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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/11/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/14337
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da nato/a il 31/07/1993 a KAVAJE (ALBANIA), rapp.to avv.to BALDUCCI Parte_1
ANDREA C.F._1
ATTORE/I contro rapp.to avv.to ULIVI GIANNOTTO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
E contro
, non in proprio, ma nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_2 genitoriale sulla minore “unica erede” del defunto padre, Persona_1 sig. Controparte_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua Controparte_1 qualità di Compagnia Assicuratrice del veicolo su cui era trasportato in occasione del sinistro il sig. e la sig.ra , non in proprio, ma nella sua qualità di genitore Parte_1 Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore “unica erede” Persona_1 del defunto padre, sig. responsabile civile del sinistro. In virtù di tale pronuncia Controparte_3 di condanna si chiede i convenuti siano tenuti a corrispondere al sig. una somma non Parte_1 inferiore (detratti gli acconti fin qui ricevuti) ad € 670.000,00, o comunque in quella diversa o maggiore risultante all'esito del presente giudizio, oltre interessi nella misura del dovuto dal dì del fatto al saldo, quale importo dovuto ad integrazione, con riguardo agli esiti temporanei permanenti, al danno esistenziale e patrimoniale conseguenti al sinistro di cui sopra, nonchè a titolo di rimborso
Pagina 1 delle spese mediche e di cura sostenute e da sostenere, e alle spese legali di assistenza stragiudiziale. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.”
Nell'interesse del convenuto : Controparte_1 in via preliminare, rilevare il mancato tempestivo ottemperamento ad opera della parte attrice all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pronunziato da Questo Ecc.mo Giudice con ordinanza del 04.05.2024 e di conseguenza dichiarare la estinzione del presente giudizio in applicazione dell'art. 307, comma terzo, c.p.c. con condanna della parte attrice alla refusione di compensi e spese di lite in favore della comparente, spese di CTU a definitivo carico della parte attrice e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della comparente, sempre in via preliminare, rilevare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte attrice con riferimento alla speciale azione risarcitoria del trasportato di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private e cioè con riferimento alla unica azione promossa dalla parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, stante la inapplicabilità dell'art. 141 del Codice della Assicurazioni Private in ragione del coinvolgimento nel sinistro del solo veicolo su cui era trasportata la parte attrice, con condanna della parte attrice alla refusione di compensi e spese di lite in favore della comparente, spese di CTU a definitivo carico della parte attrice e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore della comparente, ancora in via preliminare, rilevare e dichiarare la radicale tardività ed inammissibilità delle nuove domande di accertamento della responsabilità e conseguente condanna risarcitoria (domande ontologicamente diverse rispetto alla domanda di condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private con la quale è stato introdotto il presente giudizio) tardivamente ed irritualmente azionate dalla parte attrice nel presente giudizio;
in via istruttoria, disporre la rinnovazione di entrambe le CC.TT.UU. disposte nel presente giudizio in quanto il CTU tecnico Geom. non ha fornito la dovuta risposta al quesito nei Persona_2 doverosi termini di applicazione argomentata di metodo tecnico – scientifico a dati oggettivi - dimostrati e/o accertati mentre il CTU medico Dott. ha omesso di fornire la doverosa Persona_3 risposta mediante applicazione argomentata di metodo tecnico – scientifico a dati oggettivi dimostrati e/o accertati al quesito sulla compatibilità tra le lesioni personali riportate dall'attore ed il corretto uso della cintura della sicurezza allacciata (il cui mancato uso integra fatto da porre a fondamento della decisione in applicazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto non tempestivamente contestato in maniera specifica dalla parte attrice) e rigettare tutte le istanze istruttorie di parte attrice per i motivi indicati dalla comparente in atti, nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare che dalle somme in denegata ipotesi ritenute come dovute per i titoli azionati in giudizio dalla parte attrice in ogni caso dovranno essere diffalcate le somme versate e/o riconosciute alla parte attrice con riferimento al sinistro di cui occupa da e/o da eventuali altri enti previdenziali o sociali e/o da assicuratori privati nonché la CP_4 somma complessiva di € 367.150,00 ad essa già versata da in epoca Controparte_1 antecedente alla introduzione del presente giudizio, accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ai sensi dell'art. 1227, comma primo e comma secondo, c.c. integrato dalla sua condotta di mancato corretto uso della cintura di sicurezza allacciata tale da avere determinato la totalità o comunque la quota preponderante delle lamentate lesioni personali e dei conseguenti danni per i quali pertanto non risulta dovuto alcun risarcimento, e pertanto in tesi, rigettare le domande attoree in
Pagina 2 quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate, con vittoria di compensi e spese di lite, spese di CTU a definitivo carico delle parti attrici soccombenti e condanna delle medesime alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore dei comparenti e, in ipotesi, accogliere le domande attoree negli stretti limiti del provato, in ogni caso tenendosi conto del concorso colposo della parte attrice nella produzione delle conseguenze dannose lamentate e dei conseguenti danni lamentati con conseguente riduzione proporzionale del relativo risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma secondo c.c., con compensazione di compensi e spese di lite e delle spese di CTU e CTP”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attore ha esposto di essere stato gravemente danneggiato in un sinistro stradale avvenuto in data 26.10.2017 alle h. 23,00 allorquando si trovava come terzo trasportato su sedile posteriore, unitamente all'amico sull'autovettura Ford B Max tg EW 317 JN di proprietà e Controparte_5 condotta dal sig. ciò avveniva nel territorio del Comune di Fucecchio (FI), nel Controparte_3 tratto della Via delle Cerbaie compreso tra la Frazione Massarella e la Frazione Pinete.
