come ampiamente ricordato, erano inseriti all’interno di guaine che avrebbero dovuto essere riempite e sigillate di boiacca, impasto edilizio molto fluido.
Tali fasi finali (riempimento e sigillatura delle guaine), come illustrato dal CTU, erano fondamentali per la resistenza della struttura, proteggendo i cavi dalla corrosione.
Lo stesso contratto di appalto per la realizzazione del viadotto (riportato a pagina 13 della relazione peritale) vincolava espressamente l’impresa appaltatrice, a sottolineare l’importanza dell’operazione, a “curare l’esatto posizionamento delle guaine, in conformità ai disegni di progetto, mediante l’impiego di opportuni distanziatori e, allo scopo di assicurare l’aderenza e soprattutto di proteggere i cavi dalla corrosione, curerà che le guaine vengano iniettate con malta di cemento reoplastica, fluida e priva di ritiro”. Ancora, lo stesso contratto prevedeva che “La fluidità della malta di iniezione dovrà essere misurata con il cono di Marsh all’entrata ed all’uscita di ogni guaina; l’iniezione continuerà finché la fluidità della malta in uscita non sarà uguale a quella della malta in entrata […]”.
Dunque, il contratto di appalto non si limitava a prescrivere lo svolgimento della lavorazione (riempimento delle guaine) ma andava ben oltre, specificando le caratteristiche della malta e le modalità di verifica del corretto riempimento delle guaine.
Ancora, va richiamato il decreto del Ministero lavori pubblici del 1° ottobre 1983 che, al paragrafo 6.2.4.2, dopo aver ricordato che “le guaine dei cavi devono essere assolutamente stagne e le giunzioni dovranno essere efficacemente protette” e che “alla buona esecuzione delle iniezioni è affidata la conservazione nel tempo delle strutture in c.a.p. a cavi”, offre indicazioni tecniche precise e analitiche in ordine alle modalità di tale lavorazione “al fine di prevenire la corrosione” e “fornire un'efficace aderenza fra l'acciaio ed il conglomerato”.
Quindi, dopo aver descritto le caratteristiche della malta, il successivo paragrafo 6.2.4.2.2 prescrive, tra l’altro, che “l'iniezione deve avvenire con continuità e senza interruzioni”, che “la malta che esce dagli sfiati deve essere analoga a quella alla bocca di immissione e non contenere bolle d'aria; una volta chiusi gli sfiati si manterrà una pressione di 500 kPa [5 atm] fin tanto che la pressione permane senza pompare per almeno 1 minuto”, che “la connessione fra l’ugello del tubo di iniezione ed il condotto deve essere realizzata con dispositivo meccanico e tale che non possa aversi entrata d’aria” e che, infine, “appena terminata l'iniezione, bisogna avere cura di evitare perdite di malta dal cavo. I tubi di iniezione devono essere di conseguenza colmati di malta se necessario”.
Ancora, il successivo paragrafo 6.2.4.2.4 prescrive che “Fino al momento dell’iniezione nei cavi occorre proteggere l’armatura dall’ossidazione. Le iniezioni dovranno essere eseguite entro 15 giorni a partire dalla messa in tensione, salvo casi eccezionali di ritaratura nei quali debbono essere adottati accorgimenti speciali al fine di evitare che possano iniziare fenomeni di corrosione”.
È chiarissima, pertanto, l’assoluta importanza dell’operazione di riempimento delle guaine, la cui finalità è espressamente individuata nell’esigenza di evitare la corrosione dei trefoli.
Si trattava, sulla base di tali evidenze, della lavorazione più determinante per la tenuta del viadotto.
Analoga riflessione è contenuta nella sentenza n. 661/24 del Tribunale di Cuneo, laddove si afferma che “In Italia, il DM 27 luglio 1985 e il suo aggiornamento del 14 febbraio 1992 trattavano la protezione e l'iniezione dei cavi di precompressione, dettagliando le modalità di iniezione, inclusi la pressione, la velocità del fluido e i tempi di chiusura degli sfiati, per garantire una corretta esecuzione e protezione dei cavi”.
Quanto esposto confuta, pertanto, tutte le difese volte a sostenere che non fosse possibile verificare la corretta esecuzione di questa fase dei lavori.
Ora, considerata l’assenza di boiacca nelle guaine dove si sono verificate le rotture dei trefoli, è evidente che l’operazione non è stata condotta a regola d’arte (sulla grave negligenza delle imprese esecutrici, cfr. la menzionata sentenza del Tribunale di Cuneo che ha condannato per il reato di disastro colposo ex art. 449 c.p. alcune delle maestranze delle imprese appaltatrici, oltre al direttore dei lavori ingegnere AD.). Indipendentemente da quale sia stata la concreta imperizia nei lavori (utilizzo di un composto non adatto, errato svolgimento dell’iniezione), l’assenza di boiacca nelle guaine, per tutte le relazioni peritali disponibili in atti, è certamente imputabile al mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali e normative.
11.4 Assunta la natura decisiva dell’operazione di iniezione di boiacca e l’evidente negligenza o imperizia nel suo svolgimento, occorre valutare la posizione dei singoli convenuti, per stabilire se, da ciascuno di essi, era doveroso un comportamento idoneo ad assicurare un corretto svolgimento dell’operazione di riempimento e sigillatura.
12. Per comodità espositiva, può essere esaminata per prima la posizione del convenuto S.M., chiamato dalla Procura regionale a rispondere quale geometra coadiutore del direttore lavori e contabilizzatore.
La responsabilità invocata è di carattere sussidiario e si fonda, nell’assunto attoreo, sulle competenze degli assistenti come individuate dagli articoli 15 e 17 del R.D. 2 marzo 1931, n. 287 “Regolamento per il servizio del Genio Civile”.
Tuttavia, pur trattandosi di responsabilità sussidiaria, cionondimeno resta fermo l’onere probatorio, e ancor prima di allegazione, che grava sulla parte pubblica. La quale avrebbe dovuto spiegare e motivare la responsabilità, anche ove sussidiaria, del convenuto S. Di contro, ed a fronte delle puntuali difese già contenute nelle deduzioni difensive, il requirente non ha né spiegato le mansioni concrete attribuite al convenuto, né il suo ruolo in relazione alla dinamica eziologica che ha portato all’evento di danno né, di conseguenza, i rilievi di grave colpevolezza a lui attribuibili.
Quella della Procura viene strutturata, in sostanza, come un’inaccettabile responsabilità da posizione: si sostiene, in altri termini, che, avendo fatto parte dell’Ufficio di direzione dei lavori, indipendentemente dal ruolo svolto, il convenuto S, deve rispondere del crollo del cavalcavia.
È chiaro che, se ciò fosse sufficiente, si configurerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva, inammissibile nell’attuale configurazione della responsabilità amministrativa che, invece, esige rigore e puntuale motivazione degli asserti accusatori.
12.1 Fatte tali considerazioni, va comunque rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del convenuto (in particolare, cfr. l'ordine di servizio del 11.8.1990 emesso dal dirigente del Compartimento ANAS di Torino) conferma in capo al convenuto geom. S. la qualifica di coadiutore del contabilizzatore e non, invece, di contabilizzatore né di coadiutore del Direttore lavori A.
In particolare, l’ordine di servizio prevedeva che i lavori fossero “diretti dal dott. Ing. A.A. con la collaborazione per la parte contabile dal
geom. C.C. coadiuvato dal geom. M.S.”.
Non è emersa prova, quindi, di un coinvolgimento del convenuto nel controllo sulle lavorazioni delle imprese aggiudicatarie, dovendo questi occuparsi di contabilizzazione dei lavori e non di verifica della materiale esecuzione a regola d’arte.
Ciò, inoltre, emerge dalle risultanze delle indagini difensive svolte nel procedimento penale (cfr. dichiarazioni rese da R.D. e M.L.,
colleghi in Anas del convenuto S.): il convenuto non ha mai assunto la qualifica di assistente (prevista dall’articolo 17 del r.d. n. 287/1931 secondo cui “gli assistenti sono addetti alla sorveglianza dei lavori e risiedono nel posto ove questi si eseguono o nella località più vicina ad essi assegnata. Restano presenti alla esecuzione delle opere in tutte le ore lavorative, debbono conoscere bene il capitolato speciale di appalto ed i disegni delle opere da eseguire, dei quali atti tengono sempre una copia presso di loro, e curano che gli appaltatori eseguano i lavori secondo le prescrizioni di contratto e gli ordini di servizio e le disposizioni della direzione”), figura “più a contatto con l'impresa per procedere ad un controllo costante sull'esecuzione delle opere” (cfr. dichiarazioni R.).
12.2 Quanto esposto, a parere della Sezione, esclude un coinvolgimento, sotto il profilo dell’onere di puntuale sorveglianza dei lavori, in capo al convenuto
S.M..
Ulteriore conferma viene dalle analoghe argomentazioni che, nella sentenza n. 661/24 del Tribunale di Cuneo, hanno portato all’assoluzione del S. Il Giudice penale, infatti, evidenzia come l’attività istruttoria svolta abbia chiarito che il geometra S. “aveva il ruolo di coadiutore del contabilizzatore
(cfr. Ordine di Servizio ANAS dell’11/8/90), e non assistesse il direttore dei lavori (come sostenuto dal P.M.). Tale ruolo, principalmente di supporto e apprendimento, non prevedeva autonomia decisionale o responsabilità diretta sulla supervisione dei lavori. Egli aveva infatti compiti minori come la gestione della corrispondenza e il prelievo di campioni di materiali, e non sono emerse prove che avesse ricevuto incarichi specifici per la supervisione diretta dei lavori, né che gli fossero state conferiti compiti di controllo delle operazioni critiche come le iniezioni di boiacca nei cavidotti”.
In sostanza, seppure vero che ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera d, del menzionato Regio decreto, i geometri “restano presenti per tutte le ore di lavoro della giornata alla esecuzione delle opere in corso di costruzione quando, per la notevole importanza di esse, sono incaricati della loro diretta sorveglianza, curando l'esatto adempimento da parte degli appaltatori dei loro obblighi contrattuali e degli ordini ricevuti dall'ingegnere direttore, e lo informano, secondo le istruzioni ricevute, in merito all'andamento dei lavori tenendolo al corrente di qualsiasi circostanza speciale venga a presentarsi e compilano gli atti di gestione tecnico-contabile”, è però altrettanto vero che il convenuto S. non era il geometra di riferimento (essendo questi il deceduto geometra C.) e non risulta che avesse ricevuto da quest’ultimo o dal direttore dei lavori alcuno specifico incarico di diretta sorveglianza di alcuna specifica lavorazione.
