Articolo 18 ter della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 19Articolo 21
Versione
20 febbraio 2021
Art. 18-ter. (( (Decisioni pronunciate in assenza).)) (( 1. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, la corte di appello puo' altresi' rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 16.
2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o che si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera d), la persona della quale e' domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, puo' chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all'immediato inoltro della richiesta all'autorita' emittente. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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