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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3304 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4765/2019 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LL EL (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SODANO Controparte_1 C.F._2
IA (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 04.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. La con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 573/2019, Parte_1 pubblicata il 29.04.2029, del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia e violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'omesso rilievo dell'eccepita mancata contestazione specifica, 2) la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per aver il Giudice di Pace adottato una motivazione apparente. Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni in accoglimento dell'impugnazione proposta: “dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta conclusionale di rigetto della domanda attrice per effetto della mancata contestazione specifica delle argomentazioni difensive ritualmente proposte dalla convenuta appellante (già ; annullare l'impugnata Parte_1 Controparte_2 liquidazione equitativa dell'importo di € 180,00 oltre interessi dalla sentenza a titolo di risarcimento per il deterioramento di alimenti, nonché per mancanza di valida prova in ordine al quantitativo ed al valore di tali alimenti, nonché per mancanza di congrua motivazione in ordine all'esercizio dei poteri discrezionali del Giudice”, oltre alla restituzione degli importi versati in ottemperanza della sentenza di prime cure, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
3. ritualmente citata, si è costituita ed ha eccepito l'infondatezza dell'appello con Controparte_1 integrale conferma della sentenza impugnata, chiedendo altresì la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni derivanti da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 26.06.2019 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (29.04.2019), ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 01.07.2019 e, dunque, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
L'appello è procedibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla
Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono ai vizi motivazionali in cui il Giudice di prime cure sarebbe incorso.
Ancora, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 113
c.p.c., ancorché relativo ad una causa avente valore inferiore alla somma di € 1.100,00, dal momento che il rapporto giuridico oggetto della presente controversia, contratto di somministrazione di energia, rientra nell'ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari.
Ed invero, l'art. 113 comma II c.p.c. dispone che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”, con la precisazione che tale disposizione è stata dichiarata dalla
Corte Cost., sent. n. 206 del 6.7.2004 costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il Giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Occorre osservare che il rapporto negoziale trae origine da un contratto di somministrazione di energia elettrica da ritenersi perfezionato in base ai moduli e ai formulari predisposti dalla società elettrica, con la conseguenza che, in seguito al d.l. 18 dell'8.2.2003, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 10.02.2003, il Giudice di Pace debba decidere i suddetti giudizi secondo diritto. La ratio della suddetta riforma è stata peraltro chiarita dalla Corte costituzionale che, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d. l. n. 18/2003, convertito con modificazione dalla l. n. 63/2003 ha evidenziato come lo scopo dell'art. 113, comma II, c.p.c. “consiste nell'assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra loro non discordanti per i criteri che le informano, tale scopo può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto” (cfr. Corte Cost, ord. 14.05.2008, n.139).
5. L'appello è fondato e merita accoglimento relativamente al secondo motivo di impugnazione, con riguardo alla motivazione resa dal Giudice di Pace circa la liquidazione del danno.
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Con riguardo al primo motivo d'appello, la e-Distribuzione censura la sentenza resa dal Giudice di prime cure in merito all'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure per non essersi espresso circa la richiesta formulata dalla convenuta in merito alla richiesta di rigetto della domanda attrice.
Ora, con riguardo al vizio di omessa motivazione, la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire ha chiarito che “l'omessa pronuncia costituisce vizio procedurale solo quando il giudice omette di decidere su un punto che si rivela indispensabile per la risoluzione del caso concreto, non essendo sufficiente la mera assenza di una statuizione esplicita. Tale vizio non si verifica se la decisione implicitamente comporta il rigetto della pretesa, anche in assenza di specifica argomentazione, in quanto si può desumere una statuizione implicita di rigetto qualora la pretesa non esaminata risulti inconciliabile con la ratio decidendi adottata” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.09.2025, n.
25502). Più nel dettaglio, deve osservarsi che non può ritenersi integrato il vizio di omessa pronuncia laddove il Giudice non si sia occupato di una prospettazione della parte che risulta logicamente incompatibile con la soluzione adottata, dal momento che “il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente
e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito;
di conseguenza il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 16.07.2025, n. 19634; nello stesso senso, anche Cass. civ., Sez. II, 26.09.2024, n.
25710; Cass. civ., Sez. II, 28.07.2023, n. 23100). In altri termini, il vizio di omessa pronuncia “ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 05.03.2018, n. 5129; Cass. civ., Sez. V, sent. n. 7653 del 16.05.2012).
