Ordinanza cautelare 7 ottobre 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/05/2026, n. 8524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8524 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10372 del 2025, proposto da
Piellemme S.r.l., P & G S.r.l.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, come da procure in atti;
contro
RO AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
- della Deliberazione di IU LI n. 323/2025 pubblicata in data 19 Agosto 2025 di rigetto dell'istanza di riesame del piano di massima occupabilità di CO VE;
-dei verbali della cd. "Commissione Tecnica" del 17/06/2025 e del 08/07/2025, menzionati ma non allegati;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alle ricorrenti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il consigliere LE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. – Con ricorso notificato e depositato il 15 settembre 2025 le due società in epigrafe (i cui esercizi commerciali sono contigui, rispettivamente ai numeri civici 13 e 14 di CO VE) hanno impugnato la Deliberazione n. 323\2025 della IU LI datata 7 agosto 2025, recante il rigetto alla istanza, presentata il 14 febbraio 2020, di modifica del Piano di Massima Occupabilità di CO VE, in affermata ottemperanza alla sentenza n. 7708/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
2. – In particolare, le ricorrenti, nella loro istanza, avevano chiesto che la scheda n. 133 fosse revisionata in quanto essa era stata redatta “senza rispondere all'esigenza di rappresentare l'effettiva potenzialità occupazionale nel tratto d'interesse, così privilegiando parzialmente il solo esercizio ai civici 14-15-16, cui è comunque riconosciuta occupazione minore rispetto all'assentibile, e ledendo del tutto l'esercizio che opera ai civici 11-a-12-13, completamente ed illegittimamente privato di occupazione”.
Nello specifico, l’istanza era volta a sollecitare, previa liberatoria reciproca tra le parti, l’ampliamento della OSP già concessa a una delle due per i civici 14, 15 e 16, e la costituzione di nuova OSP al civico 13 per l’altra, sul presupposto che, grazie alla liberatoria, fosse possibile il pieno sfruttamento dell’area in astratto concedibile a entrambe.
Presupposto dell’istanza di revisione del PMO è che sia possibile annettere alla OSP il fronte esterno dei vani porta dei civici 14 e 15, posto che le porte ivi presenti non sarebbero apribili e non sorgerebbe quindi un problema di transito delle persone.
Il Tribunale osserva fin d’ora che l’istanza, di conseguenza, non si limita a ipotizzare la ridistribuzione tra i due operatori degli spazi allo stato concessi ad uno solo dei due, ma ne prevede la modifica.
In tal caso, a dire delle ricorrenti “… sia in caso di rilascio di concessione innanzi ai civici 11a-12 -13 che di rilascio dinanzi ai civici 14-15-16 l'occupazione coinvolgerebbe infatti il medesimo spazio esterno compreso tra le proiezioni del filo interno delle murature perimetrali dell'esercizio commerciale gestito dalla Piellemme S.r.l. e di quello condotto dalla P&G S.r.l.s., dato che tali proiezioni si intersecano creando una casistica particolare se non unica nel suo genere, non analiticamente vagliata al momento della redazione della scheda (…) le due istanti concretamente dimostrano la volontà di concedere liberatoria, il che concreta un mutamento delle condizioni poste alla base della scheda così come redatta. Invero, il peculiare assetto di CO VE comporta che, per modificare la scheda nei sensi qui esposti, un esercizio debba fornire liberatoria all'altro.”
3. - La sentenza n. 17511\2024 di questo TAR (a sua volta preceduta da altre pronunzie intervenute tra le parti sulla questione, non di stretta rilevanza in questa sede), per quanto qui più rileva, aveva osservato e conseguentemente ordinato quanto segue:
“a) il provvedimento venuto in rilievo nel giudizio de quo non è un provvedimento di diniego di OSP, bensì un provvedimento di diniego di revisione del PMO;
b) l’istanza di revisione della scheda di PMO è stata trasmessa da entrambi i soggetti interessati e legittimati, segnatamente sia Piellemme S.r.l. che P&G S.r.l.
