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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11098 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 28423 dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'Avv. Enrico Provenzano che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
(c.f./p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via
Eschilo n. 74 convenuta-contumace
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni
Con le note depositate in data 13 gennaio 2025 la parte attrice ha così precisato le conclusioni:
“… parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e come precisate nelle memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate
e trascritte.”
[“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto e per le ragioni esposte in premessa: In via preliminare: posto che ricorrono i presupposti ex art. 633, primo comma n.1
c.p.c., pronunciare, nei confronti della ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma di € 6.560,12 oltre interessi legali.
In via principale:
- accertare e dichiarare risolto il contratto tra il sig.
[...]
e la per grave inadempimento Parte_1 Controparte_1 ed esclusiva responsabilità della convenuta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto,
- condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione della somma di €
11.746,35 maggiorata degli interessi legali e moratori dalla corresponsione ad oggi o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 1.250,00 oltre interessi legali e moratori a titolo di penale per il ritardo ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Sempre in via principale:
- in ragione di quanto sopra, accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal sig. Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
- condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento di € 2.500,00 a titolo di danno patrimoniale per le ulteriori spese sostenute come esposte in premessa;
- condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale patito per le ragioni esposte da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.”]
FATTO E DIRITTO
1. Il Sig. ha citato in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Roma la società per sentire Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la convenuta e per chiedere la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme versate dall'attore, al pagamento della penale prevista dal contratto e al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatrice.
A fondamento delle domande l'attore ha dedotto che:
- in data 23 maggio 2022 le parti avevano sottoscritto un contratto di appalto, con il quale il sig. aveva affidato alla Pt_1 [...]
i lavori di ristrutturazione della villetta sita in Controparte_1
ID CE alla Via Roviano n. 44/B acquistata dall'attore e dalla sua compagna al fine di stabilire la loro Testimone_1 abitazione comune;
- le parti avevano fissato quale corrispettivo l'importo di €
30.900,00 oltre Iva al 10% (per un totale complessivo di € 33.990,00) da corrispondere al 50% (pari ad € 16.995,00) atteso lo sconto in fattura secondo le seguenti modalità: il 35% oltre iva della ristrutturazione + 50% infissi/porte a titolo di acconto alle demolizioni effettuate;
il 35% oltre iva della ristrutturazione +
50% infissi/porte a titolo di ulteriore acconto agli impianti;
il
20% oltre iva a titolo di ulteriore acconto alle rasature;
il saldo del residuo 10% a fine lavori;
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il committente avrebbe dovuto versare la somma di € 5.148,75 oltre iva
(pari ad € 5.663,62 complessivi) “a titolo di spese sostenute per la gestione della pratica di sconto in fattura”;
- era stato previsto l'inizio lavori entro luglio 2022 con termine degli stessi entro il 30 settembre 2022 ed una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dovuto all'inadempimento dell'appaltatrice;
- confidando nella conclusione dei lavori entro il termine essenziale apposto nel contratto per la consegna dell'opera
(30.9.2022), i sigg.ri e avevano comunicato ai loro Pt_1 Tes_1 locatori il recesso dal contratto d'affitto proprio a decorrere da tale data;
- in data 26 maggio 2022 il sig. aveva provveduto al Pt_1 bonifico dell'importo di euro 5.663,62 per l'avvio della pratica di sconto in fattura e, in data 22 agosto 2022, aveva corrisposto, sempre mediante bonifico, l'ulteriore importo di euro 6.082,73 per il primo acconto previsto dal contratto pari al 35% dei lavori;
- dalla data di inizio lavori (luglio 2022), ad eccezione di 4-5 occasioni, la ditta appaltatrice non aveva inviato alcun personale in cantiere riferendo di impreviste problematiche interne, pur assicurando verbalmente al sig. che i lavori sarebbero stati Pt_1 avviati e conclusi nei termini concordati;
- durante tali sporadiche giornate di lavoro, gli operai della convenuta avevano effettuato una parziale cantierizzazione avviando alcune prime demolizioni che, peraltro, non essendo eseguite a regola d'arte, avevano arrecato plurimi danni all'immobile e agli impianti;
- con e-mail inviata in data 22 settembre 2022 la società appaltatrice, riconoscendo le problematiche riscontrate in cantiere ed i ritardi dovuti ai propri errori, aveva posto all'attenzione del committente la grave situazione economica in cui versava la propria azienda ed aveva quindi proposto una risoluzione consensuale del rapporto contrattuale senza alcuna restituzione degli importi indebitamente percepiti o, alternativamente, la prosecuzione dei lavori con differimento a due mesi della data di consegna delle opere, escludendo, di fatto, persino la penale pattuita per il ritardo;