In particolare il sinistro avveniva quando l'auto in prossimità di una curva subiva una forte frenata.
Allegava che a causa della perdita del controllo dell'autoveicolo, questo usciva dalla sede stradale e, dopo aver precorso una distanza di oltre 100 mt, impattava a forte velocità contro un cumulo di
“materiale di riporto”.
L'urto era stato così violento che il proprietario/conducente del mezzo, ossia Controparte_3 perse la vita nell'impatto, mentre i due trasportati subivano gravissime lesioni personali.
L'attore subiva gravissime lesioni con una invalidità permanente quantificata in base ad una perizia di parte nella misura del 75% con riduzione del 50% della capacità di lavoro per mansioni operaistiche;
una inabilità temporanea di gg ITA gg. 100, ITP 85% gg. 100 e ITP 75% gg. 100.
L'attore ha anche chiesto il rimborso delle spese mediche in € 3.646,57 oltre preventivi di spesa futura per interventi medicali e chirurgici per la somma minima di € 30.000,00. La psicologa espone di danno psichico e pregiudizio esistenziale determinativo di danno biologico permanente nella misura percentuale del 40%.
Mancato rinnovamento del rapporto di lavoro (operaio calzaturiero con retribuzione mensile di € 1.200,00) in essere al momento del sinistro.
Stante l'attuale stato di disoccupazione ha dedotto la compromissione del futuro lavorativo e dunque un danno patrimoniale per menomazione della capacità lavorativa per impossibilità di svolgimento di attività lavorativa richiedente autonoma deambulazione e/o postura eretta.
Nonché l'irrecuperabile danno grave alla vita sociale e relazionale tale da giustificare aumento percentuale per personalizzazione.
Ha prodotto le Certificazione dei redditi annuali 2012 (€ 12.481,10), 2013, (€ 16.468,23), 2014 (€ 18.047,01), 2016 (€ 7.415,45) e 2017 (€ 15.544,13).
Mentre il conducente e proprietario del veicolo è rimasto contumace, si è costituita Controparte_3 la compagnia
[...]
Controparte_6
Pagina 3 Si è costituita la deducendo di ave riformulato all'attore un'offerta di risarcimento di Controparte_7 euro per complessivi € 367.150,00 sulla scorta di valutazione medico – Controparte_1 legale di ITA gg. 100, ITP gg. 200, IP 55%, spese mediche per € 1.537,52 e con applicazione di concorso di colpa per mancato uso della cintura di sicurezza.
Ha contestato la perdita di capacità lavorativa dell'attore in quanto non provata;
idem il danno esistenziale e relazionale in quanto non provato;
nonché le spese future odontologiche in quanto non sarebbe provata la loro necessità.
In ogni caso tutte queste voci sarebbero causate dal fatto colposo dell'omesso allaccio delle cinture di sicurezza, atteso che nell'auto lo spazio vitale esisteva e dunque l'allaccio delle cinture avrebbe evitato le gravi lesioni derivate dal sinistro come le fratture facciali e le altre lesioni.
Ha dedotto che l' aveva già comunicato costo di infortunio (da diffalcare) per complessivi € CP_4
28.230,21, come da lettera in data 02.05.2019 qui allegata in copia sub 3.
La complessiva somma di € 367.150,00 tempestivamente versata da Controparte_1 alla odierna parte attrice risultava e risulta congrua.
In comparsa di risposta a febbraio 2020 la compagnia assicuratrice aveva dunque così concluso:
“accertare e dichiarare il concorso colposo della parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c. integrato da mancato uso della cintura di sicurezza tale da avere determinato la totalità delle lamentate lesioni personali e dei conseguenti lamentati danni con riferimento ai quali pertanto non risulta dovuto alcun risarcimento e inoltre accertare e dichiarare che dalle somme in ipotesi accertate come dovute per i titoli azionati in giudizio dovrà essere defalcato quanto riconosciuto alla parte attrice da e da CP_4 eventuali alti assicuratori privati e/o enti previdenziali o sociali con riferimento al sinistro di cui occupa e infine tenere conto della somma complessiva di € 367.150,00 già versata alla parte attrice da e pertanto in tesi, rigettare le domande attoree in quanto infondate Controparte_1 sia in fatto che in diritto e comunque non provate, con vittoria di compensi e spese di lite, spese di CTU a definitivo carico delle parti attrici soccombenti e condanna delle - medesime alla refusione delle spese di CTU e CTP in favore dei comparenti e, in ipotesi, accogliere le domande attoree negli stretti limiti del provato, in ogni caso tenendosi conto del concorso colposo della parte attrice nella produzione delle conseguenze dannose lamentate e dei conseguenti danni lamentati con conseguente riduzione proporzionale del relativo risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., con compensazione di compensi e spese di lite e delle spese di CTU e CTP”.
Successivamente aveva chiesto la riunione della causa dell'altro trasportato sig Controparte_6
causa più vecchia pendente davanti ad atro giudice dello stesso tribunale. CP_5
Nelle note 183 cpc ha anche rilevato che pate attrice non aveva contestato l'omesso uso delle cinture di sicurezza con la conseguenza che detta circostanza doveva considerarsi pacifica in causa.
Il giudice ha rigettato l'istanza di riunione poiché le cause si trovavano in fasi diverse e ha disposto la ctu ricostruttiva e quella medica sulla persona dell'attore.