13. Diverso il discorso quanto al convenuto A.A., progettista e direttore dei lavori nominato dall’Anas per la fase di realizzazione del viadotto.
Ai sensi dell’articolo 3 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (vigente fino al maggio 2000) il Direttore dei lavori “ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'Ingegnere capo”.
Quanto ai rapporti con l’ingegnere capo E.P. (cui la difesa AD.
attribuisce la responsabilità della direzione lavori), il successivo art. 6 attribuiva all'Ingegnere capo il compito di designare, “con un ordine di servizio, l'ufficiale a coi è affidata la direzione dei lavori, il luogo nel quale deve risiedere ed il personale da cui l'ufficiale medesimo deve essere coadiuvato, dandone partecipazione all'Ispettore del Compartimento”.
L’articolo 7 stabiliva, quindi, che l’Ingegnere capo “dà le speciali istruzioni occorrenti a garantire la regolarità della condotta dei lavori…stabilisce, secondo l'importanza dell'opera ed il luogo in cui si eseguisce, a quali periodi sia da inviarsi all'uffizio lo stato dei lavori (modello n. 4) e quegli altri documenti che crederà opportuni, affinché egli sia sempre informato dell'andamento e della esecuzione dei lavori stessi, in relazione con le disposizioni del presente regolamento. Le successive disposizioni e istruzioni dell'Ingegnere capo al Direttore dei lavori, come quelle del Direttore all'appaltatore, saranno sempre impartite mediante ordini di servizio”.
Se, dunque, l’Ingegnere capo è la figura apicale, responsabile del coordinamento della Direzione lavori, è però altrettanto vero che responsabile del controllo minuto della corretta esecuzione dei lavori è il Direttore dei lavori il quale, a mente dell’articolo 13, “prenderà la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori, a cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in conformità dei relativi progetti e contratti”.
Ancora, è lo stesso Direttore dei lavori, per il tramite dei propri collaboratori, che deve assicurare il controllo continuativo su tali lavori, dando “al personale, che da lui dipende, le debite istruzioni e gli ordini necessari, acciocché i lavori procedano secondo le buone regole d'arte e di amministrazione” ed assicurando “che il detto personale stia costantemente sui lavori, tenga a giorno le annotazioni sui libretti e sui registri, eseguisca gli ordini e le istruzioni ricevute, e serbi una condotta inappuntabile sotto ogni riguardo”.
Che il Direttore dei lavori fosse direttamente responsabile della corretta esecuzione delle lavorazioni, con un ruolo di coordinamento in capo all’Ingegnere capo, emerge altresì dalla lettura dell’articolo 23 del DPR n. 1063/1962, richiamato dallo stesso contratto di appalto: “L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio i lavori che il direttore riconosce eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, diversi da quelli prescritti”. Dunque, è il direttore lavori che assicura la corretta esecuzione delle lavorazioni, mentre l’ingegnere capo decide sulla “opposizione dell'appaltatore”.
Inoltre, “qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costituzione, ne riferisce all'ingegnere capo, il quale può ordinate le necessarie verificazioni”.
13.1 Anche la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul contratto di appalto in genere, è consolidata nell’affermare che “in materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. n. 8700/2016; cfr. anche Cass. n. 14456/2023, n. 3855/2020, n. n. 7336/2019, n. 12116/2018).
Detto in altri termini, sul Direttore lavori grava l’obbligo dell’accertamento “della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. n. 27045/2024).
Non vi possono essere dubbi, pertanto, sulla responsabilità di controllo minuto dell’esecuzione dell’opera gravante in capo al convenuto AD. quale Direttore dei lavori della stessa.
D’altra parte, nella fattispecie in esame la direzione dei lavori veniva espressamente affidata all’ingegnere AD. con la collaborazione, per la parte contabile, del geometra LI, a sua volta coadiuvato dal geometra S. (cfr. l’ordine di servizio del Capo compartimento Anas per il Piemonte dell’11 agosto 1990; doc. n. 30 allegato alla citazione).
La rilevanza (in termini di mancata nomina) di altri soggetti coinvolti (Ingegnere capo e collaboratori) potrà, al più, rilevare solo in punto quantificazione del danno.
13.2 Fatte tali considerazioni, occorre richiamare quelle svolte in ordine all’operazione di iniezione della boiacca al precedente paragrafo 11.3: si trattava di una lavorazione fondamentale per la tenuta della struttura, su cui richiamava una peculiare attenzione non solo la normativa di settore ma lo stesso contratto di appalto.
Se, dunque, il Direttore dei lavori era chiamato, per il tramite dei propri collaboratori, ad un controllo minuzioso della corretta esecuzione dei lavori, ciò vale a maggior ragione per l’operazione di iniezione della boiacca: era assoluto dovere del Direttore, quale rappresentante della committente garante della corretta esecuzione dei lavori, presenziare a tale lavorazione, verificando che la stessa avvenisse a regola d’arte nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
D’altra parte, per come ampiamente descritto dal consulente, sebbene si trattasse di un’operazione estremamente importante, certamente non si caratterizzava per una difficoltà tecnica elevata: sarebbe stata sufficiente la presenza in cantiere dell’ingegnere AD. per verificare a) la fuoriuscita dai tubi di scarico della boiacca a garanzia di una corretta riempitura delle guaine; b) la densità del materiale impiegato e c) l’avvenuta sigillatura dei menzionati tubi di iniezione e fuoriuscita.
Quella del Direttore dei lavori A.A., pertanto, deve considerarsi quale gravissima negligenza nello svolgimento dei propri doveri, in evidente violazione delle norme che disciplinano il servizio svolto, che, unitamente all’ancor più grave imperizia o negligenza delle imprese esecutrici, ha portato al prematuro crollo della struttura.
È responsabilità del convenuto AD., pertanto, avendo piena autonomia nell’assicurare la sorveglianza sui lavori, non aver garantito la sua presenza, o quella di un suo collaboratore, durante una delle fasi più importanti di tutta la realizzazione dell’opera; presenza che, data la natura delle lavorazioni, avrebbe, con elevata probabilità, assicurato un’esecuzione ad opera d’arte, al limite con ripetizione della fase di riempitura fino al raggiungimento del risultato dovuto (sui doveri di controllo in capo al Direttore dei lavori, cfr. Sezione Umbria, n. 47/2023, Sez. Veneto, n. 66/2023, Sez. Abruzzo, n. 112/2022, II Sez. Appello, n. 33/2025, Sez. Piemonte, n. 44/2021, Sez. Molise, n. 39/2017, Sez. Veneto, n. 121/2009, Sez. Emilia-Romagna, n. 661/2005).
Non si tratta, lo si ribadisce, di assumere l’esistenza di un puntuale e continuativo obbligo di presenza in cantiere: più semplicemente, il Direttore dei lavori, quale tecnico qualificato, doveva conoscere il rilievo della fase di iniezione della boiacca (evincibile dalla sola lettura del contratto di appalto, certamente tra i suoi doveri professionali) e, conseguentemente, assicurare la supervisione di tale operazione.
13.3 In termini anche la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 661/2024 che ha condannato l’ingegnere AD. alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di disastro colposo, non avendo assicurato l’adeguata sorveglianza durante le operazioni di iniezione della boiacca e ciò ricordando che tale operazione “lungi dall'essere un'operazione marginale, e a prescindere dalle tempistiche che richiedeva, costituiva un passaggio fondamentale - come prescritto dalla normativa in materia e come evidenziato da tutti i consulenti esaminati - per garantire l'impermeabilizzazione delle guaine che contenevano i cavi di precompressione”.
14. Analoga conclusione involge i convenuti F.R. e L.R.,
componenti della commissione di collaudo, chiamati in causa dalla Procura regionale sull’assunto che essi “avevano l’obbligo di verificare la corrispondenza dei lavori in esecuzione con i dati del progetto e si può concludere che essi, ove avessero esercitato il controllo e sulla base della rispettiva scienza ed esperienza, non avrebbero potuto non accorgersi delle difformità e della malaccorta realizzazione del manufatto”.
A parere della Sezione, infatti, deve riconoscersi una loro responsabilità.
Occorre ricordare, infatti, che con nota prot. n. 195 del 04.03.1991, la Direzione Centrale Tecnica della Direzione Generale dell’ANAS conferiva l’incarico del collaudo in corso d’opera dei suddetti lavori alla Commissione composta dal dott. F., dall’ingegnere LU., dall’ingegnere D’A.,
dall’ingegnere Ga. e dall’ingegnere Lo. (questi ultimi tre, deceduti).
Tale Commissione effettuava 4 visite di collaudo in corso d’opera, la prima in data 02.07.1991, la seconda in data 10.12.1991, la terza in data 09.06.1992 e la quarta in data 16.04.1998, oltre ad una visita di collaudo definitiva in data 29.04.1999.
Con ulteriore nota prot. n. 2826 del 16.07.1997 la Direzione Generale dell’ANAS conferiva l’incarico di collaudo statico delle opere in calcestruzzo armato (c.a.) e in calcestruzzo armato precompresso (c.a.p.) alla Commissione composta dall’ingegnere LU. e dall’ingegnere D’A..
Eseguite le dovute prove di carico, in data 29.05.2000 la Commissione nominata con nota prot. n. 2826 del 16.07.1997 emetteva il certificato di collaudo statico con esito positivo ed il giorno successivo la Commissione nominata con nota prot. n. 195 del 04.03.1991 emetteva il certificato di collaudo con esito positivo.
14.1 Ritiene la Sezione che la responsabilità dei collaudatori si fondi sulla circostanza che il committente ANAS, avvalendosi della facoltà espressamente prevista dall’articolo 92 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, nominava una commissione di collaudo in corso d’opera, completamente diversa dall’ordinaria commissione di collaudo (cfr. provvedimento Anas 4 marzo 1991, all. 1 alla comparsa F.).
Tale previsione, infatti, si giustifica per le opere di elevata importanza tecnica, quale ulteriore garanzia della corretta esecuzione dei lavori per il committente: il menzionato art. 92, infatti, nel testo vigente ratione temporis, disponeva che “A giudizio insindacabile dell'AM, per determinate opere, il collaudatore, o la Commissione collaudatrice, può essere nominato all'inizio o durante la esecuzione dei lavori. In tal caso il collaudatore, o la Commissione di collaudo, ha facoltà di procedere, anche nel corso dei lavori, a verifiche successive”.
Ecco, quindi, che in presenza di questa particolare figura di collaudatore, i doveri fissati dall’articolo 96, primo comma, del menzionato regio decreto assumono una maggiore pregnanza: alla Commissione di collaudo competeva “La verificazione del buon eseguimento di un'opera”, che “ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in piena regola”.