- su richiesta del sig. il Direttore dei lavori, sig. Pt_1
, aveva convocato le parti contraenti per redigere lo stato Pt_2 di consistenza dei lavori ed in data 5 ottobre 2022 era stato effettuato un sopralluogo del cantiere alla presenza di un incaricato della ditta appaltatrice;
- constatato lo stato pressoché iniziale delle lavorazioni in data
6 ottobre 2022 per il tramite del proprio difensore il sig. Pt_1 aveva diffidato espressamente l'appaltatrice ad adempiere e ad eliminare i vizi riscontrati, ma la comunicazione era rimasta priva di riscontro;
- in data 20 ottobre 2022 il Direttore dei lavori aveva inoltrato alle parti la relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi, corredata di apposita documentazione fotografica, nella quale era stato evidenziato lo stato parziale e/o mancante delle lavorazioni previste nel Computo Metrico Estimativo concordato fra le parti;
- in data 25 ottobre 2022 il committente aveva comunicato all'impresa appaltatrice la risoluzione del contratto per grave inadempimento di quest'ultima, diffidandola al pagamento della penale contrattualmente prevista ed alla restituzione degli importi corrisposti ed invitandola da ultimo alla rimozione e allo sgombero dei rifiuti di cantiere;
- la convenuta non aveva riscontrato la comunicazione del committente e non aveva provveduto a liberare il cantiere e a smaltire i rifiuti abbandonati come intimato;
- i sigg.ri e , avendo disdetto il contratto Pt_1 Tes_1
d'affitto, erano dovuti rientrare temporaneamente presso le abitazioni dei rispettivi genitori e l'attore, non potendo ulteriormente attendere, si era attivato per trovare una nuova impresa per l'esecuzione dei lavori;
- in data 31 ottobre 2022 la ditta edile del sig. Parte_3 effettuato un sopralluogo, aveva elaborato un preventivo per l'esecuzione pressoché totale delle lavorazioni precedentemente affidate alla rilevando le seguenti Controparte_1 ulteriori lavorazioni da effettuare a causa dei danni cagionati dalla precedente appaltatrice: i) rimozione del materiale di risulta da smaltire;
ii) sistemazione del cavo elettrico danneggiato nella zona del bagno del seminterrato;
iii) sostituzione delle soglie danneggiate della scala al piano terra;
iv) riparazione dei tubi danneggiati dell'impianto idraulico del bagno nel seminterrato;
v) sostituzione delle mattonelle vicino la zona del bagno al primo piano;
- per tali lavorazioni, era stato previsto il pagamento dell'importo di € 2.500,00, comprensivo delle spese di smaltimento dei rifiuti lasciati nel cantiere dalla controparte;
- in data 29 dicembre 2022 il sig. aveva comunicato di Pt_1 aver affidato alla nuova appaltatrice l'esecuzione dei lavori previamente concordati con la convenuta;
- nelle more, da un controllo effettuato sul proprio cassetto fiscale, l'attore aveva appurato che la non Controparte_1 aveva mai avviato alcuna pratica per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Tutto ciò premesso in fatto, il sig. ha denunciato il Pt_1 grave inadempimento della società convenuta, la quale: a) non aveva inviato il personale all'interno del cantiere ad eccezione di 4-5 occasioni nel mese di luglio 2022; b) nelle poche opere di demolizioni avviate, aveva creato plurimi danni all'immobile come segnalato in occasione delle diffide inoltrate dal committente, significativamente rimaste prive di riscontro e/o contestazioni di sorta;
c) non aveva mai avviato né gestito la pratica di sconto in fattura 50%; d) non aveva consegnato né acquistato i materiali edili concordati, tra cui porte e infissi;
e) non aveva osservato né tantomeno tentato di rispettare il termine di consegna dell'opera;
f) non aveva provveduto a liberare il cantiere al momento della risoluzione contrattuale ed a smaltire i rifiuti edilizi.
L'attore ha quindi chiesto la risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile alla società convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento dei seguenti importi: € 11.746,35 a titolo di restituzione delle somme indebitamente pagate dall'attore di cui
€ 5.663,62 per le spese per la gestione della pratica di sconto in fattura ed € 6.082,73 per il primo acconto previsto dal contratto;
€ 1.250,00 a titolo di penale maturata ai sensi dell'art. 5 del contratto per il ritardo di 25 giorni intercorsi tra la data pattuita per l'ultimazione dei lavori (30.9.2022) e la data in cui era intervenuta la risoluzione del contratto (25.10.2022); € 2.500,00 quale importo corrisposto alla ditta per effettuare le Pt_3 riparazioni cagionate dalla convenuta e, soprattutto, per smaltire il materiale di cantiere abbandonato. L'attore ha chiesto inoltre la condanna della al risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale - da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.- consistente nel mancato godimento dell'immobile e, soprattutto, nell'impossibilità di proseguire la convivenza con la sua compagna, dalla quale si era dovuto separare sino all'ingresso presso la comune abitazione a fine aprile 2023.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14 settembre 2023, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della società è stata dichiarata Controparte_1 la contumacia di quest'ultima.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 7 dicembre 2023, con ordinanza del 15 dicembre 2023 sono state respinte le richieste istruttorie formulate dall'attore e la causa è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c..
