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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 157/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 157/ 2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 27.11.2025; promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Villasmundo- LL (SR) in via Grappa n. 45, elettivamente domiciliata in RL (SR),
VIA RAFFAELLO N. 147 presso lo studio dell'avv. MARCO RICCERI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in TREMESTIERI
ETNEO, VIA ETNEA N. 258, presso lo studio dell'avv. VALERIA FELICE CALÌ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE visto il parere del Pubblico ministero in sede (visto del 19.3.2025);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 20.1.2025 , premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1 more-uxorio con , dalla quale erano nati i figli il 4.6.2014 e Controparte_1 Per_1
il 3.6.2019, chiedeva al Tribunale, in via preliminare e d'urgenza ex art. 473 bis 15 c.p.c., di Per_2 emettere inaudita altera parte un provvedimento di collocazione dei figli minori presso la madre assegnando a quest'ultima la casa familiare sita in Villasmundo – LL Via Grappa Parte_1
n.45, e, fissata l'udienza di comparizione delle parti, di disporre l'affidamento esclusivo dei minore alla madre, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo modalità protette, con collocamento degli stessi presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 700,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva che il resistente aveva assunto nel tempo atteggiamenti violenti ed aggressivi, pregiudizievoli per sé e per i minori.
Con provvedimento ex art. 473 bis.71, comma terzo, c.p.c., del 10.3.2025, preso atto del ricorso, il
Giudice delegato, ordinava inaudita altera parte a la cessazione Controparte_1 immediata di ogni condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente e, contestualmente, vietava al predetto i avvicinarsi in un raggio di 200 metri all'abitazione della ricorrente ed ai CP_1 luoghi dalla stessa abitualmente frequentati ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine e dei prossimi congiunti o persone di abituale frequentazione ed alla scuola dei figli minori, fatta eccezione per esigenze di lavoro o di salute;
assegnava, inoltre, la casa coniugale alla , nelle more dell'udienza di comparizione delle parti. Rinviava, quindi, all'udienza del Pt_1
20.3.2025 per la comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 19.3.2025 si costituiva contestando le Controparte_1 condotte di violenza addebitategli dalla ricorrente e chiedendo, in via preliminare, di disporre la presa in carico della coppia genitoriale dall'EMI, nonché di disporre la presa in carico dei minori Per_1
e dalla N.P.I. e, all'esito, adottare il regime di affidamento degli stessi ritenuto più adeguato Per_2 dal Tribunale alla luce delle relazioni acquisite, disponendo, nelle more, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa;
si rendeva, infine, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 400,00, oltre al versamento di euro 100,00 per contribuire al pagamento del canone di locazione per l'immobile occupato dalla ricorrente insieme ai figli. Chiedeva, infine, di nominare un curatore speciale nell'interesse dei figli.
All'udienza del 20.3.2025 le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice che, dopo averle sentite, sospendeva il provvedimento adottato inaudita altera parte in data 10.3.2025 e incaricava il
Servizio Sociale di LL competente su Villasmundo di relazionare sulla situazione personale, familiare, sociale dei minori e , riferendo sulla sussistenza di Persona_3 Persona_4 situazioni di pregiudizio, nonché il servizio di NPI dell'ASP di Siracusa di verificare la condizione psicologica ed emotiva dei minori, anche in relazione al rapporto con ciascuno dei genitori e di riferire su una eventuale situazione di pregiudizio.
Acquisite le relazioni del Sociale di LL e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di
Siracusa, dalle quali non erano sono emerse le dedotte condizioni di pericolo, e sentiti i difensori delle parti all'udienza del 7.10.2025 che confermavano che la conflittualità tra le parti si era attenuata, il Giudice delegato con provvedimento del 10.10.2025 revocava l'ordine di protezione disposto con provvedimento del 10.3.2025 e fissava l'udienza del 27.11.2025 per il prosieguo del giudizio sulle domande de regolamentazione della responsabilità genitoriali sui figli minori.
Alla successiva udienza del 27.11.2025 il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e : Persona_3 Persona_4
i minori , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_3 Persona_4
03/06/2019 verranno affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Villasmundo in Via Grappa n. 45; conseguentemente la casa familiare verrà assegnata a per viverci unitamente ai figli;
Parte_1 la regolamentazione delle visita sarà rimessa a liberi accordi tra le parti e in mancanza avverrà nei seguenti termini: il padre incontrerà i figli il lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 16.00 alle 21.00, a fine settimana alterni dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
per 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre
o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per 5 giorni anche non consecutivi per le vacanze pasquali che comprenderanno ad anni alterni la domenica di pasqua con l'uno e il lunedi dell'angelo con l'altro; per 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo che i genitori concorderanno annualmente entro il 30 maggio;
in modo alternato anche i giorni del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno;
per i compleanni dei minori ad anni alterni con ciascun genitore e rispettivamente con ciascuno dei genitori per la festa della mamma e per il papà; le parti prestano sin da ora consenso all'autorizzazione all'altro genitore per il rilascio del passaporto;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1
la somma di euro 500,00 complessive per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo in atto presso questo Tribunale;
somme soggette a rivalutazione annuale Istat;
con decorrenza dalla data odierna;
dispone che l'Assegno Unico per i figli sia percepito interamente dalla madre.
Alla medesima udienza, le parti personalmente presenti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formula dal Giudice che, dunque, poneva la causa in decisione.
Orbene, passando al merito, rilevato che il provvedimento di protezione emesso in data 10.3.2025 è stato revocato con successivo provvedimento del 10.10.2025 alla luce dell'accertata assenza di situazioni pregiudizievoli per la ricorrente e per i minori (cfr. relazioni Servizio Sociale di LL e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Siracusa), dovendosi, dunque, provvedere esclusivamente sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e , ritiene il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle Persona_4 Persona_3 parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'esito concordato del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 157/2025 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 157/ 2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 27.11.2025; promossa da
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Villasmundo- LL (SR) in via Grappa n. 45, elettivamente domiciliata in RL (SR),
VIA RAFFAELLO N. 147 presso lo studio dell'avv. MARCO RICCERI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in TREMESTIERI
ETNEO, VIA ETNEA N. 258, presso lo studio dell'avv. VALERIA FELICE CALÌ, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE visto il parere del Pubblico ministero in sede (visto del 19.3.2025);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 20.1.2025 , premesso di avere intrattenuto una relazione Parte_1 more-uxorio con , dalla quale erano nati i figli il 4.6.2014 e Controparte_1 Per_1
il 3.6.2019, chiedeva al Tribunale, in via preliminare e d'urgenza ex art. 473 bis 15 c.p.c., di Per_2 emettere inaudita altera parte un provvedimento di collocazione dei figli minori presso la madre assegnando a quest'ultima la casa familiare sita in Villasmundo – LL Via Grappa Parte_1
n.45, e, fissata l'udienza di comparizione delle parti, di disporre l'affidamento esclusivo dei minore alla madre, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo modalità protette, con collocamento degli stessi presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 700,00, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva che il resistente aveva assunto nel tempo atteggiamenti violenti ed aggressivi, pregiudizievoli per sé e per i minori.
Con provvedimento ex art. 473 bis.71, comma terzo, c.p.c., del 10.3.2025, preso atto del ricorso, il
Giudice delegato, ordinava inaudita altera parte a la cessazione Controparte_1 immediata di ogni condotta pregiudizievole nei confronti della ricorrente e, contestualmente, vietava al predetto i avvicinarsi in un raggio di 200 metri all'abitazione della ricorrente ed ai CP_1 luoghi dalla stessa abitualmente frequentati ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine e dei prossimi congiunti o persone di abituale frequentazione ed alla scuola dei figli minori, fatta eccezione per esigenze di lavoro o di salute;
assegnava, inoltre, la casa coniugale alla , nelle more dell'udienza di comparizione delle parti. Rinviava, quindi, all'udienza del Pt_1
20.3.2025 per la comparizione delle parti.
Con comparsa depositata in data 19.3.2025 si costituiva contestando le Controparte_1 condotte di violenza addebitategli dalla ricorrente e chiedendo, in via preliminare, di disporre la presa in carico della coppia genitoriale dall'EMI, nonché di disporre la presa in carico dei minori Per_1
e dalla N.P.I. e, all'esito, adottare il regime di affidamento degli stessi ritenuto più adeguato Per_2 dal Tribunale alla luce delle relazioni acquisite, disponendo, nelle more, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa;
si rendeva, infine, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 400,00, oltre al versamento di euro 100,00 per contribuire al pagamento del canone di locazione per l'immobile occupato dalla ricorrente insieme ai figli. Chiedeva, infine, di nominare un curatore speciale nell'interesse dei figli.
All'udienza del 20.3.2025 le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice che, dopo averle sentite, sospendeva il provvedimento adottato inaudita altera parte in data 10.3.2025 e incaricava il
Servizio Sociale di LL competente su Villasmundo di relazionare sulla situazione personale, familiare, sociale dei minori e , riferendo sulla sussistenza di Persona_3 Persona_4 situazioni di pregiudizio, nonché il servizio di NPI dell'ASP di Siracusa di verificare la condizione psicologica ed emotiva dei minori, anche in relazione al rapporto con ciascuno dei genitori e di riferire su una eventuale situazione di pregiudizio.
Acquisite le relazioni del Sociale di LL e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di
Siracusa, dalle quali non erano sono emerse le dedotte condizioni di pericolo, e sentiti i difensori delle parti all'udienza del 7.10.2025 che confermavano che la conflittualità tra le parti si era attenuata, il Giudice delegato con provvedimento del 10.10.2025 revocava l'ordine di protezione disposto con provvedimento del 10.3.2025 e fissava l'udienza del 27.11.2025 per il prosieguo del giudizio sulle domande de regolamentazione della responsabilità genitoriali sui figli minori.
Alla successiva udienza del 27.11.2025 il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e : Persona_3 Persona_4
i minori , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_3 Persona_4
03/06/2019 verranno affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Villasmundo in Via Grappa n. 45; conseguentemente la casa familiare verrà assegnata a per viverci unitamente ai figli;
Parte_1 la regolamentazione delle visita sarà rimessa a liberi accordi tra le parti e in mancanza avverrà nei seguenti termini: il padre incontrerà i figli il lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 16.00 alle 21.00, a fine settimana alterni dalle ore 16.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
per 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre
o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per 5 giorni anche non consecutivi per le vacanze pasquali che comprenderanno ad anni alterni la domenica di pasqua con l'uno e il lunedi dell'angelo con l'altro; per 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo che i genitori concorderanno annualmente entro il 30 maggio;
in modo alternato anche i giorni del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno;
per i compleanni dei minori ad anni alterni con ciascun genitore e rispettivamente con ciascuno dei genitori per la festa della mamma e per il papà; le parti prestano sin da ora consenso all'autorizzazione all'altro genitore per il rilascio del passaporto;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1
la somma di euro 500,00 complessive per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle Parte_1 spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo in atto presso questo Tribunale;
somme soggette a rivalutazione annuale Istat;
con decorrenza dalla data odierna;
dispone che l'Assegno Unico per i figli sia percepito interamente dalla madre.
Alla medesima udienza, le parti personalmente presenti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formula dal Giudice che, dunque, poneva la causa in decisione.
Orbene, passando al merito, rilevato che il provvedimento di protezione emesso in data 10.3.2025 è stato revocato con successivo provvedimento del 10.10.2025 alla luce dell'accertata assenza di situazioni pregiudizievoli per la ricorrente e per i minori (cfr. relazioni Servizio Sociale di LL e del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASP di Siracusa), dovendosi, dunque, provvedere esclusivamente sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e , ritiene il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle Persona_4 Persona_3 parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori pattuizioni concordate tra le parti.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'esito concordato del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 157/2025 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone