Art. 2. (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita)
Con effetto dal 10 gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' elevata a L. 2.210.000 annue.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma e' pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.
La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potra' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione.
La misura di cui ai due precedenti commi non potra', in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo.
Con effetto dal 10 gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' elevata a L. 2.210.000 annue.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma e' pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti.
La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo potra' essere variata con le stesse modalita' previste per la variazione della percentuale di contribuzione.
La misura di cui ai due precedenti commi non potra', in ogni caso, essere inferiore a quella prevista al primo comma del presente articolo.