All'udienza del 10 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha depositato le note autorizzate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e riportate in epigrafe;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
3. Le domande formulate dall'attore sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
È documentalmente provato che con contratto di appalto sottoscritto in data 23 maggio 2022 il sig. Parte_1 ha affidato alla i lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'immobile sito in ID CE alla via Roviano n. 42.
L'attore ha prodotto in copia il contratto di appalto unitamente al preventivo allegato allo stesso contratto (doc. 3) nel quale sono dettagliatamente elencati i lavori affidati all'impresa convenuta.
All'art. 3 le parti hanno pattuito quale corrispettivo la somma complessiva di euro 30.900,00 oltre IVA al 10 % prevedendo, all'art. 4, i seguenti termini di pagamento: il 35% oltre iva della ristrutturazione + 50% infissi/porte a titolo di acconto alle demolizioni effettuate;
il 35% oltre iva della ristrutturazione +
50% infissi/porte a titolo di ulteriore acconto agli impianti;
il
20% oltre iva a titolo di ulteriore acconto alle rasature;
il saldo del residuo 10% a fine lavori. Nello stesso art. 4 è precisato che gli importi pattuiti “saranno da corrispondere al 50% come previsto dallo sconto in fattura” e che il committente è tenuto a versare l'ulteriore importo di € 5.148,75 oltre iva (pari ad € 5.663,62 complessivi) “a titolo di spese sostenute per la gestione della pratica di sconto in fattura”.
All'art. 5 del contratto è stato espressamente previsto che le opere sarebbero iniziate entro luglio 2022 e sarebbero state ultimate entro il 30 settembre 2022. La violazione del termine finale è stata presidiata con una clausola penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
L'attore ha poi documentato i seguenti pagamenti eseguiti in favore di bonifico di euro 5.663,62 effettuato in Controparte_1 data 26 maggio 2022 per l'avvio della pratica di sconto in fattura
(doc. 7 del fascicolo di parte attrice); bonifico di euro 6.082,73 effettuato in data 22 agosto 2022 per il primo acconto previsto dal contratto (doc. 8 del fascicolo di parte attrice)
Il committente lamenta il grave inadempimento della società convenuta accusata di aver omesso di avviare regolarmente i lavori appaltati, di aver arrecato danni all'immobile e di non aver completato le opere.
Quanto alla prova dell'inadempimento, è bene evidenziare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, una volta documentati gli obblighi assunti dalla con il contratto di appalto prodotto Controparte_1 dall'attore, era onere della società appaltatrice dimostrare di avere correttamente eseguito i lavori alla stessa affidati.
La società convenuta è rimasta contumace, sottraendosi così alla prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
In particolare, la non ha provato l'avvenuta Controparte_1 esecuzione dei lavori appaltati, né ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato completamento delle opere e alla mancata consegna dei materiali pagati dal committente con il primo acconto. La società convenuta non ha neanche documentato di aver avviato la pratica per lo sconto in fattura nonostante abbia ricevuto l'importo di euro 5.663,62 appositamente previsto per la gestione di detta pratica.
La violazione degli impegni contrattuali assunti dalla convenuta
è confermata dalla relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi redatta in data 20 ottobre 2022 dal geom. Controparte_2 nel contraddittorio delle due parti contraenti che lo hanno appositamente incaricato (doc. 15 del fascicolo di parte attrice).
Nella suddetta relazione, corredata di apposita documentazione fotografica, il tecnico ha dettagliatamente elencato i lavori mancanti dando atto che “le opere, oggetto dei lavori, non sono mai state ultimate ed alcune di esse mai eseguite”.
L'inadempimento dell'appaltatrice trova ulteriore supporto probatorio nella relazione descrittiva dello stato dei luoghi redatta da titolare dell'impresa individuale Parte_3 subentrata alla convenuta per il completamento dei lavori (doc. 17 del fascicolo di parte attrice). Tale relazione attesta lo stato pressoché iniziale delle lavorazioni effettuate dalla CP_1 nonché i plurimi danni riscontrati dall'impresa Controparte_1 succeduta a quest'ultima.