Quindi, se ai sensi dell’articolo 91 “la collaudazione di un'opera ha per scopo di verificare e certificare:
1° se l'opera fu eseguita in perfetta regola di arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
2° se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate […]”, è chiaro che, in presenza di una lavorazione così delicata come sopra si è rilevato per l’iniezione della boiacca a protezione dei trefoli, era doveroso che la Commissione di collaudo esercitasse le facoltà prevista dal riportato articolo 92 per assicurarsi che quella fase fondamentale dei lavori fosse svolta a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contrattuali.
D’altra parte, lo stesso committente ANAS, nel provvedimento di nomina della Commissione, prevedeva espressamente che “il collaudo dovrà essere espletato controllando soprattutto, il perfetto adempimento alle prescrizioni contrattuali”.
14.2 A questa conclusione militano altre due considerazioni giuridiche.
La Commissioni di collaudo in corso d’opera, che, come ricordato, viene nominata per le opere più complesse e delicate, assume una peculiare ragion d’essere per quelle opere che, una volta terminate, non sono più ispezionabili. Se il committente vuole verificare che i piloni di un ponte siano correttamente ancorati nelle loro fondamenta, chiaramente non potrà ottenere tale scopo nominando una commissione di collaudo ordinaria la quale, intervenendo ad opera ultimata, non potrà fare alcuna verifica. Parimenti, analoga esigenza potrebbe immaginarsi per la realizzazione di una galleria o di un ponte con piloni in acqua: solo durante la lavorazione sarebbe possibile verificare la corretta esecuzione di alcune lavorazioni.
La Commissione di collaudo in corso d’opera, dunque, assume proprio la funzione di garantire che le diverse fasi di lavorazione siano eseguite a regola d’arte, decidendo lei stessa quando accedere in cantiere e quali verifiche effettuare.
14.3 Sotto altro profilo, se si confrontano i compiti della Commissione di collaudo con quelli della Direzione lavori si può notare come vi sia una notevole sovrapposizione: i compiti della prima (esecuzione dell’opera a regola d’arte, esecuzione in conformità al contratto) sono in larga parte coincidenti con quelli della Direzione lavori con, in aggiunta, quelli di verificare “se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro, e colle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste” e “se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto” (art. 91 r.d. n. 350 cit.).
La Commissione di collaudo in corso d’opera, quindi, non solo partecipa dei compiti di verifica della Direzione lavori ma valuta anche il corretto operato della Direzione stessa.
Tanto è vero che la Commissione può rettificare il lavoro svolto dalla Direzione e, per esempio, rettificare la contabilità dei lavori da questa prodotta (cfr. provvedimento di nomina della Commissione, nel quale si prevede espressamente la possibilità che la Commissione proceda alla “detrazione” delle voci di lavori già contabilizzate).
Si tratta, pertanto, di un secondo controllo, a garanzia del committente e necessariamente autonomo dalla Direzione lavori: se per le opere di particolare complessità si reputa necessaria la nomina della Commissione di collaudo in corso d’opera, è inevitabile che questa svolga autonomamente le sue verifiche (correttezza dell’iniezione di boiacca nei cavi), senza limitarsi ad una mera verifica formale e contabile con la Direzione lavori. Diversamente opinando, infatti, la funzione di un doppio controllo per opere di particolare rilevanza verrebbe meno.
14.4 D’altra parte, la circostanza che la Commissione di collaudo fosse composta da ben 4 ingegneri ne sottolinea non solo l’importanza del ruolo che il committente e la legge vi attribuivano, ma anche la presenza delle professionalità necessarie alla verifica di corretta esecuzione di lavori particolarmente delicati.
Nonostante i collaudatori abbiano effettuato 4 sopralluoghi, nessuno di questi ha interessato la supervisione o verifica dell’operazione di protezione dei trefoli, né dai relativi verbali o dai certificati di collaudo risulta che si siano mai interessati, anche interfacciandosi con la Direzione lavori, circa il buon esito della lavorazione.
Per la Commissione di collaudo, in sostanza, si è trattato di un’operazione non particolarmente rilevante, non presa in considerazione e che, certamente, non poteva essere valutata ex post con le prove di carico.
14.5 Non può essere decisivo, pertanto, il decreto di archiviazione emesso dal Tribunale di Cuneo in funzione di GIP in data 28 giugno 2019.
In punto diritto, infatti, è sufficiente ricordare che l’efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi è riservata alla sentenza penale di assoluzione, eventualmente anche a seguito di rito abbreviato, restando privo di tale efficacia il decreto di archiviazione.
In punto di fatto, invece, occorre rilevare che la richiesta di archiviazione formulata dal PM (pedissequamente accolta senza diverse motivazioni dal GIP) si fonda sull’assunto, invero non discutibile, che le cause del crollo sono attribuibili ad un vizio strutturale non apparente.
Secondo il PM, l’unico soggetto preposto al controllo della diligenza nell'esecuzione dell'opera era il Direttore lavori ed i suoi coadiutori.
Inoltre, il Pubblico ministero penale assume che “La commissione di collaudo in corso d'opera ha effettuato una visita di collaudo il 9.6.1992 e, quindi, forse in concomitanza con le operazioni di iniezione di boiacca, ma le veniva rimessa una valutazione quantitativa del realizzato e dei tempi di realizzazione oltre che delle problematiche sorte durante i lavori (sospensioni lavori, corrispondenza SAL e opera, aumenti prezzi, varianti), non di verifica delle modalità concrete di realizzazione in corso d'opera, salvo situazioni di immediata percezione”.