(…) La fondatezza del vizio di difetto di motivazione – in uno alla necessità di una rideterminazione di RO AL sull’istanza de qua – consente di ritenere assorbite le ulteriori censure sollevate con i motivi aggiunti, anche in ossequio al divieto per il Giudice Amministrativo di pronunziarsi su poteri ancora non esercitati (art. 34 co. 2 c.p.a.).
17. In conclusione, pertanto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, mentre i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento della DGC n. 348 del 2022 (e di tutti gli atti presupposti) per difetto di motivazione, fermo restando l’obbligo di RO AL di rideterminarsi sull’istanza di revisione della scheda di dettaglio del PMO di CO VE nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente sentenza, impregiudicato l’esercizio di eventuali (ulteriori) ambiti di discrezionalità ancora non esercitati.”
La sentenza n. 7708\2025 ha dunque ordinato a RO AL di ottemperare alla precedente sentenza n. 17511\2024.
4. – Il provvedimento della IU LI impugnato è stato assunto a seguito di istruttoria condotta da una commissione tecnica appositamente nominata, che ha eseguito anche una ricognizione dei luoghi oggetto dell’istanza delle ricorrenti, constatando alcune differenze, in ordine all’assetto complessivo di vicolo VE, rispetto a quanto prospettato dalla ricorrente; tali differenze sono state riportate nella deliberazione gravata, e si incentrano, in particolare, sul fatto che innanzi ai civici 14 e 15 vi sono non “infissi non apribili”, ma porte di accesso, con conseguente necessità di riservare lo spazio antistante al passaggio delle persone, in un vicolo privo di marciapiede e particolarmente angusto.
La IU ha innanzitutto ritenuto che la disapplicazione dei piani di massima occupabilità vigenti a far data del primo gennaio 2026, disposta dalla DAC n. 118 del 6 marzo 2025 (ossia dal nuovo “Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”) non facesse recedere l’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare alle su citate pronunzie di questo TAR.
Ha poi esplicitato la comparazione degli interessi pubblici (legati principalmente alla tutela della pubblica incolumità in ragione del particolare stato dei luoghi) con quelli privati degli esercenti; ed ha evidenziato che l’eventuale accordo tra questi ultimi, ossia la c.d. liberatoria che l’uno possa rilasciare in favore dell’altro, non potrebbe condizionare gli interessi pubblici legati alla gestione degli spazi appartenenti al demanio comunale, in quanto tale accordo tra provati esaurirebbe i propri effetti nei rapporti di vicinato, ossia nella regolazione di diritti e corrispondenti obblighi (o meglio: limitazioni del diritto di proprietà) di luce e veduta fra le parti.
5. – Il ricorso è affidato a motivi come di seguito riassunti.
1) Violazione dell'art. 10 bis della l. 241/1990.
Il provvedimento non sarebbe stato preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale, in tesi obbligatorio.
2) Violazione dell'art. 12, comma 3 lett. H) della d.a.c. 21/2021, dell’art. 9, comma 6 lett. H) della d.a.c. 118/2025 e dell’art. 13, comma 1 lett. G) della d.a.c. 21/2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di tassatività.
Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento gravato, nel caso di specie sarebbe stato possibile ricorrere all'istituto della liberatoria dell’una società esercente il commercio nella strada in favore dell’altra esercente, anche in ragione dei rapporti commerciali tra le due società, e l'interpretazione della norma regolamentare data da RO AL costituirebbe riscrittura della medesima; invece, in sintesi, per la ricorrente, la liberatoria concessa alla medesima da parte di uno degli operatori commerciali presenti nel medesimo ambito di PMO renderebbe assentibile la concessione, evenienza di cui RO AL non avrebbe tenuto conto, dando invece per assodato che tale liberatoria, nel caso in esame, non sarebbe stata rilasciata.