Infine il comportamento inadempiente della convenuta trova definitivo riscontro nelle dichiarazioni confessorie contenute nel messaggio di posta elettronica datato 22 settembre 2022 (doc. 11 del fascicolo di parte attrice), con cui la , nel Controparte_1 formulare due proposte alternative per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale senza alcuna restituzione degli importi indebitamente percepiti o per la prosecuzione dei lavori con differimento a due mesi della data di consegna delle opere, ha espressamente riconosciuto “le problematiche riscontrate in cantiere ed i ritardi dovuti ai propri errori”.
Una volta accertato il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'attore e ciò anche in considerazione della diffida ad adempiere trasmessa a mezzo pec in data 6 ottobre 2022
(doc. 14 del fascicolo di parte attrice) e rimasta priva di riscontro.
In conseguenza dello scioglimento del rapporto contrattuale la società convenuta è tenuta a restituire al committente la complessiva somma di € 11.746,35 pari agli importi indebitamente percepiti per le lavorazioni non completate e per la gestione della pratica relativa allo sconto in fattura mai avviata.
Il sig. ha altresì diritto al pagamento della penale Pt_1 prevista dall'art. 5 del contratto di appalto per il ritardo nell'adempimento. Detta penale deve essere quantificata in €
1.200,00 tenuto conto dell'intervallo di tempo di 24 giorni intercorsi tra la data del 30.9.2022 pattuita per l'ultimazione dei lavori e la data del 24.10.2022 alla quale risale la pec (doc. 16 del fascicolo di parte attrice) con cui il committente ha comunicato alla convenuta l'intervenuta risoluzione del contratto.
L'attore ha chiesto poi il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per lo smaltimento del materiale di cantiere abbandonato dalla e per le Controparte_1 riparazioni dei seguenti danni cagionati da quest'ultima: i) sistemazione del cavo elettrico danneggiato nella zona del bagno del seminterrato;
ii) sostituzione delle soglie danneggiate della scala al piano terra;
iii) riparazione dei tubi danneggiati dell'impianto idraulico del bagno nel seminterrato;
iv) sostituzione delle mattonelle vicino la zona del bagno al primo piano. I danni sopra elencati sono descritti e documentati dalla relazione redatta dal titolare dell'impresa subentrata alla convenuta per il completamento dei lavori (doc. 17 del fascicolo di parte attrice). Il costo per gli interventi di riparazione e per lo smaltimento del materiale di cantiere abbandonato dalla quantificato Controparte_1 dalla nuova ditta appaltatrice in complessivi euro 2.500,00, deve ritenersi congruo e pertanto va liquidato all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente conseguente al definitivo inadempimento imputabile alla convenuta.
Va invece disattesa la richiesta finalizzata al risarcimento del danno non patrimoniale che il sig. ha indicato nella Pt_1 temporanea impossibilità di utilizzare l'appartamento e di proseguire la convivenza con la sua compagna, dalla quale si è dovuto separare a causa del ritardo nel completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato a divenire l'abitazione comune.
Ed invero non essendo stata espressamente pattuita la risarcibilità del danno ulteriore da ritardo, si deve ritenere, ai sensi dell'art. 1382 c.c., che la penale prevista dall'art. 5 del contratto comprenda in sé anche il danno non patrimoniale specificamente dedotto dall'attore quale conseguenza del ritardo nell'adempimento.
In ogni caso nessuna somma può essere liquidata per la mancata utilizzazione dell'appartamento, dal momento che l'attore non ha specificamente indicato, né tanto meno ha offerto alcuna prova sul valore locatizio dell'immobile interessato dai lavori. D'altra parte deve essere esclusa anche la liquidazione del danno in via equitativa, la quale postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. 12/04/2023 n. 9744).
Per quanto fin qui esposto l'impresa convenuta deve essere condannata a pagare in favore del sig. la somma complessiva Pt_1 di euro 15.446,35 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
4. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 con distrazione in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. Parte_1 nei confronti della ogni altra istanza, difesa Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le due parti in causa in data 23 maggio 2022 per grave inadempimento della convenuta e, per Controparte_1
l'effetto, condanna quest'ultima a pagare a Parte_1 la somma complessiva di euro 15.446,35 oltre interessi
[...] legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna la a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, liquidate in complessivi euro
[...]
5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dell'attore.
Roma, lì 23 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 28423 dell'anno 2023 vertente tra
(c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Antonio Gramsci n. 7, presso lo studio dell'Avv. Enrico Provenzano che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
(c.f./p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via
Eschilo n. 74 convenuta-contumace
Oggetto: contratto di appalto
Conclusioni
Con le note depositate in data 13 gennaio 2025 la parte attrice ha così precisato le conclusioni:
“… parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e come precisate nelle memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate
e trascritte.”
