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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n.3932/22 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Enrico Tedeschi come da Parte_1 procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564 legge n°266/2005.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato servizio quale Luogotenente nell'Arma dei Carabinieri presso la Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN), esponeva che in data 04.11.1994 alle ore 12.30 circa, comandato di servizio per la vigilanza nel cantiere edile sito in San Felice a Cancello (CE), nel tentativo di bloccare la fuga di alcuni malviventi armati affiliati ad un clan malavitoso - tratti poi in arresto – i quali erano intervenuti sui luoghi di lavoro con fare intimidatorio ed estorsivo al fine di impedire agli operai la realizzazione del metanodotto, restava coinvolto in una violenta colluttazione e riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il ricovero, riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
che con verbale del 07.12.2000 la patologia sofferta “Contusione muscolo trapezio di sinistra, distorsione tibiotarsica di sinistra. In atto periartrite scapolo omerale sx con lieve deficit funzionale, artrosi tibio tarsica dx con lieve deficit funzionale” veniva classificata alla 8' categoria di pensione Tab. A;
di aver presentato, in data 21.06.2017, domanda al per Controparte_1
l'attribuzione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere;
che, con provvedimento del
12.12.2019, la Direzione rigettava la relativa richiesta. Controparte_2
Richiamato il quadro normativo di riferimento, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedeva riconoscersi il suo status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato ai sensi dell'art.1, commi
1 563 e 564, della Legge 266/2005, con diritto al riconoscimento di tutti benefici assistenziali conseguenti.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Istruita la causa con l'espletamento di una ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dal
. Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione che ha statuito che “la condizione CP_1 di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022).
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui alla legge n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, fatta eccezione per i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge soggetti in quanto tali alla prescrizione decennale.
Ne consegue che, ferma la imprescrittibilità dello status, potranno essere riconosciute le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 01.12.2007, data di entrata in vigore della legge.
*
Entro tali limiti, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova preliminarmente riportare il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie e, segnatamente, la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi
i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tale quadro normativo è stato più volte esaminato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 15485 del 2017;
n. 15484 del 2017; n. 10792 del 2017; n.21962 del 2017), che ha evidenziato come il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 talune attività ritenute dalla legge pericolose che, nel caso in cui abbiano comportato
2 l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i benefici assistenziali quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) ritenute per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266/2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, il d.p.r. n. 243/2006 - Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo-, che all'art. 1, comma 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nello specificare l'ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini
“particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio. Ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, comandate o anche solo autorizzate dall'autorità superiore, si fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (cfr. Cass. S.U. n. 23396 del 2016; S.U.
n. 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017, Cass. n. 9322/2018).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto può ritenersi che il ricorrente debba essere riconosciuto vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 co. 563 L. 266/2005, atteso che il militare ha riportato il trauma per cui è causa nell'espletamento di un'attività finalizzata al contrasto alla criminalità.
Nella specie la pericolosità dell'attività posta in essere dal ricorrente sussiste perché già ritenuta tale dal legislatore con l'effetto che, in relazione alle infermità riportate, gli debbano essere riconosciuti i benefici, quale vittima del dovere, nei limiti delle disposizioni di legge invocate.
3 Più in dettaglio, al fine di verificare il grado dell'infermità riportata dal ricorrente nel corso dell'episodio descritto, è stato nominato CTU il dott. il quale, all'esito dell'indagine peritale svolta e Persona_1 dopo aver confermato la patologia da cui l'istate è affetto (Esiti di lesione traumatica della spalla sinistra, della cuffia dei rotatori, periartrite reattiva ed artrosi secondaria gleni-omerale ed acromion-clavicolare; esiti di lesione traumatica della caviglia destra) ha accertato a carico del ricorrente un'invalidità complessiva del 27% (percentuale determinata includendo il danno morale, per come espressamente previsto dall'art. 2 d.p.r. n. 181/2009).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce del quadro patologico accertato e dell'invalidità conseguente, pari al 27%, deve riconoscersi al ricorrente il diritto ad ottenere la speciale elargizione ex art. 5, comma 1 l. n. 206/04, per come prevista dalla norma anche attraverso il richiamo dell'art. 1, comma 1, l. n. 302/90 (ai sensi del quale “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale”), avendo il ricorrente presentato la domanda per conseguire i benefici correlati allo status di vittima del dovere il 21.06.2017, ovvero entro dieci anni dall'entrata in vigore della Legge n. 222/07, che ha esteso alle vittime del dovere il diritto a conseguire la suddetta speciale elargizione.