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicita', travisamento dei presupposti in fatto e diritto, arbitrarieta'.
Le contestazioni di natura prevalentemente tecnica sarebbero errate, come si sarebbe potuto adeguatamente esporre in sede endoprocedimentale, e come confutato nella perizia di parte prodotta dalla ricorrente.
6. – RO AL si è costituita in giudizio senza depositare memorie.
7. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.
8. – Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Il primo mezzo non può trovare accoglimento, atteso che il provvedimento impugnato si colloca a valle di una vasta attività provvedimentale suscitata da iniziative amministrative e poi giurisdizionali della stessa ricorrente; la quale, pertanto, bene e con la massima completezza ha avuto la giuridica possibilità di prospettare e curare i propri interessi sostanziali in ciascuna delle sedi da essa stessa adite, compresa quella procedimentale, come attestato dalle stesse produzioni delle ricorrenti.
9. – Neppure è fondato il secondo mezzo, con cui la ricorrente censura l’assunto del provvedimento gravato per cui non avrebbe potuto essere rilasciata da un esercizio limitrofo la liberatoria di cui all’art. 12 comma 3 lettera H e nell’art. 13 comma 1 lettera G della DAC n. 21\2021, il primo riprodotto nell’art. 9 comma 6 lettera H della DAC n. 118\2025.
Secondo tali norme regolamentari è inibito il rilascio di occupazioni -anche- nel caso in cui esse siano in posizione antistante “… locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta)…”.
La delibera impugnata, dopo apposito sopralluogo sulla cui attendibilità si tornerà, ha rilevato che taluni accessi a fabbricati prospicenti l’area di interesse (civici 14 e 15), al contrario di quanto da quest’ultima affermato, sono adibiti al passaggio delle persone, e non invece chiusi all’accesso; pertanto, non sarebbe sufficiente, al fine di consentire l’occupazione, la mera liberatoria che le su richiamate nome regolamentari riservano alla presenza di luci e vedute. Inoltre, la presenza di un istituto scolastico tra i civici 13 e 14 a sua volta porrebbe problemi con riguardo alla riconfigurazione della OSP nel senso di includere lo spazio antistante il civico 13.
Ritiene il Collegio che l’impostazione della delibera impugnata sia, su questo punto, legittima, e che di converso l’assunto di fondo da cui muovono le censure in esame -per cui la liberatoria prevista nel regolamento sarebbe sufficiente a permettere il rilascio della concessione- sia infondato.
Riservate al paragrafo successivo le considerazioni utili a confermare che l’assetto dei luoghi è conforme a quanto appurato dalla commissione a ciò preposta, in diritto anzitutto va osservato che non solo l’art. 12, comma 3, lett. h) del regolamento, ma anche l’art. 13, comma 1, lett, g) del medesimo, il cui testo è stato riprodotto solo parzialmente in ricorso così da risultare a prima lettura ambiguo, è in realtà chiaro nel circoscrivere l’efficacia della liberatoria al superamento di ostacoli alla OSP connessi al “diritto di affaccio (luce e veduta)”.
Sul punto, è allora dirimente considerare che, in forza del regolamento appena citato, la liberatoria ha efficacia circoscritta all’ipotesi di finestre ubicate a mezzanino, mentre nel caso di specie l’amministrazione ha posto a base del provvedimento impugnato la circostanza che l’OSP, come ipotizzata dall’istanza di revisione del PMO, interferirebbe (in ragione delle porte apribili ai civici 14 e 15 e della presenza dell’istituto scolastico) con l’accesso a fabbricati e il transito delle persone, ipotesi per la quale nessuna deroga è ammessa dal regolamento, e in relazione alla quale sorgono interessi pubblici di cui gli esercizi commerciali non possono disporre.
In altri termini: la modifica del PMO nel senso ipotizzato dall’istanza non si limita a concedere reciprocamente ad un operatore lo spazio al quale l’altro può ambire, ma, nel suo complesso, sfruttando al massimo l’area potenzialmente concedibile a entrambi, interferisce con il pubblico passaggio.