[“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto e per le ragioni esposte in premessa: In via preliminare: posto che ricorrono i presupposti ex art. 633, primo comma n.1
c.p.c., pronunciare, nei confronti della ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma di € 6.560,12 oltre interessi legali.
In via principale:
- accertare e dichiarare risolto il contratto tra il sig.
[...]
e la per grave inadempimento Parte_1 Controparte_1 ed esclusiva responsabilità della convenuta per i motivi sopra esposti e, per l'effetto,
- condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla restituzione della somma di €
11.746,35 maggiorata degli interessi legali e moratori dalla corresponsione ad oggi o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 1.250,00 oltre interessi legali e moratori a titolo di penale per il ritardo ai sensi dell'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Sempre in via principale:
- in ragione di quanto sopra, accertare e dichiarare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal sig. Parte_1
e, per l'effetto,
[...]
- condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento di € 2.500,00 a titolo di danno patrimoniale per le ulteriori spese sostenute come esposte in premessa;
- condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al risarcimento del danno non patrimoniale patito per le ragioni esposte da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.”]
FATTO E DIRITTO
1. Il Sig. ha citato in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Roma la società per sentire Controparte_1 dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la convenuta e per chiedere la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme versate dall'attore, al pagamento della penale prevista dal contratto e al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatrice.
A fondamento delle domande l'attore ha dedotto che:
- in data 23 maggio 2022 le parti avevano sottoscritto un contratto di appalto, con il quale il sig. aveva affidato alla Pt_1 [...]
i lavori di ristrutturazione della villetta sita in Controparte_1
ID CE alla Via Roviano n. 44/B acquistata dall'attore e dalla sua compagna al fine di stabilire la loro Testimone_1 abitazione comune;
- le parti avevano fissato quale corrispettivo l'importo di €
30.900,00 oltre Iva al 10% (per un totale complessivo di € 33.990,00) da corrispondere al 50% (pari ad € 16.995,00) atteso lo sconto in fattura secondo le seguenti modalità: il 35% oltre iva della ristrutturazione + 50% infissi/porte a titolo di acconto alle demolizioni effettuate;
il 35% oltre iva della ristrutturazione +
50% infissi/porte a titolo di ulteriore acconto agli impianti;
il
20% oltre iva a titolo di ulteriore acconto alle rasature;
il saldo del residuo 10% a fine lavori;
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il committente avrebbe dovuto versare la somma di € 5.148,75 oltre iva
(pari ad € 5.663,62 complessivi) “a titolo di spese sostenute per la gestione della pratica di sconto in fattura”;
- era stato previsto l'inizio lavori entro luglio 2022 con termine degli stessi entro il 30 settembre 2022 ed una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dovuto all'inadempimento dell'appaltatrice;
- confidando nella conclusione dei lavori entro il termine essenziale apposto nel contratto per la consegna dell'opera
(30.9.2022), i sigg.ri e avevano comunicato ai loro Pt_1 Tes_1 locatori il recesso dal contratto d'affitto proprio a decorrere da tale data;
- in data 26 maggio 2022 il sig. aveva provveduto al Pt_1 bonifico dell'importo di euro 5.663,62 per l'avvio della pratica di sconto in fattura e, in data 22 agosto 2022, aveva corrisposto, sempre mediante bonifico, l'ulteriore importo di euro 6.082,73 per il primo acconto previsto dal contratto pari al 35% dei lavori;
- dalla data di inizio lavori (luglio 2022), ad eccezione di 4-5 occasioni, la ditta appaltatrice non aveva inviato alcun personale in cantiere riferendo di impreviste problematiche interne, pur assicurando verbalmente al sig. che i lavori sarebbero stati Pt_1 avviati e conclusi nei termini concordati;
- durante tali sporadiche giornate di lavoro, gli operai della convenuta avevano effettuato una parziale cantierizzazione avviando alcune prime demolizioni che, peraltro, non essendo eseguite a regola d'arte, avevano arrecato plurimi danni all'immobile e agli impianti;
- con e-mail inviata in data 22 settembre 2022 la società appaltatrice, riconoscendo le problematiche riscontrate in cantiere ed i ritardi dovuti ai propri errori, aveva posto all'attenzione del committente la grave situazione economica in cui versava la propria azienda ed aveva quindi proposto una risoluzione consensuale del rapporto contrattuale senza alcuna restituzione degli importi indebitamente percepiti o, alternativamente, la prosecuzione dei lavori con differimento a due mesi della data di consegna delle opere, escludendo, di fatto, persino la penale pattuita per il ritardo;