Ciò posto, conclude il PM, “in assenza di difetti costruttivi macroscopicamente evidenti, in sede di collaudo dell'opera (28.2.1993), quando sulla struttura composta dai tre conci assemblati dalla tesatura dei fasci di cavi di precompressione, era stata realizzata l’impermeabilizzazione e la pavimentazione stradale, non era materialmente possibile rilevare alcunché”.
Queste conclusioni, per le ragioni sopra esposte, sono condivisibili per l’ordinaria attività di collaudo, da svolgersi entro un termine perentorio dalla conclusione dei lavori, ma non nel caso di commissione di collaudo in corso d’opera.
Seppure non sia questa la sede per la critica delle conclusioni raggiunte in un’altra giurisdizione, questa Sezione non può non rilevare che il Pubblico ministero non ha in alcun modo considerato che, nella concreta fattispecie esaminata, la Commissione di collaudo era una Commissione di collaudo in corso d’opera.
Ciò posto, se l’inserimento della boiacca nelle guaine era operazione decisiva per la tenuta dell’opera, non si comprende per quale motivo la Commissione di collaudo abbia svolto una sola visita ispettiva nel periodo in cui tale lavorazione veniva svolta e, per di più, di tale operazione si sia disinteressata, non svolgendo e neppure richiedendo alcun tipo di verifica.
Seppur vero che la responsabilità principale della diligente esecuzione dei lavori sia da imputare alla Direzione lavori, cionondimeno la normativa sopra richiamata pone a carico dei collaudatori, nel caso di assegnazione del compito di collaudo, (segnatamente) in corso d’opera, l’obbligo e la cura di verificare che l’opera sia eseguita “in perfetta regola di arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite […] in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate […]”.
La normativa richiamata in alcun modo limita questo dovere di verifica alla mera “valutazione quantitativa del realizzato e dei tempi di realizzazione oltre che delle problematiche sorte durante i lavori (sospensioni lavori, corrispondenza SAL e opera, aumenti prezzi, varianti)”: si tratta di un’affermazione del Pubblico ministero penale priva di sostegno normativo e, pertanto, non condivisibile. Essa, infatti, svaluta del tutto il ruolo normativo e contrattuale, oltre alla ratio della nomina della commissione di collaudo in corso d’opera per opere di grande importanza non ispezionabili una volta concluse, ratio posta a garanzia della massima diligenza nell’effettuazione di controlli non ripetibili ex post e della sicurezza di opere infrastrutturali realizzate nell’interesse del bene comune.
14.6 In conclusione, sussiste la responsabilità della Commissione di collaudo e, quindi, dei convenuti F. e LU., per aver omesso qualsiasi controllo su una delle lavorazioni più rilevanti dell’opera realizzata, con grave inosservanza delle prescrizioni normative e contrattuali.
14.7 Sotto questo profilo, non può escludersi la responsabilità del convenuto F. non avendo questi qualifica di ingegnere ma rivestendo il ruolo di funzionario amministrativo.
In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, legge n. 20/1994, “Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole”: la Commissione di collaudo, quale organo collegiale, ha espresso un collaudo con voto collegiale rispetto al quale il convenuto F. ha aderito.
In secondo luogo, va ribadito quanto sopra esposto: in disparte il certificato di collaudo, i collaudatori si sono completamente disinteressati delle verifiche loro spettanti su un’operazione di rilievo decisivo. Il convenuto F.,
seppure non avesse le competenze tecniche per valutare la correttezza della lavorazione, aveva certamente il dovere di leggere il contratto di appalto (avendo a tal fine una preparazione professionale certamente adeguata) e segnalare ai componenti della commissione la necessità di svolgere verifiche più approfondite.
La preparazione amministrativa e non tecnica, pertanto, può solo in parte limitare la responsabilità del convenuto F. (dandone rilievo in sede di ripartizione del danno), ma non escluderla.
15. Così acclarate le responsabilità dei convenuti AD., F. e LU., si deve ora procedere alla quantificazione del danno e, sulla base delle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, all’individuazione delle singole percentuali di responsabilità.
15.1 La prima questione, come accennato, attiene alla quantificazione del danno.
Trattandosi di deterioramento (distruzione) di un’opera pubblica, il danno subito dall’AM è chiaramente corrispondente al valore della quota parte di opera danneggiata e, pertanto, al costo di ripristino (comprensivo, cioè, dei costi di rimozione e smaltimento) e ricostruzione della stessa.
Tale voce di danno è stata comunicata dall’ANAS giusta nota Prot. CDG-0260856-I del 26/05/2020. In particolare, la spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 796.252,01, relativamente a “1) Lavori di ricostruzione rampa svincolo direzione RE; 2) Interventi accessori di completamento; 3) Lavori per la rimozione dell'impalcato crollato; 4) Somme per servizi di progettazione esecutiva della nuova rampa; 5) Spese per accertamenti e prove di laboratorio sui lavori di cui ai punti 1) e 2)”.
Inoltre, occorre considerare il valore dell’autovettura di servizio dell’Arma dei Carabinieri rimasta colpita dal crollo del viadotto, pari ad euro 3.048,00, come indicato nel rapporto 6 novembre 2018 del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta (“L'automezzo militare a seguito del crollo risultava completamente distrutto; quanto al valore ante sinistro del veicolo fuori uso, risulta essere € 3.048,00”).
Il danno complessivo, pertanto, è di euro 799.300,01 (da tenere separato essendo differenti le amministrazioni danneggiate).
Tale danno, secondo il requirente, andrebbe imputato interamente ai convenuti.
Si tratta, tuttavia, di una prospettazione non condivisibile.
Occorre considerare, infatti, che tale danno è, in primo luogo, imputabile alle imprese, non convenute nel presente giudizio, che hanno, in modo negligente ed imperito, eseguito i lavori di realizzazione del viadotto oggetto del crollo.
La responsabilità dell’accaduto, prima ancora che su chi avrebbe dovuto controllare, va necessariamente e primariamente imputata a chi ha negligentemente eseguito i lavori.
La valutazione dell’incidenza causale e, quindi, la ripartizione della responsabilità non può che essere rimessa ad una prudente valutazione equitativa (in analogia a quanto previsto dall’art. 1226 c.c.: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”): ritiene la Sezione che, dovendosi riconoscere un’efficacia causale preponderante all’esecuzione dei lavori non a regola d’arte, il danno imputabile alle imprese esecutrici debba essere pari al 75% (€ 599.475,01, pari al 75% di € 799.300,01), residuando a carico dei convenuti un danno di complessivi euro 199.825,00 (euro 199.063,00 quanto al danno all’opera pubblica ed euro 762,00 quanto al danno all’autovettura di servizio).
15.2 Così quantificato il danno nel suo ammontare, occorre procedere alla ripartizione dello stesso tra i vari convenuti, tenendo conto di ulteriori fattori che possono incidere sulla singola quantificazione.
La Procura regionale, per l’ipotesi di esclusione di concorso causale dei lavori manutentivi del 2005-2006 (come qui ritenuto), ha chiesto di “attribuire l’intero danno a coloro che diressero e collaudarono i lavori di realizzazione, nelle seguenti misure: Ad. 70% del totale e così € 559.510,00; S. in
via sussidiaria sul 50% della quota dell’Ad., quindi su € 279.755,00;
F. e Lu. 30% del totale, quindi € 239.790,00, da dividersi in parti
eguali”.
Esclusa una responsabilità del convenuto S., ritiene la Sezione che la percentuale di ripartizione del danno proposta dal requirente sia ragionevole, imputando alla Direzione lavori, in quanto controllore di primo livello tenuto ad un controllo e confronto pregnante con l’impresa esecutrice, una responsabilità più ampia di quella attribuita ai collaudatori.
Applicando le percentuali sopra richiamate, la quota di danno imputabile ai convenuti sarebbe la seguente:
A.A., € 139.877,50 (pari al 70% di € 199.825,00; di cui €
139.344,10 quanto al danno all’opera pubblica ed € 533,40 quanto al danno all’autovettura di servizio);
L.R. e F.R., € 59.947,50 (pari al 30% di €
199.825,00; di cui € 59.718,90 quanto al danno all’opera pubblica ed € 228,60 quanto al danno all’autovettura di servizio).
Tali importi, tuttavia, devono essere ulteriormente adattati alle peculiarità della fattispecie.
15.3 Quanto al convenuto A.A., occorre in primo luogo considerare che la Direzione lavori era un organo collegiale al cui interno l’unico collaboratore diretto del convenuto era il contabilizzatore geometra LI, deceduto.
Indubbiamente, pertanto, una quota di danno doveva essere imputata a tale soggetto (sicuramente minoritaria, atteso che nel provvedimento di nomina della Direzione lavori il geometra LI veniva specificamente indicato quale collaboratore “per la parte contabile”).
Ancora, va considerato che, ai sensi del r.d. 2 marzo 1931, n. 287, il soggetto preposto alla sorveglianza diretta e continuativa dei lavori, su indicazione del Direttore lavori, era l’assistente, figura professionale specificamente prevista dall’articolo 17, secondo cui “Gli assistenti sono addetti alla sorveglianza dei lavori e risiedono nel posto ove questi si eseguono o nella località più vicina ad essi assegnata. Restano presenti alla esecuzione delle opere in tutte le ore lavorative, debbono conoscere bene il capitolato speciale di appalto ed i disegni delle opere da eseguire, dei quali atti tengono sempre una copia presso di loro, e curano che gli appaltatori eseguano i lavori secondo le prescrizioni di contratto e gli ordini di servizio e le disposizioni della direzione.
Compilano il giornale dei lavori nel quale scrivono ogni giorno tutte le notizie prescritte dal regolamento vigente per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato […]”.
La mancata nomina di tale figura professionale (in un quadro di endemica carenza di personale; cfr. dichiarazioni testimoniali R. e M. riportate al par. 12), imputabile alla stessa AM danneggiata ANAS, ha chiaramente privato il convenuto AD. di una collaborazione essenziale allo svolgimento dei suoi doveri di controllo.
Se, vista l’importanza della fase di riempimento e sigillatura dei tubi, il Direttore dei lavori avrebbe comunque dovuto assicurare un adeguato controllo, cionondimeno la strutturazione dell’ufficio di Direzione dei lavori in misura insufficiente (la stessa Commissione di collaudo era dotata di maggiori professionalità) è certamente un elemento che ha inciso in negativo sull’efficienza della Direzione stessa.
Allo stesso modo, colpisce l’assenza dell’Ingegnere capo che, nella persona dell’ingegnere Paolucci, non è mai intervenuto nella Direzione dei lavori.
