Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00697/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2025, proposto da
RI AL, rappresentata e difesa dall’avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza definitiva del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 37/2024 in data 5 gennaio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa NA NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 37/2024 in data 5 gennaio 2024.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il Collegio, con ordinanza n. 3673 in data 22 dicembre 2025, ha osservato quanto segue: “ la busta telematica della notifica effettuata a mezzo p.e.c. all’Amministrazione contiene soltanto la procura speciale alle liti e la relata di notifica, non anche il ricorso introduttivo. Appare ricorrere, dunque, un’ipotesi di inesistenza della notifica, non suscettibile di rinnovazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Pertanto, al fine di garantire il contraddittorio processuale, è necessario provvedere a norma dell’art. 73, comma 3, c.p.a., concedendo un termine alla parte costituita per il deposito di memoria avente ad oggetto esclusivamente la questione processuale sopra indicata ”.
Nel termine assegnato la parte ricorrente nulla ha dedotto in merito a quanto richiesto dal Tribunale.
Per le ragioni esposte nella sopra richiamata ordinanza collegiale va dichiarata, quindi, l’inammissibilità del ricorso.
Nessuna statuizione sulle spese processuali deve essere emessa stante la mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NI HE, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
NA NS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NS | NI HE |
IL SEGRETARIO