L'omessa pronuncia, dunque, si differenzia dall'omessa motivazione in quanto, mentre nel primo caso, vi è un omesso esame di una domanda o di un'eccezione introdotta in causa ed autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocamente formulata, viceversa, nella seconda ipotesi, viene in essere una omessa trattazione relativa ad una circostanza di fatto che, se valutata,
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . avrebbe portato ad una differente decisione su uno dei fatti principali della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 12.10.2018, n. 25524; Cass. civ., Sez. VI, ord. 04.12.2014 n. 25714).
Ancora, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura soltanto con riferimento alle domande, alle eccezioni o ad assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per cui l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, n. 15169/2023).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il vizio di omessa pronuncia deve essere del tutto escluso dal momento che l'accoglimento della domanda della risulta del tutto incompatibile CP_1 con la conclusione formulata dalla , che si duole in questa sede della mancata Parte_1 pronuncia circa la “mancata contestazione specifica delle argomentazioni difensive” . Del resto, la contestazione fatta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non costituisce una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabile, né concerne le tesi difensive ma unicamente i fatti posti alla base del giudizio.
Tanto è sufficiente per rigettare quindi il primo motivo d'appello.
Parte appellante, con un ulteriore motivo di impugnazione, ha censurato l'omessa e/o apparente motivazione relativamente alla liquidazione in via equitativa dei danni riconosciuti dal primo Giudice.
In diritto, deve evidenziarsi che il vizio di omessa o apparente motivazione di cui all'art. 132 comma
I n. 4 c.p.c. si realizza “allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (cfr. Cass. civ., ord. 05.02.2020, n.
2626; Cass. civ., sent. 9105 del 07.04.2017). Inoltre, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass., S.U., n. 22232 del 03.11.2016).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che si configura il vizio di motivazione quando “il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (cfr. Cass. civ., 24.10.2025, n. 28307).
Ebbene, tale motivo d'appello merita accoglimento in quanto deve osservarsi che nel caso in esame la sentenza appellata risulta effettivamente viziata da motivazione apparente in merito all'iter logico
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . giuridico seguito dal Giudice di prime cure circa i criteri posti alla base della liquidazione del danno, il quale non risulta minimamente evincibile, non comprendendosi in particolare quali siano state le ragioni e le argomentazioni poste a fondamento della liquidazione effettuata.
Più nel dettaglio, la sentenza gravata afferma quanto segue: “quindi in merito al danno, non essendovi degli elementi certi ai quali far riferimento, viste le ore d'interruzione, questo giudice di avvale di criteri puramente equitativi che hanno portato a monetizzare in €100,00 il danno in ragione dei minori guadagni realizzati, non potendosi per altro, esprimersi in merito al danno esistenziale che alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali deve avere un fondamento probatorio valido e che agli atti questo giudice non rileva, al quale va aggiunto il danno da maggior esborso di €80,00 per l'acquisto degli alimenti in sostituzione di quelli deteriorati il tutto con gli interessi legali a far data dalla emananda sentenza”.
Sul punto, occorre rilevare che non risulta minimamente comprensibile il riferimento ai danni patiti per i mancati guadagni tenuto conto che la ha lamentato l'interruzione di energia elettrica CP_1 nella propria abitazione, non avendo mai allegato la perdita di mancati guadagni. Tale riferimento da parte del Giudice di prime cure risulta, quindi, del tutto scollegato dai fatti per cui è causa, né risultano indicati i criteri cui il Giudice di Pace avrebbe fatto ricorso nel procedere alla liquidazione equitativa, la quale, com'è noto, costituisce un giudizio di diritto, “subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.10.2025, n. 27921).
Ebbene, accertato il vizio di motivazione rispetto alla sentenza gravata, va premesso che questo non rientra tra le ipotesi tassativamente elencate negli artt. 353 e 354 c.p.c. per cui è prevista la rimessione della causa al Giudice di primo grado, spettando al Giudice dell'appello di emendare il vizio motivazionale sul punto scendendo nel merito della controversia.
