CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via Fratelli D'Italia, 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 811 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Resistente: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio il Comune di Busto Arsizio, insistendo per l'annullamento del provvedimento opposto.
Si costituiva l'Ente pubblico, rilevando di avere annullato l'avviso d'accertamento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso d'accertamento è stato annullato dal Comune convenuto in via d'autotutela.
Il giudizio va, perciò, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
L'esito della lite ed il corretto comportamento di entrambe le parti giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 400/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Busto Arsizio - Via Fratelli D'Italia, 12 21052 Busto Arsizio VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 811 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Resistente: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio il Comune di Busto Arsizio, insistendo per l'annullamento del provvedimento opposto.
Si costituiva l'Ente pubblico, rilevando di avere annullato l'avviso d'accertamento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso d'accertamento è stato annullato dal Comune convenuto in via d'autotutela.
Il giudizio va, perciò, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
L'esito della lite ed il corretto comportamento di entrambe le parti giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.