La perizia medica collegiale di 34 pagine con la collaborazione di uno psichiatra e un odontostomatologo è stata depositata in data 10.7.22 dopo una serie di proroghe anche per la necessità di visionare la documentazione sanitaria formatasi successivamente ai termini istruttori.
Pagina 4 In data 14.2.23 il giudice viste le eccezioni di sull'omesso uso delle cinture di sicurezza Controparte_6 da parte del terzo trasportato, emetteva una ordinanza con cui disponeva una ctu tecnica, ordinanza del seguente tenore:
“Vista cass. Cass. civ. Sez. III Ord., 10/06/2020, n. 11095 Dispone una ctu tecnico – dinamica per l'accertamento sulla base dei documenti in atti del se sia possibile affermare che all'interno dell'auto, anche dopo l'impatto fosse rimasto al terzo trasportato seduto sul sedile posteriore, uno spazio vitale che, in caso di uso delle cinture, avrebbe impedito le gravi lesioni all'arto inferiore derivate dal sinistro. Nomina ctu convocandolo all'udienza a trattazione scritta del Persona_2
9.3.23 con termine al ctu per accettare entro il 28 febbraio 2023 e termine alle parti per nomina ctp entro il 1.3.23 e repliche entro il 5.3.23”.
Il Ctu nelle sue 21 pagine di perizia con allegate le immagini fotografiche tratte anche dalla Per_2 deformazione reale del mezzo trasportante, ha così concluso:
“Gli accertamenti tecnici condotti sulla base della documentazione agli atti permettono di ritenere che sia la cellula dell'abitacolo che il sedile anteriore del conducente hanno subito deformazioni tali da ridurre in modo evidente lo spazio interno all'abitacolo proprio in corrispondenza degli arti inferiori del terzo trasportato seduto sul sedile posteriore. Tale riduzione di spazi, ed in special modo l'abbassamento dello schienale del sedile anteriore, NON permettono di affermare che lo spazio vitale rimanente dopo l'urto (conseguente a veicolo) consentisse di impedire le gravi lesioni all'arto inferiore riportate dall'attore anche con l'utilizzo della cintura di sicurezza. Si evidenzia inoltre che l'utilizzo delle cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio (quelle normalmente presenti nei veicoli di serie) limita lo spostamento in avanti del busto ma non vincola in modo ugualmente adeguato gli arti inferiori che possono subire mediocri avanzamenti per effetto dello scivolamento sulla seduta (anche se la cintura bassa vincola il bacino), spostamenti in avanti delle porzioni delle gambe che vanno dalle ginocchia ai piedi e spostamenti laterali di delle gambe. Nel caso di specie l'avanzamento delle gambe e di tutto il bacino è evidenziato dal fatto che essendosi accorciato l'abitacolo nella parte mediana (seppure di pochi centimetri) anche gli attacchi delle cinture di sicurezza posteriori hanno inevitabilmente subito un avanzamento (seppure di pochi centimetri) nei confronti dei sedili anteriori e pertanto tutto il sistema della seduta posteriore è avanzato mentre si è reclinato lo schienale del sedile anteriore schiacciando le gambe del terzo trasportato”.
Il ctu ha concluso sull'ininfluenza dell'allaccio cinture da parte dell'attore seduto sul sedile posteriore latto conducente anche per quanto riguarda le fratture facciali riportando e anche raffigurando a pag. 20 della sua ctu che:
“poichè il fulcro di rotazione dello schienale si trova alla base dello stesso, se la parte bassa è capace di arretrare fino ad annullare quasi del tutto lo spazio fra lo schienale e la seduta del divanetto posteriore, la parte alta arretra fino ad arrivare facilmente ad urtare il volto e la parte alta del corpo di chi è seduto dietro.
Dopo dunque una complessa attività istruttoria e contraddittorio delle parti anche tecnico la causa è stata spedita in decisione una prima volta in data 9 novembre 2023.
Poiché nella comparsa conclusionale richiamava alcune sentenze della Corte di Controparte_6 cassazione che importavano un mutamento di indirizzo che poteva incidere sia sul contraddittorio che sul litisconsorzio il giudice rimetteva la causa in lettura per integrare il contraddittorio col proprietario
Pagina 5 del veicolo trasportante che siccome era però deceduto nel sinistro, determinava la chiamata della sua figli a minore quale sua unica erede.
Dunque, il Giudice con l'Ordinanza del 04.05.2024, ha disposto la “retrocessione” del processo e l'integrazione del contraddittorio con la seguente motivazione:
“omissis….rilevato che sia pure nella sola comparsa conclusionale la ha eccepito che Controparte_6 la corte di Cassazione con sentenza a sezioni unite del 2022 richiederebbe per l'azione 141 cda l'interazione di almeno due veicoli nel sinistro, oltre il litisconsorzio necessario anche col proprietario del mezzo trasportante; considerato che l'attore deduce la tardività dell'eccezione e richiama il brocardo iura novit curia, rimettendosi comunque alla qualificazione dell'azione da parte del giudice indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalla parte, ammettendo la riqualificazione ai sensi dell'art. 148 e 144 cda (azione ordinaria basata su titolo di responsabilità); considerato che seppure al momento della domanda del 2019 esisteva un filone giurisprudenziale espresso ad es. dalla sent. Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, n.16477 che poneva un principio di diritto condiviso: “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 CdA, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”; che però successivamente e comunque prima della definizione di questo giudizio la Corte di Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022 stabilisce con funzione nomofilattica che: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 cass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”; considerato inoltre che la domanda può ben essere qualificata come azione ordinaria fondata sull'art. 144 c.d.a avendo l'attore dedotto sostanzialmente la perdita di controllo del mezzo da parte del trasportante e dunque la sua responsabilità con evocazione del garante assicurativo del proprietario del mezzo; che sempre nell'anno 2022 e dopo un indirizzo giurisprudenziale diverso (vd. es. CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2019; Tribunale, Siena, sez. unica, ordinanza 06/04/2014), la Cass. civ. Sez. III Ord., 14/09/2022, n. 27078 ha enunciato il seguente principio : “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2019) ritenuto quindi che l'integrazione del
Pagina 6 contraddittorio sarebbe comunque necessaria anche qualificando la domanda come azione ex art. 144 cda, ossia quella indicata da cass. S.u. 35318/22 per il caso di terzo trasportato danneggiato da sinistro con unico veicolo coinvolto;
p.q.m.
1. dispone la retrocessione del processo e l'ordine di integrazione del contraddittorio ordina l'integrazione del contraddittorio a cura dell'attore nei confronti dei responsabili del sinistro o loro eredi;
…..omissis
Poiché il proprietario conducente era deceduto nel sinistro l'attore ha citato l'unica sua erede ossia la figlia minore a mezzo dell'altro genitore esercente la potestà.
Tale soggetto non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.
Il giudice ha dunque fissato udienza 6.2.25 per interpello delle parti sull'utilizzabilità del materiae istruttorio raccolto prima della retrocessione del processo e mentre parte attrice ha chiesto l'utilizzabilità deducendo che l'unica parte che poteva eccepire detta utilizzabilità era il terzo che ne era rimasto estraneo e oi contumace, la ha eccepito che parte attrice aveva notificato al terzo CP_1 una nuova domanda ossia la condanna solidale del terzo insieme alla e chiedeva il Controparte_6 rinnovo della ctu per la generica deduzione che sarebbe “costruita su castelli di ipotesi”. Per_2
Poichè dunque nessuna delle parti che erano già in precedenza costituite ha chiesto la rinnovazione dell'attività istruttoria già compiuta sulla base di specifiche deduzioni di inadeguatezza o errori e tanto meno tale rinnovo è stato chiesto dal terzo che poteva effettivamente essere legittimato in tal senso non avendovi partecipato, il giudice ha fissato nuova udienza al 6 marzo 25 per spedizione della causa in decisione svolta a trattazione scritta e con nuova concessione dei termini per comparse ex art. 190 cpc.
Nella nuova comparsa conclusionale ha eccepito che l'attore aveva chiaramente ed Controparte_6 espressamente agito non ai sensi dell'art. 144 cda e 2054 c.c. ma con l'azione dell'indennizzo diretto di cui all'art. 141 cds;
in relazione a tale azione dunque era rimasto definitivamente tardiva l'integrazione del contraddittorio con il responsabile civile, alla luce della sentenza della corte di cassazione del 2023 che indica come sussista un litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo trasportante nel giudizio avente ad oggetto la speciale domanda ai sensi del 141 CDAP; ha sottolineato che tale litisconsorzio col proprietario del veicolo trasportante non ha quindi NIENTE a che fare con l'accertamento o la declaratoria di sua responsabilità in ordine alla causazione del sinistro stradale da cui l'art. 141 CDAP per espressa statuizione di legge (di favore per il trasportato) PRESCINDE: questo significa che il tale soggetto non potrà mai essere fatto destinatario di domanda di accertamento e/o declaratoria di responsabilità e tanto meno di condanna nel giudizio ai sensi del 141 come quello introdotto dalla parte attrice.
Ha dichiarato quindi di non accettare nuove domande non tempestivamente proposte e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo dato che parte attrice non aveva tempestivamente citato il proprietario del mezzo trasportante e per esso i suoi eredi in relazione ad una domanda che doveva essere qualificata esattamente come proposta ai sensi dell'art. 141 cda (indennizzo diretto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è risultata fondata per i seguenti motivi.
Pagina 7 Va preliminarmente osservato che l'azione del terzo trasportato è volta ad ottenere il risarcimento del danno da parte dell'assicuratore del veicolo trasportante e dunque il petitum è la pecunia di risarcimento e la causa petendi ossia il “fatto generatore” è il sinistro.
Sul potere del giudice di qualificare la domanda del terzo trasportato ai sensi dell'art. 144 del cda invece che dell'art.141 cda si veda per tutte anche recente cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 3078 del 07/02/2025.
D'altra parte accogliendo le eccezioni della , peraltro fondate su mutamenti giurisprudenziali CP_1 intervenuti dopo l'iscrizione a ruolo della causa, significherebbe svuotare di senso il precetto di cui a cass. ez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022 che rammenta come l'ordinamento abbia in realtà voluto garantire al terzo trasportato una “tutela rafforzata” concedendogli due azioni e prescindendo dall'accertamento della colpa del conducente del mezzo trasportante. Aderendo alla tesi della CP_1 si arriverebbe ad escludere entrambe le due azioni.
Da osservare poi che la giurisprudenza che ammette la riqualificazione della domanda da parte del giudice e dunque l'applicabilità del brocardo “iura novit curia” è del tutto coerente con l'impostazione contenuta ad es. in sent. Cass. 17963/21 laddove appunto pone una sostanziale equivalenza di onus probandi per il terzo trasportato nelle due azioni, per cui non solo nel caso dell'indennizzo ex art. 141 cda il terzo non deve provare la colpa del conducente del veicolo trasportante ma anche nel caso dell'azione 144 c.d.a. unica azione ammessa in caso di coinvolgimento di un solo veicolo, il terzo trasportato non ha un diverso onus probandi in quanto trova comunque applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.: “omissis…….ne consegue che tale norma (art. 141 cda) non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quato stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito. che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito”.
Poi va detto che alla luce della giurisprudenza formatasi successivamente al 2019 (anno di iscrizione della causa) è stato integrato il contraddittorio con i responsabili civili e parte convenuta CP_6 non è legittimata ad eccepire la novità della domanda di accertamento e condanna dell'erede
[...] del conducente e proprietario del veicolo, novità che se anche venisse ammessa non sarebbe suscettibile di investire la sua posizione debitoria in peius e caso mai avrebbe un effetto in melius in una prospettiva di regresso futuro ove prevista in base al contratto assicurativo.
Dunque, devono ritenersi superate le varie eccezioni preliminari di sulla presunta estinzione CP_1 del giudizio.
Passando dunque al merito si rileva che l'attore ha subito nell'incidente stradale descritto in citazione le gravi lesioni documentate ampiamente dalla documentazione prodotta e l'intervento delle autorità ha consentito di provare tale fatto storico;
la ctu medico legale dopo aver ripercorso tutte le traversie dell'attore per le conseguenze del sinistro e i plurimi interventi chirurgici che aveva dovuto sopportare per le fratture pluri-distretto e soprattutto per il “fracasso facciale” ciò per cui si rimanda alla ctu,
Pagina 8 Per la temporanea si riconoscono complessivamente gg. 337 valutando anche il ricovero del 2021, suddivisibili in: ITA per 107 gg e ITP al 75% per 230 gg. Permangono postumi permanenti come da esame obiettivo sopra riportato complessivamente valutabili attualmente anche del danno odontoiatrico e psicologico in RC nella misura del 60% (sessanta per cento) da considerare quale danno biologico con danno incidente sull'attività lavorativa specifica manuale valutabile nella misura del 40% (quaranta per cento). Le menomazioni riportate precludono in ugual misura al D.B. quantificato lo svolgimento nel tempo libero di attività sportive, ludiche, relazionali concretamente praticate in relazione all'età del soggetto.
Nessun concorso di colpa è possibile ascrivere all'attore in quanto anche a voler ritenere che la prova dell'allaccio delle cinture debba essere offerta da chi chiede il risarcimento, in questo caso la ctu ha condivisibilmente concluso per l'irrilevanza dell'impiego delle cinture da parte dell'attore perché seduto sul sedile posteriore e dunque avendo subito lo schiacciamento non solo degli arti inferiori ma anche il forte trauma derivato dall'arretramento del sedile anteriore con eziogenesi delle fratture sia facciali e della parte superiore del corpo che inferiore.
Spese rimborsabili: il ctu ha esaminato tutta la documentazione delle spese mediche concludendo in questi termini:
Spese totali già sostenute pari a 6557,50 euro. Oltre tali spese risultano congrue come da relazione odontoiatrica del Dott Euro 29.626.00 CP_8
Si riconosce infine il massimo della personalizzazione, tenuto conto della molteplicità eccezionale degli interventi chirurgici subiti dall'attore a causa del sinistro specie per il fracasso facciale oltre che per gli interventi sugli altri distretti, ciò che costituisce elemento importante di valutazione equitativa del danno unitamente appunto al coinvolgimento stesso di vari distretti somatici, per giurisprudenza costante;
si considera anche la significativa compromissione alla vita di relazione di cui ha riferito il ctu, e la stessa descrizione del periziando compiuta dal ctu con la riferita grave dismetria del volto data dall'affossamento cranico irreversibile e poi si tiene conto del dispositivo che l'attore deve tenere sottocute per deflusso degli accumuli di liquor all'interno della cavità cranica, liquor che va monitorato costantemente anche in termini di velocità programmata ecc. per evitare l'eccessiva raccolta di liquidi intracranici in quanto l'attore è diventato un soggetto “idrocefalo” a causa del sinistro;
pertanto si ritiene di dover liquidare il danno come segue in base alle tabelle milanesi:
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Anni 24 al momento del fatto, in quanto nato il 31.1993, incidente stradale del 26.10.2017
Ip al 60%
Ita gg. 107
Itp al 75% gg. 230
Spese mediche passate 6557,00
e future euro 29626,00
Si dà atto che vengono applicate le tabelle milanesi 2024 per sinistro 2019 atteso che il fatto illecito si è verificato prima dell'introduzione della nuova tabella unica nazionale entrata in vigore il 5.3.2025 che comunque si muove sulla loro falsariga.
Pagina 9 Si rappresenta che i danneggiati da fatto illecito in una stessa data hanno diritto allo stesso risarcimento per equivalente in moneta e che dunque il principio di uguaglianza e tutta la normativa assicurativa che pone all'assicuratore il dovere di provvedere all'immediato risarcimento (vd. Art.
148 cda con obbligo di segnalazione da parte del giudice all'IVASS in base al comma 10 “ In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo”) non potrebbe portare all'applicazione di criteri liquidatori più vantaggiosi per l'assicuratore e dunque dannosi per il danneggiato, proprio quando l'assicuratore ritardi il pagamento del danno fino al momento in cui entrino in vigore criteri liquidatori ad esso più favorevoli;
si disattende pertanto, per la prevalente applicazione del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione e tenuto conto dello spirito sotteso agli artt. 2056 e 1223 c.c. c.c. e 148 codice assicurazioni, quanto prevede la sezione semplice cass. ez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022. Con tale decisione il fatto illecito del ritardato pagamento al danneggiato non viene più considerato in modo automatico e diviene un premio per il debitore negligente e un ulteriore danno al creditore danneggiato, che va potrebbe percepire nonostante il ritardo, una somma persino inferiore a quella che sarebbe spettata ad altro danneggiato della stessa data, che abbia avuto un sollecito risarcimento anteriormente ai nuovi criteri legali più favorevoli.
Dunque, trovano applicazione le tabelle milanesi (ultimo aggiornamento 2024) che restituisce l'equivalente monetario del bene della vita perduto nel fatto illecito ossia l'integrità fisica e altri aspetti non patrimoniali con essa perduti (danno esistenziale, morale relazionale).
Infatti trattandosi di fatto illecito produttivo di debito pecuniario “di valore” trova applicazione la mora ex re e dunque il risarcimento integrale per equivalente doveva essere messo a disposizione del creditore fin dal 2019; dunque stante il ritardo nel pagamento integrale il giudice deve procedere dapprima alla aestimatio rei ossia alla stima a valori attuali del bene della vita perduto, applicando appunto i criteri legali (giurisprudenziali) vigenti al 2019 e dunque le tabelle milanesi aggiornate al momento della liquidazione (qui ultimo aggiornamento 2014) e successivamente deve devalutare la pecunia alla data del fatto, per poi applicare l'incremento a titolo di danno da ritardato pagamento che è anch'esso di per sé un fato illecito;
questo incremento a titolo di danno da ritardo tiene conto appunto del lasso di tempo intercorso nel caso concreto tra data del fatto illecito e data della liquidazione giudiziale, e si parametra sul saggio degli interessi legali applicati non già sulla somma definitivamente rivalutata ma sulla somma rivalutata annualmente con gli indici istat, secondo l'insuperata sentenza cass. sez. Un 1712/1995, con ciò disattendendosi la sentenza cass. A sezione semplice n. Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 perché difforme da orientamento monolitico trentennale e confonde i due piani liquidatori di aestimatio rei e taxatio rei che sono invece logicamente e temporalmente distinti nel procedimento liquidatorio giudiziale, e perché pone a carico del danneggiato, doppiamente danneggiato sia dal fatto illecito altrui sia dal ritardo nell'ottenimento del risarcimento previsto per legge come immediato, un onus probandi sostanzialmente diabolico, ossia la prova stessa di un danno per il ritardato risarcimento;
tale danno va invece considerato esistente nella misura quantomeno degli interessi al tasso legale come statuito dalla Corte di Cassazione da decenni e come diffusamente spiegato in cass. Sez. un. 1712/1995, per il semplice fatto che al danneggiato non sia stata messa a disposizione sin dal giorno del fatto illecito la pecunia
Pagina 10 sostitutiva del bene della vita perduto, pecunia la cui disponibilità è per legge un bene fruttifero remunerativo e dunque il cui ritardato pagamento è di per sé produttivo di un danno al tasso quantomeno degli interessi legali “compensativi” (vd. Art. 1223 richiamato da art. 2056 c.c.).
D'altra parte non si dimentica che la Cassazione ha sempre riconosciuto che la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado d'appello pur se non specificamente richiesti, atteso che devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda (in tal senso Cass. 16.12.2014 n. 26374). La rivalutazione monetaria è finalizzata a reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore perduto (lucro cessante); gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio, invece, servono "a compensare" il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (mancato guadagno). Ne deriva che rivalutazione monetaria e interessi compensativi sono componenti indispensabili del risarcimento e concorrenti, attesa la diversità di funzioni che intendono soddisfare.
D'altra parte, anche il principio informatore in subiecta materia dell'integralità del risarcimento del danneggiato nel caso concreto, non consente di trascurare il fatto illecito del ritardo. Anche il già menzionato principio costituzionale di uguaglianza non consente di attribuire a due individui che risultino danneggiati nella stessa data, la stessa somma corrisposta in anni diversi e dunque ad es. corrisposta in un caso immediatamente da un debitore diligente, e nel secondo caso dopo invece anni dal fatto illecito da parte di debitore negligente, con una sostanziale “premialità” del ritardo che invece la legge tende a dissuadere (vd. Art. 148 codice assicurazioni e art. 1223 c.c. e 1226 c.c. richiamati da art. 2056 c.c.).
PAGAMENTO ACCONTO
Quanto al pagamento di un acconto deve tenersi conto di come sia pacifico che CP_1 abbia già corrisposto la somma di euro 367.150,00 al danneggiato, trattenuta in conto di maggiore avere, e dunque tale acconto va detratto dall'importo totale dovuto, facendo pedissequa applicazione die criteri elaborati dalla Corte di Cassazione, ossia riportando le due poste alla stessa data e dunque o rivalutando gli acconti o devalutando sia gli acconti che la stima attuale del bene della vita perduta alla data del fatto e successivamente rivalutando gli uni e l'altra applicando annualmente gli interessi al tasso di legge sulla somma annualmente rivalutata e ciò fino ad arrivare alla data del pagamento degli acconti;
si procede poi a detrarre dall'importo totale del danno l'importo degli acconti e si prosegue poi a rivalutare la somma residuata dal diffalco, applicando su di essa gli interessi al tasso di legge sulla somma annualmente rivalutata fino al soddisfo (vd. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24539 del 01/12/2016- Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2010 “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”. Nello stesso senso cass. Ez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017 Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/04/2014
Pagina 11 Nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Vd. Conforme Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023 Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA
CALCOLO DANNO NON PATRIMONIALE
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 24 anni
Percentuale di invalidità permanente 60%
Punto danno biologico € 8.385,80
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.192,90
Punto danno non patrimoniale € 12.578,70
Punto base I.T.T. € 173,00
Giorni di invalidità temporanea totale 107
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 230
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 445.286,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 667.929,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 779.251,00
Invalidità temporanea totale € 18.511,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 29.842,50
Totale danno biologico temporaneo € 48.353,50
Spese mediche € 6.557,00
Altre spese € 29.626,00
Totale generale: € 752.465,50
Totale con personalizzazione massima € 863.787,50
Pagina 12 Per le motivazioni sopra espresse si accerta dunque che il danno non patrimoniale e per rimborso spese mediche ammonta sofferto dall'attore complessivamente – a valori attuali-ad euro 863.787,00, somma cui va aggiunto il danno da ritardo su debito di valore soggetto a mora automatica, e dunque tale somma va devalutata al 26.10.2017 data del fatto illecito generatore del danno;
la somma così ottenuta va rivalutata con indici istat, applicando sulla stessa (a titolo di danno da ritardato pagamento) gli interessi al tasso di legge sulla somma annualmente così rivalutata, fino ad arrivare alla data del pagamento dell'acconto da parte di pari ad euro 367.150,00. CP_1
Si detrae dunque l'acconto dalla somma totale rivalutata e incrementata di interessi dovuta a quella data di pagamento dell'acconto, e si prosegue a rivalutare la somma derivante dalla sottrazione dell'acconto dal totale dovuto, applicando sempre gli indici istat al fine della rivalutazione della somma che deve corrispondere sempre al bene della vita perduto e applicando sempre gli interessi al tasso di legge sulla somma annualmente rivalutata fino al soddisfo, a titolo appunto di danno da ritardato pagamento.
DANNO DA PERDITA DELLA CAPACITA' LAVORATIVA
Su tale danno parte attrice ha sviluppato le seguenti deduzioni e calcoli:
Le conseguenze lesive del sinistro sono, però, state tali da aver impedito all'odierno attore di poter, ad oggi, svolgere attività lavorativa compatibile con le sue ridotte capacità fisiche (stante l'impossibilità di deambulare e di svolgere, in via autonoma, le ordinarie attività della vita). Tali conseguenze giustificano, dunque, l'avanzata richiesta di un risarcimento del danno patrimoniale effettuata mediante la seguente formula di calcolo: - Media dei redditi da lavoro dipendente per gli ultimi 3 anni;
- Moltiplicata per il coefficiente di capitalizzazione di cui al Regio Decreto del 09.10.2022 (prevedente la tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate della
[...]
; - Moltiplicata per la percentuale della capacità lavorativa specifica persa;
- Parte_2
Con una detrazione, a titolo di scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, pari al 10%. Tale operazione di calcolo, sulla base dei parametri presenti in atti, porterebbe ad un danno patrimoniale quantificabile nell'importo di € 138.596,10 (ritenendo un reddito medio di € 13.668,82 moltiplicato per il coefficiente 18,778 moltiplicato per la percentuale della capacità lavorativa specifica persa del 40% e detratto lo scarto tra la vita fisica e quella lavorativa pari al 10%) anche in comparsa conclusionale ha replicato a pagine 29 e 30 che: Controparte_6
La parte attrice si è infatti limitata a svolgere le generiche allegazioni (tutte contestate dalla comparente, peraltro lontana dalle circostanze allegate) secondo cui non sarebbe stato rinnovato il rapporto di lavoro con mansione di operaio calzaturiero asseritamente esistente al momento del sinistro con asserita retribuzione mensile di € 1.200,00, risulterebbe lo stato di disoccupazione, risulterebbe compromesso il futuro lavorativo, risulterebbe certificato il percepimento dei redditi annuali 2012 (€ 12.481,10), 2013, (€ 16.468,23), 2014 (€ 18.047,01), 2016 (€ 7.415,45) e 2017 (€ 15.544,13): su simili (contestate) allegazioni la parte attrice fonda la propria generica domanda di risarcimento del danno patrimoniale per menomazione della capacità lavorativa per impossibilità di svolgimento di attività lavorativa richiedente autonoma deambulazione e/o postura eretta. 61) Per sommo scrupolo si evidenzia che l'art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private indica semplicemente il parametro reddituale di riferimento (reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti
Pagina 13 e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, più elevato tra quelli degli ultimi tre anni) da utilizzare in sede di calcolo e cioè di mera quantificazione del danno consistente nell'effettivo pregiudizio economico causalmente imputabile al sinistro, il quale in ogni caso deve essere previamente e pienamente dimostrato dal danneggiato: nessun facile automatismo quindi (come invece con tutta evidenza pretenderebbe la parte attrice, la quale peraltro si è ben guardata dal produrre nel presente giudizio le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi a quello in cui ebbe luogo il sinistro stradale di cui - occupa, le quali ovviamente risultavano indispensabili al fine di accertare se vi fu una effettiva contrazione di reddito). 62) Si ribadisce che, in ogni caso, come già si è detto, deve essere detratto dal denegato risarcimento quanto riconosciuto da (già CP_4 documentato il pagamento di € 28.230,21 per assegno di invalidità e cioè a titolo di indennizzo del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro (peraltro riconosciuto da all'esito di CP_4 accertamento e provvedimento non opponibile alla comparente).
Orbene effettivamente l'art. 137 codice delle assicurazioni richiamato dalla recita: CP_1
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Dunque le produzioni della parte attrice sui suoi redditi unitamente alla percentuale indicata a tale titolo dalla ctu medico legale (40%) come riduzione della capacità lavorativa consentono di attribuire all'attore anche la posta del danno da perdita capacità lavorativa specifica, in quanto il fatto che l'attore non abbia prodotto le dichiarazioni dei redditi 2018, 2019 e 2020 ben si spiega col fatto che non percependo redditi da lavoro, e sul punto supporta la ctu medico legale, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi.
D'altra parte va rilevato che non è nemmeno possibile sussumere le valutazioni del ctu sull'impossibilità per l'attore di tenere la posizione eretta sotto il diverso ambito ella cenestesi lavorativa, ostandovi non solo la stessa ctu medico legale, che non la menziona e che parla specificamente di perdita della capacità di produrre reddito, ma anche un orientamento della Suprema Corte di Cassazione costante, che vieta all'interprete di considerare in termini di mera cenestesi lavorativa le riduzioni della capacità lavorativa che superino la percentuale del 30%: vd. Sez. 3 - , Sentenza n. 17411 del 28/06/2019 “Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione
Pagina 14 delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”.
Si veda sul ricorso ad un “giudizio prognostico” e dunque presuntivo di contrazione dei redditi anche cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023): Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità.
Idem cass. Ordinanza n. 21322 del 25/07/2025.
Applicando tali criteri e vista la ctu e i redditi dichiarati e prodotti ante sinistro, considerato che non è pretendibile la prova del fatto negativo dell'omessa percezione di redditi negli anni post sinistro e che comunque l'attore si era offerto di provare tale fatto negativo con la circostanza capitolata al capo 7 delle note 183 n. 2, si liquida all'attore per la compromissione delle sue capacità di produzione di reddito in mansioni operaistiche come ante sinistro, la somma di euro € 138.596,10 come richiesto, ma detraendo la somma corrisposta dall' in euro 28.230,21 per assegno di invalidità anche se CP_4 esso copre una tipologia di danni differenti da quelli patrimoniali e appunto l'invalidità fisica della persona.
Il saldo di euro 110.365,80 viene riconosciuto con accessori di rivalutazione e interessi successivi alla presente sentenza dato che si tratta di un danno con carattere “alimentare” retributivo mancato, e per analogia dunque con art. 429 c.p.c. che prevede appunto la rivalutazione istat e gli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate nonostante si tratti di debiti sin dall'origine pecuniari e non di valore;
la decorrenza dalla sentenza e non dalla data del fatto illecito si va a compensare come la proiezione futura di questa posta risarcitoria per tutta la durata della vita lavorativa.
SPESE LEGALI STRAGIUDIZIALI
Quanto alle spese legali stragiudiziali, trattandosi dii spese necessarie per la procedibilità della domanda e per l'elevato tecnicismo richiesto per la gestione del sinistro prima del giudizio con necessità di avvalersi di studi specialistici, devono essere riconosciute al danneggiato, specie considerando che proprio in base a detto intervento legale stragiudiziale è stato attribuito al danneggiato un importante acconto ante causam.
P.Q.M.
Il tribunale
Pagina 15 Con sentenza che definisce il giudizio
• Accertata la responsabilità dei convenuti per i danni subiti dall'attore nel sinistro avvenuto in data 26.10.2017 e la totale assenza di concorso di colpa del danneggiato, accertato il pagamento di un acconto al danneggiato di euro 367.150,00 prima del presente giudizio, dichiara che il danno totale sofferto dall'attore non patrimoniale e da rimborso spese mediche pregresse e future ammonta a totali € 863.787,50, a valori attuali;
condanna i convenuti in solido a corrispondere all'attore la somma al netto dell'acconto ricevuto e previa applicazione di devalutazione e rivalutazione e interessi al tasso di legge secondo i criteri stabiliti in parte motiva.
• condanna i convenuti in solido a risarcire all'attore anche il danno da perdita della capacità lavorativa specifica in euro 110.365,80 oltre rivalutazione e interessi successivi alla presente CP_ sentenza, da cui è già detratto l'assegno di invalidità
• Condanna i convenuti in solido al rimborso in favore di parte attrice delle spese della presente procedura che liquida a titolo di onorari in euro 26.948,84 per compensi, oltre spese vive di contributo unificato e marche, e accessori di legge sugli onorari di avvocato;
• Pone le spese delle due ctu e delle ctp e spese legali stragiudiziali a carico definitivo delle convenute disponendo i rimborsi conseguenti di tutte le anticipazioni sostenute a tale titolo da parte attrice e in particolare il rimborso di euro 1.870,00 per il bonifico al prof. Persona_4 per l'assistenza tecnica sui danni odontostomatologici ed euro 2.537,60 per la fattura 325 del 27.9.23 per la consulenza sul sinistro ante causam a titolo di spese legali stragiudiziali (vd. Produzioni attore 8.11.23).
Così deciso il 22 novembre 2025 il Giudice
dott. Susanna Zanda
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