E sul punto, premesso che è incontestato il rapporto contrattuale tra la e la Parte_1 CP_1
e che viene in gioco la responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., risulta opportuno evidenziare che la stessa non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, potendo il creditore sì limitarsi ad allegare l'inadempimento ma incombendo sullo stesso l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto ritenuto inadempiente ed il danno di cui chiede il risarcimento, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 09.05.2024, n. 12760, per cui “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 2114/2024; Cass. civ., n.
20904/2013).
Tuttavia, va evidenziato che nella fattispecie oggetto del presente giudizio risultano estremamente lacunose già le allegazioni in sede di citazione, dal momento che l'atto di citazione espressamente evidenzia che nel tempo in cui sarebbe intervenuta l'interruzione di corrente “l'istante e la famiglia, oltre
a non usufruire del servizio, subiva seri pregiudizi di natura patrimoniale e non, oltre a disservizio e guasti ai beni propri, taluni facilmente deteriorabili, in giornate d'estate piuttosto calde, (così quelli insistenti nel frigo e freezer) nonché quelli operativi con la corrente (così pc e condizionatori) imputabili esclusivamente all'evento verificatosi e prolungatosi per un lasso di tempo piuttosto notevole, en non affatto prefissato”.
È di tutta evidenza che l'appellata, attrice in primo grado sulla quale incombeva l'onere di provare i danni patiti, non ha in alcun modo individuato i danni specificamente patiti, procedendo ad una generica e onnicomprensiva elencazione degli stessi.
Peraltro, in sede di assunzione della prova testimoniale, l'unico teste escusso , padre Testimone_1 dell'attrice, ha reso dichiarazioni parimenti generiche in merito ai danni che si sarebbero verificati
(cfr. verbale di udienza del 10.10.2016: “Diversi alimenti e medicinali del piccolo che si trovavano nel frigo e nel si deteriorarono e diventavano inutilizzabili”), le quali ad ogni modo non avrebbero potuto colmare Pt_2 la grave carenza assertiva della citazione.
Tali dichiarazioni non consentono in alcun modo di individuare quale danno patrimoniale sia stato patito né tanto meno quale fosse il valore degli alimenti e dei medicinali ivi conservati. Parimenti, deve essere posto in rilievo che nulla è stato prodotto da parte attrice in primo grado a sostegno della propria domanda, né eventuali fotografie dei danni patiti, né l'indicazione dei medicinali del figlio dell'attrice (corredati da prescrizione medica).
Né la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. può essere all'uopo richiamata per sopperire alla mancata prova dal momento che la stessa può operare soltanto laddove sia stata raggiunta la prova del danno e postula ad ogni modo l'indicazione delle ragioni su cui la stessa si fonda, in conformità ai
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto
l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale dello stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
20.10.2025, n. 27921; in senso conforme già Cass. civ., Sez. II, 22.02.2018, n. 4310).
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dalla per CP_1
l'interruzione di corrente avrebbe dovuto essere rigettata non essendo stata né allegata né provata la sussistenza e l'entità materiale dei danni lamentati.
6. Parte appellante ha altresì domandato la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronuncia di primo grado.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'articolo 336 del c.p.c. disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13.09.2022, n. 26849). Tuttavia, la sentenza di riforma non costituisce di per sé titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a tal fine un'apposita domanda, che può essere proposta sia nel giudizio di appello sia in un autonomo giudizio e che non si inquadra nell'istituto della “condictio indebiti”, da cui differisce per natura e funzione, in quanto il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza che fa venire meno, con efficacia retroattiva l'obbligazione di pagamento ed impone il ripristino della situazione patrimoniale anteriore (cfr. Cass. civ., 19.02.2007, n. 3758).
Nel caso in esame, parte appellante ha formulato la domanda di restituzione tempestivamente con l'atto di citazione in appello, dovendosi all'uopo precisare che la stessa non costituisce una domanda nuova ma meramente conseguente alla richiesta di modifica della decisione e non è idonea, pertanto,
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . ad alterare i termini della controversia (cfr. ex multis, Cass., 21.08.2023, n. 24896; Cass. 04.11.2022, n.
32539; Cass. 29.10.2020, n. 23972; Cass. 18.08.2017, n. 20145).
Tenuto conto che la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado dipende dall'accoglimento dell'impugnazione essendo sottoposta all'effetto espansivo interno e dalla specifica e tempestiva domanda della parte, tanto è sufficiente per l'accoglimento della stessa.
Nel caso in esame, deve precisarsi che, con riguardo alle spese di lite liquidate nel corso del primo giudizio, le stesse erano state riconosciute in favore del difensore dichiaratosene antistatario, il quale costituisce, unitamente all'appellato, soggetto legittimario passivo tenuto alla ripetizione, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte cui si ritiene di aderire (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.07.2022, n.
21972, per cui “nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla dichiarazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario.
Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimario passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio (art. 389 c.p.c.)) o ancora,
Cass., Sez. VI-3, ord. n. 25247 del 25/10/2017; Cass., Sez. III, sent. 27166 del 28.12.2016; Cass., Sez.
III, sent. 9062 del 15.04.2010).
Ne consegue che tanto la quanto il procuratore dichiaratosi antistatario devono essere CP_1 condannate alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di prime cure.
7. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Nel caso in esame, tenuto conto del valore effettivo della causa (scaglione di valore inferiore ad €
1.100,00), il compenso spettante al difensore nel giudizio di prime cure dev'essere determinato in €
346,00, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, come per legge, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, mentre relativamente al giudizio d'appello dev'essere condannata al pagamento delle spese sostenute che si liquidano in € 80,00 per esborsi ed € 232,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e-Distribuzione avverso la sentenza n. 573/2019, pubblicata il 29.04.2029, del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della pronuncia appellata, rigetta la domanda proposta da e condanna l'appellata nonché il difensore Controparte_1 antistatario alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata;
b) condanna al pagamento in favore dell'appellata e-Distribuzione delle Controparte_1 spese di lite per il presente grado di giudizio che si liquidano in € 346,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A., se dovute, e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
c) condanna al pagamento in favore dell'appellata e-Distribuzione delle Controparte_1 spese di lite per il presente grado di giudizio che si liquidano in € 80,00 per esborsi ed €
232,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A., se dovute, e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
Così deciso in Nola, il 05/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 4765/2019 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LL EL (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SODANO Controparte_1 C.F._2
IA (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 04.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. La con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 573/2019, Parte_1 pubblicata il 29.04.2029, del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia e violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'omesso rilievo dell'eccepita mancata contestazione specifica, 2) la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per aver il Giudice di Pace adottato una motivazione apparente. Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni in accoglimento dell'impugnazione proposta: “dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta conclusionale di rigetto della domanda attrice per effetto della mancata contestazione specifica delle argomentazioni difensive ritualmente proposte dalla convenuta appellante (già ; annullare l'impugnata Parte_1 Controparte_2 liquidazione equitativa dell'importo di € 180,00 oltre interessi dalla sentenza a titolo di risarcimento per il deterioramento di alimenti, nonché per mancanza di valida prova in ordine al quantitativo ed al valore di tali alimenti, nonché per mancanza di congrua motivazione in ordine all'esercizio dei poteri discrezionali del Giudice”, oltre alla restituzione degli importi versati in ottemperanza della sentenza di prime cure, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
3. ritualmente citata, si è costituita ed ha eccepito l'infondatezza dell'appello con Controparte_1 integrale conferma della sentenza impugnata, chiedendo altresì la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni derivanti da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 26.06.2019 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (29.04.2019), ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 01.07.2019 e, dunque, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
L'appello è procedibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla
Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono ai vizi motivazionali in cui il Giudice di prime cure sarebbe incorso.
Ancora, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 113
c.p.c., ancorché relativo ad una causa avente valore inferiore alla somma di € 1.100,00, dal momento che il rapporto giuridico oggetto della presente controversia, contratto di somministrazione di energia, rientra nell'ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari.
Ed invero, l'art. 113 comma II c.p.c. dispone che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”, con la precisazione che tale disposizione è stata dichiarata dalla
Corte Cost., sent. n. 206 del 6.7.2004 costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il Giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
Occorre osservare che il rapporto negoziale trae origine da un contratto di somministrazione di energia elettrica da ritenersi perfezionato in base ai moduli e ai formulari predisposti dalla società elettrica, con la conseguenza che, in seguito al d.l. 18 dell'8.2.2003, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 10.02.2003, il Giudice di Pace debba decidere i suddetti giudizi secondo diritto. La ratio della suddetta riforma è stata peraltro chiarita dalla Corte costituzionale che, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d. l. n. 18/2003, convertito con modificazione dalla l. n. 63/2003 ha evidenziato come lo scopo dell'art. 113, comma II, c.p.c. “consiste nell'assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra loro non discordanti per i criteri che le informano, tale scopo può essere più adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziché alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto” (cfr. Corte Cost, ord. 14.05.2008, n.139).
5. L'appello è fondato e merita accoglimento relativamente al secondo motivo di impugnazione, con riguardo alla motivazione resa dal Giudice di Pace circa la liquidazione del danno.
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Con riguardo al primo motivo d'appello, la e-Distribuzione censura la sentenza resa dal Giudice di prime cure in merito all'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure per non essersi espresso circa la richiesta formulata dalla convenuta in merito alla richiesta di rigetto della domanda attrice.
Ora, con riguardo al vizio di omessa motivazione, la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire ha chiarito che “l'omessa pronuncia costituisce vizio procedurale solo quando il giudice omette di decidere su un punto che si rivela indispensabile per la risoluzione del caso concreto, non essendo sufficiente la mera assenza di una statuizione esplicita. Tale vizio non si verifica se la decisione implicitamente comporta il rigetto della pretesa, anche in assenza di specifica argomentazione, in quanto si può desumere una statuizione implicita di rigetto qualora la pretesa non esaminata risulti inconciliabile con la ratio decidendi adottata” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17.09.2025, n.
25502). Più nel dettaglio, deve osservarsi che non può ritenersi integrato il vizio di omessa pronuncia laddove il Giudice non si sia occupato di una prospettazione della parte che risulta logicamente incompatibile con la soluzione adottata, dal momento che “il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente
e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessaria e sufficiente, in base all'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito;
di conseguenza il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto” (cfr.
Cass. civ., Sez. I, 16.07.2025, n. 19634; nello stesso senso, anche Cass. civ., Sez. II, 26.09.2024, n.
25710; Cass. civ., Sez. II, 28.07.2023, n. 23100). In altri termini, il vizio di omessa pronuncia “ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 05.03.2018, n. 5129; Cass. civ., Sez. V, sent. n. 7653 del 16.05.2012).
L'omessa pronuncia, dunque, si differenzia dall'omessa motivazione in quanto, mentre nel primo caso, vi è un omesso esame di una domanda o di un'eccezione introdotta in causa ed autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocamente formulata, viceversa, nella seconda ipotesi, viene in essere una omessa trattazione relativa ad una circostanza di fatto che, se valutata,
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . avrebbe portato ad una differente decisione su uno dei fatti principali della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 12.10.2018, n. 25524; Cass. civ., Sez. VI, ord. 04.12.2014 n. 25714).
Ancora, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura soltanto con riferimento alle domande, alle eccezioni o ad assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per cui l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, n. 15169/2023).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il vizio di omessa pronuncia deve essere del tutto escluso dal momento che l'accoglimento della domanda della risulta del tutto incompatibile CP_1 con la conclusione formulata dalla , che si duole in questa sede della mancata Parte_1 pronuncia circa la “mancata contestazione specifica delle argomentazioni difensive” . Del resto, la contestazione fatta ai sensi dell'art. 115 c.p.c. non costituisce una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabile, né concerne le tesi difensive ma unicamente i fatti posti alla base del giudizio.
Tanto è sufficiente per rigettare quindi il primo motivo d'appello.
Parte appellante, con un ulteriore motivo di impugnazione, ha censurato l'omessa e/o apparente motivazione relativamente alla liquidazione in via equitativa dei danni riconosciuti dal primo Giudice.
In diritto, deve evidenziarsi che il vizio di omessa o apparente motivazione di cui all'art. 132 comma
I n. 4 c.p.c. si realizza “allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (cfr. Cass. civ., ord. 05.02.2020, n.
2626; Cass. civ., sent. 9105 del 07.04.2017). Inoltre, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr. Cass., S.U., n. 22232 del 03.11.2016).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che si configura il vizio di motivazione quando “il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (cfr. Cass. civ., 24.10.2025, n. 28307).
Ebbene, tale motivo d'appello merita accoglimento in quanto deve osservarsi che nel caso in esame la sentenza appellata risulta effettivamente viziata da motivazione apparente in merito all'iter logico
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . giuridico seguito dal Giudice di prime cure circa i criteri posti alla base della liquidazione del danno, il quale non risulta minimamente evincibile, non comprendendosi in particolare quali siano state le ragioni e le argomentazioni poste a fondamento della liquidazione effettuata.
Più nel dettaglio, la sentenza gravata afferma quanto segue: “quindi in merito al danno, non essendovi degli elementi certi ai quali far riferimento, viste le ore d'interruzione, questo giudice di avvale di criteri puramente equitativi che hanno portato a monetizzare in €100,00 il danno in ragione dei minori guadagni realizzati, non potendosi per altro, esprimersi in merito al danno esistenziale che alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali deve avere un fondamento probatorio valido e che agli atti questo giudice non rileva, al quale va aggiunto il danno da maggior esborso di €80,00 per l'acquisto degli alimenti in sostituzione di quelli deteriorati il tutto con gli interessi legali a far data dalla emananda sentenza”.
Sul punto, occorre rilevare che non risulta minimamente comprensibile il riferimento ai danni patiti per i mancati guadagni tenuto conto che la ha lamentato l'interruzione di energia elettrica CP_1 nella propria abitazione, non avendo mai allegato la perdita di mancati guadagni. Tale riferimento da parte del Giudice di prime cure risulta, quindi, del tutto scollegato dai fatti per cui è causa, né risultano indicati i criteri cui il Giudice di Pace avrebbe fatto ricorso nel procedere alla liquidazione equitativa, la quale, com'è noto, costituisce un giudizio di diritto, “subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare”
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.10.2025, n. 27921).
Ebbene, accertato il vizio di motivazione rispetto alla sentenza gravata, va premesso che questo non rientra tra le ipotesi tassativamente elencate negli artt. 353 e 354 c.p.c. per cui è prevista la rimessione della causa al Giudice di primo grado, spettando al Giudice dell'appello di emendare il vizio motivazionale sul punto scendendo nel merito della controversia.
E sul punto, premesso che è incontestato il rapporto contrattuale tra la e la Parte_1 CP_1
e che viene in gioco la responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., risulta opportuno evidenziare che la stessa non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, potendo il creditore sì limitarsi ad allegare l'inadempimento ma incombendo sullo stesso l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto ritenuto inadempiente ed il danno di cui chiede il risarcimento, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 09.05.2024, n. 12760, per cui “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 2114/2024; Cass. civ., n.
20904/2013).
Tuttavia, va evidenziato che nella fattispecie oggetto del presente giudizio risultano estremamente lacunose già le allegazioni in sede di citazione, dal momento che l'atto di citazione espressamente evidenzia che nel tempo in cui sarebbe intervenuta l'interruzione di corrente “l'istante e la famiglia, oltre
a non usufruire del servizio, subiva seri pregiudizi di natura patrimoniale e non, oltre a disservizio e guasti ai beni propri, taluni facilmente deteriorabili, in giornate d'estate piuttosto calde, (così quelli insistenti nel frigo e freezer) nonché quelli operativi con la corrente (così pc e condizionatori) imputabili esclusivamente all'evento verificatosi e prolungatosi per un lasso di tempo piuttosto notevole, en non affatto prefissato”.
È di tutta evidenza che l'appellata, attrice in primo grado sulla quale incombeva l'onere di provare i danni patiti, non ha in alcun modo individuato i danni specificamente patiti, procedendo ad una generica e onnicomprensiva elencazione degli stessi.
Peraltro, in sede di assunzione della prova testimoniale, l'unico teste escusso , padre Testimone_1 dell'attrice, ha reso dichiarazioni parimenti generiche in merito ai danni che si sarebbero verificati
(cfr. verbale di udienza del 10.10.2016: “Diversi alimenti e medicinali del piccolo che si trovavano nel frigo e nel si deteriorarono e diventavano inutilizzabili”), le quali ad ogni modo non avrebbero potuto colmare Pt_2 la grave carenza assertiva della citazione.
Tali dichiarazioni non consentono in alcun modo di individuare quale danno patrimoniale sia stato patito né tanto meno quale fosse il valore degli alimenti e dei medicinali ivi conservati. Parimenti, deve essere posto in rilievo che nulla è stato prodotto da parte attrice in primo grado a sostegno della propria domanda, né eventuali fotografie dei danni patiti, né l'indicazione dei medicinali del figlio dell'attrice (corredati da prescrizione medica).
Né la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. può essere all'uopo richiamata per sopperire alla mancata prova dal momento che la stessa può operare soltanto laddove sia stata raggiunta la prova del danno e postula ad ogni modo l'indicazione delle ragioni su cui la stessa si fonda, in conformità ai
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per cui “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto
l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale dello stesso” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
20.10.2025, n. 27921; in senso conforme già Cass. civ., Sez. II, 22.02.2018, n. 4310).
Ne consegue che la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dalla per CP_1
l'interruzione di corrente avrebbe dovuto essere rigettata non essendo stata né allegata né provata la sussistenza e l'entità materiale dei danni lamentati.
6. Parte appellante ha altresì domandato la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronuncia di primo grado.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'articolo 336 del c.p.c. disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13.09.2022, n. 26849). Tuttavia, la sentenza di riforma non costituisce di per sé titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a tal fine un'apposita domanda, che può essere proposta sia nel giudizio di appello sia in un autonomo giudizio e che non si inquadra nell'istituto della “condictio indebiti”, da cui differisce per natura e funzione, in quanto il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza che fa venire meno, con efficacia retroattiva l'obbligazione di pagamento ed impone il ripristino della situazione patrimoniale anteriore (cfr. Cass. civ., 19.02.2007, n. 3758).
Nel caso in esame, parte appellante ha formulato la domanda di restituzione tempestivamente con l'atto di citazione in appello, dovendosi all'uopo precisare che la stessa non costituisce una domanda nuova ma meramente conseguente alla richiesta di modifica della decisione e non è idonea, pertanto,
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . ad alterare i termini della controversia (cfr. ex multis, Cass., 21.08.2023, n. 24896; Cass. 04.11.2022, n.
32539; Cass. 29.10.2020, n. 23972; Cass. 18.08.2017, n. 20145).
Tenuto conto che la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado dipende dall'accoglimento dell'impugnazione essendo sottoposta all'effetto espansivo interno e dalla specifica e tempestiva domanda della parte, tanto è sufficiente per l'accoglimento della stessa.
Nel caso in esame, deve precisarsi che, con riguardo alle spese di lite liquidate nel corso del primo giudizio, le stesse erano state riconosciute in favore del difensore dichiaratosene antistatario, il quale costituisce, unitamente all'appellato, soggetto legittimario passivo tenuto alla ripetizione, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema Corte cui si ritiene di aderire (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12.07.2022, n.
21972, per cui “nell'ipotesi di riforma o annullamento della sentenza di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione in ordine alla dichiarazione delle spese (art. 93 c.p.c.), tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario.
Infatti, il difensore distrattario risulta titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è pertanto, l'unico legittimario passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo proposta, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato, anche dal giudice del gravame o, in caso di cassazione, dal giudice del rinvio (art. 389 c.p.c.)) o ancora,
Cass., Sez. VI-3, ord. n. 25247 del 25/10/2017; Cass., Sez. III, sent. 27166 del 28.12.2016; Cass., Sez.
III, sent. 9062 del 15.04.2010).
Ne consegue che tanto la quanto il procuratore dichiaratosi antistatario devono essere CP_1 condannate alla restituzione delle somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di prime cure.
7. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Nel caso in esame, tenuto conto del valore effettivo della causa (scaglione di valore inferiore ad €
1.100,00), il compenso spettante al difensore nel giudizio di prime cure dev'essere determinato in €
346,00, oltre I.V.A, c.p.a. e rimborso forfetario al 15%, come per legge, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, mentre relativamente al giudizio d'appello dev'essere condannata al pagamento delle spese sostenute che si liquidano in € 80,00 per esborsi ed € 232,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e-Distribuzione avverso la sentenza n. 573/2019, pubblicata il 29.04.2029, del Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della pronuncia appellata, rigetta la domanda proposta da e condanna l'appellata nonché il difensore Controparte_1 antistatario alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza riformata;
b) condanna al pagamento in favore dell'appellata e-Distribuzione delle Controparte_1 spese di lite per il presente grado di giudizio che si liquidano in € 346,00 per compensi, oltre
I.V.A., C.P.A., se dovute, e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
c) condanna al pagamento in favore dell'appellata e-Distribuzione delle Controparte_1 spese di lite per il presente grado di giudizio che si liquidano in € 80,00 per esborsi ed €
232,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A., se dovute, e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
Così deciso in Nola, il 05/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 4765/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G .