Sussiste anche il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 (“A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (…) è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990 , un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili …”), nonché l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l.
n. 206/2004 (“A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (…), è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili…), atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore ad un quarto.
Deve, altresì, riconoscersi il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, Legge n.
206/04 ed alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art. 9 Legge n. 206/04.
Il tutto, nei limiti della prescrizione decennale computata a ritroso dalla domanda amministrativa del
4 21.06.2017.
Le spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della amministrazione convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno parimenti poste a carico della amministrazione convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto vittima del dovere in relazione ai postumi permanenti riportati per effetto dell'evento lesivo per cui è causa;
- condanna il , in persona del legale rapp.te pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente, quale vittima del dovere, la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. n.
206/04, nonché l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e l'assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, il tutto commisurato ad una percentuale di invalidità del 27%, nei limiti della prescrizione decennale computata a ritroso dalla domanda amministrativa del 21.06.2017;
- dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, Legge n. 206/04 e alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art. 9 Legge n. 206/04;
- condanna il , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Enrico Tedeschi;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lecce, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 05.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta al n.3932/22 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Enrico Tedeschi come da Parte_1 procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564 legge n°266/2005.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato servizio quale Luogotenente nell'Arma dei Carabinieri presso la Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN), esponeva che in data 04.11.1994 alle ore 12.30 circa, comandato di servizio per la vigilanza nel cantiere edile sito in San Felice a Cancello (CE), nel tentativo di bloccare la fuga di alcuni malviventi armati affiliati ad un clan malavitoso - tratti poi in arresto – i quali erano intervenuti sui luoghi di lavoro con fare intimidatorio ed estorsivo al fine di impedire agli operai la realizzazione del metanodotto, restava coinvolto in una violenta colluttazione e riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il ricovero, riconosciute come dipendenti da causa di servizio;
che con verbale del 07.12.2000 la patologia sofferta “Contusione muscolo trapezio di sinistra, distorsione tibiotarsica di sinistra. In atto periartrite scapolo omerale sx con lieve deficit funzionale, artrosi tibio tarsica dx con lieve deficit funzionale” veniva classificata alla 8' categoria di pensione Tab. A;
di aver presentato, in data 21.06.2017, domanda al per Controparte_1
l'attribuzione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere;
che, con provvedimento del
12.12.2019, la Direzione rigettava la relativa richiesta. Controparte_2
Richiamato il quadro normativo di riferimento, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di diniego, chiedeva riconoscersi il suo status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato ai sensi dell'art.1, commi
1 563 e 564, della Legge 266/2005, con diritto al riconoscimento di tutti benefici assistenziali conseguenti.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Istruita la causa con l'espletamento di una ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione dello status di vittima del dovere sollevata dal
. Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione che ha statuito che “la condizione CP_1 di vittima del dovere, tipizzata dall'art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022).
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la condizione di vittima del dovere, di cui alla legge n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, fatta eccezione per i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge soggetti in quanto tali alla prescrizione decennale.
Ne consegue che, ferma la imprescrittibilità dello status, potranno essere riconosciute le prestazioni assistenziali nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 01.12.2007, data di entrata in vigore della legge.
*
Entro tali limiti, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Giova preliminarmente riportare il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie e, segnatamente, la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi
i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tale quadro normativo è stato più volte esaminato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 15485 del 2017;
n. 15484 del 2017; n. 10792 del 2017; n.21962 del 2017), che ha evidenziato come il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 talune attività ritenute dalla legge pericolose che, nel caso in cui abbiano comportato
2 l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire i benefici assistenziali quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) ritenute per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266/2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, il d.p.r. n. 243/2006 - Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo-, che all'art. 1, comma 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nello specificare l'ulteriore requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative”, con riferimento alle “circostanze straordinarie”, la giurisprudenza ha fatto leva sul significato dei termini
“particolare” e “straordinario”, intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio. Ha quindi ritenuto integrato tale requisito nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, comandate o anche solo autorizzate dall'autorità superiore, si fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività; in particolare, si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (cfr. Cass. S.U. n. 23396 del 2016; S.U.
n. 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017, Cass. n. 9322/2018).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto può ritenersi che il ricorrente debba essere riconosciuto vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 co. 563 L. 266/2005, atteso che il militare ha riportato il trauma per cui è causa nell'espletamento di un'attività finalizzata al contrasto alla criminalità.
Nella specie la pericolosità dell'attività posta in essere dal ricorrente sussiste perché già ritenuta tale dal legislatore con l'effetto che, in relazione alle infermità riportate, gli debbano essere riconosciuti i benefici, quale vittima del dovere, nei limiti delle disposizioni di legge invocate.
3 Più in dettaglio, al fine di verificare il grado dell'infermità riportata dal ricorrente nel corso dell'episodio descritto, è stato nominato CTU il dott. il quale, all'esito dell'indagine peritale svolta e Persona_1 dopo aver confermato la patologia da cui l'istate è affetto (Esiti di lesione traumatica della spalla sinistra, della cuffia dei rotatori, periartrite reattiva ed artrosi secondaria gleni-omerale ed acromion-clavicolare; esiti di lesione traumatica della caviglia destra) ha accertato a carico del ricorrente un'invalidità complessiva del 27% (percentuale determinata includendo il danno morale, per come espressamente previsto dall'art. 2 d.p.r. n. 181/2009).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce del quadro patologico accertato e dell'invalidità conseguente, pari al 27%, deve riconoscersi al ricorrente il diritto ad ottenere la speciale elargizione ex art. 5, comma 1 l. n. 206/04, per come prevista dalla norma anche attraverso il richiamo dell'art. 1, comma 1, l. n. 302/90 (ai sensi del quale “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale”), avendo il ricorrente presentato la domanda per conseguire i benefici correlati allo status di vittima del dovere il 21.06.2017, ovvero entro dieci anni dall'entrata in vigore della Legge n. 222/07, che ha esteso alle vittime del dovere il diritto a conseguire la suddetta speciale elargizione.
Sussiste anche il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 (“A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (…) è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990 , un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili …”), nonché l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l.
n. 206/2004 (“A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (…), è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili…), atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore ad un quarto.
Deve, altresì, riconoscersi il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, Legge n.
206/04 ed alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art. 9 Legge n. 206/04.
Il tutto, nei limiti della prescrizione decennale computata a ritroso dalla domanda amministrativa del
4 21.06.2017.
Le spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della amministrazione convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno parimenti poste a carico della amministrazione convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad essere riconosciuto vittima del dovere in relazione ai postumi permanenti riportati per effetto dell'evento lesivo per cui è causa;
- condanna il , in persona del legale rapp.te pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente, quale vittima del dovere, la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. n.
206/04, nonché l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e l'assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, il tutto commisurato ad una percentuale di invalidità del 27%, nei limiti della prescrizione decennale computata a ritroso dalla domanda amministrativa del 21.06.2017;
- dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica ex art. 6, comma 2, Legge n. 206/04 e alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art. 9 Legge n. 206/04;
- condanna il , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Enrico Tedeschi;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lecce, 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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