Richiamato quanto esposto al paragrafo 13 sul ruolo di coordinamento attribuito alla figura dell’Ingegnere capo, per un’opera di siffatta importanza l’intervento della figura di vertice sarebbe stato doveroso, quantomeno per un’adeguata strutturazione della Direzione lavori e per la verifica che la Direzione in prima battuta, e la Commissione collaudo a supporto, assolvessero adeguatamente ai loro doveri.
Non essendo possibile quantificare con esattezza l’incidenza di tali fattori nella determinazione del danno imputabile alla direzione lavori, ricorrendo ancora alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., la Sezione ritiene equo attribuire al convenuto A.A. una quota di danno pari al 60% di euro 139.877,50 (e così per € 83.926,50, di cui € 83.606,46 relativi al danno all’opera pubblica ed € 320,04 relativi alla distruzione dell’autovettura), dovendo la restante quota ritenersi imputabile al deceduto geometra LI ed alle scelte organizzative dell’Anas.
15.4 Venendo alla posizione dei collaudatori, questi, come sopra chiarito, sono a chiamati a rispondere della quota di danno pari ad euro 59.947,50.
La prima considerazione attiene alla circostanza che la Commissione di collaudo era composta non solo dai convenuti F.R. e L.R.,
ma anche dagli ingegneri D’A.G., G.L.
e L.F., deceduti e qui non evocati.
Applicando un criterio matematico, in mancanza di diverse indicazioni da parte del requirente, il danno va ripartito su 5 collaudatori e, stante il decesso di 3 di questi, ridotto a due quinti dell’importo sopra riportato, residuando una quota di danno di euro 23.979,00 attribuibile ai convenuti F. e LU. (di cui € 23.887,56 relativi all’opera pubblica ed € 91,44 relativi all’autoveicolo).
Tenendo conto della minore preparazione professionale del F.
(funzionario amministrativo) rispetto a quella del L. (ingegnere, pertanto in grado di comprendere meglio l’importanza della lavorazione dell’iniezione di boiacca), ritiene la Sezione che l’importo sopra riportato vada attribuito per il 60% al convenuto LU. (e così per euro 14.387,40; di cui
€ 14.332,54 relativi all’opera pubblica ed € 54,86 relativi all’autovettura) e per il restante 40% al convenuto F. (e così per euro 9.591,60; di cui €
9.555,02 relativi all’opera pubblica ed € 36,58 relativi all’autovettura).
16. In conclusione, alla luce di quanto esposto, vanno accolte le richieste di condanna (in favore dell’ANAS in quanto società per azioni a controllo pubblico dotata di distinta soggettività e personalità giuridica dal Ministero) avanzate dalla Procura Regionale nei seguenti termini:
a) A.A. € 83.926,50, di cui € 83.606,46 in favore dell’ANAS ed €
320,04 favore del Ministero della difesa;
b) L.R. € 14.387,40, di cui € 14.332,54 in favore dell’ANAS ed
€ 54,86 in favore del Ministero della difesa;
c) F.R. € 9.591,60, di cui 9.555,02 in favore dell’ANAS ed €
36,58 in favore del Ministero della difesa.
16.1 Vanno invece respinte le domande proposte nei confronti dei convenuti A.G., L.A., M.N.,
S.M. e B.V.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a carico dei convenuti AD., LU. e F., in favore dell’Erario dello Stato.
Stante l’assoluzione nel merito e visto l’articolo 31, comma 2, c.g.c., le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo in favore dei convenuti AC.,
LI., M., S. e B.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, Condanna A.A. al pagamento, in favore di ANAS, dell’importo di euro 83.606,46 (ottantrémilaseicentosei/46), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data dei mandati di pagamento dell’Anas;
Condanna A.A. al pagamento, in favore del Ministero della difesa, dell’importo di euro 320,04 (trecentoventi/04), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 18 aprile 2017;
Condanna L.R. al pagamento, in favore di ANAS, dell’importo di euro 14.332,54 (quattordicimilatrecentotrentadue/54), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data dei mandati di pagamento dell’Anas;
Condanna L.R. al pagamento, in favore del Ministero della difesa, dell’importo di euro 54,86 (cinquantaquattro/86), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 18 aprile 2017;
Condanna F.R. al pagamento, in favore di ANAS, dell’importo di euro 9.555,02 (novemilacinquecentocinquantacinque/02), oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dalla data dei mandati di pagamento dell’Anas;
Condanna F.R. al pagamento, in favore del Ministero della difesa, dell’importo di euro 36,58 (trentasei/58) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 18 aprile 2017;
Condanna A.A., L.R. e F.R.,
in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese liquidate in euro 3.916,08 (tremilanovecentosedici/08).
Respinge la domanda proposta nei confronti dei convenuti A.G.,
B.V., L.A., M.N. e S.M.;
Liquida le spese di lite in favore dei convenuti A.G., B.V.,
L.A. e M.N., per ciascuno di questi, in euro 6.200,00 (seimiladuecento/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Liquida le spese di lite in favore del convenuto S.M. in euro 7.574,00 (settemilacinquecentosettantaquattro/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Pieroni Presidente Cristiano Baldi Consigliere estensore Ivano Malpesi Consigliere Il Giudice estensore Il Presidente Cristiano DI Marco RO
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 14/01/2026 Il Direttore della Segreteria
ER SC
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco RO
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 14/01/2026 Il Direttore della Segreteria
ER SC
F.to digitalmente
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