Non è quindi questione di ipotizzare che la liberatoria possa avere efficacia anche per casi non contemplati dal regolamento (ciò che resta dubbio, non venendo in gioco diritti soggettivi disponibili, ma meri interessi legittimi a conseguire un titolo concessorio), perché, prima ancora, si pone il tema insuperabile della inadeguatezza della proposta di revisione del PMO a rendersi compatibile con l’interesse pubblico.
In tale ultima ipotesi, che concerne il libero transito delle persone, infatti, sostenere che la modifica del PMO in senso favorevole alla ricorrente sarebbe imposta, in difetto di previsione regolamentare, da un accordo tra la medesima e un esercizio concorrente muove da una prospettiva di composizione dei soli interessi privati in gioco, che, come tale, difetta dell’essenziale comparazione con quello -per definizione primario- di matrice pubblica.
Ed invero, la deroga al divieto di concessione di osp “in posizione antistante l’ingresso di … accessi ad abitazioni, locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull’area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico” è volta semplicemente, nell’ultimo caso, a evitare la lesione della sfera giuridica di terzi, titolari per l’appunto del diritto di luce o veduta nei confronti di altri soggetti privati nell’ambito dei rapporti di vicinato regolati dal libro terzo del codice civile (art. 900 e seguenti); o meglio, e più in generale, è volta ad evitare che l’esercizio del potere amministrativo (di concedere l’occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di arredi, e qui, addirittura, di inserirla in un atto pianificatorio) possa interferire con l’assetto privato dei rapporti di vicinato nella zona interessata.
In questo senso va letta la delibera gravata nella parte contestata con il motivo in esame, allorchè nega che la “pianificazione di un’area pubblica” possa essere subordinata a un mero accordo tra privati, avente effetto solo tra costoro e recante un assetto “variabile nel tempo”.
Ed invero, la regolazione degli assetti esistenti nei rapporti di vicinato tra privati le cui proprietà insistono sui fabbricati circostanti l’area da occupare, è, all’evidenza, soltanto un posterius rispetto alla finalità primaria del PMO e in generale del potere attribuito in materia ai Comuni.
Lo stesso è da dirsi se si rimane nell’ottica delle censure adesso in esame, che paiono muoversi anche sulla base di una composizione di interessi tra operatori commerciali limitrofi in chiave non concorrenziale.
Il punto dirimente è, invece, che nel caso in esame lo spazio da occupare fa parte del demanio stradale di RO AL, onde già il dato giuridico costituito dalla proprietà pubblica del bene dovrebbe evidenziare l’insufficienza di un mero accordo tra privati a derogare allo strumento pianificatorio conformato dall’attuale PMO, in presenza di un divieto formulato per tutelare il libero transito e salva l’ipotesi specificamente contemplata dal regolamento, che con tale transito non interferisce.
Il punto fondamentale, infatti, non risiede tanto nella titolarità del diritto di proprietà in capo al Comune sul suolo in sé considerata, in quanto tale dato giuridico, se visto nella sola ottica delle facultates di cui si compone il diritto dominicale ex art. 823 c.c., non si interseca in alcun modo con il regime delle luci e vedute in essere tra privati frontisti.
Esso risiede, piuttosto, nel fatto che tale bene, essendo di proprietà comunale, è per sua natura vocato alla soddisfazione di interessi pubblici, ossia -trattandosi di strada aperta al pubblico transito- all’uso generale.
Pertanto, la modifica del PMO nel senso auspicato avrebbe l’effetto di impedire per un dato periodo di tempo l’uso generale del bene demaniale in favore -per l’appunto- dell’uso particolare, in un caso in cui viene in gioco l’interesse al libero transito lungo l’angusta via in oggetto.