- su richiesta del sig. il Direttore dei lavori, sig. Pt_1
, aveva convocato le parti contraenti per redigere lo stato Pt_2 di consistenza dei lavori ed in data 5 ottobre 2022 era stato effettuato un sopralluogo del cantiere alla presenza di un incaricato della ditta appaltatrice;
- constatato lo stato pressoché iniziale delle lavorazioni in data
6 ottobre 2022 per il tramite del proprio difensore il sig. Pt_1 aveva diffidato espressamente l'appaltatrice ad adempiere e ad eliminare i vizi riscontrati, ma la comunicazione era rimasta priva di riscontro;
- in data 20 ottobre 2022 il Direttore dei lavori aveva inoltrato alle parti la relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi, corredata di apposita documentazione fotografica, nella quale era stato evidenziato lo stato parziale e/o mancante delle lavorazioni previste nel Computo Metrico Estimativo concordato fra le parti;
- in data 25 ottobre 2022 il committente aveva comunicato all'impresa appaltatrice la risoluzione del contratto per grave inadempimento di quest'ultima, diffidandola al pagamento della penale contrattualmente prevista ed alla restituzione degli importi corrisposti ed invitandola da ultimo alla rimozione e allo sgombero dei rifiuti di cantiere;
- la convenuta non aveva riscontrato la comunicazione del committente e non aveva provveduto a liberare il cantiere e a smaltire i rifiuti abbandonati come intimato;
- i sigg.ri e , avendo disdetto il contratto Pt_1 Tes_1
d'affitto, erano dovuti rientrare temporaneamente presso le abitazioni dei rispettivi genitori e l'attore, non potendo ulteriormente attendere, si era attivato per trovare una nuova impresa per l'esecuzione dei lavori;
- in data 31 ottobre 2022 la ditta edile del sig. Parte_3 effettuato un sopralluogo, aveva elaborato un preventivo per l'esecuzione pressoché totale delle lavorazioni precedentemente affidate alla rilevando le seguenti Controparte_1 ulteriori lavorazioni da effettuare a causa dei danni cagionati dalla precedente appaltatrice: i) rimozione del materiale di risulta da smaltire;
ii) sistemazione del cavo elettrico danneggiato nella zona del bagno del seminterrato;
iii) sostituzione delle soglie danneggiate della scala al piano terra;
iv) riparazione dei tubi danneggiati dell'impianto idraulico del bagno nel seminterrato;
v) sostituzione delle mattonelle vicino la zona del bagno al primo piano;
- per tali lavorazioni, era stato previsto il pagamento dell'importo di € 2.500,00, comprensivo delle spese di smaltimento dei rifiuti lasciati nel cantiere dalla controparte;
- in data 29 dicembre 2022 il sig. aveva comunicato di Pt_1 aver affidato alla nuova appaltatrice l'esecuzione dei lavori previamente concordati con la convenuta;
- nelle more, da un controllo effettuato sul proprio cassetto fiscale, l'attore aveva appurato che la non Controparte_1 aveva mai avviato alcuna pratica per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Tutto ciò premesso in fatto, il sig. ha denunciato il Pt_1 grave inadempimento della società convenuta, la quale: a) non aveva inviato il personale all'interno del cantiere ad eccezione di 4-5 occasioni nel mese di luglio 2022; b) nelle poche opere di demolizioni avviate, aveva creato plurimi danni all'immobile come segnalato in occasione delle diffide inoltrate dal committente, significativamente rimaste prive di riscontro e/o contestazioni di sorta;
c) non aveva mai avviato né gestito la pratica di sconto in fattura 50%; d) non aveva consegnato né acquistato i materiali edili concordati, tra cui porte e infissi;
e) non aveva osservato né tantomeno tentato di rispettare il termine di consegna dell'opera;
f) non aveva provveduto a liberare il cantiere al momento della risoluzione contrattuale ed a smaltire i rifiuti edilizi.
L'attore ha quindi chiesto la risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile alla società convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento dei seguenti importi: € 11.746,35 a titolo di restituzione delle somme indebitamente pagate dall'attore di cui
€ 5.663,62 per le spese per la gestione della pratica di sconto in fattura ed € 6.082,73 per il primo acconto previsto dal contratto;
€ 1.250,00 a titolo di penale maturata ai sensi dell'art. 5 del contratto per il ritardo di 25 giorni intercorsi tra la data pattuita per l'ultimazione dei lavori (30.9.2022) e la data in cui era intervenuta la risoluzione del contratto (25.10.2022); € 2.500,00 quale importo corrisposto alla ditta per effettuare le Pt_3 riparazioni cagionate dalla convenuta e, soprattutto, per smaltire il materiale di cantiere abbandonato. L'attore ha chiesto inoltre la condanna della al risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale - da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.- consistente nel mancato godimento dell'immobile e, soprattutto, nell'impossibilità di proseguire la convivenza con la sua compagna, dalla quale si era dovuto separare sino all'ingresso presso la comune abitazione a fine aprile 2023.
2. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14 settembre 2023, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della società è stata dichiarata Controparte_1 la contumacia di quest'ultima.
All'esito della prima udienza tenutasi in data 7 dicembre 2023, con ordinanza del 15 dicembre 2023 sono state respinte le richieste istruttorie formulate dall'attore e la causa è stata rinviata per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c..
All'udienza del 10 aprile 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la parte attrice ha depositato le note autorizzate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e riportate in epigrafe;
all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
3. Le domande formulate dall'attore sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
È documentalmente provato che con contratto di appalto sottoscritto in data 23 maggio 2022 il sig. Parte_1 ha affidato alla i lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'immobile sito in ID CE alla via Roviano n. 42.
L'attore ha prodotto in copia il contratto di appalto unitamente al preventivo allegato allo stesso contratto (doc. 3) nel quale sono dettagliatamente elencati i lavori affidati all'impresa convenuta.
All'art. 3 le parti hanno pattuito quale corrispettivo la somma complessiva di euro 30.900,00 oltre IVA al 10 % prevedendo, all'art. 4, i seguenti termini di pagamento: il 35% oltre iva della ristrutturazione + 50% infissi/porte a titolo di acconto alle demolizioni effettuate;
il 35% oltre iva della ristrutturazione +
50% infissi/porte a titolo di ulteriore acconto agli impianti;
il
20% oltre iva a titolo di ulteriore acconto alle rasature;
il saldo del residuo 10% a fine lavori. Nello stesso art. 4 è precisato che gli importi pattuiti “saranno da corrispondere al 50% come previsto dallo sconto in fattura” e che il committente è tenuto a versare l'ulteriore importo di € 5.148,75 oltre iva (pari ad € 5.663,62 complessivi) “a titolo di spese sostenute per la gestione della pratica di sconto in fattura”.
All'art. 5 del contratto è stato espressamente previsto che le opere sarebbero iniziate entro luglio 2022 e sarebbero state ultimate entro il 30 settembre 2022. La violazione del termine finale è stata presidiata con una clausola penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
L'attore ha poi documentato i seguenti pagamenti eseguiti in favore di bonifico di euro 5.663,62 effettuato in Controparte_1 data 26 maggio 2022 per l'avvio della pratica di sconto in fattura
(doc. 7 del fascicolo di parte attrice); bonifico di euro 6.082,73 effettuato in data 22 agosto 2022 per il primo acconto previsto dal contratto (doc. 8 del fascicolo di parte attrice)
Il committente lamenta il grave inadempimento della società convenuta accusata di aver omesso di avviare regolarmente i lavori appaltati, di aver arrecato danni all'immobile e di non aver completato le opere.
Quanto alla prova dell'inadempimento, è bene evidenziare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, una volta documentati gli obblighi assunti dalla con il contratto di appalto prodotto Controparte_1 dall'attore, era onere della società appaltatrice dimostrare di avere correttamente eseguito i lavori alla stessa affidati.
La società convenuta è rimasta contumace, sottraendosi così alla prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
In particolare, la non ha provato l'avvenuta Controparte_1 esecuzione dei lavori appaltati, né ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato completamento delle opere e alla mancata consegna dei materiali pagati dal committente con il primo acconto. La società convenuta non ha neanche documentato di aver avviato la pratica per lo sconto in fattura nonostante abbia ricevuto l'importo di euro 5.663,62 appositamente previsto per la gestione di detta pratica.
La violazione degli impegni contrattuali assunti dalla convenuta
è confermata dalla relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi redatta in data 20 ottobre 2022 dal geom. Controparte_2 nel contraddittorio delle due parti contraenti che lo hanno appositamente incaricato (doc. 15 del fascicolo di parte attrice).
Nella suddetta relazione, corredata di apposita documentazione fotografica, il tecnico ha dettagliatamente elencato i lavori mancanti dando atto che “le opere, oggetto dei lavori, non sono mai state ultimate ed alcune di esse mai eseguite”.
L'inadempimento dell'appaltatrice trova ulteriore supporto probatorio nella relazione descrittiva dello stato dei luoghi redatta da titolare dell'impresa individuale Parte_3 subentrata alla convenuta per il completamento dei lavori (doc. 17 del fascicolo di parte attrice). Tale relazione attesta lo stato pressoché iniziale delle lavorazioni effettuate dalla CP_1 nonché i plurimi danni riscontrati dall'impresa Controparte_1 succeduta a quest'ultima.
Infine il comportamento inadempiente della convenuta trova definitivo riscontro nelle dichiarazioni confessorie contenute nel messaggio di posta elettronica datato 22 settembre 2022 (doc. 11 del fascicolo di parte attrice), con cui la , nel Controparte_1 formulare due proposte alternative per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale senza alcuna restituzione degli importi indebitamente percepiti o per la prosecuzione dei lavori con differimento a due mesi della data di consegna delle opere, ha espressamente riconosciuto “le problematiche riscontrate in cantiere ed i ritardi dovuti ai propri errori”.
Una volta accertato il grave inadempimento dell'impresa appaltatrice deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato con l'attore e ciò anche in considerazione della diffida ad adempiere trasmessa a mezzo pec in data 6 ottobre 2022
(doc. 14 del fascicolo di parte attrice) e rimasta priva di riscontro.
In conseguenza dello scioglimento del rapporto contrattuale la società convenuta è tenuta a restituire al committente la complessiva somma di € 11.746,35 pari agli importi indebitamente percepiti per le lavorazioni non completate e per la gestione della pratica relativa allo sconto in fattura mai avviata.
Il sig. ha altresì diritto al pagamento della penale Pt_1 prevista dall'art. 5 del contratto di appalto per il ritardo nell'adempimento. Detta penale deve essere quantificata in €
1.200,00 tenuto conto dell'intervallo di tempo di 24 giorni intercorsi tra la data del 30.9.2022 pattuita per l'ultimazione dei lavori e la data del 24.10.2022 alla quale risale la pec (doc. 16 del fascicolo di parte attrice) con cui il committente ha comunicato alla convenuta l'intervenuta risoluzione del contratto.
L'attore ha chiesto poi il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per lo smaltimento del materiale di cantiere abbandonato dalla e per le Controparte_1 riparazioni dei seguenti danni cagionati da quest'ultima: i) sistemazione del cavo elettrico danneggiato nella zona del bagno del seminterrato;
ii) sostituzione delle soglie danneggiate della scala al piano terra;
iii) riparazione dei tubi danneggiati dell'impianto idraulico del bagno nel seminterrato;
iv) sostituzione delle mattonelle vicino la zona del bagno al primo piano. I danni sopra elencati sono descritti e documentati dalla relazione redatta dal titolare dell'impresa subentrata alla convenuta per il completamento dei lavori (doc. 17 del fascicolo di parte attrice). Il costo per gli interventi di riparazione e per lo smaltimento del materiale di cantiere abbandonato dalla quantificato Controparte_1 dalla nuova ditta appaltatrice in complessivi euro 2.500,00, deve ritenersi congruo e pertanto va liquidato all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente conseguente al definitivo inadempimento imputabile alla convenuta.
Va invece disattesa la richiesta finalizzata al risarcimento del danno non patrimoniale che il sig. ha indicato nella Pt_1 temporanea impossibilità di utilizzare l'appartamento e di proseguire la convivenza con la sua compagna, dalla quale si è dovuto separare a causa del ritardo nel completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato a divenire l'abitazione comune.
Ed invero non essendo stata espressamente pattuita la risarcibilità del danno ulteriore da ritardo, si deve ritenere, ai sensi dell'art. 1382 c.c., che la penale prevista dall'art. 5 del contratto comprenda in sé anche il danno non patrimoniale specificamente dedotto dall'attore quale conseguenza del ritardo nell'adempimento.
In ogni caso nessuna somma può essere liquidata per la mancata utilizzazione dell'appartamento, dal momento che l'attore non ha specificamente indicato, né tanto meno ha offerto alcuna prova sul valore locatizio dell'immobile interessato dai lavori. D'altra parte deve essere esclusa anche la liquidazione del danno in via equitativa, la quale postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (Cass. 12/04/2023 n. 9744).
Per quanto fin qui esposto l'impresa convenuta deve essere condannata a pagare in favore del sig. la somma complessiva Pt_1 di euro 15.446,35 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
4. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 con distrazione in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal sig. Parte_1 nei confronti della ogni altra istanza, difesa Controparte_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto concluso tra le due parti in causa in data 23 maggio 2022 per grave inadempimento della convenuta e, per Controparte_1
l'effetto, condanna quest'ultima a pagare a Parte_1 la somma complessiva di euro 15.446,35 oltre interessi
[...] legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna la a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese processuali, liquidate in complessivi euro
[...]
5.077,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dell'attore.
Roma, lì 23 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe Russo