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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria BALLETTI,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 14260 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
, C.F. , elett.te dom.ta in Mugnano di Napoli (NA), alla Controparte_1 C.F._1
Via Napoli 77, presso lo studio dell'Avv. Baldassarre Ceparano C.F. , C.F._2
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ed il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo pec Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
, c.f. e p.i.v.a. , in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via D. Di Gravina n. 10, presso lo studio dell'avv.
Valerio De Martino (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta C.F._3 procura apposta in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi della cancelleria afferenti il presente giudizio all'indirizzo pec
Email_2
-APPELLATA-
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., elettivamente dom.to per la carica in Controparte_3
Napoli alla Piazza Municipio, 1
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21306/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa
Maria De Rosa, pubblicata in data 26/04/2023, non notificata, all'esito del giudizio R.G. 1403/2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la sig.ra conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l ed il Controparte_4 CP_3 al fine di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
[...]
07120229009405668000, in relazione alla sottesa cartella esattoriale n. 07120180050902350000 e al ruolo esattoriale di pertinenza del avente ad oggetto un'infrazione al C.d.S. Controparte_3 accertata nell'anno 2014, stante la mancata e/o irrituale notificazione della cartella di pagamento e, per l'effetto, chiedeva accertarsi e dichiararsi la prescrizione del credito opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 L. 689/1981.
La causa, iscritta al n. R.G. 1403/2023, veniva assegnata alla cognizione del Giudice di Pace dott.ssa Maria De Rosa.
L' ed il benché ritualmente citati, restavano Controparte_4 Controparte_3 contumaci.
All'udienza del 17.04.2023, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione. Con sentenza n. 21306/2023, pubblicata il 26/04/2023, il Giudice di Pace accoglieva integralmente l'opposizione compensando, tuttavia, le spese di lite, in quanto: “…Per la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono ex art. 92 comma 2 c.p.c. i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti in causa…” .
Con atto di citazione in appello notificato in data 22.06.2023, impugnava la Controparte_1 suddetta sentenza, rilevando, in ragione del totale accoglimento della domanda, l'errata statuizione sulla compensazione delle spese di lite, in cui il Giudice di pace di Napoli sarebbe incorso.
Orbene, citando l'art. 92 c. 2 cpc, evidenziava che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure accoglieva in toto la domanda proposta dalla contribuente e non giustificava adeguatamente la decisione. Ad avviso dell'appellante le ragioni fornite in sentenza non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, i resistenti avrebbero dovuto essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Si costituiva nel presente giudizio l , eccependo l'infondatezza Controparte_2 dell'avversa domanda chiedendone il rigetto, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, con la quale sono stati ampliati i casi in cui il giudice può procedere alla compensazione delle spese legali di giudizio. Concludeva, dunque, chiedendo rigettarsi la domanda di appello e, per l'effetto, chiedeva confermarsi la statuizione in ordine alla compensazione delle spese processuali, con vittoria di spese diritti ed onorari;
in subordine, chiedeva condannarsi il solo Ente Impositore al pagamento delle spese di giudizio e, in via oltremodo subordinata, liquidarsi le spese processuali relative al primo grado limitatamente alle fasi effettivamente svolte, con riduzione al 50%, per assenza di questioni di non pronta soluzione, con riferimento al valore del credito portato in cartella e compensazione delle spese relative al giudizio di secondo grado.
Il nonostante la rituale notifica dell'appello, non si costituiva in giudizio. Controparte_3
La causa veniva assegnata alla XIV sez. civile del Tribunale di Napoli, in persona del Giudice
Dott.ssa Maria Balletti, la quale confermava l'udienza fissata in citazione e disponeva che la stessa venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito delle note fino al giorno dell'udienza.
Depositate le note scritte, la causa veniva rinviata per la decisione al 09/04/2025.
All'udienza del 09 aprile 2025, le parti si riportavano alle note conclusionali ed ai propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che, sebbene Controparte_3 regolarmente citato, non si è costituito.
§ 2. L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la gravata sentenza per avere il
Giudice di pace erroneamente ed immotivatamente disposto la compensazione delle spese, pur risultando la parte ricorrente vittoriosa.
Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite, atteso che dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che la compensazione delle spese di lite veniva disposta in quanto : “…la peculiarità della materia trattata, continuamente innovata dalle pronunce della giurisprudenza, verificata la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva, sussistono ex art. 92 comma 2 c.p.c. i motivi per compensare integralmente le spese tra le parti in causa….” .
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del D.L.
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti
[…]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n. 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o addirittura maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n.
8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015, n. 21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Recentemente, inoltre, la Cassazione, con ordinanza n. 17966 del 01/07/2024, ha confermato suddetto orientamento, statuendo che: ”… La "particolarità" della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le
"oscillazioni della giurisprudenza di merito", nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità…”.
Nel caso de quo il G.d.P. ha accolto integralmente la domanda dell'attrice ritenendo non raggiunta la prova della notifica del verbale di accertamento da parte del né Controparte_3 della notifica della successiva cartella di pagamento da parte dell' ; per cui, in Controparte_5 mancanza di prova di validi atti interruttivi, risulta decorso il termine di prescrizione del credito, dichiarando l'annullamento dell' opposta intimazione e compensando le spese di lite, adducendo come motivazione “la peculiarità della materia trattata” nonché “la mancata contestazione in relazione al merito della pretesa impositiva”. Premesso che non può certamente disconoscersi in capo all'opponente la facoltà e l'interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento ritualmente notificatagli, interesse scaturente dalla mancata notificazione della prodromica cartella, va evidenziato che, nel caso di specie, la motivazione del primo giudice circa le spese si appalesa del tutto generica e non concordante con la disposizione normativa.
Ed invero le circostanze, poste a fondamento della compensazione, per quanto sopra si è detto, senza alcun dubbio non rientrano nel novero delle “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificarla ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc.
In particolare, non si ravvisa nella pronuncia gravata alcuna soccombenza reciproca, essendo stata accolta (integralmente) l'opposizione proposta dalla CP_1
Pertanto, la sentenza di primo grado è viziata, atteso che la motivazione sulla compensazione delle spese, benché graficamente esistente, non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, stante la genericità delle argomentazioni che la sorreggono (Cass. n. 14888/2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono, quindi, i presupposti per la compensazione delle spese, stante la soccombenza dei resistenti.
Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017; Cass. n. 24678 del
08/10/2018) questi ultimi vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di con attribuzione all'avvocato Baldassarre Ceparano. Controparte_1
Quanto alla domanda di manleva, proposta da soltanto in Controparte_2 grado di appello, la stessa, costituendo una domanda nuova, è inammissibile per violazione di quanto disposto dall'art. 345 c.p.c. e, pertanto, va rigettata.
Le spese si liquidano nei valori medi, tenuto conto del valore della causa (1° scaglione) e della circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria.
Rileva il Tribunale che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n.
1070/2017).
Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia del in persona del p.t., che si dichiara: Controparte_3 CP_6
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n.
21306/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 26.04.2023, relativamente al capo relativo alle spese, condanna e il in Controparte_7 Controparte_3 solido, al pagamento in favore di , delle spese del giudizio di primo grado, che Controparte_1 liquida in euro 400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Baldassare Ceparano, antistatario;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta daControparte_7
;
[...]
4. condanna e il in solido, al Controparte_7 Controparte_3 pagamento in favore di , delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro Controparte_1
800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Baldassarre Ceparano, antistatario.
Così deciso in Napoli, il 18 aprile 2025
Il Giudice
dr.ssa Maria Balletti