Al riguardo va allora ribadito l’orientamento costante della Sezione (da ultimo si veda per tutte la sentenza n. 19779\2025) secondo il quale va considerata la natura (certamente peculiare) pianificatoria del PMO, la cui finalità è quella di perseguire “obiettivi generali di pianificazione delle diverse zone del territorio di RO AL, con la finalità espressa di tutelare gli “interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale” (cfr. già art. 4 bis del Regolamento di cui alla D.C.C. 119/2005 e, oggi, con testo sovrapponibile, art. 10, comma 4, della D.A.C. 21/2021)…” (sentenze n. 7072/2025, n. 6847/2025, n. 1336/2025, n. 6391/2024, n. 9988/2025).
Per tale ragione, risulta evidente che l’assunto della parte ricorrente, secondo il quale l’eventuale “liberatoria” di un vicino in favore dell’altro farebbe automaticamente “scattare” la necessità di modificare il PMO in senso favorevole alla beneficiaria della liberatoria, è infondato, attesa la prevalenza degli interessi pubblici appena ricordati, la cui cura è la primaria funzione del peculiare strumento di pianificazione di cui qui si tratta.
Di conseguenza, neppure ha pregio il profilo di doglianza, contenuto nel motivo in esame, per cui il PMO, “dovrebbe limitarsi ad individuare l’area assentibile, senza attribuirla ad alcuno dei due locali, lasciando poi alla fase applicativa ed alla relativa istruttoria la verifica se l’istante, dotato o meno di liberatoria, possa vedersi rilasciato il titolo concessorio o no. Oppure la scheda potrebbe semplicemente indicare l’area assentibile a favore di entrambi gli esercizi semplicemente indicando “purchè con liberatoria dell’altro esercizio”.
L’interferenza dell’accordo con il pubblico transito, rendono tali considerazioni non pertinenti.
Sul punto è sufficiente osservare, in aggiunta a quanto sopra affermato, che in questa materia la discrezionalità dell’Amministrazione comunale si è sempre esplicata nel senso che i PMO hanno perseguito la finalità di tutelare gli “interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale” mediante la puntuale ricognizione delle attività commerciali già operanti nei siti da pianificare, identificate per il tramite nei numeri civici, e delle occupazioni eventualmente già concesse.
Il motivo, in conclusione, va respinto.
9. – Eguale sorte segue il terzo motivo, con cui la ricorrente si sofferma, confutandoli, su taluni aspetti fattuali della motivazione presenti nel provvedimento impugnato, che riportano alle ragioni di sicurezza, anche della viabilità, su cui la stessa motivazione si sofferma.
Si tratta, come specificato alla fine del motivo, dei profili che seguono:
“ -si rileva la non apribilità degli infissi ai civici nn. 14 e 15, in conformità a quanto rappresentato nell’istanza di revisione del P.M.O., superando le censure sul punto;
-l’accessibilità ai locali della società Piellemme S.r.l. è comunque garantita ai sensi del D.P.R. n. 503/1996 e del D.M. n. 236/1989, onde la contestazione relativa al civico 13 deve ritenersi priva di rilevanza; - la peculiare conformazione geometrica dei civici nn. 13 e 14 non giustifica affatto la disparità di trattamento operata, essendo viceversa applicabile l’art. 6, comma 6, della Deliberazione A.C. n. 118/2025, che impone la valutazione concorrente delle istanze secondo criteri cronologici e imparziali;
- l’uscita di sicurezza di cui al civico n. 44 è allo stato attuale priva dei requisiti di legge (porta lignea fatiscente, apertura verso l’interno, assenza di caratteristiche REI), e che, anche a voler prescindere da tale circostanza considerandola sola per ipotesi di scuola adatta a fungere da uscita di sicurezza, la sua ubicazione e le prescrizioni normative sul dimensionamento dei percorsi di esodo rendono del tutto estranea e irrilevante ogni correlazione lesiva con le aree O.S.P. frontistanti i civici nn. 13 e 14.”
