Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1649
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Sentenza 25 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 65, ultimo comma, D.P.R. 600/1973, 36, comma terzo, D.P.R. 602/1973 e 2945 c.c.

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che l'Amministrazione finanziaria può legittimamente notificare atti impositivi o di riscossione intestati alla società estinta, effettuando la notifica nei confronti di uno o più ex soci, in virtù del fenomeno successorio. La C.t.r. ha mal governato i principi affermando che l'obbligo impositivo era venuto meno per l'anno 2011 con conseguente insussistenza della legittimazione impositiva dell'Agenzia delle Entrate.

  • Altro
    Violazione o falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 602/1973, in combinato disposto con gli artt. 2487-2493 c.c.

    Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.

  • Accolto
    Definizione della lite ex art. 5, co. 1, L. 130/2022

    Il giudizio viene dichiarato estinto nei confronti della contribuente IA OS per definizione della lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2026, n. 1649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1649
    Data del deposito : 25 gennaio 2026

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