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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5761/2024, introdotta da
, Parte_1
nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Valeria Giovannetti
e
EO AC, nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Massimo Biondi
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate alla pagina precedente si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma in data 16 ottobre
2021 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nata il [...] a [...] la figlia
[...]
Per_1
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e l'impegno alla massima cura della figlia;
Per_1
2. la figlia, , in conformità alle vigenti disposizioni di legge, Per_1
verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e all'orientamento religioso saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, nel periodo di relativa spettanza;
2 3. la figlia , continuerà ad avere la residenza insieme alla Per_1
madre nella casa coniugale, sita in Roma, Via Giorgio Perotto 8,
che viene assegnata alla medesima con tutto quanto in essa contenuto in quanto il papà si è già allontanato;
resta invece nella esclusiva disponibilità del sig. AC il box di pertinenza dell'immobile, per il quale pagherà il condominio. In caso in cui la sig.ra avesse la disponibilità di un'autovettura, il sig. Pt_1
AC provvederà a rendere disponibile il box alla SI.ra nel termine di 4 mesi e da tale data la stessa provvederà a Pt_1
pagare il condomino anche per detta pertinenza.
4. Il sig. AC continuerà a pagare la rata del mutuo, mentre la SI.ra provvederà al pagamento delle utenze ordinarie Pt_1
dell'immobile (luce, gas, internet, condomino). Per il condominio il
SI. AC contribuirà per i primi due mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo.
5. che le frequentazioni genitori – figlia si svolgeranno come di seguito specificato, salvo diversi accordi tra i genitori:
- due giorni a settimana, a seconda dei turni, la figlia starà con il padre dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. A tal proposito la bambina verrà presa a scuola dal padre o dai nonni e potrà
passare il resto del pomeriggio con il padre o con i nonni, e poi riaccompagnata entro le ore 20:00 alla casa familiare dal padre o dai nonni;
3 − la figlia starà a settimane alterne con il padre, dal sabato alle 10
fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
6. I coniugi concordano inoltre che la figlia starà con loro nei seguenti periodi come di seguito specificato, salvo diversi accordi:
- ad anni alterni con la madre o con il padre, il giorno della Vigilia
di Natale o il giorno di Natale;
− ad anni alterni con la madre o con il padre, il giorno del 31
dicembre, del Capodanno e dell'Epifania;
− ad anni alterni con la madre o con il padre, nel giorno di Pasqua
o di Pasquetta;
7. per quanto riguarda le ferie estive, , dovrà trascorrere due Per_1
settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in modo esclusivo, sempre tenendo conto delle esigenze e necessità della minore da concordare tra i coniugi entro la fine del mese di maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui porterà la figlia in vacanza e/o comunque in ogni caso di temporaneo allentamento dal Comune di Roma;
8. che i genitori concordano che nel periodo estivo, dalla chiusura delle scuole, la figlia alternerà periodi di permanenza presso Per_1
i centri estivi e la permanenza di una/due settimane presso i nonni paterni e materni;
4 9. i coniugi concordano che ferma restando la residenza in Italia,
la sig.ra possa portare con sé la figlia una volta l'anno nel Pt_1
periodo estivo in Argentina per far visita ai nonni materni per un periodo non superiore a 15 giorni;
10. inoltre, , trascorrerà il giorno del suo compleanno, con il Per_1
padre e con la madre. Entrambi i genitori trascorreranno i giorni dei rispettivi compleanni con la figlia, così come il giorno della
Festa della Mamma e del Papà;
11. per tutte le altre festività residuali non regolate già nei precedenti punti, verrà seguito il principio dell'alternanza;
12. il SI. AC corrisponderà alla moglie un bonifico mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad
€ 200,00 (duecento/00) mensili che dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, da rivalutarsi automaticamente su base annua all'indice
ISTAT;
13.I coniugi stabiliscono che l'assegno unico INPS verrà versato al 100% alla sig.ra quale genitore collocatario;
Pt_1
Per l'anno 2024/2025, come da intese trascritte nel ricorso congiunto è stata effettuata l'iscrizione al nido comunale, ma in mancanza di accettazione nelle liste comunali i genitori come da accordi hanno effettuato l'iscrizione presso il nido privato, che tutt'ora la minore frequenta presso istituto Anna CH di Roma
5 15. I genitori, per tutte le spese straordinarie necessarie alla figlia contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, con espresso riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di
Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale si fa espresso rinvio e che le parti dichiarano di conoscere,
specificando che il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima e che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
16. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
17. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro rispettivi passaporti, nonché per la carta di identità
ed il passaporto della figlia.
18. i coniugi si danno il reciproco consenso per l'iscrizione presso il della figlia.” Parte_2
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il
6 sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. EO AC non può che Parte_1
rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese della lite compensate considerando la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 4 maggio 1994 a Mendoza (Argentina) e EO AC, nato il 7 aprile
1995 a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio civile in Roma in data 16
ottobre 2021; matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma al n. 00912, Parte 1, Serie 03, Anno 2021;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite per intero compensate.
7 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 settembre 2025
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5761/2024, introdotta da
, Parte_1
nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Valeria Giovannetti
e
EO AC, nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Massimo Biondi
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate alla pagina precedente si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma in data 16 ottobre
2021 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nata il [...] a [...] la figlia
[...]
Per_1
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e l'impegno alla massima cura della figlia;
Per_1
2. la figlia, , in conformità alle vigenti disposizioni di legge, Per_1
verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e all'orientamento religioso saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori, nel periodo di relativa spettanza;
2 3. la figlia , continuerà ad avere la residenza insieme alla Per_1
madre nella casa coniugale, sita in Roma, Via Giorgio Perotto 8,
che viene assegnata alla medesima con tutto quanto in essa contenuto in quanto il papà si è già allontanato;
resta invece nella esclusiva disponibilità del sig. AC il box di pertinenza dell'immobile, per il quale pagherà il condominio. In caso in cui la sig.ra avesse la disponibilità di un'autovettura, il sig. Pt_1
AC provvederà a rendere disponibile il box alla SI.ra nel termine di 4 mesi e da tale data la stessa provvederà a Pt_1
pagare il condomino anche per detta pertinenza.
4. Il sig. AC continuerà a pagare la rata del mutuo, mentre la SI.ra provvederà al pagamento delle utenze ordinarie Pt_1
dell'immobile (luce, gas, internet, condomino). Per il condominio il
SI. AC contribuirà per i primi due mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo.
5. che le frequentazioni genitori – figlia si svolgeranno come di seguito specificato, salvo diversi accordi tra i genitori:
- due giorni a settimana, a seconda dei turni, la figlia starà con il padre dall'uscita di scuola fino all'ora di cena. A tal proposito la bambina verrà presa a scuola dal padre o dai nonni e potrà
passare il resto del pomeriggio con il padre o con i nonni, e poi riaccompagnata entro le ore 20:00 alla casa familiare dal padre o dai nonni;
3 − la figlia starà a settimane alterne con il padre, dal sabato alle 10
fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
6. I coniugi concordano inoltre che la figlia starà con loro nei seguenti periodi come di seguito specificato, salvo diversi accordi:
- ad anni alterni con la madre o con il padre, il giorno della Vigilia
di Natale o il giorno di Natale;
− ad anni alterni con la madre o con il padre, il giorno del 31
dicembre, del Capodanno e dell'Epifania;
− ad anni alterni con la madre o con il padre, nel giorno di Pasqua
o di Pasquetta;
7. per quanto riguarda le ferie estive, , dovrà trascorrere due Per_1
settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore in modo esclusivo, sempre tenendo conto delle esigenze e necessità della minore da concordare tra i coniugi entro la fine del mese di maggio. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo in cui porterà la figlia in vacanza e/o comunque in ogni caso di temporaneo allentamento dal Comune di Roma;
8. che i genitori concordano che nel periodo estivo, dalla chiusura delle scuole, la figlia alternerà periodi di permanenza presso Per_1
i centri estivi e la permanenza di una/due settimane presso i nonni paterni e materni;
4 9. i coniugi concordano che ferma restando la residenza in Italia,
la sig.ra possa portare con sé la figlia una volta l'anno nel Pt_1
periodo estivo in Argentina per far visita ai nonni materni per un periodo non superiore a 15 giorni;
10. inoltre, , trascorrerà il giorno del suo compleanno, con il Per_1
padre e con la madre. Entrambi i genitori trascorreranno i giorni dei rispettivi compleanni con la figlia, così come il giorno della
Festa della Mamma e del Papà;
11. per tutte le altre festività residuali non regolate già nei precedenti punti, verrà seguito il principio dell'alternanza;
12. il SI. AC corrisponderà alla moglie un bonifico mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore pari ad
€ 200,00 (duecento/00) mensili che dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, da rivalutarsi automaticamente su base annua all'indice
ISTAT;
13.I coniugi stabiliscono che l'assegno unico INPS verrà versato al 100% alla sig.ra quale genitore collocatario;
Pt_1
Per l'anno 2024/2025, come da intese trascritte nel ricorso congiunto è stata effettuata l'iscrizione al nido comunale, ma in mancanza di accettazione nelle liste comunali i genitori come da accordi hanno effettuato l'iscrizione presso il nido privato, che tutt'ora la minore frequenta presso istituto Anna CH di Roma
5 15. I genitori, per tutte le spese straordinarie necessarie alla figlia contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, con espresso riferimento al Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Tribunale di
Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale si fa espresso rinvio e che le parti dichiarano di conoscere,
specificando che il rimborso della quota di competenza di ciascun genitore, eventualmente anticipata dall'altro, sarà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla produzione del documento giustificativo della spesa medesima e che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
16. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
17. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro rispettivi passaporti, nonché per la carta di identità
ed il passaporto della figlia.
18. i coniugi si danno il reciproco consenso per l'iscrizione presso il della figlia.” Parte_2
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il
6 sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. EO AC non può che Parte_1
rivelarsi intollerabile;
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia minore, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese della lite compensate considerando la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 4 maggio 1994 a Mendoza (Argentina) e EO AC, nato il 7 aprile
1995 a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio civile in Roma in data 16
ottobre 2021; matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma al n. 00912, Parte 1, Serie 03, Anno 2021;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite per intero compensate.
7 Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 settembre 2025
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
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