Al fine di corroborare tali assunti in punto di fatto la ricorrente ha depositato, con gli atti prodotti al Comune in sede di contraddittorio procedimentale, anche una perizia sottoscritta da un proprio tecnico di fiducia.
Va in via preliminare ribadito (si veda da ultimo la sentenza della Sezione n. 6938\2026) che, anche secondo la giurisprudenza del Giudice d’appello (Consiglio di Stato , sez. IV, 31/08/2018, n. 5128), la perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può essere qualificata come mezzo di prova; e, inoltre, come meglio specificato dalla S.C. (Cassazione civile, Sez. Trib. 27/12/2018, n. 33503), essa non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato; bensì solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
La perizia potrebbe dunque, al più, indurre il Giudice Amministrativo a disporre accertamenti istruttori sui punti da essa contemplati, in particolare sub specie di verificazione.
Tuttavia, nel caso in esame tale evenienza non può essere neppure ravvisata, atteso che l’esame della perizia e dei fotogrammi dello stato dei luoghi ad essa allegati non induce affatto a ritenere veridico quanto ivi è affermato.
In particolare, quanto ai profili di doglianza legati alla asserita “non apribilità degli infissi ai civici nn. 14 e 15” e alla inattitudine della porta del civico 44 (frontistante l’esercizio vicino a quello della ricorrente) a fungere da uscita di sicurezza dell’edificio scolastico che vi è ubicato, è possibile osservare che i fotogrammi prodotti non attestano affatto tali condizioni, e che l’amministrazione è giunta alle sue conclusioni a seguito di ispezione dei luoghi.
Quanto agli accessi del locale limitrofo, essi sono stati fotografati chiusi, ma solo da una visuale esterna, non essendovi contezza della eventuale assenza di dispositivi che ne consentano l’apertura dall’interno.
Quanto all’uscita di sicurezza dell’istituto scolastico situata di fronte, la porta è stata fotografata aperta; e sebbene il battente sia rivolto verso l’interno dell’edificio, è del tutto evidente che -anche ammettendo che detta apertura non abbia i requisiti di legge per essere classificata quale uscita di sicurezza- tale condizione ne attesta la piena fruibilità per quanti devono recarsi dall’interno all’esterno dell’Istituto scolastico e viceversa, sicchè non si comprende come potrebbe essere posizionata una osp che interessi anche il civico 13 in prossimità di tale apertura, ostandovi, anzi, proprio l’art. 9 comma 6 lettera H, che vieta l’occupazione in prossimità di “accessi ad abitazioni, locali in genere.”
Infine, quanto alla dedotta “disparità di trattamento operata, essendo viceversa applicabile l’art. 6, comma 6, della Deliberazione A.C. n. 118/2025 (in realtà si tratta dell’art. 4 comma 4, n.d.e.), che impone la valutazione concorrente delle istanze secondo criteri cronologici e imparziali”, occorre innanzitutto ribadire quanto affermato nella delibazione del secondo mezzo circa la modalità di spendita della propria discrezionalità nella cura dei pubblici interessi che presiedono alla redazione dei PMO da parte di RO AL, che si è indirizzata nel senso di valorizzare la situazione esistente al momento dell’adozione dei piani.
In ogni caso, la presunta disparità di trattamento che la ricorrente individua nel fatto che l’OSP è stata concessa ad altro esercizio commerciale sito ai civici 14, 15 e 16 non ha rilievo in causa, posto che l’amministrazione non era chiamata a pronunciarsi su tale punto, ma ha rigettato una specifica e concreta istanza di revisione del PMO concordata tra le parti in termini incompatibili con l’interesse pubblico (e, quindi, quand’anche la disparità vi fosse, l’atto impugnato non ne sarebbe viziato).
10. – Il ricorso, in conclusione, è infondato.
Taluni profili di novità della controversia e l’assenza di scritti difensivi da parte dei RO AL inducono alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LE SI, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LE SI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO