Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Folchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri e dall'avvocato Giusy Valentina Montone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile AEQ Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio, del Comune di Eboli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Eboli;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa MO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la società ricorrente, operativa nel settore dell’organizzazione ed esecuzione di trasporti funebri liberi, in appalto o in concessione, onoranze funebri, stampa ed affissione di manifesti mortuari, ha impugnato l’ordinanza a firma del Responsabile AEQ Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio del Comune di Eboli, prot. n. -OMISSIS-, con cui, sulla scorta di richiesta della Legione dei Carabinieri Campania - Compagnia di -OMISSIS-è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre (prot. n. -OMISSIS-)
La gravata ordinanza poggia essenzialmente sui seguenti passaggi motivazionali, riprodotti nelle parti di precipuo interesse per la definizione dell’odierna lite: “l a ditta -OMISSIS-affida le attività funerarie a un'azienda interdetta (...) priva di autorizzazione con operatori funerari non autorizzati, ovvero non iscritti nel proprio titolo per l'esercizio dell'attività funebre ” (…) “ Non escludendo la concreta possibilità che -OMISSIS- continui a svolgere l’attività funebre per conto dell’impresa -OMISSIS-non apparendo contraddittorio che quest’ultima sia priva del requisiti minimi di affidabilità tali da poter evitare eventuali situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica” .
2. La ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordinanza, previa sospensione, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 52 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - L.R.C. N. 12/2001 S.M.I.) - ECCESSO DI POTERE (CARENZA DEL PRESUPPOSTO E DI MOTIVAZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ E COOPERAZIONE con cui lamenta che l’ordinanza di revoca sarebbe affetta da travisamento dei fatti e carenza istruttoria, non avendo l’amministrazione comunale tenuto conto che il funerale della sig.ra -OMISSIS-è stato effettuato dalla -OMISSIS-in ottemperanza a tutte le prescrizioni normative e regolamentari in materia ed è stato supervisionato dal sig.-OMISSIS- dipendente della ditta ricorrente dal -OMISSIS- mentre il funerale del sig. -OMISSIS- è stato svolto, come comproverebbe la fattura versata in atti, dalla -OMISSIS- utilizzando l’auto funebre -OMISSIS- di proprietà ed in uso alla predetta impresa. Alla luce di tali dati emergerebbe l’implausibilità della tesi dell’amministrazione comunale secondo cui “ i funerali (…) venivano effettuati completamente dalla ditta -OMISSIS- ”. Il provvedimento sarebbe, altresì, viziato in quanto l’amministrazione comunale avrebbe trascurato di apprezzare l’avvenuta decadenza de facto, anche se non di diritto, delle cause che avevano condotto all’emissione del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-a carico dell’impresa Trasporti Funebri -OMISSIS-, essendo ormai cessata la già interdetta -OMISSIS- da cui erano derivate le controindicazioni poi ascritte alla Trasporti Funebri -OMISSIS-.
II VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 7 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 SS.MM.II. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÁ DI CUI ALL’ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIATRAVISAMENTO DEI FATTI con cui la deducente sostiene che la revoca dell’autorizzazione funebre sarebbe intervenuta in assenza della previa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990.
3. In data-OMISSIS- si è costituito il Comune di Eboli depositando articolate difese.
4. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-è stata accolta l’istanza cautelare, per la sola ritenuta sussistenza del periculum in mora , con la seguente motivazione: “ Ritenuto, alla luce della delibazione propria della presenta fase cautelare, che l’adeguata valutazione delle questioni dedotte in ricorso imponga gli approfondimenti propri del giudizio di merito, mentre l’immediato apprezzamento del periculum di danno grave ed irreparabile prospettato dalla parte ricorrente rende evidente l’opportunità di sospendere, medio tempore, l’esecuzione della disposta revoca dell’autorizzazione oggetto di causa; ”
5. All’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata spedita in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Va in primo luogo rammentato sul piano generale che “ nel provvedimento amministrativo la motivazione per relationem corrisponde ad una tecnica redazionale pienamente ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, specialmente allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri, come nella specie; essa, non riscontrando peculiari limitazioni nella legge, non assume carattere eccezionale e non è circoscritta a meri elementi integrativi del percorso argomentativo, con la conseguenza che non rifluisce sull’essenza dell’operazione valutativa, la quale non risulta minimamente degradata (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 20 giugno 2024 n. 5520 e 25 febbraio 2016 n. 752; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2018 n. 6169) ” (TAR Campania, Napoli, sez. III, sentenza n. 08574/2025).
6.2. Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo rileva che la disposta revoca, motivando per relationem , abbia fatto propri i contenuti della richiesta n. -OMISSIS- trasmessa dal Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- ove si legge che: “ Attraverso le dichiarazioni rese da alcuni familiari di defunti si aveva modo di apprendere che, i funerali svolti a nome e per conto della ditta -OMISSIS- venivano effettuati completamente dalla ditta "-OMISSIS-". Nello specifico lo scorso -OMISSIS- l'impresa -OMISSIS- con permesso d'ingresso nei cimiteri cittadini n. -OMISSIS-emesso dal Comune di -OMISSIS-il giorno -OMISSIS- venne ufficialmente incaricata a svolgere le esequie di -OMISSIS- (deceduta in data -OMISSIS-), di fatto invece, come rilevato dagli accertamenti (documentati) svolti da personale dipendente questo funerale fu effettuato solo dall’impresa -OMISSIS-, nello specifico da -OMISSIS-
Si sottolinea che, in data -OMISSIS-nel corso dì accertamenti svolti da personale dipendente si ebbe modo di intravedere che il funerale di tale -OMISSIS- era presente -OMISSIS- -OMISSIS-a bordo dell'autovettura-OMISSIS- intestata alla ditta "-OMISSIS-". Come pure lo scorso -OMISSIS- davanti all'agenzia funebre della predetta ditta -OMISSIS- fu notata l'autovettura -OMISSIS-", facendo intendere in maniera chiara la stretta comunanza tra le due imprese, ovvero tra quella di -OMISSIS- e quella interdetta dei -OMISSIS-. ”
Rileva inoltre, in un passaggio della nota stessa che “(…) appare verosimile che -OMISSIS- -OMISSIS-e suo padre -OMISSIS- siano sprovvisti di questo titolo, ragione per ritenere che, l'impresa "-OMISSIS-" oltre a violare delle specifiche direttive emanate dalla Regione sì è resa responsabile delle violazioni legate alla sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (digs. 9 aprile 2008, n. 81), motivo per il quale sarà interessato il Competete Ispettorato a lavoro .”
6.3. A ben vedere la difesa attorea non ha mai contestato la presenza del -OMISSIS- quale referente della -OMISSIS- in occasione dei due funerali oggetto delle verifiche, limitandosi a dedurre che tale presenza fosse giustificata dalla posizione di dipendente da questi rivestita in seno all’impresa funebre -OMISSIS-in qualità di operatore funebre addetto al trasporto dal -OMISSIS- e pur a fronte, quantomeno per le esequie della Sig.ra -OMISSIS-delle funzioni di supervisione affidate al Sig.-OMISSIS-dipendente dell’impresa funebre ricorrente.
6.4. Né risulta dirimente la prova dell’avvenuto pagamento di uno dei funerali – del Sig. -OMISSIS- - alla ditta -OMISSIS-del -OMISSIS- con asserita estraneità di -OMISSIS--OMISSIS- alle operazioni di pagamento delle esequie, essendo comunque incontrovertibile il ruolo del predetto quale interfaccia operativo della-OMISSIS- Inoltre, la ricorrente ammette l’utilizzo per tale funerale del veicolo funebre -OMISSIS- di proprietà ed in uso alla-OMISSIS-
6.5. Alla luce di tali considerazioni non trova condivisibilità, pertanto, il denunciato deficit istruttorio né la dedotta carenza motivazionale, se si considera che le ragioni del provvedimento inibitorio dell’attività funebre risultano apprezzabili sia nell’impalcatura motivazionale dello stesso provvedimento di revoca, che nella nota della Compagnia Carabinieri ivi richiamata, cui il primo rimanda per relationem .
6.6. Sicchè, il legittimo rimprovero contenuto nella disposta revoca può ravvisarsi nell’aver la società ricorrente consentito ai Sig.ri -OMISSIS- di continuare, in modo abusivo, l’esercizio di attività funeraria già colpita da provvedimento interdittivo antimafia, in violazione dell’art. 1, comma 3, dell’Allegato A della legge regionale n. 12/2001.
Sotto altro concorrente profilo si osserva che non merita apprezzamento la tesi dell’asserita decadenza delle cause che avevano comportato l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-a carico della Trasporti Funebri -OMISSIS-, atteso che, in mancanza di un aggiornamento delle informazioni antimafia di competenza dell’autorità prefettizia, il provvedimento interdittivo continua ad esplicare efficacia nel mondo giuridico e, correttamente, l’amministrazione comunale ne ha tenuto conto per inferire l’abusività dell’attività funeraria espletata dai Sig.ri -OMISSIS- attraverso il collegamento con l’attività svolta dalla -OMISSIS- (Tar Campania, Napoli, Sez. III, sent. n. 8574/2025).
Peraltro, l’ulteriore ragione della definitiva interdizione dall’attività funebre deriva dal non aver la ditta -OMISSIS- osservato le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro avendo usufruito di personale non inquadrato quale dipendente, in violazione dell’art. 52 del regolamento comunale di polizia mortuaria e della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008; art. 8-bis, comma 5, lett. d), della legge regionale n. 12/2001).
Va infine evidenziata l’infondatezza della censura sui vizi procedimentali stante il carattere vincolato della gravata ordinanza avente natura sanzionatoria, per cui va escluso che l’eventuale comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90 avrebbe condotto ad un esito diverso da quello sortito in concreto.
7. Alla luce delle esposte argomentazioni, ritiene il Collegio che gli atti impugnati siano in grado di resistere a tutte le censure prospettate con conseguente rigetto del ricorso proposto.
8. Attesa la novità delle questioni esaminate, sussistono nondimeno giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le imprese e le persone fisiche citate in sentenza.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
MO AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO AR | ER SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.